ACCORDO

per la elaborazione e la successiva realizzazione di un progetto finalizzato alla promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, denominato
“COOPERARE SICURI“

tra

Inail - Direzione regionale Umbria, con sede in Perugia, via Pontani 12, rappresentata dal Direttore regionale pro-tempore Dott.ssa Alessandra Ligi

e

COOP FORM UMBRIA Ente Bilaterale delle cooperative con sede in Perugia, Strada S. Lucia 8 rappresentata dal Presidente dott. Gabriele Nardini
di seguito dette anche “le Parti”
 

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- l'Inail in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l'Inail vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- la Legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 ed ha istituito un Polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l'accorpamento in Inail delle funzioni già attribuite all'Ipsema ed all'Ispesl, divenendo l'ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall'art. 9, comma 6, lettera h, del D.Lgs. 81/2008;
- il Piano Nazionale della prevenzione 2014-2018 prorogato a tutto il 2019, in attuazione delle indicazioni comunitarie, attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/2008;
- il Piano Regionale della prevenzione 2014-2018, approvato con Delibera di G.R. n. 746 del 28 maggio 2015, prevede l'attuazione di progetti specifici che perseguono obiettivi strategici di prevenzione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- con questa iniziativa si intende affrontare e rilanciare il tema della centralità del lavoratore, sostenere una politica di valorizzazione della stessa risorsa, migliorando al tempo stesso il contesto organizzativo-produttivo con attenzione specifica ai temi della salute e sicurezza;
- il presente Accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti;
- i movimenti finanziari tra i soggetti firmatari del presente Accordo si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute in compartecipazione dalla Parte che ha assunto l'onere della gestione contabile delle attività progettuali;
- è richiesta la sottoscrizione da parte dei soggetti beneficiari del “Patto di integrità” (Allegato 1) di cui alla determina del Presidente dell'Inail n. 524 del 17 dicembre 2018;
- tenuto conto delle esperienze maturate e delle evoluzioni del sistema lavoro intervenute appare utile valutare la possibilità di attivare, a livello regionale, un canale strutturato di comunicazione tra Enti ed Organismi che a diverso titolo gestiscono il tema della sicurezza e prevenzione con specifico riferimento al mondo della cooperazione;
- su impulso del Comitato regionale dei Comitati Consultivi Provinciali interno alla Direzione regionale per l'Umbria, in considerazione del consistente numero di soggetti che il mondo della cooperazione impiega anche nell'ambito del tessuto produttivo umbro, valutata la caratteristica di flessibilità propria dei rapporti di lavoro dei soci/lavoratori delle cooperative, in ragione anche della tipicità delle attività svolte, nonché in considerazione dello specifico andamento infortunistico della categoria, è stato valutato di intervenire con un progetto pilota che abbia quale obiettivo il miglioramento del livello di prevenzione della salute e sicurezza nelle cooperative umbre;
- i soggetti aderenti all'Accordo intendono dunque unire esperienze, competenze ed energie per sperimentare un approccio innovativo che coinvolga il sistema della cooperazione per quanto attiene i profili della salute e sicurezza, valori univocamente riconosciuti di fondamentale importanza in ogni contesto lavorativo ove il soggetto viene chiamato ad operare;
- la comune valutazione ha rilevato l'importanza di poter incidere anche sui comportamenti dei lavoratori e su quelli dell'intera squadra lavorativa che risultano essere molto rilevanti nelle cause di accadimenti infortunistici e manifestazione delle malattie professionali;
- in relazione all'andamento infortunistico del territorio si è deciso di operare in prima battuta con i lavoratori delle cooperative di servizi e di facchinaggio, per poi estendere il progetto, anche in base all'entità e all'efficacia dei risultati ottenuti, alle altre fattispecie lavorative;
 

