Decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210
Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio.
G.U. 9 agosto 2003, n. 184 - S.O. n. 130

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 5;
Vista la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;
Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visto il regio decreto del 17 gennaio 1926, n. 177;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, modificata dal regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632;
Visto il regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e per gli affari regionali;
 

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Sanzioni penali

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, contravvenendo alle disposizioni vigenti, fabbrica o pone in commercio impianti a fune adibiti al trasporto di persone, componenti di sicurezza o sottosistemi privi dei requisiti essenziali di sicurezza, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non osserva i provvedimenti emessi dalle amministrazioni competenti che limitano o vietano l'uso di un componente di sicurezza o di un sottosistema ovvero l'esercizio di un impianto di cui al comma 1, per tutelare la salute e la sicurezza delle persone e dei beni, è punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro.
 

Art. 2.
Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, privi della marcatura «CE», è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza o sottosistemi che non siano corredati della dichiarazione «CE» di conformità è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque indebitamente appone sui componenti di sicurezza la marcatura «CE» ovvero marchi che possono confondersi con la predetta marcatura è punito con la sanzione amministrativa da 4.000 a 14.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque appone sui componenti di sicurezza marchi che possono limitare la visibilità o la leggibilità della marcatura «CE» è punito con la sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro.
5. Chiunque, essendo legalmente tenuto a conservare la documentazione tecnica dei componenti di sicurezza, dei sottosistemi e dell'impianto, non la rende disponibile, a richiesta dell'organo di vigilanza dell'amministrazione competente, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
 

Art. 3.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni e le condizioni volte ad assicurare e garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, per la sicurezza degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e dei loro elementi costruttivi, nelle fasi di progettazione, costruzione, immissione sul mercato e messa in servizio.
2. Il presente decreto si applica:
a) alle funicolari e agli altri impianti i cui veicoli sono portati da ruote o da altri dispositivi di sostegno e trainati da una o più funi;
b) alle funivie, i cui veicoli sono portati o trainati da una o più funi; questa categoria comprende anche le cabinovie e le seggiovie;
c) alle sciovie, che trainano mediante una fune gli utenti muniti di attrezzatura appropriata;
d) ai sottosistemi indicati nell'allegato I ed ai componenti di sicurezza.
3. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente decreto:
a) gli ascensori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
b) le tranvie a funi di tipo tradizionale;
c) gli impianti utilizzati per scopi agricoli;
d) i materiali specifici fissi e mobili per luna park, parchi di divertimenti, nonché gli impianti di tali parchi che servono per il divertimento e non come mezzi adibiti al trasporto di persone;
e) gli impianti installati e utilizzati per scopi industriali;
f) i traghetti fluviali a fune;
g) le ferrovie a cremagliera;
h) gli impianti trainati mediante catene.
 

Art. 4.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «impianto»: il sistema completo installato nel suo sito, composto dall'infrastruttura e dai sottosistemi elencati nell'allegato I; per infrastruttura progettata specificamente per ciascun impianto e realizzata sul sito si intende il tracciato, i dati del sistema, le opere della linea e delle stazioni che sono necessarie per la costruzione e il funzionamento dell'impianto, fondazioni comprese;
b) «impianti a fune adibiti al trasporto di persone»: impianti costituiti da vari componenti progettati, costruiti, assemblati e autorizzati all'esercizio per il trasporto di persone. In tali impianti, installati nel loro sito, le persone sono trasportate in veicoli oppure da dispositivi di traino che vengono mossi o sospesi da funi disposte lungo il tracciato;
c) «componente di sicurezza»: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiale e qualsiasi dispositivo, incorporato nell'impianto allo scopo di garantire la sicurezza e individuato dall'analisi di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, il cui guasto comporta un rischio per la sicurezza delle persone, siano essi utenti, personale o terzi;
d) «committente dell'impianto o suo rappresentante»: qualsiasi persona fisica o giuridica o il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea che, sulla base di un titolo idoneo, appalta la realizzazione dell'impianto;
e) «requisiti tecnici per l'esercizio»: l'insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla realizzazione e sono indispensabili alla sicurezza dell'esercizio;
f) «requisiti relativi alla manutenzione tecnica»: l'insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla realizzazione e sono indispensabili alla manutenzione per garantire la sicurezza del servizio;
g) «specifica europea»: una specifica tecnica comune, un'omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea;
h) «amministrazione competente»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita le competenze ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del Capo IX del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, o, per i rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome, secondo le attribuzioni dei loro statuti;
i) «costruttore o suo rappresentante»: il costruttore di componenti di sicurezza o di sottosistemi per la realizzazione degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone o il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea.
 

Art. 5.
Conformità ai requisiti

1. Gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi, nonché i componenti di sicurezza di un impianto devono rispondere ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.
2. È consentita l'immissione sul mercato dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi in vista del loro impiego, o la costruzione e la messa in servizio degli impianti nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
3. Sono fatte salve le disposizioni che prescrivono l'adozione di determinati requisiti ritenuti necessari per garantire la protezione delle persone e, in particolare, dei lavoratori, durante l'uso degli impianti, purché gli impianti rispondano, comunque, ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al presente decreto.
 

Art. 6.
Analisi di sicurezza

1. Il progetto di impianto è sottoposto, a richiesta del committente o del suo rappresentante, all'analisi di sicurezza di cui all'allegato III che prende in considerazione tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza del sistema e del suo ambiente nel quadro delle fasi di progettazione, costruzione e messa in servizio, allo scopo di individuare i rischi che potrebbero manifestarsi in corso di funzionamento.
2. Sulla base dell'analisi di cui al comma 1 viene elaborata la relazione sulla sicurezza di cui all'allegato III ove sono indicate le misure idonee ad affrontare i rischi, nonché l'elenco dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11; l'analisi di sicurezza e la relazione fanno parte integrante del progetto.
3. L'analisi di cui al comma 1 e la relazione di cui al comma 2 sono elaborate dal progettista dell'impianto o da altro professionista abilitato alla progettazione stessa.
 

Art. 7.
Norme di riferimento

1. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi, nonché i componenti di sicurezza di un impianto costruiti ai sensi di una norma nazionale che recepisce una norma europea armonizzata, conforme ai requisiti di cui all'allegato II e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono indicati i riferimenti alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate comunitarie i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
3. Ai fini della rispondenza degli impianti e delle relative infrastrutture, dei sottosistemi, nonché dei componenti di sicurezza di un impianto ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano le disposizioni del presente decreto e le specifiche europee particolari relative, fatte salve le altre disposizioni comunitarie o disposizioni nazionali di recepimento di direttive comunitarie. I riferimenti delle specifiche europee sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
4. In assenza di norme europee armonizzate, l'amministrazione competente, a richiesta del committente dell'impianto o del suo rappresentante, comunica alle parti interessate le norme nazionali e le specifiche tecniche rilevanti per la rispondenza ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.
5. Le ulteriori specifiche tecniche necessarie per integrare le specifiche europee o le norme di cui ai commi 2 e 3 devono essere conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.
 

