Il Ministro dell’Interno

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante ''Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza” e, in particolare, gli articoli 1, 6, 13 e 16, rispettivamente in materia di “Attribuzioni del Ministro dell’interno”, “Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia”, “Prefetto” e “Forze di polizia”;
VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “Ordinamento del Corpo dì polizia penitenziaria”;
VISTA la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante '''Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia” e, in particolare, l’articolo 10 in materia di “Funzioni di coordinamento e direzione del Ministro dell’Interno”;
VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante “Norme in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, a norma dell’articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78” e successive modifiche e/o integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia dì Stato, a norma dell’articolo 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78” e successive modifiche e/o integrazioni:
VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78” e successive modifiche e/o integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, recante “Riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell’articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78” e successive modifiche e/o integrazioni;
VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato”,
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e, in particolare l’articolo 1, comma 147;
VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 8, comma 1 lettera a), con il quale il Governo è stato delegato, tra l’altro, ad adottare misure di “razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze”;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ” e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4 e 5, rispettivamente, in materia di “Comparti di specialità delle Forze di polizia”, “Razionalizzazione dei presidi di polizia”, “Razionalizzazione dei servizi navali” e “Gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1999 n. 34, concernente “Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante “Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78”;
VISTI i propri decreti del 12 febbraio 1992, del 25 marzo 1998, del 12 febbraio 2001 e del 28 aprile 2006, recanti direttive nelle materie di coordinamento e direzione unitaria delle Forze di polizia e di riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;
VISTA la propria direttiva n. l 1001/110(23) datata 30 aprile 2015 recante “Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio”;
SENTITO il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge n. 121 del 1981, nella seduta del 15 agosto 2017;
RITENUTO di dare attuazione a quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 177 del 2016, con l’adozione di un unico decreto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 121 del 1981 nell’esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria delle Forze di polizia di cui all’articolo 6, comma 1, della richiamata legge 121 del 1981;
 

DECRETA

Art. 1

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di esercizio, in via preminente o esclusiva, da parte della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dei compiti istituzionali nei rispettivi comparti di specialità definiti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Determina, inoltre, le misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio.
2. Le modalità e le misure di cui al comma 1 sono definite nell’allegata direttiva, che forma parte integrante del presente decreto.
 

Art. 2

1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza è responsabile dell’attuazione della direttiva adottata con il presente decreto.
2. I vertici delle Forze di polizia provvedono ad impartire le necessarie conseguenti disposizioni nell’ambito di rispettiva competenza.
3. I Prefetti sovraintendono all’attuazione della presente direttiva nell’ambito territoriale di competenza, ai sensi dell’articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
4. Continuano ad applicarsi le disposizioni previste nelle precedenti proprie direttive, ove compatibili con quanto disposto nella direttiva allegata al presente decreto.

Roma, 15 agosto 2017

IL MINISTRO
 

DIRETTIVA SUI COMPARTI DI SPECIALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA E SULLA RAZIONALIZZAZIONE DEI PRESIDI DI POLIZIA

PREMESSA

Il sistema di amministrazione della pubblica sicurezza, delineato dalla legge n. 121 del 1981, si è dimostrato un efficace strumento per assicurare un adeguato livello di sicurezza generale al Paese, anche grazie alle direttive in materia di coordinamento e direzione unitaria delle Forze di polizia nonché di riassetto dei relativi comparti di specialità, emanate nel tempo con i decreti del Ministro dell’interno n. 11001/150/93 del 12 febbraio 1992, n. 1070/M/22(1) del 25 marzo 1998 e 28 aprile 2006.
Tali linee di intervento sono state confermate, da ultimo, con il decreto legislativo n. 177 del 2016 che ha demandato al Ministro dell’interno, nel quadro delle sue attribuzioni di alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordinamento, l’adozione dei provvedimenti necessari a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio e a definire coordinate modalità di esercizio dei compiti istituzionali nei comparti di specialità.
Gli importanti risultati quotidianamente conseguiti dalle Forze di polizia nell’assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica rappresentano la tangibile testimonianza dell’efficacia del delineato assetto ordinamentale e organizzativo, imperniato sulla Amministrazione della pubblica sicurezza.
In questo quadro sempre maggiore importanza assume il ruolo di indirizzo e coordinamento svolto dal Prefetto, nonché di sovrintendenza sull’attuazione delle direttive emanate in materia di ordine e sicurezza pubblica, avvalendosi del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
In relazione ai mutamenti intervenuti nello scenario economico e sociale del Paese, delle modifiche del quadro legislativo di riferimento e dell’evolversi delle metodiche criminali, si ritiene ora, alla luce del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di individuare misure volte a un più razionale impiego delle risorse destinate ai servizi di ordine e sicurezza pubblica e finalizzate al miglior coordinamento delle Forze di polizia, tenuto conto dell’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri, dell’attribuzione al Corpo della guardia di finanza del comparto di specialità della sicurezza del mare, nonché delle peculiarità del Corpo di Polizia penitenziaria. Ciò anche con l’obiettivo di sviluppare un’azione in grado di soddisfare, con celerità, efficacia e accresciuta incisività, le esigenze di sicurezza e legalità avvertite in misura sempre crescente dai cittadini.
La prima parte della presente direttiva, quindi, declina le modalità attraverso le quali la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza esercitano i compiti nei rispettivi comparti di specialità, tenendo conto dei due criteri alternativi della preminenza e della esclusività dell’espletamento del servizio.
La scelta, in relazione a tali criteri, ha tenuto conto dell’esperienza consolidata e della vocazione maturata dalle componenti specialistiche delle Forze di polizia nel corso degli anni, secondo una linea di continuità e coerenza con gli indirizzi in precedenza già assunti.
Nella seconda parte, la direttiva individua misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili e conferire un maggiore impulso all’azione operativa che deve essere sempre più orientata al perseguimento dell’efficienza, efficacia ed economicità e deve essere costantemente modulata sulle evoluzioni della minaccia.
In questo senso, l’attuazione delle previsioni recate dall’art. 3 del D.Lgs. n. 177/2016 è funzionale anche ad operare quegli interventi di razionalizzazione capaci di portare a recuperi di unità di personale da destinare al potenziamento delle attività operative.
Inoltre, la dislocazione dei presidi corrisponde all’esigenza di alimentare - oltre ai prescritti flussi di notizie in direzione delle Autorità di pubblica sicurezza - anche la conoscenza delle situazioni locali, necessaria per modulare il servizio istituzionale in chiave di servizio di prossimità al cittadino al fine di passare dal modulo tradizionale del controllo del territorio a quello più incisivo ispirato alla filosofia del “territorio sotto controllo”.
Da questo punto di vista, il presente atto di indirizzo, nel riconfermare, sulla base delle precedenti direttive ed in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 del citato decreto legislativo 177/2016, il criterio che privilegia l’impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluoghi e dell’Arma dei carabinieri nel restante territorio, intende imprimere un particolare impulso all’attività di pianificazione generale che l’articolo 6 della legge n. 121 del 1981 assegna al Dipartimento della pubblica sicurezza attraverso l’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.
 

