PIÙ SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

PROTOCOLLO D'INTESA PER PROMUOVERE LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

tra
REGIONE LAZIO
E
ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO
(Abruzzo, Lazio, Toscana, Sardegna, Umbria)
e
INAIL
e
INPS
e
DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO LAZIO
e
ANCI
e
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
e
CRUL
e
CGIL ROMA E LAZIO - CISL LAZIO - UIL LAZIO - UGL LAZIO - UNINDUSTRIA UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE DI ROMA, FROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO - FEDERLAZIO - LEGACOOP LAZIO - CONFCOOPERATIVE LAZIO - AGCI LAZIO - CONFCOMMERCIO LAZIO - CONFESERCENTI LAZIO - CONFARTIGIANATO IMPRESE LAZIO - CASARTIGIANI LAZIO - CNA LAZIO - COLDIRETTI - CONFPROFESSIONISTI LAZIO - CONFETRA LAZIO - FEDERALBERGHI LAZIO - CISAL LAZIO - CDO ROMA - ABI - CONFAPI LAZIO
 

VISTI

- la comunicazione della Commissione Europea relativa a un “Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020”;
- decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica);
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, istitutivo della Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, in particolare l'art. 14;
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), d.lgs. n. 81/2018”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2007 “Esecuzione dell'accordo del 1 agosto 2007, recante il “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, rubricato "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2009, n. 178 "Istituzione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2007" s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2016, n. 349 “Approvazione dello schema del ‘Patto per le Politiche Attive' tra la Regione Lazio e le Parti Sociali”;
- la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2016 n. 433 “Istituzione della Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro del Lazio”;
- il piano nazionale della prevenzione 2014-2020 adottato con Intesa in Conferenza Stato-Regioni (rep. Atti n. 156 del 13 novembre 2014 e con il successivo accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti n. 56 del 25 marzo 2015).
- il piano regionale della prevenzione 2014-2020 della Regione Lazio, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00309 del 6 luglio 2015 come modificato e integrato dal DCA n. U00593 del 16 dicembre 2015;
- il protocollo d'intesa INAIL Lazio e Regione Lazio in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro del 5 luglio 2016;
- l'Accordo Interconfederale 12 dicembre 2018 tra Confindustria-Cgil, Cisl, Uil “Salute e Sicurezza - Attuazione del Patto per la Fabbrica”.
 

PREMESSO CHE

- Le strategie europee adottate nel corso degli ultimi anni hanno posto l'accento sul ruolo della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro quale elemento essenziale per rafforzare la competitività e la produttività delle imprese e contribuire all'efficienza dei sistemi di protezione sociale;
- con la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2017 “Lavoro più sicuro e più sano per tutti - Aggiornamento della normativa e delle politiche dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, tra le azioni fondamentali individuate per dare un nuovo slancio al quadro strategico dell'UE in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro rientra l'assistenza alle aziende, in particolare alle microimprese e alle PMI, affinché si conformino alle norme di salute e sicurezza sul lavoro;
- con la suddetta comunicazione la Commissione richiama l'attenzione degli Stati membri su tre argomenti fondamentali:
1. l'esperienza acquisita a livello nazionale, regionale e locale dimostra l'importanza della messa a punto di una cultura della prevenzione dei rischi nell'ambito dei programmi di formazione in tutti i livelli del ciclo d'istruzione e in tutti i settori, ivi comprese la formazione professionale e l'università in quanto luoghi nei quali si acquisiscono comportamenti corretti in materia di prevenzione;
2. la formazione dei giovani imprenditori in materia di gestione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché alla formazione dei lavoratori per quanto riguarda i rischi nelle imprese e i mezzi per prevenirli e contrastarli;
3. mettere a punto campagne di sensibilizzazione settoriale mirate particolarmente alle PMI e a promuovere la gestione della salute e della sicurezza nell'ambito delle imprese attraverso scambi di esperienze e di buone prassi mirate, per settori specifici.
- Inail, in forza della Determinazione del Presidente 20/12/2018, n. 529, finanzia la realizzazione ed erogazione di interventi formativi e aggiornamenti tematici a contenuto prevenzionale, ai sensi degli art. 9, comma 2, lett. d e 11, comma 5, D.lgs. 81/2008 s.m.i. con ripartizioni del budget a livello regionale e secondo criteri, destinatari ed ambiti di intervento individuati dalla richiamata Determina.
- Le Parti firmatarie del presente Protocollo d'Intesa (da ora Parti) si pongono l'obiettivo di realizzare azioni sinergiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di delineare un modello innovativo di prevenzione e di contrasto al fenomeno degli infortuni in occasione di lavoro e in itinere e delle malattie professionali e, al fine di promuovere la piena tutela della salute, dell'integrità, della dignità della persona in ogni ambiente di lavoro, di studio e di vita, nonché di perseguire standard elevati di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 