Art. 8.
Immissione sul mercato e messa in servizio dei componenti di sicurezza

1. Fatto salvo l'articolo 9, i componenti di sicurezza destinati agli impianti di cui al presente decreto sono immessi sul mercato se rispondono ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.
2. I componenti di sicurezza di cui al comma 1 non possono essere immessi sul mercato se non consentono di realizzare impianti rispondenti ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.
3. I componenti di sicurezza di cui al comma 1 sono messi in servizio solo se consentono di realizzare impianti che, in caso di corretta installazione e manutenzione, nonché di esercizio conforme alla loro destinazione, non mettono a rischio la salute e la sicurezza delle persone e dei beni.
 

Art. 9.
Dichiarazione di conformità e marcatura «CE» dei componenti di sicurezza

1. I componenti di sicurezza indicati nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, se sono muniti della marcatura «CE» di conformità di cui all'articolo 20 e della dichiarazione «CE» di conformità di cui all'allegato IV.
2. Prima di essere immesso sul mercato, il costruttore o il suo rappresentante deve sottoporre il componente di sicurezza ad una procedura di valutazione della conformità ai sensi dell'allegato V, apporre sul componente di sicurezza la marcatura «CE» di conformità di cui all'articolo 20 e redigere la dichiarazione «CE» di conformità ai sensi dell'allegato IV, utilizzando la modulistica indicata nella decisione 93/465/CEE.
3. La procedura di valutazione della conformità di un componente di sicurezza è svolta su richiesta del costruttore o del suo rappresentante dall'organismo notificato di cui all'articolo 15.
4. Se disposizioni comunitarie o nazionali di recepimento di direttive comunitarie prevedono l'apposizione al componente di sicurezza della marcatura «CE» di conformità per aspetti diversi da quelli previsti dal presente decreto, l'apposizione della medesima al componente di sicurezza ai sensi del presente decreto indica che lo stesso è anche conforme alle suddette disposizioni.
5. Qualora il costruttore o il suo rappresentante non vi abbiano provveduto, agli obblighi previsti dai commi 2 e 3 è tenuto chiunque immette sul mercato i componenti di sicurezza. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque costruisce i componenti di sicurezza non destinati ad essere immessi sul mercato.
 

Art. 10.
Immissione sul mercato dei sottosistemi

1. Fatto salvo l'articolo 11, i sottosistemi di cui all'allegato I sono immessi sul mercato se rispondono ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.
2. I sottosistemi di cui all'allegato I non possono essere immessi sul mercato se non consentono di realizzare impianti rispondenti ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.
 

Art. 11.
Dichiarazione di conformità dei sottosistemi

1. I sottosistemi indicati all'allegato I sono considerati conformi ai requisiti essenziali corrispondenti di cui all'articolo 5, comma 1, se muniti della dichiarazione «CE» di conformità prevista all'allegato VI e della documentazione tecnica prevista al comma 3.
2. Su richiesta del costruttore o del suo rappresentante o, in mancanza di questi, di chi immette sul mercato il sottosistema, l'organismo notificato di cui all'articolo 15 effettua la procedura di esame «CE» del sottosistema di cui all'allegato VII.
3. L'organismo notificato rilascia l'attestato di esame «CE» ai sensi dell'allegato VII ed elabora la relativa documentazione tecnica. La documentazione tecnica contiene i documenti relativi alle caratteristiche del sottosistema ed eventuali documenti che attestino la conformità dei componenti di sicurezza, nonché gli elementi relativi alle condizioni, ai limiti di esercizio e alle istruzioni di manutenzione.
4. Il costruttore o il suo rappresentante o chi immette sul mercato il sottosistema redige la dichiarazione «CE» di conformità di cui all'allegato VI sulla base dell'attestato dell'esame «CE» rilasciato dall'organismo notificato ai sensi del comma 3.
 

Art. 12.
Impianti

1. Ferme restando le disposizioni del presente decreto, le procedure di rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza e di approvazione dei progetti, nonché le procedure di autorizzazione alla costruzione, al rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per l'apertura all'esercizio ed al mantenimento in servizio degli impianti sono quelle stabilite dalle disposizioni vigenti.
2. L'amministrazione competente, se ritiene che il componente di sicurezza o il sottosistema presenta caratteristiche innovative in termini di progettazione o di costruzione, stabilisce, sentita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regio decreto del 17 gennaio 1926, n. 177, particolari condizioni agli effetti del presente decreto per la costruzione, l'esercizio e il mantenimento in servizio dell'impianto nel quale il componente di sicurezza o il sottosistema innovativo deve essere impiegato; tali particolari condizioni con le relative motivazioni sono comunicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla Commissione europea.
3. Ai fini di cui al comma 2, le regioni a statuto speciale e le province autonome effettuano conformi comunicazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernenti le particolari condizioni e le relative motivazioni da esse stabilite.
4. Il committente o il suo rappresentante consegna all'amministrazione competente, oltre all'analisi di sicurezza e alla relativa relazione di cui all'articolo 6, comma 2, le dichiarazioni «CE» di conformità e la relativa documentazione tecnica dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi di cui all'allegato I; copia di detti documenti è altresì consegnata dal committente o dal suo rappresentante all'esercente dell'impianto che la conserva presso l'impianto medesimo.
5. Il committente o il suo rappresentante o l'esercente dell'impianto rende disponibile, a richiesta dell'organo di vigilanza dell'amministrazione competente, la seguente documentazione:
a) l'analisi di sicurezza, la relazione sulla sicurezza e la documentazione tecnica ed i documenti relativi alle caratteristiche dell'impianto;
b) eventuali documenti che attestano la conformità dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi di cui all'allegato I;
c) gli atti che stabiliscono le condizioni e le limitazioni di esercizio, nonché le istruzioni per la riparazione, la sorveglianza, la regolazione e la manutenzione dell'impianto.
6. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di conduzione e manutenzione periodica degli impianti ai fitti della sicurezza, nonché di tenuta delle prescritte registrazioni, fatte salve le disposizioni previste dal presente decreto.
 

Art. 13.
Misure di salvaguardia

1. L'amministrazione competente adotta provvedimenti provvisori per limitare le condizioni di impiego di un componente di sicurezza o di un sottosistema o per vietarne l'utilizzazione se constata che tale componente di sicurezza pur recante la marcatura «CE» di conformità di cui all'articolo 20, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione, o che tale sottosistema pur corredato della dichiarazione «CE» di conformità di cui all'articolo 11 e utilizzato conformemente alla sua destinazione, mette a rischio la salute e la sicurezza delle persone e la sicurezza dei beni.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa immediatamente la Commissione europea ed il Ministero delle attività produttive dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, direttamente o dalle altre amministrazioni competenti, indicando altresì se la mancata conformità deriva, in particolare:
a) dall'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1;
b) da una non corretta applicazione delle specifiche europee di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), qualora ne sia invocata l'applicazione;
c) da una lacuna delle specifiche europee di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g).
3. Ai fini di cui al comma 2, le regioni a statuto speciale e le province autonome effettuano conformi comunicazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui provvedimenti di cui al comma 1 da essi adottati.
4. L'amministrazione competente adotta nei casi di cui al comma 1 provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo l'esame dei casi e le consultazioni comunitarie da parte della stessa. A tale fine, per i provvedimenti di cui al comma 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua conformi comunicazioni ricevute dalla Commissione europea alle altre amministrazioni competenti.
5. Fatti salvi gli articoli 1, 2 e 18, se un componente di sicurezza corredato della marcatura «CE» di conformità o un sottosistema corredato della dichiarazione «CE» di conformità risulta non conforme, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle attività produttive, adotta i provvedimenti necessari per il ritiro dal mercato del componente di sicurezza o del sottosistema a cura e spese del costruttore o del suo rappresentante o del responsabile dell'immissione sul mercato o della messa in servizio dei componenti e dei sottosistemi, informandone la Commissione europea e gli altri Stati membri.
 

