Tipologia: Ipotesi di Accordo Aziendale Nazionale
Data firma: 13 gennaio 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Cofathec Servizi/Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, RSA/RSU
Settori: Commercio-Metalmeccanica, Cofathec Servizi
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Art. 1) Sistemi di relazioni sindacali
Art. 2) Funzionamento delle relazioni sindacali
Art. 3) Formazione
Art. 4) Mercato del lavoro
Art. 5) Flessibilità dell’orario di lavoro
Art. 6) Trattamenti per trasferimenti ed esodi

 

Art. 7) Buoni pasto
Art. 8) Malattie ed infortuni
Art. 9) Reperibilità
Art. 10) Salario variabile
Dichiarazione congiunta
Decorrenza e durata del presente accordo
Allegati


In data 13.01.2000 presso la Sede di Cofathec Servizi spa in Roma, Via Ostiense, 333, la Cofathec Servizi spa […], assistita da […] Confcommercio, le OO.SS. Nazionali Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], le OO.SS. Territoriali di Roma e Napoli Fisascat Cisl Roma […], Fisascat Cisl Napoli […], Fiom-Cgil Roma […], Fim-Cisl Roma […], Uilm-Uil Roma […], Fiom-Cgil Napoli […], Fim-Cisl Napoli […], unitamente alle RSA/RSU “settore Terziario” e “settore Metalmeccanico”, hanno stipulato la presente ipotesi di Accordo Aziendale Nazionale Cofathec Servizi spa.
Quale esercizio del diritto di contrattazione di secondo livello previsto dal CCNL "per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi" e dal CCNL “per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e all’installazione di impianti”, che dopo la consultazione ed approvazione dei lavoratori e dei rispettivi organismi dirigenti, assumerà veste di stesura definitiva.

Premesso
- Che in data .20.01.99 le OO.SS. “settore terziario” rimettevano alla Cofathec Servizi spa la piattaforma per la stipula del Contratto Integrativo Aziendale;
- Che in data 30.11.99 le OO.SS. “settore metalmeccanico” rimettevano alla Cofathec Servizi spa la piattaforma per la stipula del Contratto Integrativo Aziendale;
- Che quanto richiesto nelle rispettive piattaforme presentate dalle OO.SS. rientra nel quadro di quanto convenuto nel verbale di accordo del 04.06.98, con le OO.SS. settore terziario ove al punto 7 l'Azienda si dichiarava disponibile ad attivare un confronto finalizzato a dare attuazione, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni contrattuali, ad un sistema di Relazioni Sindacali indispensabile per la realizzazione di un accordo contrattuale di secondo livello, in sintonia con quanto previsto in materia dal protocollo del Luglio 93 e dal vigente CCNL Terziario;
- Che in tale quadro rientra con coerenza anche quanto contenuto nella direttiva U.E. adottata dal Consiglio dei Ministri il 22.9.94 relativa ai Comitati Aziendali Europei;
- Che l’attivazione di quanto sopra fa assumere alle Relazioni Sindacali valore di riferimento essenziali ai fini di una pratica gestione volta a consolidare e migliorare quanto in materia è già previsto dal CCNL settore terziario e metalmeccanico a consentire il confronto, ai vari livelli e attraverso norme e procedure definite, teso a governare i processi di riorganizzazione aziendale, di decentramento e di sviluppo della Società;
- Che al fine di realizzare gli obiettivi sopra richiamati le parti, fermo restando le rispettive autonomie e responsabilità, hanno concordato di attivare un sistema di Relazioni Sindacali' finalizzato ad una gestione mirata e dinamica dell'accordo di secondo livello raggiunto;
- Che tale accordo, preso atto dei diversi CCNL che allo stato attuale disciplinano i rapporti di lavoro con l’Azienda, è da valere per tutti i dipendenti Cofathec Servizi spa.
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue;