CONSIDERATO CHE

- è prioritario avviare azioni mirate a consolidare, promuovere e diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, di studio e di lavoro, con l'obiettivo di migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e di favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale;
- è necessario aumentare il grado della sicurezza, in particolare nelle micro e piccole imprese, e delle attività lavorative più a rischio, promuovendo ed elevando il livello informazione, comunicazione, formazione assistenza, vigilanza e controllo;
- è necessario educare i giovani al principio della sicurezza personale e collettiva in tutti gli ambienti di vita e di lavoro, anche mediante il pieno coinvolgimento della scuola di ogni ordine e grado e delle Università, in quanto luoghi privilegiati per promuovere la cultura della sicurezza e per sviluppare il valore della prevenzione;
- è opportuno promuovere un sistema di collaborazione e di scambio informativo tra le Parti, secondo le rispettive competenze, favorendo l'utilizzo integrato delle fonti informative disponibili, nella finalità di rendere maggiormente incisiva l'azione di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di programmare azioni efficaci per il contrasto delle situazioni di rischio, nonché - anche attraverso specifico protocollo d'intesa - l'azione di reinserimento dei lavoratori con disabilità da lavoro;
- è necessario valorizzare gli Organismi Paritetici costituiti a norma dell'art. 51, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., presenti nell'ambito regionale per la formazione dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST);
- I dati Inail al 31 dicembre 2018 evidenziano a livello nazionale un aumento delle denunce di infortunio sul lavoro (+0,9%) rispetto al 2017, con un incremento degli eventi con esito mortale (+ 9,1%) e degli infortuni in itinere, avvenuti cioè nel tragitto di andata e di ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro (+2,7%). I medesimi dati a livello regionale registrano una leggera flessione delle denunce di infortunio sul lavoro nel loro complesso rispetto allo stesso periodo del 2017 (-1,4%) ma un aumento degli eventi in itinere (+1,5%) e una invarianza del numero di infortuni mortali. Per quanto concerne le denunce di malattie professionali, si segnala un aumento rispetto all'anno precedente sia a livello Italia (+ 2,4%) sia a livello Lazio (+ 6,1%) - (Fonte: Open Data Inail).
 

RIAFFERMATA

- l'opportunità che la Regione Lazio si doti di un Piano Regionale Strategico di Salute e Sicurezza sul lavoro al fine di implementare l'azione sinergica delle Parti diretta alla riduzione significativa degli infortuni in occasione di lavoro e in itinere e delle malattie professionali, nonché di fornire sostegno alle imprese mediante la semplificazione dell'azione delle istituzioni con competenza in materia;
- l'opportunità di integrare e condividere gli elementi di analisi e di valutazione delle diverse realtà nella finalità di potenziare e qualificare la capacità di intervento degli attori che operano nelle attività di prevenzione, di vigilanza e di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la necessità di evidenziare il ruolo degli Organismi paritetici costituiti a norma dell'art. 51, d.lgs n. 81/2008 e s.m.i. a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con particolare riferimento alla promozione di attività informative e formative.
 