Art. 14.
Misure cautelative

1. Se l'amministrazione competente constata che un impianto autorizzato e utilizzato conformemente alla sua destinazione per gli aspetti previsti dal presente decreto mette a rischio la salute e la sicurezza delle persone o dei beni, adotta i provvedimenti necessari per limitarne o vietarne l'esercizio.
 

Art. 15.
Organismi notificati

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono fissati i requisiti che devono rispettare gli organismi per essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 9 e di esame «CE» di cui all'articolo 11; fra tali requisiti sono compresi quelli indicati nell'allegato VIII. Con lo stesso decreto è disciplinato il procedimento di autorizzazione. Fino alla data di entrata in vigore del citato decreto, i requisiti e le prescrizioni procedurali sono fissati rispettivamente negli allegati VIII e X.
2. Ai fini dell'autorizzazione, gli organismi che rispettano i requisiti di cui al comma 1 inoltrano domanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa istruttoria e, sentito il Ministero delle attività produttive, al rilascio dell'autorizzazione; si considerano rispettati i requisiti di cui al comma 1 se gli organismi soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle pertinenti norme europee armonizzate.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda: decorso tale termine l'autorizzazione si intende rifiutata.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati e i compiti specifici per i quali sono stati autorizzati nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 9 e 11, nonché ogni successiva variazione.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica agli organismi autorizzati il numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea e cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco degli organismi notificati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea, e degli aggiornamenti relativi.
 

Art. 16.
Attività di vigilanza sugli organismi notificati

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila sul rispetto dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 1, e sull'attività degli organismi notificati, adottando idonei provvedimenti ispettivi di propria iniziativa, su segnalazione delle altre amministrazioni competenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), su richiesta dei soggetti esercenti gli impianti o utilizzatori dei componenti o dei sottosistemi, o mediante verifiche a campione delle certificazioni rilasciate, informandone il Ministero delle attività produttive.
2. L'organismo notificato fornisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni e i documenti pertinenti, necessari per verificare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 1.
 

Art. 17.
Compiti dell'organismo notificato

1. Se un organismo notificato constata che i requisiti pertinenti previsti dal presente decreto non sono stati o non sono più soddisfatti dal fabbricante oppure che un certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato, esso sospende, ritira o sottopone a limitazioni il certificato rilasciato, tenendo conto del principio della proporzionalità, a meno che la conformità a tali requisiti non sia assicurata mediante l'applicazione di appropriate misure correttive da parte del costruttore o del suo rappresentante.
2. L'organismo notificato comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle altre amministrazioni competenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), tutte le informazioni sui certificati sospesi, ritirati o sottoposti a limitazioni e sui certificati rilasciati o rifiutati; esso mette inoltre a disposizione, su richiesta, tutte le informazioni supplementari pertinenti.
 

Art. 18.
Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle attività produttive, revoca l'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2, se constata, anche a seguito delle verifiche ed accertamenti di cui all'articolo 16, comma 1, che un organismo notificato non rispetta più i requisiti di cui all'articolo 15, comma 1. L'autorizzazione è, inoltre, revocata nel caso in cui si constata che l'organismo notificato abbia più volte rilasciato nel periodo di vigenza dell'autorizzazione certificazioni a componenti di sicurezza o sottosistemi che non soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle attività produttive, sospende l'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2, previa contestazione all'organismo notificato dei relativi motivi, se constata che l'organismo notificato non svolge efficacemente o in modo soddisfacente i propri compiti, e fissa un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni. Si prescinde dalla contestazione preliminare se la sospensione è giustificata da motivi di grave rischio per la sicurezza e la salute.
3. Nel caso in cui l'organismo notificato non ottempera a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle attività produttive, revoca l'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica i provvedimenti relativi alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3 all'organismo notificato interessato, alla Commissione europea e agli altri Stati membri, indicandone le motivazioni.
 

Art. 19.
Rinnovo

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2, ha durata triennale e può essere rinnovata.
2. Per ottenere il rinnovo di cui al comma 1, l'organismo notificato presenta domanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza dell'autorizzazione.
3. La domanda di rinnovo segue la procedura prevista all'articolo 15 perla prima autorizzazione.
 

Art. 20.
Marcatura «CE» di conformità

1. La marcatura «CE» di conformità è costituita dalle iniziali «CE», secondo il simbolo grafico indicato nell'allegato IX; essa à apposta in modo chiaro e visibile su ogni componente di sicurezza o, se ciò non è possibile, su una etichetta fissata al componente di sicurezza in modo permanente, ed è corredata dalle ultime due cifre dell'anno nel quale è stata apposta e dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nell'ambito della procedura di cui all'articolo 9, comma 3.
2. È vietato apporre sui componenti di sicurezza marcature o iscrizioni che possano indurre in errore circa il significato o il simbolo grafico della marcatura «CE» di conformità. Ogni altra marcatura apposta non deve limitare la visibilità della marcatura «CE» di conformità.
 

Art. 21.

Indebita apposizione della marcatura CE
1. Fatti salvi gli articoli 1, 2, 13 e 18, qualora l'amministrazione competente accerta l'apposizione della marcatura «CE» di conformità in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, ingiunge al costruttore o al suo rappresentante di conformare il prodotto alle disposizioni stesse e di fare cessare l'infrazione, fissando un congruo termine per l'adempimento. Nel caso di persistenza dell'infrazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle attività produttive, adotta i provvedimenti necessari a vietare l'immissione sul mercato di detto componente di sicurezza o a disporne il ritiro dal mercato a cura e spese del costruttore o del suo rappresentante o del responsabile dell'immissione sul mercato, informandone la Commissione europea e gli altri Stati membri.
 

Art. 22.
Disposizioni finanziarie

1. Alla procedura di valutazione della conformità del componente di sicurezza di cui all'articolo 9, a quella di esame «CE» dei sottosistemi di cui all'articolo 11, alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi notificati di cui all'articolo 15 ed al rinnovo della stessa ai sensi dell'art. 19, alla vigilanza sugli organismi prevista dall'articolo 16, nonché all'effettuazione dei controlli sui componenti di sicurezza e sui sottosistemi, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le tariffe per le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni.
 

