Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 maggio 2019, n. 13429 - Beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto


Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: FERNANDES GIULIO Data pubblicazione: 17/05/2019

 

 

 

Rilevato che
1. con sentenza del 12 luglio 2013 la Corte di appello di Salerno confermava, sia pure con diversa motivazione, la decisione del Tribunale in sede di rigetto della domanda proposta da V.C. e R.F. - in proprio e quali eredi di G.F. - intesa alla declaratoria del diritto del de cuius ad ottenere il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto ex art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modifiche, in relazione all'attività lavorativa svolta alle dipendenze della Marzotto Sud S.p.A. nel periodo dal 10 novembre 1958 al 16 novembre 1985;
2. la Corte territoriale riteneva che fosse maturata la prescrizione decennale decorrente dalla data di pensionamento (rilevando, a tal fine, che, senza ulteriori atti interruttivi, la domanda giudiziaria era stata presentata dopo la scadenza del termine ordinario di prescrizione) e che, comunque, non era stata provata l'esposizione qualificata all'amianto stanti le mansioni di "autista" e "guardia giurata" svolte da G.F.;
3. per la cassazione di tale decisione propongono ricorso la V.C. e R.F. affidato a due motivi cui resiste con controricorso l'INPS e proponendo ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo; l’I.N.A.I.L. ha depositato procura; l'istituto ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.
 

 

Considerato che
4. con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2938 cod. civ. nonché 112, 329, 346 e 436 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) deducendo: che erroneamente il diritto alla rivalutazione contributiva non era stato considerato imprescrittibile, dovendosi ritenere, invece, colpiti da prescrizione i ratei maturati oltre il termine decennale; che la fondatezza dell'eccezione di prescrizione per mancato esercizio del diritto comportava l'esistenza di un diritto che non viene esercitato laddove, nel caso di specie, se pure potesse prefigurarsi una nascita ex lege del diritto alla maggiorazione contributiva, era necessaria per la sua sussistenza una "correlazione con il relativo presupposto" e cioè che fosse accertata l'avvenuta esposizione ultradecennale al rischio qualificato amianto; che, conseguentemente, il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale non poteva essere individuato nella erogazione della prestazione pensionistica non integrata ma nel rilascio della certificazione da parte dell'I.N.A.I.L. (solo da questo momento, infatti, il diritto poteva essere fatto valere); che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS era stata estremamente generica e neppure oggetto di contraddittorio. Con il secondo motivo lamentano l'omessa decisione in ordine all'ammissione della prova testimoniale ed alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio per l'accertamento dell'esposizione al rischio qualificato;
5. con l'unico motivo di ricorso incidentale l'I.N.P.S. denuncia la violazione degli artt. 7 e 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e dell'art. 443 cod. proc. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto proponibile la domanda pur in assenza di preventiva domanda amministrativa di prestazione all'I.N.P.S. e della conseguente non assoggettabilità dell'azione giudiziaria alla decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970;
6. il primo motivo di ricorso principale non è fondato (e determina l'assorbimento del secondo motivo di ricorso principale oltre che del ricorso incidentale) alla luce dei precedenti di questa Corte relativi a fattispecie sovrapponibili alla presente cui si intende dare continuità ( cfr. tra le varie Cass. n. 3960 del 26 febbraio 2015). Si rileva, quanto al rilievo circa la genericità dell'eccezione di prescrizione formulata dall'I.N.P.S. e come questa Corte ha già da tempo affermato, che, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue, che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e, dall'-altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso (cfr. Cass. Sez. un. n. 10955 del 25 luglio 2002; id. Cass. n. 21377 del 10 novembre 2004; Cass. n. 25025 del 24 novembre 2006; Cass. n. 11843 del 22 maggio 2007; Cass. n. 21752 del 22 ottobre 2010; Cass. n. 1064 del 20 gennaio 2014);
7. nella fattispecie, quindi, la Corte di appello, nell'esaminare l'eccezione di prescrizione (tempestivamente sollevata dall'I.N.P.S. in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado e riproposta in sede di appello), ben poteva d'ufficio, nell'ambito della "quaestio iuris" ritualmente devolutale, non solo determinare il regime prescrizionale applicabile, bensì anche identificare il termine di decorrenza della prescrizione stessa;
8. quanto alle ulteriori censure, vanno innanzitutto rilevati alcuni profili di inammissibilità. A sostegno della imprescrittibilità del diritto per cui è causa i ricorrenti richiamano la pronuncia di questa Corte a sez. unite n. 10955 del 25/7/2002 ed il passaggio contenuto nella stessa secondo cui: <<... ferma restando l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost. in quanto connesso ad uno status del cittadino, si prescrivono (oppure da essi si può decadere), invece, i diritti esclusivamente patrimoniali, cioè i singoli crediti periodicamente risorgenti (che maturano per ciascun mese o da scadenza di un periodo più lungo), in quanto sono espressione del diritto alla prestazione e vengono denominati ratei». Tuttavia, i ricorrenti non specificano le ragioni per le quali il beneficio di cui si discute dovrebbe essere assimilato ad alcuno dei diritti presi in considerazione nella decisione sopra citata. Né invero risulta denunciata una qualche illogicità giuridica nella ricostruzione dell'intero sistema normativo in relazione alla, da una parte, ritenuta insussistenza di un obbligo di domanda amministrativa e correlativa esclusione della decadenza "generale" di cui all'art. 47 della legge n. 639/1970 (questioni collegate a quella per cui è causa e sulle quali, peraltro, non può dirsi formato il giudicato in ragione del ricorso incidentale proposto dall'I.N.P.S.) e, dall'altra, ritenuta maturata prescrizione. In ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte ha ormai da tempo affermato il principio secondo cui <<In materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti ad amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall’avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima. Ne consegue che la prescrizione del diritto alla rivalutazione ha carattere definitivo ed incide non solo sui singoli ratei di maggiorazione. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che la data di decorrenza della prescrizione coincidesse con il pensionamento dei ricorrenti, essendo già a tale data nota la lesione del diritto alla maggiorazione contributiva).>> (Cass. n. 2351 del 09/02/2015; cfr. anche Cass. n. 2856 del 02/02/2017, tra le varie). Nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto, con una motivazione in fatto che non ha formato oggetto di specifica censura da parte dei ricorrenti (ancorché nella prospettiva della novella di cui all'art. 54, primo comma, lett. b, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nei termini chiariti da Cass., Sez. Un., n. 8053 del 7 aprile 2014), che detta consapevolezza fosse coincisa con il pensionamento (essendo già a tale data "nota e rimediabile la lesione del già maturato diritto alla maggiorazione contributiva, in sussistenza delle medesime condizioni di esposizione all'amianto già accertate da questa Corte con sentenza n. 1169/2010 del 27/10/2010 ed altre successive") ed era da tale momento che il lavoratore poteva agire in giudizio;
9. alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso principale deve essere rigettato (con assorbimento di quello incidentale);
10. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'INPS; non si provvede nei confronti dell'INAIL non avendo svolto alcuna apprezzabile attività difensiva;
11. sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi);
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte, rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale e condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio in favore dell'INPS liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quàter, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto del sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019