TUTTO CIÒ PREMESSO,
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (da ora Protocollo).
2. Il presente Protocollo ha a oggetto la programmazione, la promozione e l'attuazione delle azioni e degli interventi finalizzati alla prevenzione a al contrasto del fenomeno degli infortuni in occasione di lavoro e in itinere, nonché delle malattie professionali.
3. Le Parti condividono di realizzare le attività di cui al presente Protocollo, con particolare riferimento ai seguenti campi di intervento e settori di attività:
a. Campi di intervento:
- differenze di genere, età, nazionalità, condizioni personali e sociali;
- esposizione all'amianto e ad altri agenti pericolosi;
- esternalizzazioni, appalti e sub-appalti;
- infortuni su strada, in occasione di lavoro e in itinere;
- micro e piccole imprese;
- ambienti confinati.
b. Settori di attività:
- agricoltura;
- edilizia;
- logistica e trasporti;
- servizi;
- manifatturiero;
- lavoro mediante piattaforme digitali.
4. Il Gruppo di coordinamento di cui all'articolo 5 può aggiornare l'ambito di applicazione di cui al presente articolo in considerazione dei campi di intervento e dei settori di attività individuati come più a rischio per frequenza infortunistica e/o per gravità degli infortuni.
 

Articolo 2
Informazione, formazione e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

1. Le Parti concordano, ciascuna negli ambiti di rispettiva competenza, di promuovere le seguenti azioni:
a. Informazione: realizzare, anche attraverso l'elaborazione di materiale divulgativo, iniziative di sensibilizzazione e diffusione della cultura e della pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di lavoro, anche in relazione allo stress lavoro-correlato e alle malattie psicosociali. La prima campagna informativa è programmata in occasione degli “Stati generali della sicurezza” di cui al punto g).
b. Cultura ed educazione alla sicurezza: promuovere la sicurezza sul lavoro come etica di responsabilità sociale, mediante progetti specifici che coinvolgano le scuole di ogni ordine e grado e le Università a partire dall'A.S./A.A. 2019-2020.
c. Formazione: la Regione finanzia interventi formativi dedicati ai lavoratori, ai datori di lavoro delle PMI e ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 c.c. e ai liberi professionisti, anche con il coinvolgimento degli Organismi Paritetici di cui all'articolo 51, d.lgs. n. 81/2008 s.m.i. sperimentando il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14, d.lgs. n. 150/2015.
Il primo bando sulla formazione sarà pubblicato entro il mese di ottobre 2019.
d. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST): valorizzare le figure degli RLS e RLST mediante azioni che consentano una migliore identificazione e qualificazione del ruolo svolto e della relativa funzione.
e. Semplificazione: elaborare entro l'anno 2019 strumenti standardizzati per la valutazione dei rischi per comparti lavorativi destinati alle micro e piccole imprese.
f. Nuovi ambienti di lavoro (FabLab, Startup, Coworking) e nuovi lavori (lavoro per il tramite di piattaforme digitali): elaborare entro l'anno 2019 metodologie e strumenti per la prevenzione, l'analisi e la valutazione dei rischi specifici.
g. Stati generali della sicurezza: in occasione della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro che si svolge ogni anno nel mese di ottobre, le Parti si impegnano a collaborare alla realizzazione degli “Stati generali della sicurezza”; si tratta di una iniziativa promossa dalla Regione Lazio, che si propone la finalità di favorire la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro in ogni realtà territoriale.
 

Articolo 3
Vigilanza e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro

1. Le Parti competenti nelle attività di vigilanza e di controllo, ai sensi della normativa vigente, si impegnano a pianificare, nell'ambito delle rispettive competenze e indirizzi operativi, gli interventi di vigilanza e di controllo, prioritariamente nei campi di intervento e settori di attività individuati dall'articolo 1, attraverso un'azione coordinata e implementando l'attività di cui all'art. 8, d.lgs. n. 124/2004 sul territorio al fine di una corretta applicazione della normativa vigente.
2. Le Parti competenti nelle attività di vigilanza e di controllo provvedono alla reciproca informazione in ordine all'attività di controllo, nonché alla condivisione degli esiti dell'attività effettuata, al fine di una definizione tempestiva di eventuali problematiche, con le modalità definite nell'ambito del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7, d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.
 

