Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 giugno 2019, n. 16048 - Radiazioni ionizzanti


 

 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data pubblicazione: 14/06/2019

 

 

 

Rilevato che:
con sentenza n. 1221 del 2012, la Corte d'appello dell'Aquila ha accolto l'appello proposto dall' Inail avverso la sentenza del Tribunale di Teramo di accoglimento della domanda di O.R., coniuge superstite del dottor A.G., tesa ad ottenere la rendita ai superstiti per la morte del coniuge (avvenuta il 13 marzo 2007) per tumore maligno del pancreas metastatizzato al fegato e messo in relazione causale con la prolungata azione delle radiazioni ionizzanti cui lo stesso coniuge era stato esposto per oltre trentanni;
la Corte d'appello ha accolto le ragioni di critica che l'Inail aveva fatto valere nel gravame ritenendo non dimostrata l'esistenza di un concreto ruolo concausale fra attività lavorativa svolta ed exitus, non avendo fatto ricorso il c.t.u. di primo grado ad un criterio probabilistico identificabile nella così detta < probabilità di causa>, metodo scientifico basato su una formula matematica che prevede la conoscenza delle dosi realmente assorbite e nella specie non indicate, rilevando per contro che il pancreas è tra gli organi con più bassa radio- inducibilità ed ha, quindi, concluso con il rigetto della domanda della vedova;
avverso tale sentenza ricorre per cassazione O.R. formulando tre motivi illustrati da memoria; resiste l'INAIL con controricorso;
 

 

