Cassazione Civile, Sez. 3, 09 maggio 2019, n. 12225 - Operaio investito da un auto-sollevatore durante le operazioni di sbarco delle merci di una nave


 

 

 

Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Data pubblicazione: 09/05/2019

 

 

 

Fatto

 


Con sentenza del 25/7/2016 la Corte d'Appello di Napoli, dichiarato inammissibile quello in via incidentale spiegato dai sigg. A.B. ed altri, nonché rigettato quello del pari in via incidentale proposto dalla società Napoli Terminal s.r.l., in parziale accoglimento del gravame in via principale interposto dalla società Milano Assicurazioni s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Napoli 4/5/2009, ha dichiarato quest'ultima tenuta a manlevare la società Napoli Terminal s.r.l. solamente <<nei limiti del 60% delle somme da questa dovute>> in favore dell'INAIL nonché degli eredi del sig. V.P., dipendente della società Napoli Terminal s.r.l., deceduto il 6/9/1991 <<mentre era intento ad eseguire le operazioni di sbarco delle merci di una nave olandese>>, investito da <<un auto-sollevatore>> di proprietà della società I.L. s.r.l. e condotto dal <<carrellista L.E.>>.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (denominazione assunta all'esito della fusione nella società Fondiaria Sai s.p.a. delle società Premafin HP e Milano Assicurazioni s.p.a., che aveva già incorporato la società Sasa Assicurazioni s.p.a. ) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resistono con separati controricorsi l'INAIL e la Napoli Terminal s.r.l., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
 

 

Diritto

 