CONSIDERATO CHE

le Parti condividono le finalità e gli impegni espressi per il presente progetto nei rispettivi campi di azione e che pertanto:
- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e lo sviluppo di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
- sussiste la condivisione delle finalità e degli impegni espressi dalle Parti, nei rispettivi campi di azione;
- è intento comune contribuire all'implementazione dei livelli di sicurezza aziendale attraverso l'arricchimento di conoscenza dei fenomeni, l'acquisizione di maggiori informazioni, lo sviluppo di collegamenti efficaci inter istituzionali anche attraverso l'apporto e la figura del medico competente nell'attività di prevenzione della salute e di sicurezza dei lavoratori;
- è obiettivo condiviso evidenziare i comportamenti critici, soprattutto a carico dell'apparato muscolo scheletrico, coinvolgendo direttamente i lavoratori attraverso rilevazioni dirette quali questionari conoscitivi, focus group, ecc. per consentire 2
un'analisi compiuta sulle modalità di svolgimento delle operazioni ed attività lavorative;
- attraverso anche tali informazioni le parti intendono individuare le azioni necessarie per attivare miglioramenti in materia di prevenzione e salute dei lavoratori, considerata la dimensione del fenomeno tecnopatico in Umbria, con l'obiettivo di affrontare i rischi e le cause che inducono all'insorgenza di tecnopatie muscolo scheletriche;
- nell'ambito delle attività progettuali condivise si intendono effettuare ulteriori approfondimenti, con il coinvolgimento di tutti i soggetti componenti il Servizio di Prevenzione aziendale, sui rischi aziendali più ricorrenti nel territorio umbro nelle specifiche attività svolte dai lavoratori delle cooperative di servizi e facchinaggio per individuare soluzioni efficaci in termini di contenimento del rischio;
- è opportuno valutare l'incidenza delle singole operazioni nella determinazione del rischio aziendale per individuare soluzioni efficaci nel contenimento dei rischi oggetto dell'indagine, da mettere a disposizione dell'intero sistema produttivo, ed oggetto di eventuali percorsi successivi di trasferimento ai soggetti inseriti nel SPP delle aziende umbre, attraverso l'ente bilaterale delle Cooperative istituito nel territorio regionale;
- è condiviso l'obiettivo di COOPFORM Umbria di migliorare le competenze degli attori dei piani di formazione dei cooperatori, tenendo conto che il compito principale di tale Ente Bilaterale è promuovere le attività di formazione continua delle imprese cooperative aderenti al Fondo Interprofessionale Fon.Coop ed altresì quello di validare le iniziative legate alla formazione aggiuntiva a quella prevista obbligatoriamente per la sicurezza nelle imprese cooperative aderenti alle tre Centrali Cooperative;
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Finalità

Le Parti, con il presente Accordo, intendono sviluppare la più ampia collaborazione per la elaborazione, prima, e quindi il successivo sviluppo di iniziative nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro, in considerazione delle specificità del settore in questione.
Le Parti stabiliscono di elaborare entro 90 giorni dalla firma del presente Accordo un Progetto Esecutivo Biennale, rivolto in via sperimentale e prioritaria ai soci lavoratori impegnati nelle attività delle imprese cooperative di servizi e di facchinaggio, tenendo conto delle finalità sotto descritte e di quanto previsto all'art. 5, ovvero:
- sviluppare la più ampia collaborazione per l'avvio di iniziative di promozione e informazione nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro, in considerazione delle specificità dei settori prioritariamente coinvolti (cooperative di servizi e facchinaggio) in tema di prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici e osteo articolari al fine di individuare interventi di sostegno per prevenire le patologie lavorative;
- diffondere la consapevolezza che la salute del lavoratore dipende anche dal comportamento e dalle posture lavorative assunte e dall'abitudinarietà nell'esecuzione non corretta di attività e fasi lavorative che, radicata negli anni, può portare a sviluppare quadri patologici;
-organizzare incontri con i lavoratori per focalizzare la consapevolezza dei rischi e volti ad acquisire elementi utili alla strutturazione di percorsi sperimentali sulle corrette posture e comportamenti lavorativi;
-realizzare incontri con i medici competenti delle cooperative per il confronto sui dati rilevati e sulla eventuale adozione di posture corrette e comportamenti fisici che i lavoratori dovranno eseguire per prevenire danni all'apparato muscolo scheletrico; procedere in via sperimentale con l'individuare degli spazi e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento di attività volte ad istruire i lavoratori interessati al progetto;
- individuare delle buone pratiche di prevenzione e paradigmi comportamentali da adottare per evitare l'insorgenza di patologie a carico dell'apparato muscolo scheletrico dei lavoratori, con il convincimento che tali interventi, possano contribuire a ridurre il livello di rischio e sostenere anche il sistema lavoro, favorendo la riduzione di infortuni e di tecnopatie;
- sviluppare specifica analisi di contesto utile ad individuare eventuali soluzioni tecnologiche innovative a supporto di una migliore gestione della interazione uomo/processo produttivo, che possano interfacciarsi anche con la programmazione delle attività cliente/fornitore per il contenimento ulteriore dei rischi collegati alla movimentazione carichi e per una maggiore prevenzione dei rischi di sviluppo delle tecnopatie;
- effettuare interventi seminariali, convegni, ed altre iniziative, per affrontare i temi prioritari in materia di prevenzione, analisi dei rischi e idonee soluzioni a carattere regionale rivolti ai diversi attori del sistema sicurezza aziendale;
- coinvolgere, in via sperimentale, nel corso del biennio di attuazione del Progetto Esecutivo, almeno duecento soci lavoratori anche attraverso la collaborazione attiva di alcune cooperative di servizi di medie/grandi dimensioni operanti nel territorio regionale umbro per la partecipazione alle iniziative previste.
 

