Tipologia: Accordo
Data firma: 29 aprile 1983
Validità: 01.01.1983 - 31.12.1984
Comparti: P.A., Enti Locali
Fonte: D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, G.U. 20 luglio 1983, n. 197 - S.O
Sommario:
Art. 1. Campo di applicazione e durata. Art. 2. Tipologia degli enti. Art. 3. Livelli di accordo. Art. 4. Informazione. Art. 5. Formazione e aggiornamento professionale. Art. 6. Orario di lavoro. Art. 7. Ferie. Art. 8. Part-time. Art. 9. Rapporti di lavoro a termine. Art. 10. Mobilità. Art. 11. Mutamento di mansioni per inidoneità fisica. Art. 12. Mensa. Art. 13. Riposo compensativo. Art. 14. Organizzazione del lavoro. Art. 15. Aspettative sindacali. Art. 16. Trattenute per scioperi brevi. Art. 17. Congedo straordinario. Art. 18. Aspettativa per infermità. Art. 19. Infortuni per cause di servizio. Art. 20. Igiene e sicurezza del lavoro - Medicina preventiva. Art. 21. Rappresentanze ai fini assistenziali (Istituti di patronato sindacale). Art. 22. Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio. Art. 23. Adeguamento dei regolamenti organici. Art. 24. Norme d'accesso. |
Art. 25. Nomina in prova e periodo di prova. Art. 26. Qualifiche funzionali e trattamento economico. Art. 27. Passaggio ad altra qualifica funzionale. Art. 28. Salario accessorio. Art. 29. Lavoro straordinario. Art. 30. Compensi incentivanti la produttività. Art. 31. Onnicomprensività. Art. 32. Compensi ISTAT. Art. 33. Missioni e trasferimenti. Art. 34. Personale addetto alle case da gioco. Art. 35. Norma per i dipendenti del comune di Campione d'Italia. Art. 36. Personale addetto alle istituzioni scolastiche ed educative gestite dagli enti locali. Art. 37. Personale docente dei corsi di formazione. Art. 38. Personale dei servizi consorziali degli enti. Art. 39. Incarico di coordinamento. Art. 40. Norma di 1° inquadramento. Art. 41. Riequilibrio anzianità e nuovo salario individuale di anzianità. Art. 42. Scaglionamento dei benefici contrattuali. Art. 43. Norma transitoria di accesso. Art. 44. Norma finale. Allegati Allegato A Allegato B |
Accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali.
Art. 1. Campo di applicazione e durata.
Il presente accordo riguarda tutto il personale dipendente dai seguenti enti: comuni e province e loro consorzi, comunità montane, aziende di cura, soggiorno e turismo, università agrarie ed associazioni agrarie e IPAB.
Detto accordo ha decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1983, scade il 31 dicembre 1984 e protrae i propri effetti economici fino al 30 giugno 1985.
I relativi benefici economici sono scaglionati con le modalità concordate, a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al 1° gennaio 1985, data in cui l'accordo entra a regime.
Art. 3. Livelli di accordo.
Si individuano i seguenti livelli di accordo:
a) Nazionale: regola gli istituti giuridici, normativi, economici e l'ordinamento professionale; definisce le materie demandate agli accordi decentrati ed articolati.
b) Regionale: regola l'attuazione di una serie di istituti previsti nell'accordo nazionale di lavoro. In tal caso, qualora l'accordo riguardi aspetti comuni al personale delle regioni e degli enti locali, la delegazione di parte pubblica è composta dal presidente della giunta regionale o suo delegato e dalle rappresentanze regionali dell'Anci, Upi, Uncem;
c) Aziendale: riguarda le condizioni di lavoro nonché i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici; individua la rispondenza della prestazione ai profili professionali inerenti la qualifica funzionale, risultante dall'ordinamento stabilito dall'accordo nazionale di lavoro e le articolazioni dell'orario di lavoro; verifica le condizioni per l'erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei limiti quantitativi fissati dall'accordo nazionale di lavoro; definisce ed attua progetti per la rilevazione degli incrementi della produttività collettiva ed individuale;
d) Territoriale a livello sub-regionale: un livello di accordo di questa natura può essere ipotizzato qualora esistano articolazioni istituzionali o modelli di organizzazione dei servizi nonché ipotesi di programmazione degli stessi, a dimensione sub-regionale e sovra-comunale. Attua, a questo livello, le materie demandate dagli accordi nazionali e/o regionali. In tal caso la delegazione di parte pubblica è composta dalle rappresentanze dell'Anci, Upi e Uncem. Gli accordi di cui ai punti b), c) e d) non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente accordo.
Art. 4. Informazione.
Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli enti garantiscono una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti dell'ente.
L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia gli atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti, dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.