Art. 23
Disposizioni transitorie e finali

1. Qualsiasi decisione adottata in applicazione del presente decreto che limiti l'impiego dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi in un impianto o la loro immissione sul mercato deve essere motivata. Essa è notificata ai soggetti interessati con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalla legislazione vigente e dei termini entro i quali detti ricorsi devono essere presentati.
2. Sino al 2 maggio 2004 sono ammesse la costruzione e la messa in servizio degli impianti e l'immissione sul mercato dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza che osservano le disposizioni vigenti al 3 maggio 2000 nella materia regolata dal presente decreto.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma 5, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva n. 2000/9/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attività produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Allegato I
(Articolo 3)
SOTTOSISTEMI DI UN IMPIANTO

Ai fini del presente decreto, un impianto si compone delle infrastrutture e dei sottosistemi elencati di seguito, dovendo ogni volta essere presi in considerazione i requisiti di idoneità al servizio e quelli relativi alla manutenzione tecnica:

1. Funi e attacchi di funi
2. Argani e freni
3. Dispositivi meccanici
3.1. Dispositivi di tensione delle funi
3.2. Meccanismi delle stazioni
3.3. Meccanica di linea
4. Veicoli
4.1. Cabine, sedili e dispositivi di traino
4.2. Sospensione
4.3. Carrelli
4.4. Collegamenti con le funi
5. Dispositivi elettrotecnici
5.1. Dispositivi di comando, di controllo e di sicurezza
5.2. Dispositivi di comunicazione e di informazione
5.3. Dispositivi parafulmini
6. Dispositivi di soccorso
6.1. Dispositivi di soccorso fissi
6.1. Dispositivi di soccorso mobili
 

Allegato II
(Articolo 5)
REQUISITI ESSENZIALI

1. Oggetto
Il presente allegato definisce i requisiti essenziali che si applicano alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti definiti all'articolo 4, comma 1, lettera a) e i requisiti di idoneità al servizio nonché quelli relativi alla manutenzione tecnica.

2. Requisiti generali
2.1. Sicurezza delle persone
La sicurezza degli utenti, del personale e dei terzi è un requisito fondamentale per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti.

2.2. Principi di sicurezza
Per quanto riguarda la progettazione, la realizzazione e i requisiti di idoneità all'esercizio, nonché quelli relativi alla manutenzione tecnica di un impianto, devono essere applicati nell'ordine i principi seguenti:
- eliminare o almeno ridurre i pericoli mediante soluzioni progettuali o costruttive;
- definire e adottare le misure di protezione necessarie rispetto ai pericoli che non possono essere eliminati mediante soluzioni progettuali o costruttive;
- definire e rendere note le precauzioni da prendere per evitare i pericoli che non è stato possibile eliminare completamente mediante le soluzioni e le misure di cui al primo e al secondo trattino.

2.3. Considerazione dei vincoli esterni
Ogni impianto deve essere progettato e costruito in modo che possa essere utilizzato in condizioni di sicurezza tenendo conto del tipo dell'impianto, delle caratteristiche del terreno e dell'ambiente, delle condizioni atmosferiche e meteorologiche, delle eventuali opere e degli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze.

2.4. Dimensionamento
L'impianto, i sottosistemi e tutti i suoi componenti di sicurezza devono essere dimensionati, progettati e realizzati in modo da resistere con una sicurezza sufficiente alle sollecitazioni corrispondenti a tutte le condizioni prevedibili, anche fuori esercizio, tenendo conto in particolare delle azioni esterne, degli effetti dinamici e dei fenomeni di fatica, conformemente allo stato dell'arte, in particolare per la scelta dei materiali.

2.5. Montaggio
2.5.1. L'impianto, i sottosistemi e tutti i componenti di sicurezza devono essere progettati e realizzati in modo da garantirne l'assemblaggio e l'installazione in condizioni di sicurezza.
2.5.2. I componenti di sicurezza devono essere progettati in modo che gli errori di assemblaggio vengano resi impossibili o dalla loro costruzione o mediante appropriate marcature sui componenti stessi.

2.6. Integrità dell'impianto
2.6.1. I componenti di sicurezza devono essere progettati, realizzati e utilizzati in modo che sia garantita sempre la loro integrità funzionale e/o la sicurezza dell'impianto, secondo quanto definito nell'analisi di sicurezza di cui all'allegato III, affinché un loro guasto sia altamente improbabile e con un adeguato margine di sicurezza.
2.6.2. L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo che, nel suo esercizio, qualsiasi eventuale guasto di un componente che possa incidere, anche indirettamente, sulla sicurezza, sia oggetto a tempo opportuno di un'adeguata misura.
2.6.3. Le garanzie di cui ai punti 2.6.1 e 2.6.2 devono applicarsi durante tutto l'intervallo di tempo compreso tra due verifiche previste dei componente di cui si tratta. Gli intervalli per la verifica dei componenti di sicurezza devono essere chiaramente specificati nelle istruzioni.
2.6.4. I componenti di sicurezza installati negli impianti come pezzi di ricambio devono soddisfare i requisiti essenziali del presente decreto nonché le condizioni concernenti l'azione combinata con gli altri componenti dell'impianto.
2.6.5. Si devono adottare disposizioni affinché gli effetti di un incendio nell'impianto non mettano a rischio la sicurezza delle persone trasportate e del personale.
2.6.6. Si devono adottare disposizioni particolari per proteggere gli impianti e le persone dalle conseguenze dei fulmini.

2.7. Dispositivi di sicurezza
2.7.1. Qualsiasi malfunzionamento che si verifichi nell'impianto capace di provocare un'avaria pregiudizievole per la sicurezza deve, se possibile, essere rilevato, segnalato e trattato da un dispositivo di sicurezza. Lo stesso vale per qualsiasi avvenimento esterno normalmente prevedibile e che possa mettere a repentaglio la sicurezza.
2.7.2. L'impianto deve poter essere arrestato manualmente in qualsiasi momento.
2.7.3. Dopo un arresto provocato da un dispositivo di sicurezza, la rimessa in funzione dell'impianto deve essere possibile solo dopo che siano state adottate le misure del caso.

2.8. Requisiti relativi alla manutenzione tecnica.
L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo da consentire di effettuare i lavori di manutenzione e di riparazione, ordinari e straordinari, in condizioni di sicurezza.

2.9. Disturbo da emissioni
L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo che il disturbo interno ed esterno derivante dalle emissioni di gas inquinanti, dal rumore o dalle vibrazioni rispetti i limiti prescritti.

3. Requisiti concernenti le infrastrutture
3.1. Tracciato, velocità, distanza dei veicoli
3.1.1. L'impianto deve essere progettato per funzionare in condizioni di sicurezza tenendo conto delle caratteristiche del terreno e dei dintorni delle condizioni atmosferiche e meteorologiche, delle eventuali opere, e degli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze, in modo da non provocare inconvenienti e pericoli, in qualsiasi condizione di utilizzazione, manutenzione o evacuazione delle persone.
3.1.2. Si deve garantire lateralmente e verticalmente una distanza sufficiente tra i veicoli, i dispositivi di traino, le vie di corsa, le funi, ecc. e le eventuali opere nonché gli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze, tenendo conto degli spostamenti verticali, longitudinali e laterali delle funi e dei veicoli o dei dispositivi di traino, ponendosi nelle condizioni prevedibili di esercizio più sfavorevoli.
3.1.3. La distanza massima tra i veicoli e il suolo deve tener conto della natura dell'impianto, dei tipi di veicoli e delle modalità di soccorso. Nel caso di veicoli aperti, essa deve tenere conto del pericolo di caduta e degli aspetti psicologici connessi all'altezza del sorvolo.
3.1.4. La velocità massima dei veicoli o dei dispositivi di traino, il loro distanziamento minimo nonché le loro prestazioni di accelerazione e di frenatura devono essere scelti in modo da garantire la sicurezza delle persone e del funzionamento dell'impianto.

