Cassazione Penale, Sez. 4, 12 luglio 2019, n. 30632 - Amputazione di una gamba con il macchinario spandiconcime. Lacune motivazionali


Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 21/03/2019

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. Con sentenza del 9 maggio 2018 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia con cui G.P. è stato riconosciuto colpevole, nella sua qualità di datore di lavoro del reato di cui all'art. 590 comma l e 3 cod. pen. -e condannato alla pena ritenuta di giustizia- per avere cagionato a A.L. lesioni personali gravissime consistite nell'amputazione della gamba destra al terzo inferiore, con conseguente inutilizzabilità dell'arto, perché con imprudenza, negligenza ed imperizia, con la violazione di norme di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro e specificamente degli artt. 70 e 71 commi 1 e 4 d. lgs. 81/2008 aveva consentito l'utilizzo di macchinari non conformi alla normativa ed in particolare un macchinario spandiconcime Flexoagri R224/1500, il cui rimescolatore non era dotato della griglia di protezione che avrebbe tutelato il lavoratore dal rischio di presa ed impedito il trascinamento del piede all'interno della tramoggia. Il dipendente, infatti, salito sulla tramoggia, al dichiarato fine di verificare il funzionamento del macchinario spandiconcime, improvvisamente cadeva al suo interno rimanendo intrappolato con il piede nel rimescolatore in rotazione, non avendo spento il motore, prima di salirvi.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre motivi.
3. Con la prima censura, articolata in più profili, fa valere, ex art. 606, primo comma, lett.re c) ed e) la violazione della legge processuale penale, con riferimento all'art. 495, comma 4 cod. proc. pen. in relazione all'art. III, commi 1A, 2A e 3A Cost., nonché il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato l'ordinanza del Tribunale di Brescia, con cui è stata disposta la revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove testimoniali della difesa, il cui espletamento non era concluso, in assenza di qualsivoglia ragione idonea a stabilirne la superfluità. Sottolinea che l'intervento limitativo del potere di difesa dell'imputato, da parte del giudice di prima cura, era intervenuto proprio quando il quadro probatorio emerso in giudizio, anziché semplificarsi, il che avrebbe potuto giustificare revoca, si era complicato, attesa la non corrispondenza fra quanto dichiarato dalla parte offesa e quanto potuto osservare dagli altri testi, sui luoghi, dopo l'infortunio. Rileva che il provvedimento di revoca è stato oggetto di impugnazione in sede di appello e che il giudice del gravame, affermando di condividere la decisione del primo giudice, in realtà si pronunciava per la prima volta sui motivi a sostegno del provvedimento di revoca, tradendo, nondimeno, il principio della parità delle armi, essendo stati escussi, oltre alla parte offesa, i testi G.C., introdotto dal pubblico ministero e F.A., in comune fra le parti, nonché i testi R. ed O. della difesa dell'imputato, ma non gli altri per cui era intervenuta originariamente l'ammissione. La difesa dell'imputato aveva, insistito per l'audizione del fratello di AB.LE., , unico presente quel giorno sui luoghi, ancorché secondo la parte offesa, non all'infortunio. Quegli, invero, avrebbe potuto contribuire a dare spiegazione utili a dipanare le contraddizioni emergenti dal compendio raccolto sulla ricostruzione dell'accaduto, anche avuto riguardo a quanto dichiarato dal teste G.C., ispettore A.S.L., giunto sul posto, un'ora circa dopo il fatto, che non aveva rinvenuto sull'erba fra la tramoggia e la capezzagna (striscia di terreno, non arata per consentire il transito dei mezzi) tracce di sangue, nonostante la parte offesa avesse sostenuto di essersi trascinata, saltellando sul piede rimasto, da un luogo all'altro, dopo essersi curato di spegnere il motore del trattore. Osserva che G.C., interrogato proprio sulla verosimiglianza del racconto della parte offesa, a fronte di quanto dal medesimo osservato sul luogo, ha detto di nutrire dubbi sulle modalità del sinistro, proprio perché non aveva trovato tracce di sangue che segnassero il percorso di A.L. dalla tramoggia alla capezzagna ('ma se devo dire personalmente qualche dubbio ce l'ho'), benché all'interno della tramoggia ci fosse il piede tranciato ed abbondanti tracce di sangue. D'altro canto, il medesimo G.C. ha riferito di avere ripetutamente chiesto alla persona offesa perché si fosse portato sopra la tramoggia, e di aver ottenuto dalla parte offesa una risposta non pienamente soddisfacente. A suo