Art. 2
Oggetto della collaborazione

Le Parti si impegnano, secondo le finalità di cui all'art. 1 e gli indirizzi economici contenuti all'art. 5, a realizzare quanto definito dal Progetto Esecutivo Biennale che sarà elaborato dal Comitato Paritetico entro 90 giorni dalla firma del presente Accordo
 

Art. 3
Comitato paritetico di coordinamento

Le finalità previste all'art. 1 del presente Accordo attuativo sono perseguite attraverso la costituzione di un Comitato paritetico di coordinamento, composto da n. 3 referenti di ciascuna Parte, così individuati:
• Per Parte INAIL:
- Dott. Gennaro Cancellaro
- Dott. Luca Taglieri
- Dott.ssa Monica Salciarini
• Per COOPFORM UMBRIA:
- Vania Buiarelli
- Silvia Pappafava
- Sergio Filippi
Al Comitato Paritetico, sulla base delle linee progettuali che comporranno il Progetto Esecutivo Biennale, sono affidati i compiti di:
- predisporre i piani semestrali e annuali delle attività delineando gli indirizzi tecnici ed organizzativi,
- programmare le procedure di monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività - anche con la costituzione di specifici gruppi di lavoro - e del livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
- proporre la modifica ed integrazione del presente atto, a seguito dell'evoluzione del complessivo quadro delle norme e degli indirizzi nazionali in materia, nonché di nuove esigenze di collaborazione che dovessero manifestarsi durante la vigenza del Protocollo;
- elaborare il rendiconto annuale, relativo alle attività svolte e agli obiettivi perseguiti da sottoporre ai rispettivi organi competenti.
Le Parti concordano sulla eventuale partecipazione ai lavori del Comitato Paritetico di rappresentanti degli Enti formativi di emanazione delle Centrali Cooperative costituenti COOPFORM e di eventuali ulteriori esperti che possano fornire il loro apporto professionale su specifici argomenti. Il Comitato potrà essere convocato anche da una sola delle Parti e dovrà riunirsi con una frequenza almeno semestrale.
 

Art. 4
Impegni delle Parti

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano:
- a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse;
- affinché il Progetto Esecutivo Biennale venga redatto secondo i due documenti di cui ai modelli allegati: -Illustrazione del progetto (all.1); -Preventivo economico- finanziario (all. 2);
- a far si che il Progetto Esecutivo Biennale, dopo la validazione congiunta venga integrato al presente Accordo con apposita Appendice;
- a mettere a disposizione le risorse economico-finanziarie necessarie per la realizzazione delle specifiche attività progettuali secondo il dettaglio di cui ai citati allegati nn. 1 e 2.
 