3.2. Stazioni e opere di linea
3.2.1. Le stazioni e le opere di linea devono essere progettate, costruite ed attrezzate in modo da essere stabili. Esse devono consentire una guida sicura delle funi, dei veicoli e dei dispositivi di traino e devono poter essere sottoposte a manutenzione in piena sicurezza, indipendentemente dalle possibili condizioni di esercizio.
3.2.2. Le aree di imbarco e di sbarco dell'impianto devono essere configurate in modo da consentire la circolazione dei veicoli, dei dispositivi di traino e delle persone in condizioni di sicurezza. Il movimento dei veicoli e dei dispositivi di traino nelle stazioni deve poter avvenire senza pericoli per le persone, tenendo conto della loro eventuale partecipazione attiva.

4. Requisiti concernenti le funi, gli argani e i freni, nonché gli impianti meccanici e elettrici.
4.1. Funi e relativi appoggi.
4.1.1. Si devono adottare tutte le disposizioni conformemente allo stato dell'arte, per
- evitare la rottura delle funi e dei relativi attacchi;
- assicurare i valori limite di sollecitazione;
- assicurarne la sicurezza agli appoggi ed impedirne lo scarrucolamento;
- permetterne la sorveglianza.
4.1.2. Quando non è possibile eliminare totalmente un pericolo di scarrucolamento delle funi, si devono adottare disposizioni per garantire, in caso di scarrucolamento, la trattenuta delle funi e l'arresto dell'impianto senza rischi per le persone.

4.2. Dispositivi meccanici
4.2.1. Argani
Le prestazioni e le possibilità di impiego dell'argano devono essere adeguate ai vari regimi e modalità di esercizio.
4.2.2. Sistemi di trazione di emergenza
L'impianto deve disporre di un sistema di trazione di emergenza alimentato da una fonte di energia indipendente dal sistema di trazione principale, a meno che l'analisi di sicurezza dimostri che un sistema di trazione di emergenza non è necessario per consentire un'evacuazione semplice, rapida e sicura degli utenti dall'impianto, in particolare dalle vetture o dai dispositivi di traino.
4.2.3. Frenatura
4.2.3.1. In caso di urgenza, l'arresto dell'impianto e/o dei veicoli deve essere possibile in qualsiasi momento e nelle più sfavorevoli condizioni di carico e di aderenza sulla puleggia motrice ammesse durante l'esercizio. Lo spazio di arresto deve essere tanto breve quanto lo richiede la sicurezza dell'impianto.
4.2.3.2. I valori di decelerazione devono essere compresi entro limiti opportunamente fissati in modo da garantire la sicurezza delle persone, nonché il buon comportamento dei veicoli, delle funi e delle altre parti dell'impianto.
4.2.3.3. Su tutti gli impianti la frenatura sarà ottenuta mediante due o più sistemi, ciascuno in grado di provocare l'arresto, e coordinati in modo da sostituire automaticamente il sistema in azione qualora la sua efficacia risultasse insufficiente. L'ultimo sistema di frenatura della fune di trazione deve esercitare la sua azione direttamente sulla puleggia motrice. Queste disposizioni non si applicano alle sciovie.
4.2.3.4. L'impianto deve essere munito di un dispositivo di arresto e di blocco efficace che impedisca qualsiasi rimessa in moto intempestiva.

4.3. Organi di comando
I dispositivi di comando devono essere progettati e realizzati in modo da essere sicuri e affidabili nonché resistenti alle sollecitazioni normali di esercizio, agli influssi esterni come l'umidità, le temperature estreme e le perturbazioni elettromagnetiche, in modo da non provocare situazioni pericolose, anche in caso di manovre errate.

4.4. Organi di comunicazione
Il personale deve poter comunicare in permanenza mediante opportuni dispositivi e, in caso di urgenza, informare gli utenti.

5. Veicoli e dispositivi di traino
5.1. I veicoli e/o i dispositivi di traino devono essere progettati e attrezzati in modo che, nelle condizioni di impiego prevedibili, nessuno possa cadere e correre altri pericoli.
5.2. Gli attacchi dei veicoli e dei dispositivi di traino devono essere progettati e realizzati in modo che anche nelle condizioni più sfavorevoli:
- non danneggino la fune
- non possano scorrere, salvo consentire uno slittamento non rilevante del veicolo, del dispositivo di traino e dell'impianto.
5.3. Le porte dei veicoli (delle vetture, delle cabine) devono essere progettate e realizzate in modo da potere essere chiuse e bloccate, il pavimento e le pareti dei veicoli devono essere progettati e fabbricati in modo da resistere in qualsiasi circostanza alle pressioni e alle spinte esercitate dagli utenti.
5.4. Se per la sicurezza di esercizio è richiesta la presenza di un agente a bordo del veicolo, quest'ultimo deve essere munito di attrezzature che gli consentano di esercitare le sue funzioni.
5.5. I veicoli e/o i dispositivi di traino e, in particolare, le loro sospensioni devono essere progettati e realizzati in modo da garantire la sicurezza degli addetti che intervengono sugli stessi nel rispetto delle opportune regole e avvertenze.
5.6. Nel caso di veicoli ad ammorsamento automatico, devono essere adottate tutte le disposizioni per arrestare, senza rischi per gli utenti, prima dell'uscita, un veicolo non correttamente accoppiato alla fune e, in arrivo, un veicolo non disaccoppiato evitando che tali veicoli precipitino.
5.7. I veicoli di funicolari e - qualora la tipologia dell'impianto lo consenta - di funivie bifuni debbono prevedere un dispositivo di frenatura che agisca automaticamente sulla rotaia allorquando la rottura della fune traente non possa ragionevolmente essere esclusa.
5.8. Qualora altre misure non possano escludere pericoli di scarrucolamento, il veicolo deve essere munito di un dispositivo antiscarrucolamento che ne consenta l'arresto senza rischi per le persone.

6. Dispositivi per gli utenti
L'accesso alle aree d'imbarco e la partenza dalle aree di sbarco, nonché l'imbarco e lo sbarco degli utenti devono essere organizzati in modo da garantire la sicurezza delle persone in particolare nelle zone con pericoli di caduta, tenendo conto della circolazione e del parcheggio dei veicoli. L'Impianto deve poter essere usato da parte di bambini e di persone a mobilità ridotta senza pericoli per la loro sicurezza, se è previsto che esso effettui il trasporto delle suddette categorie di persone.

7. Idoneità all'esercizio
7.1. Sicurezza
7.1.1. Devono essere adottate tutte le disposizioni e le misure tecniche affinché l'impianto possa essere utilizzato conformemente alla sua destinazione e alle sue specifiche tecniche nonché alle condizioni di utilizzazione prescritte e possano essere rispettate le avvertenze per la manutenzione e la sicurezza di esercizio. Le istruzioni e le avvertenze corrispondenti devono essere redatte almeno in lingua italiana.
7.1.2. Alle persone preposte al funzionamento dell'impianto devono essere forniti i mezzi materiali adeguati, che devono essere in grado di svolgere questo compito.

7.2. Sicurezza in caso di arresto dell'impianto
Devono essere adottate tutte le disposizioni e le misure tecniche per consentire, in caso di arresto dell'impianto senza possibilità di un rapido ripristino in esercizio, di condurre gli utenti in luogo sicuro, entro un termine adeguato, in funzione del tipo di impianto e dell'ambiente circostante.

