Tipologia: Integrativo CIA
Data firma: 26 giugno 2019
Validità: 26.06.2019 - 31.12.2021
Parti: Ivs Group e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio, Ivs Group
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:


Accordo Integrativo del Contratto integrativo aziendale

Oggi, 26 giugno 2019, presso la sede della Fisascat Cisl Nazionale, via Dei mille, 56, si sono incontrati: […] Ivs Group S.A. (di seguito indicata come la “Società” o la “Capogruppo”), Filcams Cgil Nazionale […], Fisascat Cisl Nazionale […], Uiltucs Nazionale […], (congiuntamente indicati come le Parti)

Premesso che:
- in data 18 aprile 2019 Ivs Group S.A. e le Organizzazioni Sindacali Nazionali hanno sottoscritto un Contratto Integrativo Aziendale (di seguito il “CIA ”) destinato alle società del Gruppo Ivs Italia spa, Ivs Sicilia spa, D.D.S. spa, S. Italia spa ed Eurovending srl;
- Ivs Group S.A., nel ribadire che i contenuti del CIA hanno rivestito e rivestono tuttora grande importanza per lo sviluppo delle società del Gruppo IVS e dei suoi collaboratori, in un’ottica di crescita e creazione di valore, ha inteso estendere i principi ivi racchiusi ad altre società del Gruppo anche al fine di sviluppare nuove relazioni interne tra le stesse e le Organizzazioni Sindacali che contribuiscano a realizzare gli obiettivi del piano industriale;
- in particolare, le altre società del Gruppo IVS, Coin Service spa e Coin Service Nord spa, con sede rispettivamente a Empoli (FI), via Volontari della Libertà, 33 e a Castel Maggiore (BO), via Andrea Costa, 18, hanno dato mandato alla capogruppo IVS Group S.A., con sede legale a Lussemburgo, Luxembourg L-1449 Rue De L’Eau, 18 e sede operativa a Seriate (BG), via Dell’Artigianato, 25, di stipulare il presente accordo integrativo al CIA per le finalità ed i motivi sopra indicati, sia per il ceni da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, applicato da Coin Service spa, che per il ceni degli istituti di vigilanza, applicato da Coin Service Nord spa;
- con il presente accordo integrativo, le Parti ritengono di aver ulteriormente consolidato le relazioni sindacali in un’ottica di confronto costruttivo, volto a migliorare le condizioni di lavoro e ad aumentare la competitività della Società.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Premesse
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo integrativo.
1.2. Le Parti riconoscono che il presente accordo integrativo è un documento le cui pattuizioni sono da ritenersi valide ed efficaci anche per Coin Service spa e Coin Service Nord spa, nonché per i relativi lavoratori, salvo le deroghe e limitazioni di cui alle seguenti pattuizioni.

2. Ambito di applicazione
2.1. Le Parti concordano che il presente accordo integrativo si applica a tutti i dipendenti di Coin Service Nord spa e Coin Service spa, con esclusione del personale inquadrato come Dirigente.
2.2. In caso di future acquisizioni di aziende e di rami d’azienda, le Parti concordano che,
nell’ambito delle procedure di legge che saranno espletate nei tempi e secondo le condizioni previste dalla normativa di riferimento, il presente accordo integrativo costituirà il quadro di riferimento per la contrattazione di II livello anche ai fini di eventuali armonizzazioni.

3. Relazioni sindacali
3.1. Le Parti stabiliscono che il modello di relazioni sindacali adottato verterà sia a livello Nazionale che a livello Decentrato.
3.2. Livello Nazionale
3.2.1. avrà come soggetti sindacali riconosciuti le Federazioni nazionali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs;
3.2.2. almeno con cadenza annuale le Parti si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto sulle seguenti tematiche:
 andamento economico e produttivo del Gruppo;
 investimenti per lo sviluppo, acquisizioni e/o nuove presenze sul mercato del settore;
 progetti approvati di riorganizzazione, ristrutturazione e terziarizzazione tramite appalti;
 progetti approvati di mutamento dell’assetto societario;
 politiche occupazionali, formative e sullo sviluppo ed il miglioramento professionale;
 livelli occupazionali disaggregati per sesso, età ed inquadramento professionale;
 analisi occupazionali del ricorso dei contratti di lavoro a tempo determinato, tempo indeterminato e contratto di somministrazione;
 applicazione delle norme di legge previste in materia di “sicurezza e salute” sul lavoro;
 i meccanismi di salario variabile finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di produttività/redditività;
 verifica dell’attuazione delle politiche welfare;
 verifica dell’attività svolta in materia di pari opportunità;
 verifica degli accordi vigenti ai sensi dell’art. 4 della L. n. 300 del 1970.
3.3. Livello Decentrato
3.3.1. Avrà come soggetti sindacali riconosciuti, laddove costituite, le RSU o le RSA, congiuntamente alle OO.SS. Territoriali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.
3.3.2. Successivamente agli incontri con i Nazionali, su richiesta di una delle Parti a cui dovrà seguire una risposta entro 15 giorni, si terranno degli incontri al fine di effettuare un approfondimento delle informazioni fomite a livello nazionale, ove la rilevanza delle problematiche abbia dimensioni e specificità tale da essere affrontata a livello territoriale.
3.4. Assemblee e permessi sindacali
3.4.1. Le OO.SS. firmatarie del presente accordo integrativo potranno effettuare assemblee sindacali in ogni unità produttiva dell’azienda.
3.4.2. La comunicazione dell’assemblea, fermo il disposto dell’articolo 20 della Legge n. 300 del 20/05/70, dovrà pervenire alla Direzione del Personale entro due giorni (lavorativi) antecedenti alla effettuazione dell’assemblea.