Art. 1) Sistemi di relazioni sindacali
Al fine di consolidare il sistema di Relazioni Sindacali ed allo scopo di armonizzare l'attivazione di tale esercizio con quanto dichiarato in premessa e con quanto in materia è previsto dai CCNL, le parti hanno concordato di definire norme, finizioni e procedure così come riportato in seguito.
Le parti intendono strutturare un articolato sistema di Relazioni Sindacali che, senza duplicazione di competenze, preveda, oltre al livello nazionale, un livello di confronto territoriale al fine di meglio rispondere alle esigenze delle unità periferiche, individuando le soluzioni più idonee che favoriscono, nel contempo, i diritti, il miglioramento degli imprescindibili obiettivi tecnico-commerciali ed economici della Cofathec.
In coerenza con quanto enunciato in premessa, le parti ribadiscono l'esigenza di un doppio livello di relazioni sindacali;
• il livello nazionale, che avrà come soggetti sindacali riconosciuti le federazioni di Filcams/Cgil, Fisascat/Cisl, Uiltucs/Uil, il Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA settore terziario e metalmeccanico e le relative strutture territoriali, Filcams/Cgil, Fisascat/Cisl, Uiltucs/Uil, Fiom/Cgil, Fim/Cisl, Uilm/Uil.
A tale livello è assegnata la competenza per quanto attiene alla contrattazione di secondo livello, delle materie a loro attribuite dal protocollo del 23.07.93 e del Dic. 98 (Patto di Natale), del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi e del CCNL per i lavoratori addetti all’Industria Metalmeccanica Privata ed alla Installazione d’impianti, nonché le informazioni di rilevanza generale per la Cofathec Servizi spa;
• Il livello decentrato che avrà come soggetti sindacali riconosciuti, laddove costituite, le RSU o le RSA, congiuntamente alle OO.SS. territoriali, per quanto attiene la gestione di materie delegate dal CCNL del terziario e dal CCNL metalmeccanico, l’applicazione/gestione dell'accordo nazionale di secondo livello.
A) Livello nazionale
A1) Diritti informativi preventivi, consuntivi e materie negoziali