7.3. Altre disposizioni particolari attinenti alla sicurezza
7.3.1. Posti di manovra e di lavoro
Gli elementi mobili normalmente accessibili nelle stazioni devono essere progettati, realizzati e fatti funzionare in modo da evitare i pericoli oppure, se questi ultimi sussistono, essere muniti di dispositivi di protezione, in modo da prevenire qualsiasi contatto diretto che possa provocare incidenti. Questi dispositivi non devono poter essere facilmente smontabili o messi fuori uso.
7.3.2. Pericoli di caduta
I posti e le zone di lavoro o di intervento, anche se occasionali, e il loro accesso devono essere progettati ed attrezzati in modo da evitare la caduta delle persone che vi devono lavorare o circolare.
Se queste attrezzature non sono sufficienti, i posti di lavoro devono inoltre esser muniti di punti di ancoraggio per l'attrezzatura individuale di protezione contro le cadute.
 

Allegato III
(Articolo 6)
ANALISI DI SICUREZZA

L'analisi di sicurezza cui deve essere sottoposto qualsiasi impianto deve tener conto di ogni modalità di esercizio prevista.
Essa deve essere realizzata secondo un metodo riconosciuto o consolidato e tener conto delle regole dell'arte e della complessità dell'impianto in questione. L'analisi mira anche a garantire che la progettazione e la configurazione dell'impianto progettato tenga conto dell'ambiente circostante e delle situazioni più sfavorevoli al fine di garantire condizioni di sicurezza soddisfacenti. L'analisi verte in particolare sui dispositivi di sicurezza e i relativi effetti sull'impianto e sui sottosistemi connessi che essi fanno intervenire affinché:
- essi siano in grado di reagire a un primo guasto o cedimento constatato in modo da restare in uno stato che garantisca la sicurezza, o in uno stato di funzionamento ridotto, o in stato di arresto in condizioni di sicurezza (fail safe), o
- essi siano ridondanti e sorvegliati, o
- essi siano tali che le probabilità di cedimento possano essere valutate e siano d'un livello comparabile a quello dei dispositivi di sicurezza che soddisfano i criteri di cui al primo e al secondo trattino.
L'analisi di sicurezza serve a redigere l'inventario dei rischi e delle situazioni pericolose di cui all'articolo 6, comma 1, e a determinare l'elenco dei componenti di sicurezza di cui al comma 2 del suddetto articolo. Il risultato dell'analisi di sicurezza deve essere sintetizzato in una relazione di sicurezza.
 

Allegato IV
(Articolo 9)
COMPONENTI DI SICUREZZA: DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ

Il presente allegato si applica ai componenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), per garantire che essi soddisfino i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, definiti nell'allegato II.
La dichiarazione "CE" di conformità e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati. Essa deve essere redatta nella o nelle stesse lingue delle istruzioni di cui all'allegato II, punto 7.1.1.
La dichiarazione deve comprendere i seguenti elementi:
- estremi del presente decreto;
- nome, ragione sociale e indirizzo completo del costruttore o del suo rappresentante stabilito nel territorio dell'Unione europea. Se si tratta del rappresentante, occorre anche indicare il nome, la ragione sociale e l'indirizzo completo del costruttore;
- descrizione del componente (marca, tipo, ecc.);
- indicazione della procedura seguita per dichiarare la conformità (articolo 9);
- tutte le disposizioni pertinenti cui risponde il componente, in particolare le disposizioni connesse all'utilizzazione;
- nome e indirizzo del (degli) organismo(i) notificato(i) intervenuto(i) nella procedura seguita per la conformità e data dell'attestato di esame "CE" nonché, eventualmente, durata e condizioni di validità dell'attestato;
- se del caso, gli estremi delle norme armonizzate seguite;
- identificazione del firmatario che ha ricevuto il potere di impegnare il costruttore o il suo rappresentante stabilito nel territorio dell'Unione europea.
 

Allegato V
(Articolo 9)
COMPONENTI DI SICUREZZA: VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

1. Ambito di applicazione
Il presente allegato si applica ai componenti di sicurezza al fine, di verificarne l'osservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, definiti nell'allegato II. Esso concerne la valutazione da parte di uno o più organismi notificati della conformità intrinseca di un componente, considerato singolarmente, con le specifiche tecniche che deve rispettare.

2. Contenuto delle procedure
Le procedure di valutazione applicate dagli organismi notificati a livello della progettazione e della produzione si basano sui moduli definiti nella decisione 93/465/CEE del Consiglio, secondo le modalità indicate nella tabella seguente. Le soluzioni indicate in questa tabella sono considerate come equivalenti e possono essere utilizzate a scelta del costruttore.

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI COMPONENTI DI SICUREZZA

Progettazione

Produzione

1. Esame - CE del tipo
Modulo - B -

1.a) Garanzia qualifica di produzione
Modulo - D -

1.b) Verifica su prodotto
Modulo - F -

2. Garanzia qualità totale
Modulo - H -

2. Garanzia qualità totale
Modulo - H -

3. Verifica di un unico
prodotto Modulo - C -

3. Verifica di un unico prodotto
Modulo - C -  

I moduli devono essere applicati tenendo conto delle condizioni supplementari specifiche previste in ciascun modulo.

MODULO B: ESAME "CE DEL TIPO"
1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato constata e attesta che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni del presente decreto.
2. La domanda di esame "CE del tipo" è presentata dal costruttore o dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario ad un organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo del costruttore e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica descritta al punto 3.
Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificatO un esemplare rappresentativo della produzione considerata, in seguito denominato "tipo". L'organismo notificato può chiedere altri esemplari qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del componente ai requisiti del presente decreto; deve riguardare, nella misura necessaria a tale valutazione, i piani, la fabbricazione e il funzionamento del componente.
La documentazione contiene, nella misura necessaria ai fini della valutazione:
- una descrizione generale del tipo;
- disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento del componente;
- un elenco delle specifiche europee di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), applicata in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non esistano le specifiche europee di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g);
- i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami, ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate.
Essa deve parimenti indicare il campo di utilizzazione del componente.

4. L'organismo notificato:
4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati ai sensi delle disposizioni applicabili delle specifiche europee di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali specifiche;
4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal costruttore soddisfano i requisiti essenziali del presente decreto qualora non siano state applicate le specifiche europee di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g);
4.3. effettua o fa effettuare i controlli appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora il costruttore abbia scelto di applicare le specifiche europee da considerare, queste ultime siano state effettivamente applicate;
4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui i controlli e le necessarie prove devono essere effettuati.
5. Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente decreto, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame "CE del tipo" al richiedente. L'attestato contiene il nome e l'indirizzo del costruttore, le conclusioni del controllo, le condizioni e la durata di validità dell'attestato stesso e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.
All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia. L'organismo notificato, se nega al costruttore il rilascio di un attestato di esame "CE del tipo", deve fornire i motivi dettagliati di tale rifiuto. Deve essere indicata una procedura di ricorso.
6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato "CE del tipo" di tutte le modifiche apportate al componente approvato che devono ricevere una nuova approvazione, qualora tali modifiche possano rimettere in discussione la conformità ai requisiti essenziali o alle condizioni di utilizzazione del componente prescritte. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento dell'attestato iniziale di esame "CE del tipo".
7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame "CE del tipo" ed i complementi rilasciati e revocati.
8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame "CE del tipo" e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.
9. Il costruttore o il suo rappresentante conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame "CE del tipo" e dei loro complementi per almeno trent'anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente. Nel caso in cui nè il costruttore nè il suo rappresentante siano stabiliti nel territorio dell'Unione europea, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del componente sul mercato comunitario.