giudizio, infatti, A.L. aveva affermato di essersi portato là per 'vedere' come mai lo spargiconcime funzionasse male e non per 'entrare'. Nondimeno, secondo l'ispettore, può esserci una ragione di mettersi in quella posizione, in cima alla tramoggia, peraltro dovendo scalcarne il bordo di altezza pari a mt. 1,85, per entrare dentro al fine, per esempio, di 'dare un calcio' al grumo di concime formatosi. In quel caso, tuttavia, non c'era concime dentro e quindi non c'era nessun motivo di entrare nella tramoggia. Evidenzia che G.C. mostra incredulità sulle modalità del sinistro anche perché si egli stesso si domanda, nel corso della deposizione, come sia possibile che colui che ha lasciato un arto in uno spandiconcime possa scendere, spegnere il motore del trattore, saltare su una sola gamba e portarsi sulla capezzagna a circa 70 metri di distanza, senza lasciar traccia di sangue sul suolo. La dichiarazione della parte offesa che ha affermato di avere fatto tutto da solo ('ho fatto tutto da solo'), sostenendo che il fratello, che pure lo aiutava ogni sabato, si fosse già allontanato, inoltre, si pone in contraddizione, altresì, con quanto riferito dal teste F.A., che ha chiarito in giudizio che le modalità di risolvere l'inceppamento della macchina sono del tutto diverse, in quanto si opera con l'acqua, che versata dall'alto scioglie il grumo di concime. Peraltro, è proprio A.L. che in giudizio ha spiegato come, ancora la settimana precedente, avesse provveduto a sbloccare il macchinario, passando da sotto 'con una spina'. L'escussione di AB.LE., fratello della persona offesa, avrebbe, dunque, consentito di chiarire una serie di circostanze rimaste oscure. La contraddittorietà fra la versione fornita da A.L. e quanto osservato dall'ispettore G.C. rendevano non superfluo, bensì indispensabile l'esame del consulente tecnico C., medico legale, che avrebbe potuto chiarire se l'assenza di sangue, sia nella zona del trattore -che la persona offesa dice di aver provveduto a spegnere, dopo essersi tranciato il piede- sia tra il trattore e la capezzagna, fosse compatibile con un sanguinamento come quello conseguente l'amputazione di un piede e se le condizioni dell'arto amputato fossero compatibili con le modalità di 'scivolamento' denunciate, tenuto conto dell'attrazione del piede nel meccanismo dell'agitatore.
E ciò anche perché le affermazioni della Corte -secondo cui la perdita di sangue successiva all'amputazione del piede, pur essendo copiosa, non sarebbe stata pari a 'un getto costante di rubinetto'- sono prive di qualsivoglia supporto scientifico, mere congetture, non essendo stato chiarito in giudizio da alcun tecnico se un simile evento potesse effettivamente non lasciare tracce di sangue intorno al trattore ed alla tramoggia. Del pari indispensabile e non superflua era l'audizione del teste M., ingegnere, indicato dalla difesa, al fine di chiarire in che modo si dovesse operare in ipotesi di inceppamento della tramoggia, se vi fossero più modalità fra le quali scegliere. Non risponde, infatti, a quanto emerso in giudizio l'asserzione della Corte, secondo la quale sono chiarite le modalità di funzionamento del macchinario e quelle di intervento per la risoluzione dei problemi di formazione dei grumi di concime. Ricorda, ancora, che il giorno dell'infortunio il datore di lavoro aveva dato notizia a tutto il personale che non si sarebbe svolta, in quella giornata, alcuna attività lavorativa, essendo previsto il matrimonio del figlio. Circostanza confermata documentalmente dalla circolare portata a conoscenza dei dipendenti, e dalle testimonianze dei testi O. R. ed F.A.. In questa situazione di contraddittorietà, dunque, l'avere revocato l'ordinanza di ammissione di prove testimoniali, già ritualmente ammesse e tutt'altro che superflue, si pone come un vulnus al diritto di difesa. Sostiene la revoca dell'ordinanza ammissiva, peraltro, si pone aperto contrasto con la giurisprudenza di legittimità e con quella della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il carattere sostanziale del diritto alla 'parità delle armi' fra accusa e difesa, estrinsecantesi nel diritto ad ottenere di concorrere alla formazione della prova, anche solo per migliorare la qualità della decisione o comunque agevolare l'accettazione del risultato decisionale da parte dell'imputato. Sicché la revoca dell'ammissione delle prove e la chiusura dell'istruttoria, a seguito dell'esaurimento delle prove indotte da una sola parte non può soddisfare i canoni del giusto processo e dell'equilibrio fra accusa e difesa, senza violare i diritti difensivi come declinati dalla CEDU.
