Tipologia: Accordo smart working
Data firma: 15 maggio 2019
Parti: Agenzia delle entrate - Riscossione e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Agenzia delle entrate - Riscossione
Fonte: fisac-cgil.it


Sommario:


Accordo in materia di “smart working” del giorno 15 maggio 2019 tra Agenzia delle entrate - Riscossione le Segreterie di coordinamento delle OO.SS, Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil e Uilca assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

Premesso che
- In conformità a quanto previsto dalla Legge n. 81/2017, Cap II, artt. 18-23 in vigore dal 14 giugno 2017, così come integrata dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, (Legge di Bilancio 2019) in tema di incremento della competitività e conciliazione del tempi di vita e di lavoro, con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Lavoro Agile n. 3 del 1° giugno 2017, sono state introdotte le linee guida contenenti le regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, come il “lavoro agile";
- tali linee guida prevedono l'individuazione di modalità alternative al telelavoro che, attraverso nuove strumenti organizzativi, consentano una maggiore focalizzazione sugli obiettivi e sul risultati;
- le suddette modalità permettono inoltre il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
o miglior bilanciamento tempi di vita/lavoro;
o impatto positivo sul fattori ambientali;
o maggiore fiducia, responsabilizzazione e autonomia delle risorse;
- in data 28 marzo 2018, è stato sottoscritto il CCNL per i Quadri direttivi e per il Personale delle Aree professionali dipendenti da Agenzia delle Entrate- Riscossione, Equitalia Giustizia spa e Riscossione Sicilia spa, con il quale le Parti, tra le misure atte a favorire il “lavoro agile", hanno individuato quello dello smart working Inteso come possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di assegnazione;
- le Parti medesime si erano impegnate, entro 90 giorni dalla stipula del citato CCNL ad incontrarsi per predisporre le nuove misure spazio temporali della prestazione lavorativa atte a realizzare tale Istituto;
- le Parti in epigrafe, in data 10 gennaio 2019, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro in materia di "lavoro agile", hanno convenuto di demandare alle Segreterie degli Organi di Coordinamento dell'Ente l'individuazione di soluzioni condivise circa il contingente di lavoratori/lavoratrici impiegabile in smart working nella fase sperimentale, nonché i criteri e le modalità di dettaglio relative allo svolgimento delle attività, elencati a titolo meramente esemplificativo nel medesimo accordo;
Ciò premesso e le premesse devono considerarsi quale parte integrante del presente Accordo le Parti convengono di introdurre, in via sperimentale e per la durata di 12 mesi dallo data di stipula del primo accordo Individuale di cui all'allegato 1 della presente intesa, lo strumento del lavoro agile all'interno dell'Ente.

Art. 1 - Destinatari
Il suddetto Istituto riguarderà nella fase di sperimentazione delimitati contingenti di lavoratori/lavoratrici
Il lavoratori/lavoratrici destinatari sono tutti i dipendenti dell'Ente assunti con contratto a tempo indeterminato ad eccezione dei Dirigenti e dei Quadri direttivi con ruolo di Responsabile, degli addetti allo sportello, degli Ufficiali della Riscossione, dei Messi Notificatori, del personale addetto ai turni, del personale con anzianità di servizio inferiore a 3 anni nonché il personale di cui all'allegato 2.
Il personale da adibire in via sperimentale e su esclusiva base volontaria a tale istituto, è Individuato In numero massimo di 150 risorse, ripartite in n. 50 per gli uffici di Direzione Centrale e in n. 100 per la Rete rispettivamente.

Art. 2 - Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
La prestazione viene eseguita entro i limiti della durata massima dell'orarlo giornaliero e settimanale.
In particolare, la prestazione lavorativa In smart working viene resa, in linea di principio, in correlazione temporale con la fascia orarla giornaliera standard di 7 h e 30', secondo l'articolazione individuale dell'orario di lavoro (es. intervallo, flessibilità ingresso/uscita, ecc.). Restano ferme le caratteristiche di autonomia e flessibilità proprie di tale tipologia di prestazione lavorativa, nonché della categoria di appartenenza del singolo dipendente, nel rispetto dell'espletamento delle attività assegnate.
Nello svolgimento dell'attività lavorativa in smart working, il dipendente concorda con l'Ente il luogo dal quale prestare la propria attività all'esterno del locali aziendali, purché - tenuto conto delle mansioni svolte e secondo un criterio di ragionevolezza - il medesimo luogo risponda ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza.
Con specifico riferimento all'attività lavorativa da svolgersi in smart working. la medesima dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
o sia idonea all'uso abituale del supporti informatici;
o non metta a rischio la riservatezza delle informazioni e del dati da lui trattati nell'espletamento delle proprie mansioni (ad esempio, non richiede l'uso di materiale cartaceo - atti e documenti - del quale sia vietata o inopportuna la dislocazione al di fuori dell'ufficio);
o debba essere pianificabile e determinabile tramite standard quali/quantitativi;
o risponda ai parametri di sicurezza sul lavoro come Indicati dall'Ente e nel rispetto della normativa vigente;
o le comunicazioni con i responsabili e con i colleghi possano aver luogo con la medesima efficacia mediante l'utilizzo di strumenti telefonici e telematici, essendo sufficiente il contatto diretto previsto nel giorni di rientro periodico.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working non comporta una variazione della sede di lavoro assegnata e, di conseguenza, non "comporta altresì il riconoscimento di alcun trattamento di trasferta ovvero di qualsiasi altra indennità (a titolo meramente esemplificativo "Indennità di pendolarismo" ecc.).
Lo svolgimento della prestazione lavorativa deve avvenire secondo le direttive e nel rispetto delle attività assegnate dal Responsabile e dell'operatività dell'unità Organizzativa di appartenenza.
Nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa in "smart working", durante il proprio orario di lavoro, il dipendente dovrà essere regolarmente reperibile e dovrà comunicare tempestivamente al proprio Responsabile eventuali assenze, anche temporanee, dalla postazione lavorativa, secondo le modalità previste dalla normativa in materia.