Considerato che:
con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione del giudicato interno ( art. 324 cod. proc. civ.) in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ.;
in particolare, si assume che si sarebbe formato il giudicato sull'applicazione del principio di equivalenza causale affermato nell'art. 41 c.p. sulla base del quale il primo giudice aveva, procedendo con autonoma valutazione in ordine ai concreti parametri da applicare, fondato la propria decisione e che ciò, in difetto di appello sul punto, non potrebbe più essere oggetto di discussione tra le parti ;
con il secondo motivo si fa valere la violazione e falsa applicazione dell'articolo 14 della legge n. 93 del 1958 in combinato disposto con gli articoli 3 e 139 d.p.r. n. 1124/1965 con il relativo allegato 4, nonché con l'art. 2727 cod. civ., in relazione all'articolo 360, primo comma n. 3) cod. proc. civ;
la ricorrente ricostruisce il quadro normativo relativo ai profili assicurativi obbligatori connessi alla esposizione professionale dei medici radiologi a radiazioni ionizzanti, ricordando che la legge n. 93 del 1958, che ha per oggetto l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, costituisce normativa speciale fondata sul presupposto di uno specifico rischio professionale della categoria, evidentemente rilevato in precedenza ed assunto a motivo per l’applicazione di una disciplina ad hoc;
evidenzia, ancora, che tale testo si integra con la generale disciplina contenuta nel d.P.R. n. 1124 del 1965 e, segnatamente, con le specifiche previsioni tabellari relative alle malattie derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti introdotte nell’allegato 4 al n. 51 della tabella contenuta nel d.P.R. n. 336 del 1994 ( poi al n. 81 della tabella allegata al d.m. del 9 aprile 2008) ed anche nella tabella di cui al d.m. 11 dicembre 2009 (sostitutivo del precedente del 14 gennaio 2008) emanato ai sensi dell’art.139 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai fini della denuncia obbligatoria delle malattie professionali diagnosticate ai fini dell' aggiornamento del Registro tumori di sospetta origine professionale istituito dagli artt. 244 e 281 d.lgs. n. 81 del 2008;
in tale contesto di previsione tabellare vanno inquadrati, ad avviso della ricorrente, i presupposti di fatto accertati nel corso del giudizio al fine della concessione della rendita richiesta ed in particolare lo svolgimento dell’attività professionale di medico radiologo per circa 34 anni la parte del dott. A.G., con la conseguente esposizione alle radiazioni ionizzanti che, secondo quanto aveva accertato con corretto criterio probabilistico il c.t.u. nominato in primo grado, è da considerare correlata alla malattia contratta (tumore al pancreas metastasizzato al fegato e linfonodi ) essendo esistente il nesso di causalità tra attività lavorativa ed exitus del lavoratore; con il terzo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la controversia (art. 360 primo comma n. 5) cod. proc. civ. che si ravvisa nell'aver la Corte d'appello rigettato la domanda pur affermando di condividere le conclusioni indicate dal c.t.u. nominato in secondo grado che aveva ritenuto la media probabilità della sussistenza del nesso causale;
i motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto incentrati sostanzialmente sulla corretta ricostruzione ed applicazione della disciplina del nesso causale riferibile alla fattispecie concreta dedotta in causa, sono fondati; deve osservarsi che la consulenza tecnica svolta in secondo grado, adeguatamente e puntualmente riprodotta nel ricorso per cassazione, è pervenuta a conclusioni non coincidenti con quanto statuito dalla Corte territoriale che ha motivato la pronuncia dando atto di un'espressa adesione all'esito dell'indagine peritale;
in particolare il c.t.u., come si legge nello stralcio della relazione riportato in ricorso senza contestazioni, ha evidenziando che le caratteristiche dell'ambiente di lavoro, provate attraverso < [...] schede dosimetriche allegate, richieste all'INAIL e documentanti l'effettiva esposizione del professionista alle radiazioni ionizzanti nei diversi anni di attività professionali sin dai primi anni 90 [...] > attestano che nel caso in esame < [...] è superato lo stadio della possibilità dell'evento, data la positività della scansione temporale tra la durata dell'attività professionale ed esposizione al rischio specifico [...] >;
inoltre, il c.t.u. ha ritenuto l'ulteriore circostanza della <dimostrazione della esenzione dall'attività professionale in periodi nei quali l'accertamento dosimetrico rilevava valori superiori ai limiti consentiti e considerati accettabili ed ha esplicitamente affermato che la invocata applicazione della probabilità di causa (P.C.) e cioè del metodo basato su una formula matematica che prevede la conoscenza delle dosi realmente assorbite, invocate dall'INAIL, non è applicabile nel caso specifico in quanto non è rilevabile il necessario parametro della dose esatta di radiazioni assorbita e per tali ragioni, in assenza < di adeguate valutazioni critiche (vedi Conoscenze Scientifiche attuali e dati della Letteratura medica internazionale) [...] L'accertamento medico legale nel caso esaminato rimane solo dunque nella fase della media probabilità di causa, così come genericamente stabilito nella c.t.u. della prima fase giudiziaria [...]>; i risultati della consulenza tecnica, che si riferiscono ad una neoplasia tumorale a genesi multifattoriale, vanno poi utilizzati aH'interno della disciplina assicurativa del rischio professionale oggetto del giudizio, considerando il tessuto normativo specifico posto a presidio del rischio professionale dei medici radiologi che, come è stato ricordato in ricorso, si fonda sulla legge n. n. 93 del 1958 che, in particolare, all'art. 14 prevede che per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge e dalle norme di applicazione, sono valide le disposizioni generali e speciali riguardanti la assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nell'industria;
pertanto, va richiamato il d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 3, il quale prevede l'operatività dell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1;
come ricordato in ricorso, la tabella allegato n. 4 approvata con d.p.r. n. 336 del 1994, alla voce n. 51 (ora n. 81 della successiva tabella approvata con d.m. del 9 aprile 2008), prevede: quanto alle malattie, quelle causate da: a) radiazioni ionizzanti; b) laser e onde elettromagnetiche, con le loro conseguenze dirette; quanto alle lavorazioni, quelle che espongono alle radiazioni ionizzanti, ai raggi laser ed alle altre onde elettromagnetiche; quanto al periodo di latenza, 5 anni ed, in caso di manifestazioni neoplastiche, illimitato.
la questione giuridica da risolvere, dunque, si inserisce nell'ambito della vicenda interpretativa che riguarda i limiti di operatività del sistema presuntivo in ipotesi di neoplasia a genesi multifattoriale contratta da lavoratore adibito ad attività rischiosa oggetto di previsione tabellare; questa Corte di cassazione con le più recenti decisioni, a cui si intende qui dare seguito, ha consolidato il principio espresso da Cass. 14024 del 2004 e ribadito, da ultimo, con la sentenza 21 novembre 2016, n. 23643, secondo il quale: "Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell'I.N.A.I.L., quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia, come quella tumorale, ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso, con la precisazione che in presenza di forme tumorali che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un'origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna ad operare, sicché l'I.N.A.I.L. può solo dimostrare che la patologia tumorale, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo" (così Cass. n. 23643/2016 cit.); nella specie, la Corte d'Appello di L'Aquila non si è attenuta a questi principi, atteso che, pur in presenza di esposizione a radiazioni ionizzanti per oltre trenta anni, ha rigettato la domanda senza fornire adeguata motivazione sul perché, nonostante la pacifica prolungata esposizione del Gadaeta alle suddette radiazioni che presentano coefficienti di rischio cancerogeno, come ampiamente argomentato dallo stesso consulente, sia pervenuta alla conclusione della completa inefficacia causale della soggezione alle radiazioni medesime;
tale giudizio può essere espresso solo se con certezza si ravvisi l’intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (cfr., in tal senso, Cass. n. 5704/2017 cit.);
in definitiva, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati;
il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione, cui demanda la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 4 aprile 2019.