Di norma entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura del bilancio, la Direzione dell'azienda incontrerà le OO.SS. dei lavoratori di cui al precedente art. 1 comma 3 per fornire le informazioni concernenti:
• Andamento conti di bilancio;
• Investimenti e innovazioni tecnologiche-organizzative;
• Livelli occupazionali disaggregati per sesso, età, tipologia di impiego;
• Interventi di modifica sull'organizzazione del lavoro di natura nazionale;
• Formazione (anche in riferimento alla sicurezza), così come prevista al successivo art. 3;
• Obiettivi di budget;
• Interventi di sicurezza ed ambiente di lavoro;
• Politiche del Gruppo a livello Nazionale ed Internazionale.
In occasione di tale incontro o in date diverse concordate, le parti, fermo restando le rispettive autonomie e prerogative, potranno affrontare e definire le problematiche che avranno impatto sull’occupazione, sull’organizzazione del lavoro e sulle questioni di natura sociale che saranno poste dalle parti e che non siano state oggetto di contrattazione a livello decentrato.
A2) Modulistica Informativa
Si conviene che parte delle informazioni di cui sopra verranno fomite per mezzo di apposita modulistica con l'obiettivo di sperimentare un sistema sintetico informativo.
B) Livello decentrato
Tenuto conto che la struttura organizzativa della Cofathec Servizi spa è, allo stato, suddivisa sul territorio nazionale in cinque Direzioni Regionali, le quali a loro volta comprendono le Aree Commerciali come sotto riportate, le parti convengono che le rappresentanze sindacali (RSU/RSA) per il “settore Terziario” siano una per ogni Direzione di Regione, più una RSU/RSA per gli uffici di Sede, mentre per il “settore
Metalmeccanico” per la costituzione delle RSU o delle RSA si applicheranno rispettivamente Raccordo interconfederale e la legge in materia.
Per la loro costituzione e la loro composizione valgono le norme e le modalità definite nel "Protocollo Aggiuntivo al presente accordo in tema di Funzionamento delle Relazioni Sindacali", che ne fa parte integrante.
• Direzione Regione Lombardia, con sede in Milano, competente per la Regione Lombardia.
• Direzione Regione Nord, con sede in Padova, comprende l’Area di Torino, Padova e Udine che operano rispettivamente sull'intero territorio del Piemonte (esclusa la provincia di Alessandria), Valle d'Aosta, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
• Direzione Regione Centro, con sede in Bologna, comprende l'Area di Bologna, Firenze e Genova che operano rispettivamente sull'intero territorio della Liguria e la provincia di Alessandria, Emilia Romagna, Toscana e Umbria.
• Direzione Regione Lazio, con sede in Roma, competente per la Regione Lazio.
• Direzione Regione Sud, con sede in Roma, comprende l’Area di Pescara, Napoli, Bari e Catania e Sassari che operano rispettivamente sull'intero territorio delle Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna.
Pertanto l’informativa e le materie negoziali del livello decentrato saranno attivate con le seguenti modalità:
Di norma, successivamente agli incontri nazionali si terranno, con cadenza annuale, incontri informativi, preventivi e consuntivi.
Per il “settore Terziario”, a livello di Direzione Regionale, con le RSU/RSA di Direzione Regionale e le OO.SS. territoriali interessate.
Per il “settore Metalmeccanico”, a livello di Area Commerciale, con le RSU/RSA e le OO.SS. territoriali interessate.
Tali incontri, informativi, preventivi e consuntivi, avranno per oggetto:
• Informativa sui risultati delle Aree, della Direzione di Regione o della Sede Centrale;
• Formazione svolta;
• Andamento delle politiche di sviluppo delle Aree, delle Direzioni di Regione o della Sede Centrale e le relative implicazioni occupazionali; ,
• Distribuzione degli orari di lavoro;
• Salute ed integrità fisica dei. lavoratori;
• Specifici incontri di approfondimento potranno riguardare singoli aspetti delle informazioni fomite o particolari problematiche.
In occasione di tali incontri o in date diverse che saranno concordate, le parti potranno affrontare e definire problematiche non demandate e/o definite a livello nazionale.
Le parti confermano che il sopracitato sistema di relazioni sindacali a livello decentrato è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni e la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi.
Pertanto, in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronti, le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per ricercare e congiuntamente concordare le soluzioni più idonee.

Art. 2) Funzionamento delle relazioni sindacali
Per l’attivazione e la pratica gestione di quanto derivante dal modello di "Relazioni Sindacali" così come definito al precedente art. 1, le parti concordano di istituire idonei strumenti, idonee modalità di utilizzo dei permessi sindacali e idonee modalità per la comunicazione delle informazioni, che permettano, a tutti i livelli, un più razionale ed efficace funzionamento delle relazioni sindacali.
Al riguardo, in coerenza con le finalità sopra richiamate e non in antitesi con quanto in materia è regolato dalle specifiche norme di legge, nonché dalle disposizioni contrattuali nazionali, le parti hanno convenuto di disciplinare i sotto riportati "strumenti" con le modalità così come definite nel "Protocollo Aggiuntivo" al presente accordo, che ne fa parte integrante.
A) Strumenti
A1) Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA.