MODULO D: GARANZIA QUALITÀ DI PRODUZIONE
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il costruttore che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i componenti in questione sono conformi ai tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e soddisfano i requisiti del presente decreto.
Il costruttore o il suo rappresentante stabilito nel territorio dell'Unione europea appone la marcatura "CE" su ciascun componente e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura "CE" è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il costruttore deve applicare un sistema approvato di qualità della produzione, eseguire l'ispezione e le prove dei componenti finiti secondo quanto specificato al punto 3 ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità
3.1. Il costruttore presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta, per i componenti interessati.
La domanda contiene:
- tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di componenti previsti;
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame "CE del tipo".
3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei componenti al tipo descritto nell'attestato di esame "CE del tipo" e ai requisiti del presente decreto. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal costruttore devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e dossier riguardanti la qualità. Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei componenti;
- dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e della garanzia della qualità e degli interventi sistematici che saranno applicati;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- dei dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.;
- dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare se si è ottenuta la qualità dei componenti richiesta e se il sistema di qualità funziona efficacemente.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che attuano le corrispondenti norme armonizzate. Almeno un membro del gruppo incaricato della valutazione deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia del componente in questione. La procedura di valutazione comprende una visita ispettiva agli impianti del costruttore. La decisione viene notificata al costruttore. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il costruttore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il costruttore o il suo rappresentante tiene costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualità. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione. L'organismo notificato notifica la sua decisione al costruttore. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il costruttore soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.2. Il costruttore consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- i dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale in causa, ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche intese ad accertare che il costruttore mantenga ed applichi il sistema di qualità e fornisce al costruttore un rapporto sulle verifiche effettuate.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il costruttore, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al costruttore un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulle stesse.
5. Il costruttore, per almeno trent'anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente, tiene a disposizione delle autorità degli Stati membri:
- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo capoverso, secondo trattino;
- gli adattamenti di cui al punto 3.4. secondo capoverso;
- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui ai punti 3.4. 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate e revocate.

MODULO F: VERIFICA SU PRODOTTO
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il costruttore o il suo rappresentante stabilito nel territorio dell'Unione europea si accerta e dichiara che i componenti cui sono state applicate le disposizioni di cui al punto 3 sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame "CE del tipo" e soddisfano i requisiti del presente decreto.
2. Il costruttore adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei componenti al tipo descritto nell'attestato di esame "CE del tipo" e ai requisiti del presente decreto. Il costruttore o il suo rappresentante appone la marcatura "CE" su ciascun componente e redige una dichiarazione di conformità.
3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformità dei componenti ai requisiti del presente decreto, o mediante controllo e prova di ogni singolo componente secondo quanto stabilito al punto 4, o mediante controllo e prova dei componenti su base statistica secondo quanto stabilito al punto 5. a scelta del costruttore. Il costruttore o il suo rappresentante conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno trent'anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente.

4. Verifica mediante controllo e prova di ciascun componente
4.1. Tutti i componenti vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità della o delle specifiche europee di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), o delle prove equivalenti, per verificarne la conformità al tipo descritto nell'attestato di esame "CE del tipo" e ai requisiti del presente decreto.
4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascun componente approvato e redige un attestato scritto di conformità inerente alle prove effettuate.
4.3. Il costruttore o il suo rappresentante deve essere in grado di esibire a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

5. Verifica statistica
5.1. Il costruttore presenta i suoi componenti sotto forma di lotti omogenei e adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.
5.2. Tutti i componenti devono essere disponibili per la verifica sotto forma di lotti omogenei. Da ciascun lotto viene prelevato un campione a caso. I componenti che costituiscono il campione vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità della o delle specifiche europee di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), o delle prove equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti del presente decreto e per determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto.
5.3. La procedura statistica utilizza i seguenti elementi:
- un metodo statistico,
- un programma di campionamento con le sue caratteristiche operative.
5.4. Per i lotti accettati l'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ogni singolo componente e redige un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti i componenti del lotto possono essere immessi in commercio, ad eccezione di quelli del campione riscontrati non conformi. Se un lotto è rifiutato, l'organismo notificato competente adotta le misure appropriate per evitarne l'immissione in commercio. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato può sospendere la verifica statistica. Il costruttore può apporre, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso del processo di fabbricazione.
5.5. Il costruttore o il suo rappresentante deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

MODULO G: VERIFICA DELL'ESEMPLARE UNICO
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il costruttore accerta e dichiara che il componente considerato, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al punto 2, è conforme ai requisiti del presente decreto. Il costruttore o il suo rappresentante stabilito nel territorio dell'Unione europea appone la marcatura "CE" sul componente e redige una dichiarazione di conformità.
2. L'organismo notificato esamina il componente e procede alle opportune prove, in conformità della o delle specifiche europee di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), o a prove equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti del presente decreto, ad esso applicabili. L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sul componente e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.
3. Scopo della documentazione tecnica è consentire di valutare la conformità del componente ai requisiti del presente decreto, e di comprenderne la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento.
La documentazione contiene, per quanto necessario ai fini della valutazione:
- una descrizione generale del tipo;
- i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento del componente;
- un elenco delle specifiche europee di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), applicate in tutto o in parte e le descrizioni di soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le specifiche europee di cui al suddetto articolo 4, comma 1, lettera g);
- i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate;
- il campo di utilizzazione dei componenti.

MODULO H: GARANZIA QUALITÀ TOTALE
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il costruttore che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i componenti in questione soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. Il costruttore o il suo rappresentante stabilito nel territorio dell'Unione europea appone la marcatura "CE" su ciascun componente e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura "CE" è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il costruttore applica un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale dei componenti e le prove, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità
3.1. Il costruttore presenta un domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato.
La domanda contiene:
- tutte le opportune informazioni sulla categoria di componenti prevista;
- la documentazione relativa al sistema di qualità.
3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei componenti ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal costruttore devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualità permette un'interpretazione uniforme delle misure di procedura e di qualità, come i programmi, gli schemi, i manuali e i dossier riguardanti la qualità.
Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità della progettazione e di qualità dei componenti;
- delle specifiche tecniche di progettazione incluse le specifiche europee che saranno applicate e, qualora non vengano applicate pienamente le specifiche europee di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), degli strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti essenziali del presente decreto che si applicano ai componenti;
- delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici che verranno utilizzati nella progettazione dei componenti appartenenti alla categoria in questione;
- delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno utilizzati;
- dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- dei dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.;
- dei mezzi che consentono di verificare se si è ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di componenti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione comprende una visita ai locali del costruttore.
La decisione è notificata al costruttore. Essa contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il costruttore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il costruttore o il suo rappresentante tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.
L'organismo notificato notifica la sua decisione al costruttore. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza è far si che il costruttore soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.2. Il costruttore consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione "Progettazione" del sistema di qualità, come i risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;
- i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione "Fabbricazione" del sistema di qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il costruttore mantenga ed applichi il sistema di qualità e fornisce al costruttore un rapporto sulle verifiche effettuate.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il costruttore, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al costruttore un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulle stesse.
5. Il costruttore, per almeno trent'anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente, tiene a disposizione delle autorità degli Stati membri:
- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo capoverso, secondo trattino;
- gli adattamenti di cui al punto 3.4. secondo capoverso;
- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui ai punti 3.4, 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o revocate.