A tal fine l'informazione si attua in via preventiva con le organizzazioni sindacali a livello orizzontale territoriale, se essa riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento ed investimento, bilanci annuali o poliennali, e, a livello di organizzazioni sindacali di categoria, se riguarda l'organizzazione del lavoro e provvedimenti concernenti il personale.
Attraverso gli accordi decentrati saranno definite le modalità ed i tempi della informazione.
Per le finalità di cui al primo comma si tengono inoltre periodiche conferenze di servizio.
Art. 6. Orario di lavoro.
L'orario di lavoro settimanale viene confermato in 36 ore da articolarsi almeno su cinque giorni lavorativi.
In relazione ai processi di riorganizzazione dei servizi, agli obiettivi di maggiore efficienza ed economicità degli stessi ed all'ampliamento della fascia oraria di apertura dei servizi e degli uffici al pubblico, l'orario può articolarsi nei seguenti tipi:
a) orario unico su 6 giorni lavorativi settimanali;
b) orario articolato su 5 giorni lavorativi settimanali, con almeno due rientri settimanali;
c) turnazione in modo da coprire l'intero arco della giornata.
In sede di accordo decentrato potranno essere stabilite articolazioni diverse da quelle sopra indicate e comunque distribuite su almeno 5 giorni settimanali.
Nell'ambito del medesimo ente possono, altresì, coesistere più forme di orario secondo le esigenze del servizio, anche introducendo, ove funzionalmente possibile e con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilità.
La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita, di norma, in un arco massimo giornaliero di 10 ore.
Art. 8. Part-time.
[…]
Al rapporto di lavoro a part-time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno, ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali.
[…]
Art. 11. Mutamento di mansioni per inidoneità fisica.
Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli l'amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od a qualifica funzionale inferiore.
Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento.
Art. 12. Mensa.
Al fine di agevolare la realizzazione delle forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori, gli enti si impegnano ad istituire, ove necessario e possibile, mense di servizio secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso gli accordi decentrati.
Comunque, per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio.
Non potrà usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico, salvo i casi di rientro pomeridiano.
Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.
[…]
Art. 13. Riposo compensativo.
Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata dell'indennità oraria per servizio ordinario festivo, con diritto al riposo compensativo da fruire entro 15 giorni.
Art. 14. Organizzazione del lavoro.
Per assicurare agli enti la massima efficienza e produttività di gestione le parti convengono di demandare in sede decentrata la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonché al nuovo ordinamento delle autonomie locali.
I provvedimenti di ristrutturazione degli enti assumeranno come schema di riferimento di massima la distribuzione delle materie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle leggi che attribuiscono competenze agli enti.
Ad integrazione di quelli contenuti nelle vigenti leggi e fatta salva la facoltà degli enti di adottare modelli diversi, previo confronto con le organizzazioni sindacali, si indicano i seguenti criteri informatori per l'organizzazione del lavoro:
a) superamento dell'attuale organizzazione settoriale verticalizzata ed introduzione di moduli organizzativi di tipo orizzontale idonei ad essere adeguati ed integrati con procedure snelle in base agli obiettivi dell'azione amministrativa, attraverso il metodo della programmazione e l'attività per progetti;
b) individuazione, nel settore, della struttura organizzativa di massima dimensione (ex ripartizione) presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
Il servizio e l'unità operativa debbono essere considerati come articolazioni del settore;
c) superamento della rigidità degli organici al fine di consentire la necessaria mobilità interna nel rispetto delle professionalità derivanti dai profili professionali;
d) applicazione del principio della democrazia organizzativa al fine di consentire ai dipendenti di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza dei risultati agli obiettivi. Valorizzazione del lavoro collegiale anche attraverso l'attuazione del metodo di lavoro di gruppo, la costituzione di gruppi di lavoro e l'organizzazione delle conferenze di servizio;
e) l'introduzione, almeno negli enti di medio-grande dimensione, di unità di staff (ufficio organizzazione e metodi) per l'analisi organizzativa e del rapporto costi/benefici per migliorare l'utilizzazione del personale - in base ai carichi di lavoro - e la distribuzione delle risorse e per individuare criteri di valutazione della produttività e la distribuzione dei relativi incentivi, per razionalizzare e semplificare le procedure e per migliorare ed adeguare le tecniche di lavoro;
f) introduzione nell'organizzazione del lavoro dei sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, di snellire le procedure e rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'ente attraverso una più immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;
g) valorizzazione della dirigenza attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;
h) garanzia di valorizzazione e accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso corsi di aggiornamento.
Art. 16. Trattenute per scioperi brevi.
[…]
Viene riconfermato il limite di 12 ore per le assemblee in orario di lavoro.
Art. 17. Congedo straordinario.
