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Interpello 28 maggio 2019, n. 4 - Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico e privacy

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Categoria: Guide alla lettura - Interpelli
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Interpello n. 04 del 28 maggio 2019
 

“Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Ente proponente - Quesito - Risposta - Normativa di riferimentO

 

Oggetto

Articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico.

 

Ente proponente

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO).

 

Quesito

Se è giustificata la richiesta al Medico Competente di inserire dati sanitari in un data base aziendale complesso? Non sarebbe più opportuno limitare l'inserimento al giudizio di idoneità ed alle limitazioni, lasciando ad altri files, nelle uniche disponibilità del Medico, i dati più "personali"? E' lecito che l'Amministrazione di sistema sia lo stesso Datore di lavoro od un lavoratore dipendente dallo stesso individuato?

 

Risposta

La Commissione ritiene che dal combinato disposto degli articoli 25 e 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, è consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal medesimo decreto.
Per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l'accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all'amministratore di sistema di potervi accedere.

 

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 25, 53; Dir. 95/46/CE;  D.lgs. n. 196/2003; D.Lgs. n. 101/2018; Reg. UE 2016/679.