Ministero dell'Interno.
Decreto 18 Maggio 2007
Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.
G.U.  14 giugno 2007, n. 136

Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 30850/2022;


 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visti gli articoli 2 e 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;
Visto l'allegato VII, punto 7.7, del proprio decreto 19 agosto 1996, recante le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento;
Visto il proprio decreto 8 novembre 1997 recante la sospensione dell'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato VII, punto 7.7, della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996, sino all'emanazione di specifica normativa sulla sicurezza dei circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento;
Rilevata la necessità di emanare la specifica normativa sulla sicurezza delle attività dello spettacolo viaggiante a cui è condizionata l'attuazione delle disposizioni di cui al predetto punto 7.7 della regola tecnica di prevenzione incendi approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
Sentito il Ministero per i beni e le attività culturali;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
 

Decreta:

Art. 1.
Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. Resta fermo, ai soli fini della prevenzione incendi, quanto previsto dal ecreto ministeriale 19 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni per le attività dello spettacolo viaggiante comprese fra i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del medesimo decreto ministeriale.
 

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);
c) attività esistente: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto;
d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale e' prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
e) gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, e' equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;
f) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa e' posta a disposizione del pubblico;
g) manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
h) libretto dell'attività: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.
 

Art. 3.
Requisiti tecnici delle nuove attività di spettacolo viaggiante

1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.
 

Art. 4.
Registrazione e codice identificativo delle nuove attività

1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale e' avvenuta la costruzione o e' previsto il primo impiego dell'attività medesima o e' presente la sede sociale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune.
2. L'istanza di registrazione e' presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, e dalla seguente altra:
a) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;
b) copia del libretto dell'attività.
3. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. Una copia della predetta documentazione tecnica, unitamente all'atto di registrazione della attività deve essere inviato, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali-Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.
4. Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:
a) verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;
b) sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.
5. E' fatta salva la facoltà della commissione comunale o provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.
6. Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza, il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dall'anno di rilascio.
7. Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:
Comune di....;
Denominazione della attività....;
Codice / ;
Estremi del presente decreto...., art. 4.
8. Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141, primo comma, lettera d), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.
10. Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.
 

Art. 5.
Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti

1. Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attività esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. La relativa istanza e' presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale e' presente la sede sociale del gestore medesimo, o e' in corso l'impiego dell'attività, corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:
a) disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7;
d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività.
2. Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4. La relativa istanza può essere presentata dal gestore, oltre che al Comune nel cui ambito territoriale e' presente la sede sociale del gestore medesimo, a quello in cui e' previsto il primo impiego dell'attività sul territorio nazionale. Essa e' corredata dal fascicolo tecnico di cui al comma 1 e dalla seguente ulteriore documentazione:
a) certificato di origine dell'attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;
b) copia della documentazione contabile di acquisto della attività da parte del richiedente;
c) attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese;
d) nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegati all'istanza di registrazione e per l'assegnazione del codice identificativo e' trattenuta dal gestore e, a richiesta, posta a disposizione dell'autorità preposta ad eventuali controlli.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 4, comprese quelle relative all'acquisizione del parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza.
 

Art. 6.
Dichiarazione di corretto montaggio

1. Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione.
2. Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purche' in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da professionista abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui e' presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.
3. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell'attività deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante.
 

Art. 7.
Verifiche periodiche

1. Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.
 

Art. 8.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 18 maggio 2007
Il Ministro: Amato