Cassazione Penale, Sez. 3, 07 giugno 2019, n. 25329 - Infortunio mortale di un lavoratore agricolo impegnato in un terreno privato. Datore di lavoro di fatto


 

... Il Tribunale di Ivrea ha motivatamente affermato che la vittima operasse alle dipendenze dell'imputato sulla base delle univoche risultanze processuali emerse nel corso del dibattimento, valorizzate in sede di merito, attraverso le quali è stato possibile rilevare che la vittima svolgeva la sua attività, con cadenza sostanzialmente quotidiana, alle dipendenze dell'imputato ed eseguendo le direttive operative di volta in volta impartitegli da questo, del quale egli era, secondo quanto risultato in fatto nel corso del giudizio di primo grado, una sorta di fac totum impegnato nelle molteplici incombenze connesse alla gestione manutentiva del terreno di proprietà dell'imputato, da lui eseguite tramite l'utilizzo di attrezzature che lo stesso imputato gli metteva a disposizione.


 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 28/02/2019

 

Fatto

 

Con sentenza del 18 ottobre 2018 il Tribunale di Ivrea, in esito a giudizio ordinario, ha dichiarato la penale responsabilità di V.L., in ordine ad una serie di imputazioni a lui contestate, aventi ad oggetto la violazione di diverse disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e lo ha, pertanto, condannato alla pena di euro 3'000,00 di ammenda per ciascuna delle le violazioni a lui contestate ai capi a), b), d) ed e) della imputazione ed alla pena di euro 4‘000,00 di ammenda per ciascuna delle imputazioni a lui contestate ai capi c), f) e g) della imputazione e, pertanto, alla pena complessiva di euro 24.000,00 di ammenda, oltre accessori.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il V.L., assistito dal proprio difensore di fiducia, articolando due motivi di impugnazione, il cui contenuto sarà di seguito brevemente riassunto, aventi ad oggetto il vizio di motivazione della sentenza impugnata nonché la ritenuta violazione di legge.
 

 

Diritto

 


Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.
E' opportuna una breve escursione nel fatto, onde comprendere le ragioni del rigetto del ricorso dell'imputato.
Con la sentenza censurata il Tribunale di Ivrea a dichiarato, come già accennato, la penale responsabilità di V.L. in ordine ad una serie di contravvenzioni a lui addebitate in quanto, avendo adibito tale L.A. allo svolgimento di una serie di lavori agricoli nel suo interesse - fra i quali la potatura di una grossa pianta di rovere sita all'interno di una sua proprietà per eseguire la quale il L.A., essendo montato al fine di cui sopra all'interno di un cestello collocato al termine di un braccio elevatore, rovinava a terra da un'altezza di circa 10 metri trovando in tal modo la morte -, ometteva di eseguire, prima di incaricare il L.A. del predetto incombente, una serie di verifiche e di apprestare una serie di cautele, informative ed operative, sia in favore del L.A. che della ditta che aveva fornito il predetto braccio telescopico, atte a prevenire il sinistro accaduto.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato il fatto che il V.L. - il quale è contestualmente sottoposto a procedimento penale per omicidio colposo in danno del L.A., ancora non definito - sia stato ritenuto dal Tribunale di Ivrea, diversamente da quanto invece opinato nel corso del giudizio per omicidio colposo, non il semplice committente di un'opera nei confronti del L.A., ma il suo datore di lavoro, rilievo questo determinante ai fini della ricorrenza della responsabilità per i reati contestati, posto che gli obblighi in ipotesi violati, ha rilevato il ricorrente, gravano sul datore di lavoro, ancorché di fatto, e non anche sul committente di una singola attività.
In particolare il ricorrente ha lamentato che nella sentenza impugnata - oltre a trascurare il dato riveniente dall'altra decisione emessa a suo carico, il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle nota della Direzione territoriale del lavoro di Torino del 12 maggio 2015 nella quale non era stata avallata la circostanza della esistenza di un rapporto di lavoro fra il L.A. ed il V.L. - il Tribunale avrebbe sottovalutato la circostanza che il L.A. operava con attrezzature sue e non fornitegli dal V.L., così come il medesimo giudice avrebbe omesso di prendere in considerazione il contenuto di una relazione peritale nella quale è contestata la attribuzione della qualifica al V.L. di datore di lavoro del L.A..
L'articolato motivo di impugnazione è privo di pregio.
Invero, premessa la rilevanza della questione, il Tribunale di Ivrea ha motivatamente affermato che il L.A. operasse alle dipendenze del V.L. sulla base delle univoche risultanze processuali emerse nel corso del dibattimento, valorizzate in sede di merito, attraverso le quali è stato possibile rilevare che il L.A. svolgeva la sua attività, con cadenza sostanzialmente quotidiana, alle dipendenze del V.L. ed eseguendo le direttive operative di volta in volta impartitegli da questo, del quale egli era, secondo quanto risultato in fatto nel corso del giudizio di primo grado, una sorta di fac totum impegnato nelle molteplici incombenze connesse alla gestione manutentiva del terreno di proprietà dell'imputato in località Parrella, da lui eseguite tramite l'utilizzo di attrezzature che lo stesso imputato gli metteva a disposizione.
Riguardo al secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato il fatto che il giudicante non abbia fornito un'autonoma motivazione in ordine alla dimostrazione della ricorrenza delle diverse violazioni contestate all'imputato; così come è stato rappresentato, il motivo di impugnazione è chiaramente inammissibile.
Il ricorrente, infatti, non ha tenuto conto del fatto che, attesa la qualità di datore di lavoro che è stata a lui attribuita nei confronti del L.A., la dimostrazione delle omesse cautele e delle omesse verifiche da parte del V.L. è stata tratta dal Tribunale di Ivrea sulla base delle deposizioni rese dai testi della accusa nel corso del giudizio da cui è scaturita la sentenza presentemente impugnata ed il cui contenuto, si intende il contenuto delle deposizioni accusatorie, non è stato affatto contestato dal V.L., il quale, in sostanza, non si è in alcun modo confrontato, sul punto ora in questione, con il contenuto della sentenza emessa dal Tribunale eporediese, risultando, pertanto le sue lamentele segnate da una incoercibile genericità, che ha minato irrimediabilmente la ammissibilità del motivo di ricorso ora in esame.
Il ricorso proposto deve, nel suo complesso, essere rigettato, ed il ricorrente va, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., condannato al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019