1. COMPARTI DI SPECIALITÀ

1.1 Sicurezza stradale.
La Polizia di Stato nell’ambito del comparto di specialità “sicurezza stradale” provvede, in via preminente, attraverso la Specialità polizia stradale, all’espletamento dei servizi di polizia stradale, individuati dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito Codice della strada).
In autostrada tali servizi sono svolti, in via esclusiva, dalla Specialità polizia stradale, in ragione della elevata e specifica capacità di operare in tale peculiare contesto, acquisita e consolidata nel tempo.
Sulla viabilità ordinaria, le Forze di polizia, nonché i Corpi e i servizi di polizia locale, nei limiti delle competenze assegnate dall’art. 12, c. 1, lett. e) del Codice della strada, concorrono con la Specialità della Polizia di Stato nello svolgimento dei servizi di polizia stradale.
Tale concorso è assicurato in via preminente dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei carabinieri, in relazione alla dislocazione dei presidi sul territorio.
Una specifica attenzione deve essere riservata allo svolgimento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità dei centri urbani: si tratta di un ambito di azione che può fornire importanti occasioni per realizzare forme coordinate di razionalizzazione dell’impiego delle risorse, in grado di valorizzare le specifiche capacità operative delle diverse componenti del “sistema di sicurezza urbana”. Per consentire agli organi territoriali delle Forze di polizia di garantire in modo più efficace il controllo dei territorio e di rafforzare Fazione di prevenzione e contrasto dei reati appare, infatti, necessario che, in una logica di leale collaborazione istituzionale, i Corpi e i servizi di polizia locale dei comuni assumano un ruolo preminente nell’espletamento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana lungo l’intero arco delle ventiquattro ore.
L’assunzione di queste crescenti responsabilità deve avvenire secondo modalità che tengano conto anche della variegata realtà degli enti locali, la maggioranza dei quali è costituita da comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e, conseguentemente, della diversa consistenza organica dei dipendenti Corpi e servizi di polizia municipale.
In considerazione di questi fattori, appare opportuno che venga avviato, anche attraverso un preliminare accordo-quadro da stipularsi con l’ANCI, un percorso destinato a coinvolgere, in una prima fase, le città metropolitane e i capoluoghi di provincia, le cui Polizie locali dispongono di professionalità e mezzi più ampi, estendendo successivamente l’iniziativa a tutte le municipalità.
All’interno della cornice definita dalla predetta intesa, i Sigg. Prefetti, in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, promuoveranno forme di collaborazione con i Sigg. Sindaci, preordinate alla progressiva estensione del ruolo delle Polizie municipali nello svolgimento dei compiti di polizia stradale all’interno dei centri urbani.
I Sigg. Prefetti assicureranno, altresì, il monitoraggio sull’attuazione di questi modelli di cooperazione e sui risultati raggiunti, secondo modalità che saranno definite dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con apposito atto di indirizzo.

1.2 Sicurezza ferroviaria.
Nell’ambito del sistema nazionale dei trasporti, un ruolo fondamentale continua ad essere svolto dal mezzo ferroviario che, anche in conseguenza della realizzazione di linee ad alta velocità, ha fatto registrare un rilevante incremento del numero degli utenti. Si inquadra all’interno di questa dinamica anche il cambiamento della configurazione delle stazioni ferroviarie che in alcune grandi realtà metropolitane sono diventate, per un verso, gli hub della mobilità urbana, per un altro, centri di aggregazione in ragione della presenza di grandi realtà commerciali. Questi fattori stanno alla base delle accresciute presenze quotidiane nei più importanti scali del traffico passeggeri, con un conseguente incremento delle diversificate esigenze di tutela della sicurezza pubblica.
A questo proposito, si precisa che le attività riconducibili al comparto “sicurezza ferroviaria” sono state enucleate dall’art. 1, cc. 1 e 2, del D.M. 16 marzo 1989, adottato sulla base delle previsioni recate all’epoca dall’art. 31 della 1. n. 121/1981, attualmente disciplinate all’art. 4 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208.
Tali previsioni devono essere declinate tenendo conto dell’evoluzione registratasi nel trasporto ferroviario, connotato da un elevato tasso tecnologico, che ha fatto emergere esigenze di tutela della sicurezza, fronteggiabili solo attraverso azioni e servizi espletati da strutture ed organi in possesso di specifici know how.
In tale contesto, nell’ambito delle attività del comparto in esame, appare opportuno distinguere i servizi di polizia ferroviaria in senso stretto, da quelli riconducibili alle attività di prevenzione generale e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
I primi riguardano la vigilanza degli impianti, delle infrastrutture, della rete e del materiale rotabile, nonché le altre attività volte ad assicurare la sicurezza della circolazione dei convogli e l’integrità degli utenti e delle merci. Ricadono, in questo alveo, i servizi di scorta “a bordo treno”, diversi da quelli effettuati in favore di persone sottoposte a misure tutorie, i controlli e le verifiche circa la regolarità del trasporto di merci pericolose su ferrovia, nonché le altre attività di polizia che richiedono una qualificata capacità tecnico-specialistica nel settore.
L’altra categoria di servizi riguarda compiti diretti alla prevenzione generale dei reati e alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, espletati nelle stazioni, secondo modalità non dissimili da quelle attuate nell’ambito dell’ordinaria azione di controllo del territorio. Ciò premesso, si conferma che le funzioni di sicurezza ferroviaria fanno capo alla responsabilità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
A tali funzioni provvede, a livello centrale, il Dipartimento della pubblica sicurezza, in primo luogo attraverso la Specialità della polizia ferroviaria della Polizia di Stato che, in tale ambito, costituisce punto di raccordo sia informativo che operativo per le altre Forze di polizia.
Alla Specialità è affidato, in via esclusiva, l’espletamento di tutti i compiti di polizia ferroviaria in senso stretto, ivi compresi quelli che richiedono particolari competenze tecniche o specialistiche. Rientrano in tale alveo anche le attività info-investigative relative ad accertamenti su disastri o incidenti ferroviari, per le quali opera l’apposito Nucleo operativo incidenti ferroviari (N.O.I.F.) della stessa Specialità, istituito il 14 novembre 2011. La Specialità continuerà anche ad assolvere il ruolo di referente unico delle società che gestiscono la rete ed il traffico ferroviario, nonché degli enti ed amministrazioni, titolari di competenze nel settore della sicurezza della circolazione dei convogli.
I servizi di polizia ferroviaria riconducibili alle attività di prevenzione generale e di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica sono assolti, in via preminente, dalla Specialità. Quest’ultima, infatti, vi provvede nelle stazioni dove è presente un proprio presidio, fermo restando l’eventuale concorso di altri uffici o reparti della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri in presenza di particolari esigenze di prevenzione dei reati o di tutela dell’ordine pubblico.
Negli scali in cui non siano presenti articolazioni o presidi della polizia ferroviaria, i servizi di prevenzione generale e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica sono svolti dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei carabinieri, in relazione alla dislocazione dei presidi sul territorio e avuto riguardo ai piani coordinati di controllo del territorio, adottati dai Prefetti.
In considerazione delle peculiarità che caratterizzano il comparto, appare in questa sede opportuno fornire indirizzi anche con riguardo alla dislocazione dei presidi di polizia sulla rete degli scali ferroviari.
A questo proposito, si rileva la necessità che anche in questo ambito siano perseguiti obiettivi di razionalizzazione e di ottimizzazione delle risorse.
Seguendo tale logica, si conferma la scelta secondo cui è affidato in via esclusiva alla Specialità della polizia ferroviaria assicurare la presenza e l’istituzione di presidi di polizia sulla rete ferroviaria, attesa l’idoneità ad assolvere l’intero complesso di servizi e compiti relativi a tale comparto. In tale ambito, i presidi dell’Arma continueranno a operare per le esclusive finalità di polizia militare, assicurando il raccordo operativo con la Specialità. La distribuzione delle predette articolazioni è costantemente aggiornata dal Dipartimento della pubblica sicurezza che provvederà ad adottare anche le conseguenti misure organizzative, secondo un’impostazione che tenga conto anche dell’evoluzione del trasporto ferroviario e della sua interconnessione con altri sistemi di mobilità urbana, regionale, nazionale e sovranazionale.