Con il 1° motivo la ricorrente in via principale denunzia violazione degli artt. 2087, 2952 c.c., 115, 185 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia ritenuto non prescritto <<il diritto dell'assicurata (Napoli Terminal) ad essere garantita dall'assicuratore Milano spa ( già Sasa Assicurazioni ) per il decorso del termine annuale di cui all'art. 2952 c.c. ( all'epoca vigente )>>, laddove <<quest'ultima solo con l'atto di chiamata in causa, e per la prima volta con quell'atto notificato il 3.8.1998, ha denunciato il sinistro del 6.9.91, ed ha fatto richiesta di essere garantita dall'assicuratore, nonostante che gli aventi diritto al risarcimento avessero formulato già con la costituzione di parte civile domanda di risarcimento nel processo penale>>.
Con il 2° motivo denunzia <<violazione e/o falsa applicazione>> degli artt. 1362 ss. c.c., 115, 112, 132 c.p.c., 111 Cost., nonché <<"contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili" e/o "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile">>, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia <<accolto solo parzialmente il gravame affermando che effettivamente la Milano spa era tenuta a garantire l'assicurata Napoli Terminal s.r.l. nei limiti del 60%, pari alla quota del massimale assicurato, ma ha rigettato l'ulteriore richiesta di affermare la limitazione di responsabilità nei limiti di euro 309.874,13>>, laddove <<dal raffronto tra il dispositivo della sentenza del tribunale ( confermato dalla stessa Corte di Appello e trascritto nella decisione ) da cui risulta che la complessiva pronuncia di condanna della Napoli Terminal s.r.l. supera la somma di euro 1.500.000,00, e la polizza stipulata dalla Napoli Terminal con la Sasa (ora Milano) e con la Mannhein in coassicurazione ( 60% Sasa - 40% Mannhein) ... risulta che il massimale previsto è di lire 1 miliardo, ovvero euro 516.456,90>>.
Con il 1° motivo la ricorrente in via incidentale denunzia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 99, 106, 112 c.p.c., 111 Cost., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia ritenuto operare nei suoi confronti l'estensione automatica della domanda proposta dalla società Ievoli s.r.l. laddove nella specie la domanda è stata nei suoi confronti proposta come obbligato solidale, che siffatta estensione automatica invero preclude.
Con il 2° motivo denunzia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 342 c.p.c. (nel testo anteriore alla modifica apportata dal D.L. n. 83 del 2012, conv. nella L. n. 134 del 2012 ), 111 Cost., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.
Si duole i giudici di merito abbiano <<del tutto negletto> il prodotto <<materiale probatorio>, essendosi <<acriticamente adagiati sul contenuto della pronuncia che ha definito il giudizio penale>>.
Con il 3° motivo denunzia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 2087 c.c., 3, 185, 651 c.p.p., 101, 115, 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Si duole che la <<Corte di Appello ( come già il Tribunale )>> abbia <<fondato la responsabilità di Napoli Terminal sull'opponibilità a quest'ultima delle risultanze di un giudizio penale, al quale, invece, la odierna ricorrente in via incidentale è rimasta del tutto estranea>>.
Il ricorso incidentale, che va anzitutto esaminato in quanto pone questioni logicamente prioritarie, è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
E' rimasto nella specie accertato che all'esito del sinistro avvenuto il 6/9/1991 all'Interno dell'area del Porto di Napoli ( allorquando mentre era intento ad eseguire le operazioni di sbarco delle merci di una nave olandese veniva investito da <<un auto-sollevatore>>, di proprietà della società I.L. s.r.l. e condotto dal <<carrellista L.E.>> ) il sig. V.P. è deceduto in conseguenza delle riportate lesioni.
All'esito della sentenza penale di condanna di 1° grado e in pendenza dell'appello, l'INAIL ha proposto domanda di <<ristoro>>, in <<via di surroga>>, degli <<oneri ( indennità ) sostenuti dai soggetti ritenuti responsabili dell'evento, ovvero del legale rappresentante della I.L. s.r.l., quale proprietario del carrello sollevatore e come tale responsabile anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., e da L.E., quale carrellista conducente del predetto carrello sollevatore>>, chiedendo che <<fosse accertata e dichiarata la responsabilità per il sinistro dedotto in giudizio della I.L. s.r.l. e di L.E.>>.
Il giudice di 1° grado ha ascritto il sinistro alla paritaria responsabilità del Fallimento I.L. s.r.l. e dell'odierna ricorrente incidentale società Napoli Terminal s.r.l., datrice di lavoro del V.P., e, dichiarata l'improcedibilità della domanda nei confronti del Fallimento, in accoglimento viceversa della medesima nei confronti della società Napoli Terminal s.r.l. ha condannato quest'ultima al pagamento di somma a in favore dell'INAIL, nonché <<la Spa Mannhein ... e la Spa Sasa Assicurazioni ... a tenere indenne i rispettivi assicurati, Srl I.L. e la Srl Napoli Terminal, da quanto queste ultime ( la Srl I.L. tornata in bonis ) saranno tenute a pagare in forza della presente decisione a titolo di capitale, accessori e spese>>.
La corte di merito ha successivamente riformato la pronunzia del giudice di prime cure, condannando -per quanto d'interesse in questa sede- la società Milano Assicurazioni s.p.a. ( incorporante la Sasa Assicurazioni s.p.a. ) <<a manlevare la Napoli Terminal s.r.l. nei limiti del 60% delle somme da questa dovute per capitale, accessori e spese come determinate dal Giudice del primo grado>>.
Orbene, come fondatamente lamentato dall'odierna ricorrente in via incidentale, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza erroneamente ravvisato l'automatica estensione nei suoi confronti della domanda dell'INAIL, pur essendo tale domanda stata proposta per <<sentir rivalere, ciascuno per quota, per i terzi chiamati ... delle somme per le quali ci dovesse essere eventuale condanna ... quali condebitori solidali>>.
