Circolare Ministero Lavoro e Politiche Sociali  -  12/05/2009 , n. 17 

Epigrafe
Direzioni generali per l'attività ispettiva e della tutela delle condizioni di lavoro.
Articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - Obbligo di comunicazione dei dati concernenti gli infortuni sul lavoro: indicazioni operative.


Destinatari:

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro
All’ I.N.A.I.L.
Direzione centrale prestazioni
All’ Ipsema
Direzione centrale assicurazione prevenzione e servizi istituzionali
All’ Ispettorato regionale del lavoro di Palermo
All’ Ispettorato regionale di Catania
Alla Provincia autonoma di Trento
Alla Provincia autonoma di Bolzano
Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
Loro sedi
 
Art.1
Articolo unico.

In relazione all’imminente scadenza del termine del 16 maggio individuato dall’articolo 32 del D.L. n. 207/2008, come convertito nella  legge 27 febbraio 2009, n. 14 (pubblicata nel Sppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009), per l'applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (cosiddetto “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro), sono pervenute diverse sollecitazioni in ordine alla corretta interpretazione da fornire relativamente all’obbligo, posto a carico del datore di lavoro dal citato articolo 18, comma 1, lettera r) di «comunicare all’I.N.A.I.L., o all’Ipsema, in relazione alle ispettive competenze, ai fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni».
In continuità con quanto al riguardo evidenziato nella nota 21 maggio 2008, n. 25/SEGR/0006587, avente pari oggetto, si ribadisce che la disposizione in parola deve essere inquadrata avendo riguardo alla costituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (cosiddetto SINP), di cui all’articolo 8 del citato D.Lgs. n. 81/2008, le cui regole di funzionamento verranno individuate per mezzo del decreto interministeriale, in fase di avanzata elaborazione, di cui all’articolo 8, comma 4, del medesimo “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.
A ciò si aggiunga che nell’ambito delle “disposizioni integrative e correttive” ex articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123 - al d. lgs. n. 81/2008, approvate dal Consiglio dei Ministri in data 27 marzo u.s. si rinviene un articolo 12, il quale reca sensibili modifiche alla procedura di comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
In tale contesto complessivo di riferimento deve ritenersi che la comunicazione delle informazioni relative agli infortuni che implichino una assenza dal lavoro superiore al giorno, non a caso espressamente qualificata dalla norma come adempimento “a fini statistici ed informativi”, sia obbligo destinato ad operare unicamente una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni medesime, vale a dire fino alla adozione del decreto interministeriale appena citato ed, ovviamente, tenendosi conto delle possibili modifiche medio tempore apportate all’articolo 18, comma 1 lettera r) del testo unico di salute e sicurezza sul lavoro.
Tale conclusione si impone, altresì ove si consideri che trattasi di un adempimento del tutto nuovo rispetto al previgente quadro giuridico, assistito da sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.000 a 3.000 euro, ex articolo 55, comma 4, lettera l), del D.Lgs. n. 81/2008).
Per tali ragioni, rispetto all’entrata in vigore dell’obbligo in questione si ribadisce la prospettazione in forza della quale - anche in ragione dell’intima connessione della disposizione in oggetto con l’eliminazione del registro infortuni, di cui all’articolo 53, comma 6, del testo unico di salute e sicurezza sul lavoro - il termine per l’adempimento dell’obbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale ex articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008.
Resta inteso che l’obbligo di annotazione dell’evento nel registro infortuni continua ad essere operativo entro i limiti temporali di cui al più volte citato articolo 53, comma 6, del testo unico di salute e sicurezza sul lavoro.
Del pari, si evidenzia che nulla è mutato rispetto all’obbligo di denuncia a fini assicurativi previsto dall’ articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965 il quale prevede, in particolare, che l’infortunio va denunciato entro due giorni da quelle in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’evento o nel caso che l’infortunio si verifichi durante la navigazione, il giorno del primo approdo dopo l’infortunio.