1.3 Sicurezza delle frontiere.
Le sfide connesse all’afflusso crescente dei migranti e le aumentate preoccupazioni per la sicurezza derivanti dall’avanzare della minaccia terroristica hanno dato il via, nel corso di questi ultimi anni, ad una rinnovata strategia in materia di sicurezza delle frontiere, anche alla luce del processo di rafforzamento della politica comunitaria nel settore, necessario corollario al principio di libera circolazione delle persone garantito in ambito UE.
In tale contesto, alla Specialità polizia di frontiera della Polizia di Stato, che fa capo alla Direzione centrale per l’immigrazione e la polizia delle frontiere, continua ad essere affidato, in via preminente, l’espletamento dei servizi in materia di sicurezza e di sorveglianza delle frontiere.
Tali servizi sono svolti anche nella più ampia cornice europea, nonché per l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’istituzione della Guardia di frontiera e costiera europea.
Nell’assolvimento di questi compiti, concorrono - oltre alle Questure e ai Commissariati di pubblica di sicurezza - anche l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza secondo le modalità di seguito indicate, ferma la responsabilità del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per P immigrazione e la polizia delle frontiere e delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, nella gestione e nel coordinamento del servizio.
Il D.M. 16 marzo 1989 consente di affidare il presidio degli scali marittimi e aerei, caratterizzati da un “traffico passeggeri” di minore entità, presso i quali non siano istituiti uffici della Specialità della Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri.
Nel confermare la piena attualità di tale previsione, si ritiene opportuno allargare il ventaglio degli organi di polizia che possono assicurare i servizi di polizia di frontiera presso i citati scali minori, secondo una logica volta ad ottimizzare l’impiego di tutte le risorse disponibili.
In particolare, appare utile coinvolgere anche la Guardia di finanza che opera già alle frontiere per lo svolgimento di compiti relativi al settore doganale.
In questo senso, si ravvisa la necessità che, laddove non sia possibile fare ricorso all’Arma dei carabinieri, i servizi di polizia di frontiera siano affidati alla Guardia di finanza, in ragione della presenza di propri comandi o reparti.
Nell’attuale scenario internazionale, indicazioni particolari devono essere impartite in tema di eventuale ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, ai sensi dell’artt. 25 e ss. del Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Le misure da attuare in una simile ipotesi devono formare oggetto di un’accurata pianificazione, che dovrà essere messa a punto e costantemente aggiornata dalle competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza, a cui concorreranno, secondo le rispettive disponibilità e tenendo conto delle più generali esigenze, l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.
I piani dovranno prevedere che il presidio e la sicurezza delle frontiere siano assicurati in via preminente dal comparto di specialità della Polizia di Stato, con il fattivo concorso dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
Sulla “sicurezza delle frontiere”, anche per i riflessi sul fronte delle politiche di sicurezza in ambito UE, incide altresì il tema dei flussi dei migranti, che si sviluppa attraverso il Mediterraneo centrale in direzione delle nostre coste.
Le disposizioni del D.M. 14 luglio 2003 - che definiscono il modello coordinato di contrasto all’immigrazione clandestina, con il coinvolgimento sia delle Forze di polizia che delle Forze armate - devono essere oggi rilette alla luce dell’art. 2 del citato d.lgs. n. 177/2016.
Quest’ultimo, infatti, ha affidato alla competente Specialità del Corpo della guardia di finanza le attività operative di “sicurezza del mare”, prevedendo il trasferimento ad essa delle unità navali della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri, salvo alcune limitate eccezioni qui non di interesse.
Sulle attività afferenti al comparto della “sicurezza del mare”, specifiche disposizioni sono dettate al successivo punto 1.10.
In questo contesto, preme precisare i termini secondo cui le novità recate dal d.lgs. n. 177/2016 si armonizzano con l’assetto delle competenze in materia di controllo delle frontiere.
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che spetta al Ministro dell’interno l’emanazione delle misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana, ai sensi dell’art. 11, c. 1 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, il raccordo degli interventi operativi in mare finalizzati alla prevenzione e al contrasto dell’immigrazione clandestina, secondo quanto previsto anche dall’art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189, incluso l’eventuale concorso del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, in ragione delle proprie competenze accertative a carattere specialistico.
A tale riguardo, la citata Direzione centrale è deputata ad essere il terminale unico di tutti i dati e le informazioni riguardanti lo specifico settore e a sviluppare le conseguenti analisi, di livello operativo e tattico, ai sensi dell’art. 6, c. l, lett. a) della 1. n. 121/1981 e dell’art. 5, c. l, del Regolamento (UE) 1052/2013; è inoltre deputata a svolgere le funzioni di impulso e coordinamento delle attività di polizia di frontiera, nonché di contrasto all’immigrazione clandestina e al traffico di migranti via mare. Come pure va qui richiamata la piena attualità delle attribuzioni riservate dall’art. 11, c. 3, del d.lgs. n. 286/1998 che affida ai Prefetti dei capoluoghi di regione il compito di promuovere le misure di coordinamento dei controlli di frontiera marittima e di contrasto del l'immigrazione clandestina.
Nell’ambito della cornice delineata da tali misure, alla cui definizione saranno chiamate a contribuire anche le Autorità provinciali di pubblica sicurezza, al comparto di specialità del Corpo della guardia di finanza, che opera per la sicurezza del mare, è affidata in via esclusiva la responsabilità operativa nell’azione di sorveglianza in mare, ai fini del contrasto all’immigrazione clandestina.
Più in dettaglio, la Specialità provvederà a svolgere - coerentemente alle citate direttive emanate dalla Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere e alle misure di coordinamento promosse dai Prefetti - i compiti afferenti a questo specifico “ramo” della sicurezza della frontiera, operando sia nelle acque territoriali, sia nella cosiddetta “zona contigua”, anche in relazione alle attività connesse allo sviluppo di operazioni di cooperazione internazionale sotto egida dell’Agenzia della Guardia di frontiera e costiera europea-Frontex.
In tale ambiente marittimo, la stessa Specialità garantisce il coordinamento tattico delle attività navali, espletate da unità appartenenti ad altre amministrazioni, in conformità alle previsioni recate dall’art. 6, c. 2, del citato D.M. 14 luglio 2003.