7. Disposizioni supplementari: esame del progetto
7.1. Il costruttore presenta una domanda di esame del suo progetto ad un organismo notificato.
7.2. La domanda consente di comprendere il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento del componente nonché di valutare la conformità ai requisiti del presente decreto.
La domanda contiene:
- le specifiche tecniche di progettazione, incluse le specifiche europee di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), che sono state applicate;
- le prove che esse sono adeguate, in particolare se le specifiche europee di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), non sono state applicate pienamente; dette prove devono includere i risultati di prove effettuate in un opportuno laboratorio dal costruttore o a suo nome.
7.3. L'organismo notificato esamina la domanda e, se il progetto soddisfa le disposizioni del presente decreto, rilascia al richiedente un attestato di esame "CE del progetto". Tale attestato contiene le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità, i dati necessari per identificare il progetto approvato ed eventualmente la descrizione del funzionamento del componente.
7.4. Il richiedente tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame del progetto di qualsiasi modifica apportata al progetto approvato. Le modifiche apportate al progetto approvato devono ricevere un'approvazione complementare da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame "CE del progetto". qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, o alle condizioni prescritte per l'utilizzazione del componente. Questa approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento all'attestato di esame "CE del progetto".
7.5. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni concernenti:
- gli attestati di esame "CE del progetto" e i relativi complementi;
- gli attestati di esame "CE del progetto" revocati e i relativi complementi;
- gli attestati di esame "CE del progetto" rifiutati e i relativi complementi.
 

ALLEGATO VI
(Articolo 11)
SOTTOSISTEMI: DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ

Il presente allegato si applica ai sottosistemi di cui all'articolo 11 onde garantire che essi soddisfino i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, che li riguardano.
La dichiarazione "CE" di conformità è rilasciata dal costruttore o dal suo rappresentante stabiliti nel territorio dell'Unione europea, ovvero, in mancanza di questi, dalla persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema; la dichiarazione e la documentazione tecnica di accompagnamento devono essere datate e firmate.
Questa dichiarazione "CE" di conformità e la documentazione tecnica devono essere redatti nella o nelle stesse lingue delle istruzioni di cui all'allegato II, punto 7.1.1. e deve comprendere i seguenti elementi:
- i riferimenti del presente decreto;
- il nome e l'indirizzo del committente dell'esame "CE";
- la descrizione del sottosistema;
- il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame "CE";
- tutte le pertinenti disposizioni che il sottosistema dovrà soddisfare, in particolare le eventuali limitazioni o condizioni di esercizio;
- l'esito dell'esame "CE" di cui all'allegato VII (attestato di esame "CE" di conformita);
- identificazione della persona autorizzata a firmare con effetto vincolante la dichiarazione a nome del costruttore, del suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, della persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema.
 

ALLEGATO VII
(Articolo 11)
SOTTOSISTEMI: VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ

1. L'esame "CE" è la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta, su richiesta del costruttore, del suo rappresentante stabilito nel territorio dell'Unione europea o, in mancanza di questi, della persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema, che un sottosistema:
- è conforme al presente decreto e alle altre disposizioni applicabili a norma del Trattato;
- è conforme alla documentazione tecnica ed è ultimato.
2. La verifica del sottosistema è effettuata per ciascuna delle fasi seguenti:
- progettazione.
- costruzione e prove di omologazione del sottosistema fabbricato.
3. La documentazione tecnica che accompagna l'attestato di esame deve comportare quanto segue:
- progetti e calcoli, schemi elettrici e idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi informatici e automatizzati, istruzioni di funzionamento e manutenzione, ecc;
- elenco dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 6, comma 2, impiegati nel sottosistema;
- copia della dichiarazione "CE" di conformità di cui all'allegato IV per i componenti di sicurezza con i relativi progetti e calcoli, e copia dei verbali delle prove e degli esami eventualmente effettuati.
4. La documentazione e la corrispondenza attinenti alle procedure di esame "CE" sono redatte nella o nelle stesse lingue delle istruzioni di cui all'allegato II, punto 7.1.1.

5. Sorveglianza:
5.1. Scopo della sorveglianza e assicurarsi che durante la realizzazione del sottosistema siano stati rispettati gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.
5.2. L'organismo notificato che è responsabile dell'esame "CE" deve avere in permanenza accesso alle aree di deposito e se del caso, di prefabbricazione, agli impianti di prova e, più in generale, a tutte le aree eventualmente ritenute necessarie per lo svolgimento della sua missione. Il costruttore, il suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, la persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema deve trasmettere o far trasmettere all'organismo notificato tutti i documenti utili a tal fine, in particolare i piani di esecuzione e la documentazione tecnica relativi al sottosistema.
5.3. L'organismo notificato che è responsabile dell'esame "CE" effettua periodicamente verifiche per assicurarsi dell'osservanza delle disposizioni del presente decreto e consegna in tale occasione un rapporto sulla verifica ai responsabili dell'esecuzione. Può richiedere di essere convocato in certe fasi della costruzione.
5.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso sul cantiere. In occasione di queste visite, l'organismo notificato può effettuare verifiche complete o parziali. Esso fornisce un rapporto sulla visita e, eventualmente, consegna un rapporto sulla verifica ai responsabili dell'esecuzione.
6. Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti riguardanti:
- le domande di esame "CE" ricevute;
- gli attestati di esame "CE" rilasciati;
- gli attestati di esame "CE" rifiutati.
 

ALLEGATO VIII
(Articolo 15)
REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI

1. L'organismo, il suo direttore e il personale preposto alle operazioni di verifica non possono essere nè il progettista, nè il costruttore, nè il fornitore, nè l'installatore dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi da controllare, nè il rappresentante di una di queste persone, nè la persona fisica o giuridica che immette sul mercato questi componenti di sicurezza o questi sottosistemi. Essi non possono intervenire nè direttamente nè come mandatari nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di questi componenti di sicurezza o di questi sottosistemi, nè nell'esercizio. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il costruttore e l'organismo notificato.
2. L'organismo e il personale preposto al controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da ogni pressione e stimolo, in particolare di ordine finanziario, che possano influenzare le loro decisioni o i risultati del loro controllo, in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; esso deve anche avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali.
4. Il personale preposto ai controlli deve possedere:
- una buona formazione tecnica e professionale;
- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che effettua e una sufficiente pratica di questi controlli;
- l'attitudine necessaria a redigere attestati, verbali e rapporti necessari per attestare che i controlli sono stati effettuati.
5. L'indipendenza del personale preposto al controllo deve essere garantita. La retribuzione di ogni addetto non deve essere in funzione del numero dei controlli effettuati nè dei risultati dei controlli.
6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilità civile. Tale disposizione non si applica agli organismi pubblici.
7. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attivita) nell'ambito del presente decreto.
 

ALLEGATO IX
(Articolo 20)
MARCATURA "CE" DI CONFORMITÀ

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE", secondo il simbolo grafico che segue, ed è accompagnata dalle ultime due cifre dell'anno nel quale è stata apposta e dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 9, comma 3:



In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura "CE", devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.
I diversi elementi della marcatura "CE" devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per i componenti di sicurezza di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.