Art. 5
Aspetti Economici

Gli aspetti economici verranno declinati ed illustrati dettagliatamente nel prospetto di analisi preventiva dei costi di cui al documento/modello Preventivo economico- finanziario (all. 2) - e saranno regolati in base al Progetto Esecutivo Biennale secondo il criterio di cui alle LIOP Inail 2019 in base a quanto di seguito esplicitato. In linea di massima, il Progetto si compone delle seguenti Aree di attività con relativi budget che il Progetto Esecutivo Biennale provvederà a dettagliare:
- Informazione:                     € 15.000,00
- Formazione:                       € 12.000,00
- Innovazione tecnologica:     € 12.000,00
- Diffusione:                          € 11.000,00
La gestione economica del progetto per il valore complessivo massimo di € 50.000 (euro cinquantamila), da distribuire nei due anni previsti per lo sviluppo del progetto, viene affidata alla COOPFORM Umbria.
Le attività saranno co-finanziate con la partecipazione di tutti i partner sulla base di un importo massimo e delle seguenti percentuali:
INAIL Umbria                         € 30.000 (60%),
COOPFORM Umbria             € 20.000 (40%).
La liquidazione delle spese da parte dell'Inail avverrà per stati di avanzamento delle attività a seguito della consuntivazione delle stesse in due tranche annuali, sulla base di dettagliate rendicontazioni semestrali che verranno trasmesse dalla COOPFORM Umbria al Comitato paritetico di coordinamento di cui all'art. 3 del presente Accordo attuativo e corredate dalla documentazione contabile attestante le diverse voci di spesa.
Tutti i documenti contabili originali attestanti le spese sostenute verranno prodotti in copia conforme all'originale. Gli originali saranno conservati presso la COOPFORM Umbria.
Rispetto ai costi sostenuti per l'acquisto di materiale di consumo, necessario per le attività progettuali, i Partner si impegnano a produrre in sede di verifica amministrativo contabile la seguente documentazione:
• prospetto riepilogativo delle fatture di acquisto del materiale di consumo, suddiviso in voci e sotto-voci e sottoscritto dai componenti il Gruppo di progetto;
• singoli giustificativi di spesa;
• prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo;
• prospetto del materiale consegnato ai partecipanti all'attività progettuale, con ricevute di consegna sottoscritte dagli stessi;
• prospetti relativi alle competenze economiche dei tecnici.
Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale dedicato al progetto: devono essere definite e liquidate secondo criteri di rimborso a piè di lista, ed in misura comunque non superiore alla regolamentazione contenuta nei CCNL.
Le spese di trasporto sono riconoscibili per l'utilizzo dei mezzi pubblici; le spese per altre tipologie di mezzi (taxi, noleggio autovetture) devono essere motivate e autorizzate, e sono ammissibili nei casi in cui il ricorso ai mezzi pubblici risulti inconciliabile o eccessivamente gravoso rispetto alle esigenze, all'articolazione delle attività progettuali e alle caratteristiche soggettive del personale interessato (ad es. portatori di handicap, orari non coincidenti con mezzi pubblici).
Qualora per l'esecuzione delle attività progettuali fosse necessario ricorrere all'acquisto di beni strumentali i Partner si impegnano ad utilizzare procedure selettive che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità così come previsto dal D.lgs. 50/2016.
I movimenti finanziari tra i soggetti firmatari del presente Accordo si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute in compartecipazione dalla Parte che ha assunto l'onere della gestione contabile delle attività progettuali.
L'INAIL Umbria provvederà alla richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e provvederà alla trasmissione dello stesso alla COOPFORM Umbria.
I Partner si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 3/2003 e s.m.i., che comporta l'obbligo di riportare il numero di CUP su tutte le transazioni finanziarie ed amministrative inerenti il presente atto.
La COOPFORM Umbria dichiara che il conto corrente sul quale dovranno confluire tutte le operazioni finanziarie, in entrata e in uscita, attinenti alla realizzazione del presente progetto è il seguente:
Banca: ***
IBAN: ***
Intestato a COOPFORM UMBRIA C.F.: ***
Presidente: Gabriele Nardini
 

Art. 6
Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Accordo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nel presente atto.
I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte.
Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione.
 

Art. 7
Tutela dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di Inail e di COOPFORM Umbria saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
Per ciascun evento verrà rilasciato ai lavoratori partecipanti un Attestato di Partecipazione con logo e firma congiunta delle due Parti e, al termine del Progetto, verranno rilasciati Attestati di Collaborazione alle imprese cooperative che avranno contribuito alle attività del Progetto.
 

Art. 8
Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione. Sono fatti salvi i diritti di cui al Regolamento europeo 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.
 

Art. 9
Recesso e decadenza

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso non sia stata data esecuzione alla elaborazione del Progetto Esecutivo nei termini previsti di 90 giorni dalla firma del presente Accordo, lo stesso decade.
 

Art. 10
Durata

Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente al termine di due anni, salvo eventuali proroghe tecniche necessitate da concordare qualora la realizzazione delle attività superi il periodo di vigenza.
 

Art. 11
Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Perugia.
 

Art. 12
Modifiche all'Accordo

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Il presente atto si compone di n. 8 pagine.

Perugia, 8 maggio 2019
 

Per INAIL
Il Direttore Regionale
Dott.ssa Alessandra LIGI

Per COOPFORM Umbria
Il Presidente
Dott. Gabriele Nardini


 

Allegato n. 1

Patto d'integrità tra l'Inail e i soggetti beneficiari di finanziamenti, sovvenzioni, contributi o altri vantaggi economici erogati dall'Istituto in tema di prevenzione per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi degli articoli 9, 10, 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Tra
l'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro e
i partecipanti alla procedura per il riconoscimento del seguente beneficio:

 

Progetto finalizzato alla promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, con oggetto “COOPERARE SICURI”
Il presente Patto di integrità, approvato con atto di determinazione del Presidente dell'Inail del 17 dicembre 2018 n. 524, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato, insieme agli altri documenti di partecipazione, da ciascun partecipante alla procedura di selezione indicata in epigrafe (di seguito denominato “soggetto concorrente”).
La mancata consegna del presente impegno debitamente sottoscritto dal soggetto concorrente (persona fisica ovvero nel caso di società, ente pubblico o consorzi, dal rappresentante legale p.t. degli stessi, ovvero da un procuratore speciale per l'atto; nel caso di ente costituendo da tutti i partecipanti all'accordo), comporterà l'esclusione dalla procedura di concessione del beneficio indicato in epigrafe (di seguito denominato “beneficio”).
Il presente documento debitamente sottoscritto dal soggetto concorrente, costituirà parte integrante del provvedimento di concessione del beneficio adottato dall'Inail. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dal beneficio.
 