1.4 Sicurezza postale e delle comunicazioni.
Con l’ingresso nell’era della società informatica, il ricorso al web ha assunto un carattere sempre più pervasivo, assumendo il ruolo non solo di “veicolo” indispensabile per lo scambio di informazioni e l’accesso alle grandi banche dati, ma anche come strumento irrinunciabile per lo sviluppo e il funzionamento dell’economia e della finanza, nonché degli apparati pubblici.
L’evoluzione delle tecnologie informatiche e delle modalità di scambio dei dati ha quindi determinato un significativo incremento delle esigenze di tutela dei servizi di comunicazione.
In questo scenario, il comparto della “sicurezza postale e delle comunicazioni” assume un ruolo strategico, sia per contrastare il crimine informatico, sia per garantire la fruibilità in condizioni di sicurezza della “Rete”, sia ancora per proteggere la segretezza delle comunicazioni.
Come chiaramente delineato dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001, recepita nell’ordinamento nazionale con legge 18 marzo 2008, n. 48, le minacce che investono tale delicato comparto attengono da un lato alla sicurezza, riservatezza e integrità dei sistemi e delle reti e, dall’altro, all’improprio utilizzo dei nuovi strumenti informatici per realizzare condotte illecite di varia natura e significativa gravità.
La riconosciuta esistenza di un “terreno virtuale” nell’ambito del quale trovano una propria proiezione pervasive dinamiche criminali con solide radici nel mondo reale, impone dunque un’azione di prevenzione e contrasto che vede coinvolte tutte le Forze di polizia, in ragione e sulla base delle corrispondenti competenze e dei criteri di ripartizione di specialità stabiliti dalla presente direttiva e ferme restando le specifiche attribuzioni che, nel settore, fanno capo alla polizia postale e delle comunicazioni.
E’ compito della Polizia di Stato, attraverso la cennata specialità, garantire la sicurezza, l’integrità e la funzionalità della rete informatica, ivi comprese le competenze affidate alla stessa in virtù di norme primarie direttamente collegate a specifiche attribuzioni del Ministro dell’Interno.
In particolare la Specialità è competente in materia di protezione delle infrastrutture critiche informatizzate, in materia di prevenzione e contrasto degli attacchi informatici alle strutture di livello strategico per il Paese, in materia di sicurezza e regolarità dei servizi di telecomunicazione.
Inoltre, ferme restando le competenze degli Uffici e Comandi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, deputati allo svolgimento delle attività info-investigative in materia di terrorismo ed eversione, la Polizia Postale aggiorna costantemente l’elenco dei siti utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270-6A e 270- sexies del c.p., anche sulla base delle segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria specializzati, così come disposto dall’art. 2, co. 2, del decreto legge 18 febbraio 2015 n.7, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
Sul versante della tutela delle infrastrutture critiche informatizzate la Specialità continuerà, in particolare, ad operare attraverso il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (C.N.A.I.P.I.C.), istituito nell’ambito del Servizio polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con decreto ministeriale del 9 gennaio 2008, anche attraverso forme di cooperazione con altre amministrazioni, nonché, con il mondo delle imprese pubbliche e private, stipulando apposite convenzioni per la protezione delle infrastrutture esposte a “a rischio”.
Fermo restando quanto previsto dalla direttiva in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionale di cui al D.P.C.M. 30 marzo 2017, il C.N.A.I.P.I.C. svilupperà un costante monitoraggio della rete Internet, proseguendo lungo le direttrici d’azione multilivello finora perseguite.
Tale struttura rafforzerà la collaborazione info-operativa con altri organi di polizia, valorizzando anche il proprio ruolo di Punto di Contatto per le emergenze tecnico-operative, connesse al verificarsi di episodi di criminalità transnazionale nell’ambito di una rete (HTC Network 24/7) che collega oggi più di 70 Paesi.
Di estremo rilievo è l’ulteriore ambito di intervento affidato da tempo alla competenza esclusiva della Specialità, relativo alla prevenzione e contrasto della pedopornografia e violenze in danno dei minori in Rete, in relazione a quanto previsto dall’art. 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269 e artt. 14-bis, ter, quater, quinquies, come introdotti dall’art. 19 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, istitutiva del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia sulla Rete Internet, preposto al raccordo delle suddette funzioni, quale organo del Ministero dell’Interno presso il Servizio polizia postale e delle comunicazioni. In ragione degli elevati livelli di competenza e di capacità investigativa, la Polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, svolgerà altresì attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità informatica che impiegano particolari tecniche di hacking, tecnologie software o hardware per carpire, riprodurre e utilizzare fraudolentemente “identità digitali”, codici di utilizzo di servizi bancari on line e di carte di pagamento nelle transazioni elettroniche, ovvero siano incentrati sulla contraffazione e sull’illecito utilizzo dei mezzi di pagamento elettronici Infine, la Specialità continuerà a provvedere alla tutela dei prodotti e dei processi produttivi nel settore postale, nonché di quelli filatelici, sviluppando le necessarie azioni di prevenzione e contrasto.
Tenuto conto delle attribuzioni di polizia tributaria, economico-finanziaria, valutaria e amministrativa conferite dall’art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dalle normative specifiche di settore e dall’art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Corpo della Guardia di Finanza ha competenza preminente per la ricerca, la prevenzione e il contrasto degli illeciti perpetrati sfruttando i mezzi tecnologici e informatici nei settori dell’evasione fiscale, degli illeciti doganali e in materia di accise, delle frodi nell’impiego di risorse pubbliche nazionali e comunitarie, degli illeciti che interessano i mercati finanziari e mobiliari, in materia di valuta, titoli, valori e mezzi di pagamento, ivi comprese le condotte di contraffazione, nonché di contraffazione di marchi, brevetti, indicazioni di origine e qualità e del diritto d’autore, attraverso il Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche.
Relativamente alle attività di illecita duplicazione, vendita e contraffazione di software ed altri prodotti audio, video e grafici, tutelati dalle vigenti norme sul diritto d’autore (cd. “pirateria informatica”), la Polizia postale e delle comunicazioni continuerà a dispiegare le azioni di contrasto dei fenomeni della specie che si sviluppano attraverso il web o comunque con l’impiego di tecnologie informatiche, operando ove necessario in raccordo con i competenti Organi investigativi della Guardia di finanza.
La Guardia di finanza collabora con l’Autorità garante per le comunicazioni ai fini dell’espletamento delle funzioni alla medesima attribuite, attraverso il Nucleo Speciale Radiodiffusione ed Editoria, istituito ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 1999, in attuazione dell’art. 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
La Polizia di Stato collabora con l’AGCOM relativamente alla sicurezza e regolarità dei servizi di telecomunicazioni.

1.5 Sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari.
Il diritto alla salute trova fondamento nell’art. 32 della Costituzione ed ha acquisito nel tempo una crescente importanza, anche in ragione delle rilevanti esigenze di controllo della produzione alimentare e di verifica della spesa pubblica connessa con le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
È indubbio, infatti, che tali settori costituiscono ambiti di significativo interesse per i circuiti criminali, alla luce degli ingenti interessi economici ad essi sottesi.
In tale quadro, l’Arma dei carabinieri svolge in via esclusiva le funzioni di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia di sanità, igiene e sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, fronteggiando le situazioni di criticità nelle quali sia a rischio la salute dei cittadini e ponendo in essere un'ampia azione di prevenzione, in un quadro di crescente complessità normativa e tecnica.
Alle attività è preposto il Comando carabinieri per la tutela della salute, che opera con le proprie articolazioni a sostegno e con il supporto dei reparti dell’organizzazione territoriale.
In particolare, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e dei D.M. 26 febbraio 2008, D.M. 30 luglio 2015 e D.M. 19 maggio 2016, il Comando carabinieri per la tutela della salute esercita i poteri e le funzioni di vigilanza igienico- sanitaria e di controllo raggruppate nelle seguenti macro aree di sicurezza:
- alimentare, a tutela della salubrità dei prodotti di origine animale, vegetale e delle bevande;
- veterinaria, nel settore della cura degli animali da reddito e d’affezione;
- sanitaria, per i controlli afferenti la sanità pubblica e privata, le professioni e le arti sanitarie, nonché la sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo restando quanto previsto dall’art. 13, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dalla normativa collegata;
- farmaceutica, per il contrasto alla vendita di medicinali contraffatti, anche attraverso Internet, che rappresenta un fenomeno in crescita esponenziale, favorito dall’anonimato della rete e dalle opportunità di speculazione offerte dai differenziali normativi nelle legislazioni di settore dei diversi Paesi.
L’Arma dei carabinieri svolge, altresì, in via preminente, attività di vigilanza e controllo in materia di sicurezza dei prodotti, per la tutela dei consumatori nell’acquisto e l’utilizzo di giocattoli, sostanze chimiche, cosmetici e dispositivi medici, nonché di quelli cui fa riferimento il Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Inoltre, con riferimento alle attività di vigilanza e controllo in materia di doping, svolte nell’ambito della collaborazione con la Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, il Comando carabinieri per la tutela della salute, in forza di quanto previsto dal D.M. del 14 febbraio 2012, si avvale delle specifiche competenze in possesso del personale avente la qualifica di Ispettore investigativo antidoping (HA), chiamato ad operare anche congiuntamente con il personale della Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping (SVD) del Ministero della salute.
Gli ispettori investigativi antidoping del Comando carabinieri per la tutela della salute eseguono anche controlli sugli atleti di alto livello, in forza dell’Accordo quadro di collaborazione tecnico-operativa siglato con il Coni il 9 febbraio 2015.
Restano fermi i compiti della Guardia di finanza nel settore del controllo della spesa sanitaria, in attuazione della propria competenza generale in materia di polizia economica e finanziaria nonché nel comparto della vigilanza sulla sicurezza dei prodotti, della tutela della proprietà intellettuale nelle frodi alimentari, in base alla vigente normativa e secondo le direttive del Ministro dell'economia e delle finanze.

