Interpello n. 04 del 28 maggio 2019 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
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SOMMARIO: Oggetto - Ente proponente - Quesito - Risposta - Normativa di riferimentO |
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Articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico. |
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Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO). |
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Se è giustificata la richiesta al Medico Competente di inserire dati sanitari in un data base aziendale complesso? Non sarebbe più opportuno limitare l'inserimento al giudizio di idoneità ed alle limitazioni, lasciando ad altri files, nelle uniche disponibilità del Medico, i dati più "personali"? E' lecito che l'Amministrazione di sistema sia lo stesso Datore di lavoro od un lavoratore dipendente dallo stesso individuato? |
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La Commissione ritiene che dal combinato disposto degli articoli 25 e 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, è consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal medesimo decreto. |
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D.lgs. n. 81/2008: art. 25, 53; Dir. 95/46/CE; D.lgs. n. 196/2003; D.Lgs. n. 101/2018; Reg. UE 2016/679. |
Interpello 28 maggio 2019, n. 4 - Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico e privacy
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