In coerenza con quanto richiamato all'art. 1) in tema di "soggetti sindacali riconosciuti" e con quanto convenuto allo stesso art. 1) lettera B) in tema di "rappresentanze sindacali", viene costituito un Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA, per il “settore Terziario” composto da un delegato per ogni Direzione di Regione più uno della Sede Centrale, mentre per il “settore Metalmeccanico” i delegati per il Coordinamento Nazionale non potranno superare il numero di quattro unità. In caso di modifiche sostanziali dell’organizzazione così come delineato all’art. 1 lettera B, le parti si rincontreranno per ridefinire la materia.
Tali componenti saranno designati dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo ed i loro nominativi, solo nella prima applicazione del presente accordo, saranno comunicati alla Direzione Cofathec Servizi spa entro 30 giorni dalla ratifica dello stesso.
A 2) Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Le partì convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13.12.84 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano pari opportunità di lavoro.
A tale fine viene costituito il gruppo di lavoro per le "Pari Opportunità" composto da quattro componenti, di cui due designati dalla Cofathec Servizi spa e due dalle OO.SS. dei lavoratori.
Il gruppo di lavoro costituisce lo strumento che ha il compito di:
• Studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia a livello nazionale e comunitario;
• Formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso il gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 125/91 si attiverà per seguire anche l’iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell’attuazione degli stessi.
Il gruppo di lavoro, annualmente, riferirà sull'attività svolta alle parti stipulanti il presente accordo.
A3) Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza.
Con riferimento al Decreto Legislativo 626/94, le parti assumono gli orientamenti partecipativi e la logica tendenti al superamento di conflittualità in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, come contenuti nel decreto stesso e concordano quanto segue riguardo ai Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS).
Settore Terziario:
• Elezione di un rappresentante per ogni Direzione di Regione (Lombardia, Nord, Centro, Lazio, Sud) ed uno per la Sede Centrale, in conformità a quanto disposto dalla stessa Legge sopra richiamata e secondo le modalità previste dalla stessa;
• Per l'espletamento dei compiti previsti dal Decreto Legislativo 626/94, il RLS, avrà a disposizione permessi così come previsto dall’accordo nazionale tra Confcommercio e OO.SS. applicativo del Decreto Legislativo 626/94, fermo restando che, al termine del primo anno, le/parti si incontreranno per verificare la congruità di quanto previsto, in materia di permessi dalla legge (ivi compresi quelli per la formazione), rispetto alle esigenze funzionali dell’organizzazione a tutela della sicurezza.
Settore Metalmeccanico:
• Elezione di un rappresentante per ogni Area ed uno per la Sede Centrale, in conformità a quanto disposto dalla stessa legge sopra richiamata e secondo le modalità previste dalla stessa.
• Per l'espletamento dei compiti previsti dal Decreto Legislativo 626/94, il RLS avrà a disposizione permessi così come previsto dall’accordo nazionale tra Confindustria e OO.SS. applicativo del Decreto Legislativo 626/94.
• Il RLS ha diritto alla formazione prevista, i cui oneri sono a carico dell'Azienda. Tale formazione si svolgerà utilizzando permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti al punto precedente;
• In applicazione dell’art. 1 del Decreto Legislativo 626/94, le riunioni periodiche potranno essere convocate anche dal delegato della sicurezza, qualora si presentino motivate situazioni di rischio.

Art. 4) Mercato del lavoro
Le parti in caso di modifiche legislative e/o contrattuali che dovessero intervenire in materia, si impegnano ad incontrarsi per analizzarne i contenuti e le eventuali conseguenze in ambito aziendale.

Art. 5) Flessibilità dell’orario di lavoro
Sulla base di quanto definito in materia dai rispettivi CCNL del "Terziario della Distribuzione e dei Servizi" e dal CCNL per i “lavoratori addetti all’industria Metalmeccanica Privata ed alla Installazione d’impianti”, l'azienda si riserva, laddove esigenze organizzative lo richiedano, di predisporre un progetto di "Flessibilità dell’orario".
Fatto salvo il confronto preventivo sul progetto che potrà essere presentata le parti, in coerenza e non in antitesi con tale opportunità, concordano di dare attuazione alla fruizione e/o alla liquidazione dei permessi (ROL) che alla data del 31 Dicembre 1998 risultino "credito" a favore dei lavoratori. Ciò anche nel rispetto di quanto è previsto dai rispettivi CCNL.