1.6 Sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare.
La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è un interesse primario della collettività, sancito dall’art. 117 della Costituzione a salvaguardia dei luoghi ove si svolge la vita quotidiana dei cittadini e a presidio dell’impiego sostenibile delle risorse naturali.
I settori forestale, ambientale e agroalimentare rappresentano un’opportunità economica straordinariamente attrattiva per gli interessi criminali: a partire dal ciclo dei rifiuti, attorno a cui muovono attività illecite assai diversificate, espressioni della criminalità diffusa, della criminalità organizzata e delle deviazioni corruttive dell’apparato pubblico. Nel contempo, le risorse naturali sono oggetto di colpevoli incurie e deprecabili speculazioni: dall’abbandono incontrollato dei rifiuti al loro incendio, dal disboscamento abusivo allo sversamento di acque reflue industriali, dall’immissione di fumi nell’atmosfera all’interramento di scorie tossiche o pericolose, che impattano negativamente anche sulla filiera agroalimentare.
In tale ambito, l’Arma dei carabinieri svolge, in via esclusiva, le funzioni di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia forestale e, preminente, in materia ambientale e agroalimentare, tenuto conto delle specifiche attribuzioni riconosciute in tali settori al Corpo della Guardia di finanza, come di seguito specificato.
Alle attività è preposta l’Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all’art. 174 bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che opera, con le proprie articolazioni ad alta specializzazione, a sostegno o con il supporto dei reparti dell'organizzazione territoriale.
In particolare, l’Arma dei carabinieri assicura la prevenzione e il contrasto delle violazioni in danno dell’ambiente, ai sensi dell’art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e garantisce la vigilanza, la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia di inquinamento atmosferico, idrico e acustico, ai sensi degli artt. 135, 195 e 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
In tale quadro, i Reparti specializzati dell’Arma svolgono le attività di verifica del danno ambientale, ai sensi dell’art. 7, c. 2 lett. d), del d.lgs. n. 177/2016, garantiscono l’osservanza degli indirizzi unitari e degli interventi operativi a tutela dell’equilibrio ecologico, nelle materie demandate alla competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e svolgono mirate attività di contrasto al traffico e allo smaltimento illecito di materiale radioattivo.
L’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, svolge controlli sulla qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura, a tutela della sicurezza del consumatore, nonché a salvaguardia delle produzioni regolamentate.
In questo contesto, alla luce dell’art. 7, c. 2, lett. a) e b) del d.lgs. n. 177/2016, si inseriscono anche i compiti di prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari, nonché le funzioni di controllo, previste dalle vigenti disposizioni anche in attuazione di obblighi europei, nei settori agroforestale e ambientale, anche attraverso le attività ispettive previste dal D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105.
Ulteriori funzioni sono esercitate, ai sensi del D.M. 2 dicembre 1997, per i controlli per la prevenzione e repressione degli illeciti nel settore dell’ippicoltura, e ai sensi degli artt. 2, c. 2, e 7, c. 1 del d.lgs. n. 177/2016, in materia di:
- vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
- prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;
- vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;
- sorveglianza sui tenitori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonché delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree; tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;
- concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;
- controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e statistiche ad essi relative;
- attività di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco;
- adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti riguardanti i servizi di interesse delle aree montane, con gli enti locali interessati e l’UNCEM, di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- attività di supporto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali, in sede comunitaria e internazionale, e raccordo con le politiche forestali regionali;
- educazione ambientale;
- tutela del paesaggio e dell'ecosistema.
L'Arma dei carabinieri concorre nelle attività finalizzate alla prevenzione e alla repressione degli illeciti compiuti in danno delle specie animali, ai sensi degli artt. 2, c. 2, e 7, c. 1 del d.lgs. n. 177/2016.
Nell’ambito della Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, l’Arma dei carabinieri esercita, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 177/2016, la funzione del contrasto al commercio illegale, nonché del controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati dal predetto accordo internazionale e dalla relativa normativa nazionale, europea e internazionale, ad eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11. Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 177/2016, sono, invece, demandate al Corpo della guardia di finanza le funzioni di controllo doganale in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, secondo quanto previsto dalle convenzioni internazionali e dalla relativa normativa nazionale e comunitaria, da esercitarsi, esclusivamente in relazione all'attività di cui al D.M. 8 luglio 2005, n. 176, concernente i controlli sul commercio internazionale sulle specie animali e vegetali selvatiche a rischio, anche tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri. Nell’ambito del comparto di specialità della sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare, va sottolineato che le frodi ai danni delle risorse stanziate dall’Unione europea sono suscettibili di determinare un grave vulnus al sistema dell’economia pubblica e privata, con evidenti ricadute negative per lo sviluppo del Paese e l’attuazione delle politiche perseguite dalla stessa Unione.
Il Corpo della guardia di finanza, in ragione delle competenze ad esso devolute, in materia di polizia economica e finanziaria e di tutela dei bilanci pubblici, dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nel settore della prevenzione e del contrasto delle frodi comunitarie, anche attraverso il Nucleo della Guardia di finanza presso il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, avente il compito di supportare le attività del Comitato interministeriale per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea, previsto dall’art. 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e il Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie.
Più in dettaglio, il Corpo della guardia di finanza, nell’esercizio anche delle funzioni di polizia economico-finanziaria, continuerà ad esercitare in via esclusiva i compiti di accertamento e contrasto delle frodi ai danni del bilancio dell’Unione, degli illeciti in materia doganale, con riferimento soprattutto alla corretta applicazione dei dazi, nonché alla contraffazione dei marchi industriali e alla tutela della proprietà intellettuale nelle frodi agroalimentari. Tali compiti saranno dispiegati anche al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato.
Conseguentemente, nel settore delle frodi comunitarie va riconosciuto un ruolo di preminenza al Corpo della guardia di finanza, anche con riguardo alla tutela degli interessi finanziari comunitari relativi al settore agricolo e della pesca.
L’Arma dei carabinieri continuerà, invece, a svolgere un ruolo preminente con riguardo alle frodi nel settore agroalimentare e delle sofisticazioni di alimenti e bevande.
La Guardia di finanza continuerà a svolgere compiti di concorso in materia di vigilanza, prevenzione e contrasto delle violazioni ambientali anche attraverso la propria componente aeronavale, in possesso di adeguate dotazioni tecnologiche.
Secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 177/2016, le funzioni di sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette sono attribuite al Corpo della guardia di finanza.