4. Tutele di genere
4.1. Le Parti firmatarie il presente accordo integrativo sostengono fermamente campagne contro la violenza di genere e condannano tali comportamenti in tutte le loro forme.
4.2. Per violenza di genere si intende la violenza diretta ad una persona sulla base della sua appartenenza, appunto, di genere. In questo senso la violenza di genere si distingue da altre forme di violenza ed è importante mantenerla concettualmente distinta per comprenderne le origini, le Cause e le ripercussioni.
4.3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24 del d.lgs. n. 80/2015 ed eventuali future modifiche normative, le Parti introducono le seguenti misure di miglior favore per le/i dipendenti inserite/i nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case di rifugio di cui all’art. 5 bis d.lgs. n. 93/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2013:
- il riconoscimento di un mese in più a carico della società rispetto alla durata del congedo retribuito di tre mesi previsto dal comma 1 dell’art. 24 del d.lgs. n. 80/2015, sempreché la/il dipendente abbia usufruito interamente delle proprie ferie e permessi maturati al momento della presentazione della richiesta;
- la società valuterà positivamente, laddove possibile in base alle disponibilità organizzative, le richieste di trasferimento presentate dalla/dal dipendente per tutelare la propria sicurezza personale o quella dei figli.
4.4. le Parti, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dall’informazione, si impegnano ad individuare entro i prossimi mesi un’Associazione rivolta all’assistenza delle vittime di violenza in genere, e a far sì che la stessa sia a disposizione delle/dei dipendenti eventualmente interessate.

5. Banca ore solidali
5.1. Le Parti firmatarie il presente accordo integrativo, nell’ottica condivisa di concezione dell’impresa come comunità solidale di persone la cui coesione si alimenta anche attraverso il sostegno di lavoratori a loro colleghi mediante cessione di tempo retribuito quando essi debbano affrontare in famiglia bisogni di carattere “socio sanitario”, valorizzando le espressioni di solidarietà esistenti nel tessuto sociale ed al fine di avvalorare e promuovere l’istituto della Banca ore solidali prevista dall’articolo 24 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, condividono le seguenti Linee guida quale strumento di indirizzo per l’adozione in azienda di tale innovativo Istituto.
5.2. La Banca delle ore solidali può essere attivata:
- per l’assistenza ai figli minori che hanno bisogno di cure costanti;
- per comprovate situazioni di grave necessità che riguardino parenti entro il 1° grado (ossia padre, madre, figli non più minori), il coniuge (moglie e marito) o il compagno/a convivente nel nucleo familiare;
che abbiano determinato fra i lavoratori dell’azienda l’esigenza di aiutare il collega interessato attraverso la cessione volontaria a titolo gratuito ed anonimo di ore di R.O.L. residue.
5.3. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità di cui al punto che precede, possono avanzare alla Società, presso l’ufficio personale o l’ufficio risorse umane, anche per il tramite della RSA/RSU, la richiesta, reiterabile qualora la motivazione di necessità permanga, di accesso ed utilizzo della “Banca ore solidali” per un massimo di 30 giorni (o divisore mensile) per ciascun’istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica.
5.4. Successivamente la Società renderà nota tempestivamente al personale dipendente, tramite bacheca Sindacale e Aziendale e/o ogni altro mezzo utile allo scopo, l’esigenza di accesso e utilizzo della “Banca ore Solidali”, in forma rigorosamente anonima, e invita i propri dipendenti a indicare, su base volontaria, la loro adesione alla richiesta con l’indicazione della quantità di ore che intendono cedere attraverso il predisposto modulo.
5.5. Con altrettanta tempestività i colleghi manifesteranno all’azienda in forma scritta attraverso il predisposto modulo l’esplicita adesione e la misura della stessa. I dipendenti possono volontariamente cedere proprie ore di ROL residue, la cui cessione non richiede il previo consenso del datore di lavoro.
5.6. Sulla base delle disponibilità pervenute e una volta compiute le opportune verifiche in merito alla fattibilità della cessione, si procederà alla totalizzazione e valorizzazione lorda delle ore equivalenti cedute. Le ore sono cedute al loro valore lordo nominale poiché la contribuzione e la tassazione saranno applicate sulle ore di permesso che saranno fruite dal lavoratore beneficiario.
5.7. Le ore R.O.L. cedute e confluite nella Banca ore solidali sono valorizzate sulla base della retribuzione goduta dal lavoratore cedente al momento della cessione; la massa monetaria così determinata sarà divisa per la retribuzione oraria del lavoratore fruitore dei permessi al fine di identificare il numero di ore di permesso cui egli avrà conseguentemente diritto.
5.8. Per ogni ora ceduta da un dipendente, l’Azienda donerà, a sua volta, non meno di un’ulteriore ora a pari valore lordo del beneficiario, raddoppiando quindi, al minimo, il totale tempo/agibilità cui accederà.
5.9. Successivamente l’Azienda accrediterà al beneficiario tali ore di permesso, per un massimo di 30 giorni (o divisore mensile) per ogni richiesta, con conseguente caricamento delle ore aggiunte sul progressivo del dipendente richiedente.
5.10. Nel caso in cui le ore di permesso donate dai cedenti superino i 30 giorni previsti, le ore residue verranno restituite ai cedenti in percentuale rispetto a quanto donato.
5.11. La fruizione della “Banca ore solidali” resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo da parte del richiedente di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalle normative vigenti.
5.12. L’Azienda s’impegna ed assicura che le operazioni di raccolta e assegnazione delle ore destinate alla “Banca ore solidali” saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 196/ 2003, nonché del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy UE/2016/679.

8. Clausole finali
[…]
8.5. Nella vigenza del presente accordo integrativo le Parti potranno sottoscrivere nuovi Protocolli i quali, una volta sottoscritti, entreranno a far parte integrante del presente accordo integrativo.