Art. 3 - Trattamento economico e normativo
Il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non Inferiore a quello complessivamente applicato agli altri lavoratori.
Le attività espletate in modalità smart working concorrono al raggiungimento degli obiettivi collegati alle eventuali erogazioni dei sistemi incentivanti.
Le particolari caratteristiche che connotano lo smart working non modificano il sistema dei diritti e libertà sindacali Individuali e collettivi sanciti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.
In particolare, per quanto attiene la regolamentazione della partecipazione alle assemblee, il lavoratore/lavoratrice in smart working in giornate coincidenti con quelle in cui dette assemblee vengono proclamate, sarà considerato come presente presso la propria sede lavorativa di assegnazione.
Nei suddetti casi, inoltre il lavoratore/lavoratrice e il responsabile gerarchico potranno concordare lo spostamento della prestazione ad altra data ovvero annullare la stessa.
Durante le giornate in smart working non saranno previste e autorizzate, di norma, prestazioni aggiuntive di lavoro e/o lavoro straordinario.
L'erogazione del buono pasto viene sospesa per le giornate effettuate in smart working, così come vengono sospese per le medesime giornate l'indennità dì pendolarismo o altre analoghe indennità di cui il lavoratore sia destinatario.
In caso di rientro imprevisto in servizio (ad esempio per un malfunzionamento degli strumenti di lavoro) tali istituti si riattivano.

Art. 4 - Procedura di attivazione
Il dipendente dovrà presentare domanda al proprio Responsabile e per conoscenza alla Direzione Risorse Umane, motivandone e, se necessario, documentandone adeguatamente la richiesta. In caso di accettazione dell'istanza sarà predisposto, a cura di Risorse Umane, l'accordo individuale che formalizzerà la trasformazione delle modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

Art. 5 - Durata e modalità
L'accordo Individuale potrà prevedere n. 1 giornata/settimana di prestazione lavorativa in smart working fino a un massimo di 5 giorni al mese non cumulabili tra loro. La mancata fruizione della giornata di smart working, per qualsiasi motivo, non darà luogo al recupero della stessa eccettuati 1 casi in cui la suddetta mancata fruizione sia dovuta ad iniziativa dell'Ente.
La collocazione delle giornate in smart working, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'U.O., sarà individuata fra il lavoratore ed il Responsabile all'atto della stipula dell'accordo individuale, e sarà portata a conoscenza della struttura Risorse Umane. L'eventuale modifica, non occasionale, di tale collocazione dovrà essere concordata con almeno una settimana di preavviso.
Qualora il numero delle istanze complessive sia superiore a quello disponibile di cui all'art. 1 ovvero, nell'ambito della stessa Unità Organizzativa più lavoratori facciano richiesta di svolgere la prestazione lavorativa In smart working, al fine di salvaguardare le esigenze organizzative, produttive e funzionali della struttura, si farà ricorso ai seguenti criteri di priorità, tenuto anche conto del requisiti introdotti dalla Legge 145 del 30 dicembre 2018:
o lavoratori/lavoratrici con figli In condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
o lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità.
L'Ente terrà altresì in particolare considerazione le richieste del personale per Il quale sussista:
o stato di gravidanza;
o maggiore distanza residenza/domicilio - sede di lavoro;
o lavoratrice/lavoratore disabile ai sensi dell'art. 3 comma 3, della L 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 6 - Recesso
Entrambe le Parti, durante l'attività di smart working, potranno recedere con un preavviso scritto di almeno 30 giorni.
L'Ente e il lavoratore/lavoratrice potranno recedere dall'accordo previo preavviso di 10 giorni esclusivamente a fronte del seguenti casi:
o assegnazione a mansioni diverse e/o che non possano essere svolte In modalità smart working:
o venir meno delle ragioni personali del lavoratore;
o trasferimento ad altra Unità Organizzativa: in tal caso il lavoratore potrà presentare una nuova Istanza se l'attività/U.O. rientra fra quelle suindicate all'art. 1 e all. 2;
o mancato rispetto delle condizioni previste dall'accordo individuale;
o sopraggiunte obiettive ragioni organizzative e/o del lavoratore.
I sopra menzionati termini di preavviso sono raddoppiati qualora il dipendente abbia motivato l'istanza di collocazione in smart working in quanto fruitore, per se stesso o per i figli in base al precedente art. 5, delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 3 della L 104/1992.