1.7 Sicurezza nella circolazione dell’euro e degli altri mezzi di pagamento.
La Guardia di finanza è responsabile, in via preminente, nel settore della tutela dei mezzi di pagamento, essendo ad essa demandati, per effetto dell'assetto ordinamentale intervenuto con il d.lgs. n. 68/2001 e delle disposizioni contemplate dal decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 409, e dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, compiti di prevenzione e contrasto delle violazioni in materia di valuta, titoli, valori, mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, movimentazioni finanziarie e di capitali.
Il Corpo è parte integrante dell'UCAMP - Unità deputata all'analisi dell'impatto del fenomeno della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento sul sistema economico e finanziario ed allo sviluppo di forme di prevenzione in via amministrativa - e partecipa al sistema di coordinamento interforze per gli aspetti di prevenzione e contrasto delle frodi sui mezzi di pagamento.
In relazione a quanto precede, la Guardia di finanza vede valorizzata, per effetto del d.lgs. n. 68/2001 e del d.lgs. 177/2016, la sua funzione di prevenzione e contrasto al riciclaggio, alla falsificazione della moneta, alle frodi concernenti i mezzi e i sistemi di pagamento diversi dal contante, nonché all'usura nell’ipotesi di coinvolgimento diretto di intermediari finanziari e bancari.
A tal fine, coordinandosi con le strutture centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, la Guardia di finanza svilupperà anche la funzione, assegnatale dalla legge, di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale.
Nel contempo, in sostanziale adesione a quanto previsto dal d.lgs. n. 297 del 2000, l’Alma dei carabinieri opererà per la repressione del falso nummario anche attraverso il proprio reparto specializzato.
La cooperazione internazionale di polizia, nello specifico settore attinente alla falsificazione di banconote e di monete, si svilupperà attraverso l'Ufficio centrale italiano del falso monetario e l'Unità nazionale Europol, attualmente incardinati nella Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza. Restano ferme le competenze degli organi del Ministero dell'economia e delle finanze deputati a curare rapporti di collaborazione in ambito europeo ed internazionale, riguardanti la materia.

1.8 Sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale.
L’Italia ha ereditato una ricchezza culturale unica costituita da siti archeologici, beni architettonici e artistici custoditi in musei ed esposti all’ammirazione dei cittadini in aree di scavo, piazze, palazzi e chiese, che impreziosiscono i nostri centri.
Tale patrimonio, la cui tutela trova riconoscimento costituzionale nell’art. 9 della Carta fondamentale, è costantemente oggetto di aggressione da parte delle organizzazioni criminali, attratte dai rilevanti ritorni economici del collezionismo illecito e dei circuiti commerciali connessi con il riciclaggio di denaro.
L’Arma dei carabinieri provvede, in via esclusiva, alla sicurezza del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale nazionale, avvalendosi del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, che opera con le proprie articolazioni a sostegno e con il supporto dei reparti dell’Organizzazione territoriale.
In particolare, il Reparto speciale dell’Arma dei carabinieri svolge le attività di prevenzione e di contrasto degli illeciti per la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale ai sensi del D.M. 5 marzo 1992, provvedendo altresì al recupero dei beni culturali.
In tale quadro, il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale:
- assicura il proprio apporto specialistico al Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, partecipando anche ai lavori della Commissione speciale permanente per la sicurezza del patrimonio culturale nazionale, dell’Unità di crisi e coordinamento nazionale e del Comitato per le restituzioni dei beni culturali;
- esercita specifiche competenze in materia di denuncia delle attività commerciali e di tenuta della documentazione di settore, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- gestisce la “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, sul cui modello è stata strutturata anche l’analoga banca dati di INTERPOL.
Inoltre, il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale è membro della task force nazionale “Unite4Heritage'\ costituita per svolgere in Italia e all’estero interventi a tutela del patrimonio culturale, in caso di calamità naturali, conflitti armati o crisi internazionali, nel quadro delle azioni promosse dal Governo nazionale o dall’UNESCO, in base all’Accordo interministeriale del 5 agosto 2016.

1.9 Sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale.
La Costituzione sancisce, tra i principi fondamentali dell’ordinamento, la tutela del lavoro, quale fattore essenziale di appartenenza e di partecipazione del cittadino alla vita della comunità e riferimento necessario per lo sviluppo della personalità.
In tale quadro, è confermato il consolidato molo dell’Arma dei carabinieri nello svolgimento dei compiti di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro.
A tali attività, presiede il Comando carabinieri per la tutela del lavoro, che opera con le proprie articolazioni anche a sostegno e con il supporto dei reparti dell’Organizzazione territoriale, in coordinamento con l’Ispettorato nazionale del lavoro.
In particolare, il Reparto speciale dell’Arma, al cui personale sono riconosciuti, in via esclusiva, i medesimi poteri attribuiti al personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 149 del 2015, vigila sull'esecuzione delle leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, ovunque sia prestata attività di lavoro. Il Reparto svolge altresì attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di interposizione e intermediazione di manodopera, di occupazione delle categorie protette, di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, per la tutela e il sostegno della maternità e della paternità e per il contrasto dell’illecita occupazione dei lavoratori extracomunitari e del fenomeno del caporalato.
Nell’ambito del comparto di specialità del lavoro e della legislazione sociale, la Guardia di finanza continuerà ad assicurare i controlli di sua competenza, nell’assolvimento della propria funzione di polizia economico-finanziaria, in base alle disposizioni normative vigenti e secondo le direttive del Ministro dell’economia e delle finanze.

1.10 Sicurezza del mare

Il coordinamento delle attività di polizia finalizzate al contrasto dei fenomeni illeciti sul mare e il loro raccordo con le azioni da svilupparsi nella dimensione terrestre hanno formato oggetto di articolati indirizzi, contenuti nella direttiva, emanata con il D.M. del 25 marzo 1998.
Le indicazioni recate da tale provvedimento conservano la propria validità, ad eccezione di alcuni aspetti, qui di seguito affrontati, che necessitano di un’attualizzazione in conseguenza delle previsioni recate dall’art. 2, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 177/2016.
Tale disposizione ha ampliato il novero delle Specialità delle Forze di polizia, prevedendo il nuovo “comparto” della sicurezza del mare, riconducendolo alle attribuzioni della Guardia di finanza, sancite dal richiamato decreto legislativo 177/2016 e dalle altre norme in materia di ordine e sicurezza pubblica, fatti salvi i compiti e le funzioni riservati dalle vigenti normative al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera.
Alla previsione si associa, peraltro, l’art. 4 del citato decreto legislativo che sancisce - salve le limitate eccezioni individuate dal comma 1 - la soppressione delle squadre nautiche della Polizia di Stato, nonché dei siti navali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della polizia penitenziaria, disponendo il trasferimento alla Guardia di finanza dei relativi mezzi.
In questo nuovo quadro normativo, le funzioni operative di sicurezza del mare sono demandate, in via esclusiva, alla Guardia di finanza, che vi provvede attraverso la propria componente aeronavale, mentre la gestione e il coordinamento dei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica continuano a far capo alla responsabilità del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle Autorità provinciali, nell’ambito delle rispettive competenze.
Al precedente paragrafo 1.3 sono stati formulati indirizzi in merito alle attività che la Guardia di finanza è chiamata ad espletare per contrastare i fenomeni di immigrazione clandestina via mare e, più in generale, per tutelare la sicurezza in questo specifico ambito.
Per gli altri settori di intervento si confermano le indicazioni recate dal citato D.M. 25 marzo 1998, in base alle quali il predetto Corpo sviluppa le attività di controllo del territorio sul mare, per fini di ordine e sicurezza pubblica, secondo i piani coordinati approvati dai Prefetti, individuati nel medesimo decreto ministeriale e le direttive di coordinamento tecnico-operativo impartite per lo svolgimento dei singoli servizi dai Questori.
Restano ferme le specifiche attribuzioni devolute alla Guardia di finanza dalle vigenti normative relativamente alle attività di vigilanza assolte per finalità di polizia economico- finanziaria, nonché quelle rimesse dalle vigenti normative alle altre Forze di polizia.
Il Corpo della guardia di finanza assicura con i propri mezzi navali il supporto alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri ed al Corpo di polizia penitenziaria per le attività connesse all’assolvimento dei rispettivi compiti d’istituto, secondo le modalità stabilite nei protocolli d’intesa adottati nell’ambito Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze.
 