A tale stregua la corte di merito ha infatti disatteso il principio affermato da questa Corte in base al quale il principio dell'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo venga individuato come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso. Non anche allorquando il chiamante faccia viceversa valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi ( v. Cass., 8/6/2007, n. 13374 ), quando cioè quest'ultimo venga evocato in giudizio come obbligato solidale o in garanzia propria od impropria, in quanto corresponsabile dello stesso fatto, o se chiamato in causa dal convenuto per esserne garantito ( v. Cass., 8/11/2007, n. 23308; Cass., 15/11/1978, n. 5264 ).
Mentre in caso di estensione automatica della domanda al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato, il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l’attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione ( v. Cass., 8/3/2018, n. 5580; Cass., 7/10/2011, n. 20610 ), in quest'ultima ipotesi è invero necessaria la formulazione di un'espressa ed autonoma domanda da parte dell'attore ( v. Cass., 8/11/2007, n. 23308 ).
Va ulteriormente posto in rilievo che, come del pari fondatamente lamentato dalla ricorrente in via principale, erroneamente la corte di merito ha ritenuto ( anche ) la sua responsabilità ex art. 651 c.p.c., sulla base cioè del giudicato formatosi sulla sentenza emessa a chiusura dell'instaurato processo penale.
Orbene, a parte il rilievo che in materia di rapporti tra giudizio penale e civile l'assoluzione dell’imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste" non preclude la possibilità di pervenire nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso all'affermazione della sua responsabilità civile, in ragione del diverso atteggiarsi in tale ambito sia dell’elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale ( v. Cass., 21/04/2016, n. 8035 ), va invero al riguardo sottolineato come si sia da questa Corte già da tempo sottolineato che sotto il profilo soggettivo è necessario che vi sia coincidenza delle parti tra il giudizio penale e quello civile, e cioè che non soltanto l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale (v. Cass., 30/10/2007, n. 22883 Cass., 20/9/2006, n. 20325), in quanto l'art. 654 c.p.p. ( diversamente dall’art. 652 c.p.c. relativo ai giudizi civili di risarcimento del danno ) esclude che possa avere efficacia in un successivo giudizio civile la sentenza penale di condanna o di assoluzione con riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato al giudizio penale, indipendentemente dalle ragioni di tale mancata partecipazione (v. Cass., 29/11/2018, n. 30838; Cass., 2/3/2010, n. 4961).
L'accoglimento del ricorso incidentale nei suesposti termini comporta l'assorbimento del 2° motivo del ricorso principale.
Il 1° motivo del ricorso principale è viceversa infondato.
La ricorrente principale, dolendosi della mancata ritenuta prescrizione del diritto dell'assicurata ed odierna controricorrente società Napoli Terminal s.r.l. ad essere garantita, ripropone invero censura già sottoposta al vaglio del giudice del gravame e da questi rigettata, senza farsi invero carico di idoneamente censurare la ratio decidendi, e senza nemmeno indicare ed argomentare in ordine ai criteri legali d'interpretazione ex artt. 1362 ss. c.c. asseritamente violati.
Nel premettere che la prescrizione nell'assicurazione della responsabilità civile decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'assicurato ovvero ha promosso contro di questo l'azione ( art. 2952, comma 3 c.c. ), e non, invece, dal giorno dell'evento dannoso, ragion per cui il decorso di circa sette anni dal sinistro ( avvenuto nel 1991 ) al momento della relativa denuncia ( avvenuta nel 1998 ) è <<del tutto irrilevante>>; e nell'osservare che <<la seconda parte dell'appello dell'assicurazione, in pratica, è volta a 1 censurare la sentenza laddove non ha accertato che l'esercizio dell'azione civile A in sede penale da parte dei danneggiati aveva determinato la decorrenza della prescrizione e, pertanto, l'estinzione per prescrizione del diritto dell'assicurato ad essere tenuto indenne>>, sottolineando come sia senz'altro <<corretto sostenere che la costituzione di parte civile nel giudizio penale, allo stesso modo della citazione innanzi al giudice civile, costituisca il dies a quo di decorrenza del diritto dell'assicurato, essendo irrilevante la sede o il giudice presso cui è promossa l'azione risarcitoria del danneggiato>, correttamente la corte di merito ha nell'impugnata sentenza affermato essere invero <<altrettanto indubbio che l'azione giudiziaria debba essere promossa nei confronti dell'assicurato, e non di altri soggetti a lui collegati a diverso titolo>>. E che <<se è vero che nel processo penale instaurato a carico di G.DS. (direttore operativo della Napoli Terminal s.r.l. ), per il delitto di omicidio colposo in danno di V.P., v'era stata costituzione di parte civile da parte degli eredi del V.P., è altrettanto vero che l'azione civile da risarcimento del danno non era stata proposta nei confronti del soggetto assicurato, legittimato passivamente rispetto alla spiegata domanda di garanzia, bensì nei confronti del solo direttore tecnico della convenuta società, G.DS., soggetto giuridico del tutto distinto dalla società assicurata, che peraltro non risulta essere stata nemmeno ivi citata. Di guisa che ... non essendovi stata alcuna vocatio in ius del soggetto danneggiato, il termine di prescrizione del preteso diritto ex art. 2952, comma 3 c.c. non solo all'epoca dell'instaurato giudizio non era ancora spirato, ma nemmeno aveva iniziato il suo decorso>>.
Alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto, dell'impugnata sentenza s'impone dunque la cassazione in relazione ai soli motivi del ricorso incidentale negli indicati termini accolti, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito il 2° motivo del ricorso principale e rigettato il 1°. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione.
Roma, 29/5/2018