Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 27 maggio 2019
Validità: 31.12.2020
Parti: Assoespressi, Fedit e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, RSA
Settori: Trasporti, Logistica, e-commerce (Amazon)
Fonte: startmag.it


Ipotesi di accordo

In data 27 maggio 2019, in Milano, si sono incontrati: le associazioni Assoespressi […] e Fedit […] rappresentanza delle imprese aderenti alla filiera dell’e-commerce e la Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti Lombardia […], unitamente alle RSA delle stesse società […]

Premesso che
a) Le parti confermano tutto quanto previsto dall'accordo di filiera sottoscritto in data 11 ottobre 2018 di cui si impegnano a darne attuazione e ne ribadiscono la sottoscrizione;
b) È interesse delle parti favorire meccanismi di valorizzazione della qualità del servizio intesa come:
- maggiore soddisfazione del committente e destinatario delle spedizioni, anche con riferimento alla riduzione delle contestazioni relative alle consegne ed alla tempestiva consegna delle spedizioni;

- applicazione di tutte le procedure di consegna nel tempi e nelle modalità previste e condivise;
c) È interesse delle parti al crescere dei volumi favorire l'occupazione stabile;
d) Le parti concordano di sviluppare e migliorare l'attuale sistema di relazioni sindacali;
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue
1. Le parti continueranno a mantenere in essere station per station, i canali di comunicazione e confronto tra i rappresentanti aziendali, RSA, firmatarie il presente accordo, implementandoli e migliorandoli.
Gli incontri saranno volti ad analizzare eventuali criticità operative, carichi di lavoro e valutarne gli eventuali correttivi. Tale attività ha come obiettivo primario il miglioramento della qualità e In tal modo ottimizzando l'attività dei driver sia In termini di produttività che di bilanciamento del carico di lavoro. Con cadenza semestrale le risultanze di questi confronti a livello aziendale verranno esaminate a livello aggregato tra te parti sottoscrittrici la presente intesa.
2. Ferma restando l'importanza del rispetto delle procedure vigenti che verranno riconfermate attraverso anche comunicazioni formali rivolte a tutto il personale, qualora dall'esito dei lavori di cui al punto precedente rispetto alle stesse, le aziende ne valuteranno le opportune modifiche.
3. Le aziende si impegnano a rispettare i limiti percentuali previsti per i contralti a termine e di somministrazione lavoro nei termini e nelle modalità stabiliti dal CCNL logistica, trasporto e spedizione fatti salvi gli accordi aziendali.
4. Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende si impegnano a fornire alle OO.SS. informazioni riguardanti il numero dei lavoratori distinto per tipologia di contratto, anche tra tempo pieno e parziale.
5. Fermo restando le prerogative di ciascuna delle parti, in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato verrà data priorità ai lavoratori con le medesime qualifiche con contratto a tempo determinato in atto ovvero a quelli cessati che abbiano esercitato contrattualmente il diritto di precedenza, nonché ai lavoratori somministrati che abbiano maturato una anzianità di lavoro complessiva di almeno 6 mesi. In ogni caso verranno attivati i migliori canali possibili, per facilitare la ricollocazione dei lavoratori che abbiano espletato la propria prestazione lavorativa dandone priorità a coloro che abbiano avuto una valutazione positiva dell'azienda di provenienza.
6. In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, le aziende procederanno prioritariamente al passaggio a tempo pieno dei lavoratori, che ne facciano richiesta, assunti a tempo parziale ed indeterminato adibiti alle stesse mansioni a quelle per le quali è prevista l’assunzione.
7. […]
8. […]
9. […]
10. In caso di multe al lavoratore verrà addebitato il valore della stessa pagata entro i 5 giorni senza l'addebito di nessuna ulteriore maggiorazione. Nel caso di multe che prevedano la decurtazione del punti dalla patente, il lavoratore dovrà dare evidenza di aver esperito le pratiche per l'invio dei documenti richiesti entro 5 giorni, altrimenti l'azienda addebiterà oltre all'importo della multa anche i costi accessori. Per le infrazioni relative ai divieti di sosta, saranno oggetto di analisi a livello aziendale al fine di identificare opportune misure correttive a fronte di situazioni anomale. Il costo di eventuali parcheggi a pagamento nell'esercizio dell'attività lavorativa del conducente sarà a carico dell'azienda.
11. Le aziende si impegnano ad installare sistemi di rilevazione dell'orario di lavoro dei conducenti, dando preferenza a strumenti di rilevazione elettronica (es. timbratrici) preferibilmente entro il mese di giugno 2019
12. Le aziende ritengono di particolare importanza la promozione di corsi di formazione finalizzati al miglioramento della prestazione lavorativa dei propri conducenti, ivi incluso i corsi di guida sicura anche attivando forme di finanziamento istituzionale.
13. […] Agli apprendisti, inoltre, verranno applicati gli accordi di secondo livello in essere a livello aziendale.
14. Le Parti convengono che con il presente accordo, fatte salve obbligazioni derivanti dal vigente CCNL o da successivi accordi di rinnovo nazionale, si esauriscono le disponibilità finanziarie delle imprese sino al 31 dicembre 2020.
15. La presente intesa verrà sottoposta all'assemblea del lavoratori ed il sindacato comunicherà lo scioglimento della riserva entro il prossimo 10 giugno 2019.
16. Le parti si incontreranno con cadenza semestrale per verificare l'andamento della presente intesa; le parti, inoltre, ritenendo fondamentale l'instaurazione di corrette relazioni sindacali concordano la seguente procedura per la risoluzione delle eventuali controversie:
Le OO.SS. comunicheranno all'azienda, con comunicazione scritta, la richiesta di incontro, con il dettaglio del motivi della controversia.
Entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta l'azienda aprirà il tavolo delle trattative, che dovranno trovare una loro conclusione entro i successivi dieci giorni, nel corso delle quali le parti si astengono da qualsiasi azione unilaterale, compresa ogni forma di protesta.
Esaurita la procedura di cui sopra, in caso di mancato accordo, le parti saranno libere di assumere le decisioni che riterranno più opportune, in ogni caso azioni di lotta dovranno essere comunicate dalle organizzazioni sindacali con un preavviso minimo di cinque giorni.
17. Successivamente alla sottoscrizione del presente accordo da parte delle associazioni datoriali e allo scioglimento della riserva così come previsto dal precedente punto. Le aziende aderenti entro il 30 giugno sottoscriveranno accordi aziendali di recepimento.