Articolo 4
Comitato regionale di coordinamento

1. Il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7, d.lgs. n. 81/2008 s.m.i. coordina le attività di informazione e di promozione di cui all'articolo 2, mediante l'elaborazione di piani di intervento mirati a contrastare il fenomeno degli infortuni in occasione di lavoro e in itinere, nonché delle malattie professionali con particolare attenzione alla valutazione dei rischi nei nuovi ambienti di lavoro e nei nuovi lavori.
 

Articolo 5
Gruppo di coordinamento

1. È istituito presso l'Assessorato competente in materia di lavoro della Regione Lazio il Gruppo di coordinamento, composto da un membro effettivo e un membro supplente di ogni Parte sottoscrittrice del presente Protocollo. La partecipazione al Gruppo di coordinamento è gratuita.
2. Il Gruppo di coordinamento esamina le cause di infortuni e di malattie professionali con l'evidenziazione delle relative incidenze riferite ai settori di attività, anche attraverso l'utilizzo delle banche dati Inail, Open data e Infor.Mo. A tal fine le Parti si impegnano a intensificare, nel rispetto dei principi di autonomia, sussidiarietà e nello spirito di leale collaborazione, la condivisione delle informazioni e dei dati, in conformità con le esigenze informative di ciascuno e in osservanza al trattamento dei dati effettuato nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e del d.lgs. n. 101/2018, nonché di quanto previsto dall'allegato 1 a. che si considera parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Il Gruppo di coordinamento definisce e realizza un programma di lavoro a cadenza annuale per i campi di intervento e i settori di attività previsti dall'articolo 1. Le singole iniziative progettuali ricomprese nel programma annuale costituiranno oggetto di specifici accordi attuativi tra le parti in cui siano declinati gli obiettivi da perseguire, le attività da realizzare e le risorse professionali, strumentali e finanziarie da utilizzare.
4. Il Gruppo di coordinamento assicura il raccordo con le attività svolte dal Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.
5. Il Gruppo di coordinamento, coordinato dal membro indicato dall'Assessore competente in materia di lavoro, si riunisce di norma ogni tre mesi per operare un monitoraggio sull'attuazione del presente Protocollo.
 

Articolo 6
Risorse finanziarie

Per l'attuazione delle azioni e degli interventi previsti dal presente Protocollo, per il triennio 2019-2021, la Regione stanzia risorse pari a € 1.930.850,00.
 

Articolo 7
Durata

Il presente Protocollo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato per analogo periodo su espressa volontà delle Parti, salvo disdetta scritta entro trenta giorni prima della scadenza dello stesso.
 

Articolo 8
Disposizioni finali

Eventuali modifiche al presente Protocollo devono essere concordate tra le Parti attraverso l'approvazione e la sottoscrizione di un successivo atto integrativo.
Ciascuna Parte può recedere anticipatamente dal presente Protocollo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno trenta giorni.
 

REGIONE LAZIO
ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO (Abruzzo, Lazio, Toscana, Sardegna, Umbria)
INAIL
INPS
DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO LAZIO
ANCI
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
CRUL
CGIL ROMA E LAZIO
CISL LAZIO
UIL LAZIO
UGL LAZIO
UNINDUSTRIA UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE DI ROMA, FROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO
FEDERLAZIO
LEGACOOP LAZIO
CONFCOOPERATIVE LAZIO
AGCI LAZIO
CONFCOMMERCIO LAZIO
CONFESERCENTI LAZIO
CONFARTIGIANATO IMPRESE LAZIO
CASARTIGIANI LAZIO
CNA LAZIO
COLDIRETTI
CONFPROFESSIONISTI LAZIO
CONFETRA LAZIO
FEDERALBERGHI LAZIO
CISAL LAZIO
CDO ROMA
ABI
CONFAPI LAZIO


Fonte: ancilazio.it