2.RAZIONALIZZAZIONE DEI PRESIDI DI POLIZIA
2.1

L’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, demanda al Ministro dell’interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, la determinazione di misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio.
Si tratta di un processo da attuarsi con la necessaria gradualità in un arco temporale pluriennale e che punta a modulare l’attuale “rete dei presidi”, in rapporto alle specifiche realtà locali e alla loro evoluzione, pure di carattere urbanistico, secondo una logica sistemica di livello nazionale che guarda nel contempo a superare le eventuali diseconomie di scala, con il fine di realizzare maggiori livelli di sicurezza attraverso un più incisivo controllo del territorio, che potrà ora avvantaggiarsi anche degli assetti specialistici per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare transitati dal Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri.
Restano ferme le specifiche disposizioni e direttive che definiscono le modalità di composizione dei concorsi ai dispositivi deputati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni e riunioni pubbliche o eventi di particolare rilevanza.
 

2.2

Il processo di razionalizzazione, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 177/2016, nel tenere conto dell’esigenza di assicurare una coordinata presenza della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri, oltre che adeguati livelli di sicurezza e di presidio, è determinato, in continuità con gli indirizzi stabiliti con le richiamate direttive del 12 febbraio 1992 e del 25 marzo 1998, privilegiando l’impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell’Arma dei carabinieri nel restante territorio: criterio che considera anche le previsioni di cui all’art. 177 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché i provvedimenti di riorganizzazione degli uffici delle Forze di polizia di livello provinciale in conseguenza dell’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri.
L’art. 3 dello stesso decreto legislativo non prevede un’applicazione rigida del citato principio, ammettendo specifiche possibilità di deroga nel preciso intento di tenere conto delle multiformi realtà esistenti sul territorio nazionale.
La norma, in particolare, ancora la possibilità di azionare tali deroghe in presenza di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, da individuare sulla base di parametri oggettivi di riferimento che tengano conto delle situazioni rinvenibili sulle diverse realtà territoriali.
 

2.3

Con la presente direttiva sono quindi definiti i parametri che, in linea generale, dovranno essere utilizzati per individuare i presidi connotati da livelli di forza non commisurati, sovra/sottodimensionati, alle rispettive giurisdizioni e sui quali orientare interventi di riequilibrio e, in secondo luogo, provvedimenti di istituzione, accorpamento e soppressione.
Ferma restando la possibilità di fare ricorso ad ulteriori elementi valutativi, dettati dalla peculiarità o eccezionalità delle situazioni, i predetti indicatori dovranno consistere in fattori espressivi - da soli o combinati tra loro - delle caratteristiche socio-economiche di ciascuna realtà e delle relative dinamiche criminali o comunque rilevanti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
In questo senso, ad esempio, potranno essere assunti come elementi di riferimento: l’estensione e la conformazione dei territori, nonché la relativa demografia; le condizioni dell’inurbamento e dei collegamenti; l’eventuale presenza di infrastrutture e complessi produttivi/industriali di rilevanti dimensioni; l’esposizione ai flussi migratori, le istanze di sicurezza avanzate dalle collettività.
Naturalmente, la modulazione dei dispositivi territoriali dovrà tenere conto, in modo particolare, degli indicatori relativi alla presenza o ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, nonché alle manifestazioni della delinquenza diffusa e predatoria, suscettibili di incidere sulla vivibilità del territorio e sul suo sviluppo, determinando una compressione significativa dei diritti di libertà.
La valutazione dovrà, altresì, considerare l’evoluzione dello scenario di rischio, alla luce dell’emersione di nuovi agenti della minaccia, ponderando attentamente anche la presenza di particolari situazioni di contesto caratterizzate da maggiori livelli di esposizione ad azioni terroristiche o dimostrative.
Tali fattori, cui si aggiungono le complesse problematiche che interessano soprattutto le grandi realtà urbane, hanno inoltre modificato profondamente anche “l’ambiente operativo” con il quale le Forze di polizia, soprattutto quelle a competenza generale, sono chiamate a confrontarsi nello sviluppo dell’azione di controllo del territorio. Per tali ragioni, a queste evoluzioni deve corrispondere una conseguente rivisitazione delle strategie di prevenzione e contrasto di cui la dislocazione e il numero di presidi delle Forze di polizia rappresentano indubbiamente un aspetto significativo.
 

2.4

Il processo, costante e continuo nel tempo, di individuazione della migliore dislocazione dei presidi delle Forze di polizia dovrà essere calibrato sulle necessità di rafforzamento dei livelli di sicurezza del territorio oggettivamente rilevabili in base ai citati indicatori, oltre che muoversi lungo una dimensione securitaria più ampia e mediata rappresentata dalla sicurezza percepita.
A questo fine, diventa indispensabile disporre di un modello di presidio del territorio non solo in grado di assicurare una coordinata presenza delle Forze di polizia, ma anche capace di incrementare il livello di deterrenza del crimine e quello di rassicurazione nelle comunità cittadine. Ciò, da un punto di vista metodologico, comporta che la dislocazione delle Forze di polizia dovrà assumere come punto di partenza il criterio di carattere generale che - come si è detto - privilegia l’impiego della Polizia di Stato nei capoluoghi e dell’Arma dei carabinieri nel restante territorio. Si tratta di un criterio dinamico che in un’ottica operativa è strettamente collegato a quello di presidio, rappresentandone la principale dimensione di operatività. Lo stesso, infatti, fa riferimento alla capacità del presidio di proiettare il servizio prevalentemente nel proprio ambito di competenza territoriale.
In questo senso, il criterio ricomprende e amplia quello gravitazionale della presenza dei presidi, di cui alle già richiamate direttive. Tale criterio muove, dalla riconosciuta utilità della natura composita del dispositivo presidiano quando funzionale al conseguimento di maggiori livelli di sicurezza e di una migliore copertura delle aree critiche del territorio.
Su tali premesse, quindi, vanno considerate come del tutto peculiari le situazioni delle aree metropolitane e dei comuni che ne compongono P hinterland anche per effetto delle dinamiche di conurbazione. Tali ambiti urbani dovranno formare oggetto di una valutazione specifica che tenga conto anche della necessità di assicurare una presenza delle Forze di polizia su territori assai “dilatati” e fortemente differenziati dal punto di vista delle caratteristiche urbanistiche e socio-economiche, fattori questi che sono suscettibili di incidere sulle condizioni della sicurezza pubblica.
Del pari, andranno attentamente ponderate le situazioni degli altri centri urbani di dimensioni medio-grandi che, pur non costituendo capoluoghi di provincia, possono presentare fenomeni delinquenziali o rilevanti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
E’ in tali ambiti, infatti, che può assumere maggiore valore la presenza composita, comunque da verificare di volta in volta, della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri, con i Commissariati la prima e le Compagnie/Stazioni la seconda: presidi di legalità e punti di contatto con i cittadini, in grado di soddisfare anche le esigenze della sicurezza percepita, concretizzando una vera e propria funzione di rassicurazione sociale.
 