Nel corso di un anno possono essere concessi al dipendente, nel limite massimo complessivo di 180 giorni, congedi straordinari, debitamente documentati, per le seguenti causali:
a) malattia;
[…]
d) astensione facoltativa post partum nonché per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
[…]
Art. 19. Infortuni per cause di servizio.
Il Governo presenterà apposito disegno di legge che preveda indennità a favore dei lavoratori o loro familiari per eventi di invalidità o di morte derivanti da causa di servizio non coperti da assicurazione Inail.
Nel frattempo gli enti provvedono mediante misure proprie.
Art. 20. Igiene e sicurezza del lavoro - Medicina preventiva.
L'amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizione di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumità e la salute dei lavoratori.
Tutti i lavoratori sono sottoposti periodicamente e di regola almeno ogni cinque anni a speciali accertamenti ed esami clinici, strumentali e di laboratorio per finalità di medicina sociale e preventiva.
I lavoratori addetti ai servizi maggiormente rischiosi e pericolosi per la salute sono sottoposti agli accertamenti ed esami, previsti dal comma precedente, almeno ogni due anni e riceveranno dall'amministrazione in via riservata i risultati diagnostici.
I lavoratori mediante le loro rappresentanze controllano l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovono in concorso con l'amministrazione la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di ogni altra misura idonea a tutelare la loro salute e la loro integrità psicofisica.
Art. 21. Rappresentanze ai fini assistenziali (Istituti di patronato sindacale).
I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, cui conferiscono speciale mandato per l'espletamento delle procedure aventi per oggetto prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza.
I predetti istituti di patronato hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività anche in relazione a quanto previsto per l'igiene e la sicurezza del lavoro e la medicina preventiva nei luoghi di lavoro dell'ente, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.
Art. 23. Adeguamento dei regolamenti organici.
Gli enti locali debbono adeguare i propri regolamenti organici del personale ai contenuti del presente accordo entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale di recepimento dell'accordo stesso.
Gli istituti economico-normativi previsti dagli attuali regolamenti in contrasto con quelli previsti dal presente accordo cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto di cui sopra.
Art. 28. Salario accessorio.
Indennità di turno […]
Indennità di reperibilità.
Per le aree di pronto intervento, da stabilire in sede decentrata, l'ente può istituire il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di lire 15.000 per 24 ore al giorno.
In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di 30 minuti.
Il dipendente non può essere messo in reperibilità per un periodo superiore a giorni 6 al mese.
Indennità maneggio valori […]
Art. 29. Lavoro straordinario.
Per gli enti di tipo 1 e 2 le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo di spesa di 150 ore annue pro capite ed entro il limite annuo individuale di 250 ore.
Per esigenze eccezionali, debitamente motivate, in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi, riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario, il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al comma precedente.
Per i restanti enti le prestazioni di lavoro straordinario non possono superare i seguenti limiti.
a) per gli enti che non hanno carenza di personale rispetto all'organico: 120 ore annue pro capite elevabili fino ad un massimo di 200 ore annue individuali, previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 120 ore pro capite);
b) per gli enti che hanno carenza di personale rispetto all'organico fino al 4%: 150 ore annue pro capite elevabili fino ad un massimo di 240 ore annue individuali, previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 150 ore pro capite);
c) per gli enti che hanno carenza di personale rispetto all'organico superiore al 7,50: annue pro capite elevabili a 250 ore individuali, previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 180 ore pro capite);
d) per gli enti che hanno carenza di personale rispetto all'organico superiore al 7,50: 250 ore annue pro capite elevabili a 300 ore individuali, previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 250 ore pro capite).
Resta inteso che i limiti superiori si raggiungono solo in caso di assoluta, indilazionabile e comprovata necessità, previa delibera degli organi competenti dell'ente.
[…]
Allegati
Allegato B
Prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute ed integrità personale
a) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.
b) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitumi, fuligine, oli minerali, paraffina, e loro composti derivati e residui nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.
c) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme.
d) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzioni opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali, compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte e natanti.
e) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.
f) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o esbosco ed all'impiego di antiparassitari.
La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alle indennità di cui all'art. 26, punto g), del presente accordo e le attività comportanti rischi da esse prestate, quali previste nei punti sopra esposti, è determinata con provvedimento degli organi deliberanti dell'ente, sulla base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la propria diretta responsabilità del responsabile del settore presso cui il personale addetto presta servizio.
Qualora vi fosse personale delle categorie anzidette non adibito, anche temporaneamente alle attività comportanti rischio, al medesimo la indennità di L. 240.000 viene corrisposta per il periodo di effettiva esposizione al rischio; per i restanti periodi compete invece l'indennità di L. 120.000 annua rapportata al periodo di non esposizione a rischio.