Art. 9) Reperibilità
Il servizio di reperibilità, così come appresso definito, costituisce prezzo per fronteggiare l'esigenza di garantire la continuità dei servizi che costituiscono la specifica attività dell'azienda, per migliorare il servizio reso alla clientela e rispondere alle esigenze del mercato, salvaguardando l'incolumità delle persone, la sicurezza degli impianti e un utilizzo coerente alla sua natura del ricorso al lavoro straordinario.
L'Azienda può richiedere ai propri lavoratori un impegno di reperibilità come di seguito specificato, in relazione a espresse previsioni contrattuali e/o nei casi in cui essa lo ritenga necessario.
L'Azienda si impegna ad utilizzare nel servizio di reperibilità le figure professionali che, dotate di conoscenza -adeguata al tipo di intervento- degli impianti, della loro ubicazione, sono realmente necessarie a garantire il servizio di cui sopra.
Fatte salve le disposizioni contrattuali in materia di orario normale di lavoro, il lavoratore interessato, al di fuori della normale prestazione di lavoro (prima dell'inizio dell’orario normale, durante la pausa pranzo, dopo l'orario normale di uscita), fermo restando che potrà trovarsi reperibile anche fuori della propria abitazione, dovrà mettersi nelle condizioni di ricevere le chiamate delle Società/Cliente, qualora non sia dotato di telefono aziendale, nella propria abitazione o anche in altro recapito, purché chiaramente identificato e preventivamente notificato.
A compenso del servizio di reperibilità è corrisposta al personale interessato una indennità forfettaria […]
La prestazione straordinaria di lavoro, effettuata in concomitanza della reperibilità, per interventi di urgenza realizzati sugli impianti oggetto della segnalazione, a decorrere dal momento della chiamata, termina a fine intervento di emergenza ed è regolamentata/remunerata secondo quanto stabilito dai rispettivi CCNL “settore Terziario” e “settore Metalmeccanico”.
Il lavoratore dovrà mettersi nelle condizioni di trovarsi presso gli impianti, oggetto della reperibilità, nel minor tempo possibile e comunque non oltre 45 minuti dalla chiamata, qualora la distanza lo consenta.
Qualora la distanza non lo consenta, il tempo massimo necessario per il raggiungimento degli impianti, sarà concordato di volta in volta preventivamente:
Nei casi in cui è previsto dai contratti stipulati con i clienti, un tempo inferiore a 45 minuti, gli stessi saranno concordati preventivamente con il lavoratore.
L'Azienda non richiederà di norma un impegno di reperibilità oltre 15 giorni nell'arco del mese. L'impegno di reperibilità fino all'intero mese sarà richiesto al lavoratore al verificarsi dei seguenti casi:
a) nel caso di sostituzione in conseguenza di malattia ed infortunio;
b) nelle situazioni di unità operative di nuova costituzione;
c) nel caso di esonero di un lavoratore dalla reperibilità per comprovate precarie condizioni di salute;
d) in caso di sostituzione per ferie;
e) nelle situazioni di unità operative con personale momentaneamente insufficiente per organizzare turni di reperibilità.
Il turno mensile di reperibilità sarà predisposto e messo a disposizione dei lavoratori e consegnato alla RSA/RSU, con 7 giorni di anticipo, che su richiesta potrà essere esaminato contestualmente; le eventuali variazioni verranno comunicate al lavoratore e alla RSA/RSU con un preavviso di almeno 24 ore, salvo casi di forza maggiore.
[…]

Dichiarazione congiunta
[…]
Le parti allo scopo di favorire la comunicazione delle informazioni alle e tra le strutture sindacali, ai vari livelli coinvolti nella pratica gestione dell’Accordo Aziendale Nazionale”, concordano di mettere a disposizione l’utilizzo dei rispettivi e corrispondenti “FAX” e/o “Caselle di Posta Elettronica” come da elenco che verrà fornito successivamente e il cui aggiornamento dovrà essere tempestivamente comunicato dalle strutture interessate.
In tale ambito, le parti valuteranno la possibilità di realizzare e rendere disponibile una sezione sindacale specifica all’interno del sito intranet aziendale.
Le parti, nel considerare sperimentale il complesso delle modalità di cui al presente “Protocollo” concordano sull’opportunità di attivare specifiche verifiche annuali sia per valutare il funzionamento del modello delle “Relazioni Sindacali che per esaminare, in tale ambito, l’utilizzo del monte ore retribuito disponibile.