* * *
 

1. Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione dell'Inail e dei soggetti concorrenti, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di selezione e delle eventuali successive fasi di esecuzione del progetto a seguito della concessione del beneficio di cui in epigrafe.
2. Il soggetto concorrente si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione al ruolo e all'attività da questi ultimi svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal “regolamento recante il codice di comportamento dell'Inail e disposizioni sul benessere organizzativo”, adottato con determinazione del Presidente Inail del 21 gennaio 2015, n. 15. A tal fine il soggetto concorrente è consapevole che, ai fini della 9
completa e piena conoscenza del decreto e del regolamento sopra citati, l'Inail ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 garantendone l'accessibilità presso l'indirizzo web www.inail.it¹. La violazione degli obblighi previsti dal decreto e dal regolamento sopra richiamati costituisce per l'Inail motivo di revoca del beneficio indicato in epigrafe.
3. Il soggetto concorrente dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Inail, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, secondo l'orientamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 24/2015 (cd. divieto di pantouflage o revolving doors).
Qualora per la gestione dell'istanza ovvero per l'elaborazione o l'inoltro all'Inail dei documenti di partecipazione si ricorra all'ausilio di aziende di consulenza, il soggetto concorrente dichiara di non volersi avvalere di quelle presso le quali, per quanto a sua conoscenza, operano a qualsiasi titolo ex dipendenti dell'Istituto che abbiano interrotto il proprio rapporto lavorativo da meno di tre anni e che durante la loro attività di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nelle materie oggetto della procedura di selezione indicata in epigrafe.
4. Il soggetto concorrente si impegna a segnalare all'Inail, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di selezione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto.
5. Il soggetto concorrente, in caso di aggiudicazione del beneficio, si impegna a riferire tempestivamente all'Inail ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, collegate al beneficio stesso. Il soggetto concorrente prende, altresì atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nello svolgimento delle attività collegate alla percezione del beneficio e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di indebita interferenza. Il soggetto concorrente è consapevole che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione criminale, ciò costituirà motivo di revoca del beneficio indicato epigrafe.
6. Il soggetto concorrente dichiara, altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura al fine di alterare, con mezzi illeciti, il regolare svolgimento della procedura di selezione.
7. Nell'ottica di prevenzione di infiltrazioni criminali, il soggetto concorrente s'impegna a rendere trasparenti tutti i movimenti finanziari relativi al beneficio di cui in epigrafe utilizzando modalità di pagamento idonee a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate.
Il soggetto concorrente s'impegna, altresì, a fornire, su richiesta dell'Inail, le più complete informazioni riguardanti i suddetti pagamenti.
8. Il soggetto concorrente prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, o qualora venga accertata dall'Inail la mendacità delle dichiarazioni testé rilasciate, fatte salve le connesse responsabilità comunque previste dalla legge, saranno applicate le seguenti sanzioni: a) esclusione dalla procedura di selezione; b) revoca del beneficio.
9. Le segnalazioni di fenomeni corruttivi o di altre fattispecie di illecito ovvero le eventuali comunicazioni concernenti l'esecuzione del presente Patto di integrità - fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del c.p.p. - vanno rivolte al Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della Legge n. 241/90 e al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Inail (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).
10. Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione delle attività progettuali eventualmente ammesse al beneficio, comprese le verifiche amministrativo-contabili.
11. Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità tra l'Inail e il soggetto concorrente, nonché tra gli stessi concorrenti, nell'ambito della procedura di selezione in epigrafe, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

Perugia, 8 maggio 2019

 

Soggetto concorrente
(timbro e firma del legale rappresentante p.t.
o dei soggetti indicati in premessa)

 

COOPFORM Umbria
Il Presidente
Dott. Gabriele Nardini

Inail²
 Il Direttore Regionale
 Dott.ssa Alessandra LIGI

___________
¹ https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-di-comportamento.html
² Sottoscritto dal soggetto che firma il provvedimento di concessione di cui il patto ne farà parte integrante


Fonte: inail.it