Art. 7 - Strumenti del lavoro agile
L'Ente fornirà per lo svolgimento delle mansioni un computer portatile. 'Il dipendente si impegna a custodire ed utilizzare la strumentazione fornita dall'Ente in maniera conforme alla normativa In materia; la manutenzione degli apparati resta a carico dell'Ente.
In caso di malfunzionamento dei suddetti strumenti di lavoro, la prestazione sarà fornita dal lavoratore/lavoratrice presso la sede di appartenenza. Nel caso di malfunzionamenti tecnici di qualsivoglia natura che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working. Il lavoratore/lavoratrice dovrà dome tempestiva comunicazione al Responsabile della struttura di appartenenza, che potrà valutare il rientro del medesimo presso la sede di lavoro per la parte residua della giornata lavorativa.
Ogni eventuale costo collegato direttamente o indirettamente allo svolgimento della prestazione in modalità smart working (es. elettricità, riscaldamento, connessioni telefoniche etc.) resta a carico del dipendente.

Art. 8 - Obblighi di custodia e riservatezza
Lo smart working non fa venir meno il pieno rispetto di tutte le norme/disposizioni aziendali.
Durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa in tale modalità. Il lavoratore/lavoratrice è pertanto tenuto a rispettare le vigenti regolamentazioni In materia di riservatezza e protezione del dati elaborati ed utilizzati nell'ambito della prestazione lavorativa, sulle Informazioni in suo possesso e su quelle disponibili sul sistema Informativo dell'Ente, della cui corretta e scrupolosa attenzione il dipendente è responsabile.

Art. 9 - Sicurezza sul lavoro e Infortuni
L'Ente garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore/lavoratrice che svolge l'attività in smart working, fornendo un'informativa scritta con cadenza annuale, nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del lavoro.
L'Ente promuoverà attività di carattere formativo sia in relazione alle modalità tecniche di svolgimento della prestazione sia riguardo al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 In materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il lavoratore/lavoratrice che svolge la propria attività in modalità smart working, gode delle medesime coperture assicurative previste per legge per tutti gli altri lavoratori, ferme restando le eventuali coperture tempo per tempo vigenti presso l'Ente.
In caso di infortunio, il dipendente deve darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione del Personale, fornendo, secondo quanto previsto dalle procedure attuali, le circostanze dell'accaduto e tutta la documentazione eventualmente richiesta, secondo la normativa e la regolamentazione vigente In materia.

Art. 10 - Monitoraggio attività lavorativa
L'Ente stabilisce infine le modalità di monitoraggio dell'attività pianificata e il conseguimento degli eventuali obiettivi definiti tra lavoratore e Responsabile. Resta fermo che i dati raccolti dall'Ente per verificare il rispetto dei doveri del lavoratore/lavoratrice In smart working per la valutazione della prestazione, anche a mezzo di sistemi Informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4 della L. n. 300 del 1970 e s.m.i. e delle norme contrattuali In vigore, In quanto funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro,

Art. 11 - Accordo Individuale di lavoro agile
I dipendenti ammessi allo svolgimento del progetto sperimentale dello smart working stipulano un "contratto Individuale" che recepisce in forma scritta i contenuti del presente accordo, del quale viene fornito uno schema In allegato (All. 1) e che disciplina quanto segue:
- modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno della sede di lavoro e di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
- durata del contratto, modalità di recesso d'iniziativa del lavoratore e/o di revoca da parte dell'Ente;
- obblighi connessi all'espletamento dell'attività in smart working con particolare riferimento agli obblighi di sicurezza e riservatezza dei dati oggetto di trattamento;
- individuazione delle giornate in lavoro agile e contestabilità;
- specifiche concernenti la connettività e la manutenzione della dotazione informatica.

Art. 12 - Norma finale
Le Parti si impegnano, su istanza di una di esse, ad incontrarsi al termine del periodo di sperimentazione al fine di condividere l'eventuale prosieguo dell'istituto anche con l'obiettivo, ove ve ne sia istanza e se ne valutino positivamente gli effetti, di ampliare la platea degli interessati.