Cassazione Penale, Sez. 7, 19 giugno 2019, n. 27169 - Omessa consegna all'Ispettorato del lavoro della documentazione richiesta in sede di visita ispettiva


 

Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 24/05/2019

 

FattoDiritto

 

1. F.A., a mezzo del difensore, ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Castrovillari l'aveva condannata, alla pena di € 400 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 4 comma 7 della legge n. 628 del 1961, perché non forniva all'Ispettorato del lavoro di Cosenza la documentazione richiesta in sede di visita ispettiva. Accertato l'11/12/2013.
Deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod.pen. e deduce la prescrizione del reato.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Questa Corte di legittimità ha affermato che in tema di igiene e sicurezza del lavoro, l'ultimo comma dell'art. 4 della Legge 22 luglio 1961, n. 628 - che punisce con l'ammenda coloro i quali, legalmente richiesti dall'ispettorato del lavoro di fornire notizie sul processo produttivo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete - configura nella sua forma omissiva un reato permanente, la cui consumazione si protrae fino alla data della relativa denuncia penale in danno del responsabile (Sez. 3, Sentenza n. 4687 del 10/12/2002, Rv. 227175 - 01). Tanto premesso è manifestamente infondata, in quanto contraria ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, la censura della ricorrente secondo la consumazione del reato dovrebbe essere individuata nella data (02/01/2014) nella quale era stata notificata la richiesta di consegna dei documenti con termine di dieci giorni per l'adempimento, momento dal quale inizierebbe a decorrere il termine di prescrizione e non dalla denuncia penale.
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
 

 

P.Q.M.

 


dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24 maggio 2019