2.5

A questo riguardo si segnala l'importanza dei piani coordinati di controllo del territorio, da estendere, con le procedure di cui alla circolare n. 558/A/421.2/43 del 9 dicembre 2002, anche alle località non capoluogo di provincia, ove coesistono Reparti/Uffici con capacità di garantire servizi di pronto intervento nell’arco delle ventiquattro ore.
I piani dovranno prevedere anche l’attivo coinvolgimento della Guardia di finanza per i servizi pertinenti alle attività di istituto ed il contributo delle polizie locali, secondo le linee guida definite, con appositi atti di indirizzo tecnico, dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, attraverso l’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di polizia, anche nel quadro delle previsioni di cui al precedente paragrafo 1.1.
Nelle restanti località, e sino alla definizione di un rinnovato modello di pianificazione, continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nel piano generale di controllo del territorio del 1991 volte a garantire un costante e preventivo raccordo operativo per evitare sovrapposizioni ed al fine di assicurare il pieno e reciproco scambio informativo. Tale modello di pianificazione dei servizi di prevenzione generale risulta anche pienamente funzionale ad assicurare l’uniforme attuazione sul territorio nazionale del numero unico di emergenza europeo 112 NUE, che avrà a riferimento, per gli interventi, le sale operative della Polizia di Stato e le centrali operative dell’Arma dei Carabinieri. Contestualmente, i Prefetti si avvarranno delle procedure informative di cui alla direttiva n. 11001/110(23) del 30 aprile 2015, recante “Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio”, quale strumento di capillare conoscenza del territorio per adottare le strategie operative di immediata aderenza alle emergenti problematiche di ordine e sicurezza pubblica.
L’applicazione su una scala più ampia, rispetto al passato, del modello di controllo del territorio delineato dal ricordato atto di indirizzo del 9 dicembre 2002 costituirà un importante banco di prova per individuare gli spazi per un ulteriore upgrade del sistema, reso necessario dal modificarsi delle dinamiche sociali e dei fenomeni criminali.
In quest’ottica, presso l’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia sarà attivata una sede di confronto congiunto interforze, volta a monitorare l’attuazione delle presenti indicazioni e i risultati raggiunti.
Le analisi sviluppate in tale sede costituiranno la base di conoscenze per il varo in prospettiva di un’organica e complessiva direttiva ministeriale finalizzata a realizzare un’ulteriore evoluzione del modello di controllo del territorio.
Tale evoluzione perseguirà l’obiettivo di mettere a disposizione dei Prefetti, costantemente supportati dai Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, strumenti in grado di realizzare una sempre più armonica pianificazione delle proiezioni di impiego delle Forze di polizia a competenza generale dislocate nei rispettivi territori.
 

2.6

Sul piano procedimentale, l’istituzione e la soppressione di presidi delle Forze di polizia trova la cornice di riferimento nella pianificazione a carattere generale prevista dall’articolo 6 della legge n. 121 del 1981, che comunque non esclude la possibilità, per ciascuna Forza di polizia, di promuovere mirati interventi integrativi per fronteggiare esigenze né previste né pianificate.
Il modello delineato nel citato articolo 6, che ha trovato una più dettagliata declinazione nella richiamata direttiva del 25 marzo 1998, riceve oggi rinnovato vigore dal percorso di razionalizzazione disegnato nel decreto legislativo n. 177 del 2016 di attuazione della legge n. 124/2015.
Il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, infatti, presuppone la disponibilità di strumenti di pianificazione, di carattere generale e operativo, in grado di consentire all’Autorità nazionale di avere un quadro informativo di sintesi sulla base del quale adottare le linee di azione discendenti.
In tale prospettiva, il Dipartimento della pubblica sicurezza, sotto la direzione del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, responsabile dell’effettiva attuazione della politica dell’ordine e della sicurezza pubblica, sulla base delle direttive del Ministro, provvede a coordinare l’attività delle Forze di polizia in coerenza con i principi contenuti nella direttiva del Ministro dell’interno n. 27- 4/A.2/UL del 12 febbraio 2001, anche in relazione alle tendenze evolutive del tema “ordine e sicurezza pubblica” e “nel rispetto degli ordinamenti e delle autonomie nonché delle vocazioni e professionalità acquisite nel tempo da ciascuna di esse”.
Nel quadro suddetto, l’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia attiverà un percorso che consenta di sistematizzare tale modello di pianificazione generale condiviso affinché possa costituire la cornice unitaria di riferimento, nel cui ambito collocare le strategie operative a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, veicolando verso le Forze di polizia le direttive ministeriali “arricchite di progettualità attuative” e verso l’Autorità nazionale le informazioni di ritorno dalle Forze di polizia.
 

2.7

Il Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, nel quadro delle proprie attribuzioni, provvederà ad analizzare, pertanto, le pianificazioni presentate dalle singole Forze di polizia a competenza generale, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 121 del 1981, anche in relazione alle proposte pervenute dai Prefetti, sentito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e, previa comparazione delle esigenze generali e delle connesse compatibilità, elaborerà annualmente schemi generali di pianificazione.
Tali pianificazioni sono presentate dal Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, entro il 30 novembre dell’anno precedente rispetto a quello di riferimento, al Ministro dell’interno per le conseguenti valutazioni da parte del Comitato Nazionale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica e la successiva adozione, con proprio decreto.
 

2.8

L’attività istruttoria per la predisposizione dei predetti schemi generali, condotta dal predetto Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, oltre a prevedere una fase preliminare, curata dalla componente interna del medesimo Ufficio e volta alla predisposizione della necessaria cornice strumentale conoscitiva, si avvarrà di un’ulteriore fase di condivisione nell’ambito di un apposito Tavolo permanente presso il citato Ufficio, allargato ai rappresentanti, esterni all’Ufficio, designati dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei carabinieri e dal Corpo della guardia di finanza, limitatamente alle esigenze di concorso, per un confronto volto a realizzare la migliore convergenza possibile.
 

2.9

Per quanto attiene al Corpo della Guardia di Finanza, la relativa dislocazione territoriale è prioritariamente correlata alle specifiche finalità di polizia economico- finanziaria ed assunta anche in funzione delle esigenze di concorso alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 2.10.
In tale ultimo contesto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2016, la ridefinizione della dislocazione territoriale dei reparti tiene anche conto dei criteri dettati per la riorganizzazione dei presidi delle due Forze di polizia a competenza generale.
 

2.10

Le proposte di istituzione e soppressione dei presidi territoriali delle Forze di polizia a competenza generale sono esaminate in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nel rispetto dei richiamati criteri di valutazione.
L’analisi sviluppata in sede di Comitato, con riferimento alle Forze di polizia a competenza generale, opportunamente veicolata attraverso l’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, potrà essere utile ad orientare le determinazioni che il Comandante generale della Guardia di finanza dovrà assumere, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 177/2016, in relazione al concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, ambito nel quale il predetto Corpo dipende funzionalmente dal Ministro dell'Interno a norma dell’art. 6 del D.Lgs. n. 68/2001.
In tale contesto, il Prefetto, quale Autorità provinciale di pubblica sicurezza e garante dell’attuazione delle direttive emanate in materia, provvede a fornire all’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza, oltre agli elementi emersi in sede dì C.P.O.S.P., ogni indicazione utile per valutare le specifiche esigenze sottese all’adozione della soluzione ordinativa proposta.
 

2.11

La presente direttiva deve essere applicata anche ai piani di razionalizzazione già programmati o in corso di programmazione da parte della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e, limitatamente al concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza, del Corpo della guardia di finanza, senza pregiudizio, in ogni caso, per gli interventi rispetto ai quali già si siano consolidate iniziative sul piano finanziario ed infrastrutturale che ne rendano improponibile il riesame.
 

2.12

Il Ministro dell’interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, valuta, in relazione ad esigenze di carattere eccezionale, l’opportunità di istituire e sopprimere presidi territoriali della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri, anche in difformità ai criteri sopra enunciati, promuovendo l’attivazione delle conseguenti procedure.