MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Lettera Circolare
 

PROT. n° P570/4109 sott. 29

Roma, 02 maggio 2008
 

OGGETTO: D.M. l8 maggio 2007 - “Norme dì sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”- Attività esistenti. Chiarimento.


Sono state rappresentate da alcune Associazioni di categoria, le problematiche che i loro associati incontrerebbero nella cessione/acquisizione di attrazioni esistenti, a causa delle procedure adottate da parte di diverse Amministrazioni Comunali.
In particolare, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, del D.M. 18 maggio 2007, verrebbe richiesto ai nuovi gestori, ai fini del rilascio/aggiornamento della licenza di esercizio, il codice identificativo anche per le attività “esistenti” tenute invece ad ottenerlo entro due anni (12 dicembre 2009) dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Tanto premesso, limitatamente alla problematica in oggetto, si chiarisce quanto segue.
Con il decreto ministeriale 18 maggio 2007 – nel seguito semplicemente “decreto” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2007, sono state emanate le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.
L’art. 2 comma 1 lettera c), del decreto definisce come attività esistente la “attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto”.
Il requisito di “esistenza” è dunque determinato dalla condizione di legittimo esercizio della attività prima dell’entrata in vigore del decreto (12 dicembre 2007); tale condizione è verificabile attraverso il possesso, da parte del gestore, della licenza ex art. 69 del T.U.L.P.S., e la congruenza fra la documentazione agli atti dello stesso gestore (relazione, disegni, fotografie, manuale d’uso e manutenzione, collaudi annuali da parte di tecnici abilitati, ecc.) e la specifica attività in questione.
Da quanto sopra esposto deriva che un’attività è da considerarsi “nuova”, e quindi soggetta agli obblighi di cui all’art. 4 del decreto (registrazione e codice identificativo) solo se, pur essendo già compresa, per tipologia, nell’elenco ministeriale di cui all’art. 4 della legge 337/68, e prodotta prima dell’entrata in vigore del decreto, sia stata posta in esercizio dopo la stessa data.
Una seconda conseguenza è che il semplice cambio del gestore (per vendita, prestito, noleggio, cessione ad uso gratuito, ecc.) di un’attività esistente non modifica il requisito di “esistenza” fermo restando l’obbligo, da parte del nuovo gestore, di dotarsi della licenza di esercizio di cui all’art. 69 del T.U.L.P.S.
I Sigg. Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco sono pregati di informare di quanto sopra gli operatori del settore, anche tramite le associazioni di categoria, nonché i Sindaci e le Commissioni comunali di vigilanza.