4. Con il secondo motivo si duole del vizio di motivazione della sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà interna ed esterna, in relazione ad altri atti del processo. Denuncia la discrasia fra l'inverosimile la versione fornita dalla parte offesa e quella del teste dell'accusa, ispettore G.C., che la Corte cerca di ricondurre ad unità, attraverso considerazioni avulse dal processo e meramente immaginarie. Ricorda che la Corte ha cercato di spiegare perché il teste G.C. non trovò sangue, né vicino al trattore, né sull'erba fra il macchinario e la capezzagna, riconducendo l'impossibilità per il medesimo di ricostruire correttamente l'accaduto perché non ebbe modo di farsi dire da A.L., nell'immediatezza, che percorso aveva fatto, per ripercorrerlo e trovare così il sangue. Ciò avrebbe indotto G.C. a cercare nei luoghi sbagliati ed a farsi sfuggire le gocce di sangue nell'erba alta, mentre buona parte del liquido ematico doveva essere stato assorbito dai pantaloni indossati dalla parte offesa. Infine, il mancato rinvenimento del sangue anche sulla capezzagna, dove avrebbe dovuto esserci per forza, dimostrava che l'ispettore G.C. non aveva guardato nei posti giusti. Osserva che simili argomentazioni si pongono in contrasto con quanto riferito dall'ispettore G.C., che ha più volte ribadito l'assenza di sangue sul tracciato fra la tramoggia e la capezzagna, lungo ben settanta metri, non spiegabile, come ritenuto dalla Corte, con la semplice illazione che l'ispettore non avesse seguito il percorso fatto dall'Infortunato. Perché se è vero che si può errare nell'individuare il punto della capezzagna ove A.L. si fermò e chiese soccorso, nondimeno, è impossibile che l'ispettore non si sia mosso dal luogo di partenza, il macchinario, facendo un giro intorno al mezzo per verificare da che parte l'infortunato fosse sceso ed avesse cominciato a dirigersi altrove, saltando su un piede solo. Anche l'asserzione secondo la quale la mancanza di tracce di sangue sul terreno può trovare giustificazione nel parziale assorbimento da parte dei pantaloni da lavoro indossati dalla persona offesa, non regge né dal punto di vista scientifico, posto che il sangue a causa della recisione dell'arto non poteva che uscire in maniera prorompente, non certo gocciolando, come sembra ritenere la Corte, né dal punto di vista logico. Anche volendo ipotizzare, infatti, che i calzoni arrivassero sino allla caviglia, di certo, trovandosi la lacerazione del tessuto al termine della gamba, non avrebbe potuto trattenere una così importante quantità di sangue, tanto da non farla cadere a terra. L'assunto della Corte territoriale secondo il quale il fatto che non vi fosse sangue in quella parte di capezzagna ove il teste F.A., giunto per soccorrere il collega, aveva trovato A.L., dipende dalla circostanza che quest'ultimo teneva la 'gamba in alto' e che quindi la forza di gravità impediva la fuoriuscita del sangue, in quanto esso defluiva verso il corpo, non spiega affatto perché non ve ne fosse intorno. Se, invero, A.L. era giunto sul posto saltellando sul piede rimasto, durante lo spostamento, implicava che il flusso del sangue seguisse la forza di gravità, versandosi dalla gamba monca verso il terreno. Ancora priva di coerenza con le risultanze processuali risulta la ricostruzione del diverso passaggio fra i filari, che sarebbe stato percorso per raggiungere la capezzagna dalla parte offesa, secondo la cui narrazione, la scelta di passare 'dall'altro filare' (si perché sono uscito dall'altro filare, sono uscito sotto il filare e sono andato nell'altro filare'), si giustificava in quanto quello prescelto era 'piatto', nel senso che non presentava avvallamenti, mentre quello ove si trovava, alla discesa dal mezzo, aveva un fosso in mezzo, una striscia, dalla quale veniva prelevata l'acqua per l'irrigazione. Diversamente da quanto dichiarato da A.L., invece, la Corte ha fatto riferimento ai solchi, doppi, lasciati dalle ruote del trattore, travisando il contenuto delle dichiarazioni, cercando di armonizzare il racconto della persona offesa con quello del teste R., che ha riferito la presenza solo delle tracce lasciate dal trattore e non quella di fossi di scorrimento dell'acqua, senza prendere atto della diversità delle descrizioni dei luoghi.
5. Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'omissione, in ordine all'evidente discrasia rilevata dal teste G.C. fra 'vedere' cosa accadeva nella tramoggia ed 'entrare' nella tramoggia. L'ispettore, infatti, ha rilevato l'incompatibilità fra la ragione per la quale la persona offesa ha dichiarato di essersi portata sulla tramoggia (vedere) e l'azione compiuta (entrare), con le gravi conseguenze che ne sono scaturite. Siffatta disarmonia narrativa era stata già stigmatizzata dalla sentenza del Tribunale, che aveva sottolineato come l'infortunato avesse 'verosimilmente' omesso di riferire le ragioni per le quali aveva finito per toccare ili mandrino con il piede, così scivolando dentro il cassone. Nondimeno, il primo giudice aveva finito per ritenere credibile la versione fornita da A.L., pur non ritenendo veritiero quando dal medesimo affermato in ordine alle modalità stesse di causazione del sinistro, mostrando così una contraddittorietà non superata dalla Corte che, investita della questione, ha evitato ogni risposta. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata, allegando i verbali di escussione dei testi.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso deve essere accolto.
2. I due motivi di doglianza vanno trattati insieme, in quanto strettamente connessi. 
3. Ora, come analiticamente esposto dal ricorrente la lettura della sentenza mostra ictu oculi i gravi limiti logici e le gravi contraddittorietà della motivazione sottesa al rigetto dell'appello.
Invero, la Corte territoriale, nel ricostruire l'accaduto omette di rispondere adeguatamente alle sollecitazioni introdotte con il gravame, ricomponendo le evidenti incongruità fra la deposizione della persona offesa, gli elementi raccolti e le dichiarazioni del teste G.C., ispettore A.S.L., giunto sul posto, un'ora circa dopo l'accaduto, attraverso presunzioni, che presentano un carattere meramente ipotetico, prive di quel rigoroso supporto di ragionevolezza e coerenza con le massime dell'esperienza e con le leggi scientifiche, necessario al fine di formulare un giudizio di relazione fra i fatti, idoneo a costituirne la prova.
Il collegio, infatti, costruisce l'accertamento sostanzialmente sulla base della sola narrazione della persona offesa, senza colmare le lacune, pur presenti del suo racconto, con le circostanze rilevate direttamente dall'ispettore intervenuto pressoché immediatamente e senza dare adeguata spiegazione all'assenza di riscontri materiali suoi luoghi che rendessero compatibile la versione dell'infortunato con la verosimiglianza degli accadimenti.
Dopo aver chiarito che A.L. si trovava da solo sul posto di lavoro e che il medesimo era salito in cima alla tramoggia al fine di 'vedere' se si fosse creato al suo interno un grumo di concime (non rivenuto nel corso del sopralluogo di G.C.) -senza peraltro affrontare le modalità di scivolamento all'interno del meccanismo, avuto riguardo all'altezza della tramoggia pari a mt. 1,85- non si premura di dare adeguata spiegazione all'assenza di sangue rilevata dall'ispettore del lavoro, non tanto sul percorso da quest'ultimo seguito per giungere alla capezzagna, ma sopra ed intorno al trattore, posto che l'infortunato -ritenuto del tutto credibile dai giudici del merito- ha narrato di essere sceso dalla tramoggia, di aver curato di spegnere il motore del trattore, lasciato acceso prima di salirvi ed indi di aver saltellato sino alla capezzagna sul piede rimasto, per circa 70 metri. E ciò benché la tramoggia fosse piena di sangue ed ivi si fosse rinvenuto il piede.
E' chiaro, infatti, che la perdita di sangue, visibilmente copiosa, stando al teste G.C., all'interno della tramoggia, per essere compatibile con l'assenza di tracce ematiche all'esterno del macchinario, come rilevato dall'ispettore, avrebbe dovuto essersi pressoché immediatamente arrestata, tanto da non lasciare qualche traccia quantomeno sul trattore, che A.L. ha affermato di avere spento prima di dirigersi, su un solo piede, verso la capezzagna.
La Corte territoriale non affronta l'anomalia, né ricerca una legge scientifica che consenta di affermare l'andamento di un'emorragia da amputazione accidentale, accontentandosi di esaminare la compatibilità fra quanto affermato dalla persona offesa e la mancanza di segni sul tragitto percorso dall'ispettore, facendo riferimento alla spiegazione fornita dall'Infortunato, nuovamente sentito dopo l'escussione di G.C., che ha dichiarato di avere intrapreso un'altra via. Ma le considerazioni del Collegio, ponendosi in un momento successivo a quello dello spegnimento del trattore, illogicamente superano il dato materiale emerso in giudizio, dalle chiare dichiarazioni del teste G.C., della mancanza di sangue sul macchinario ed intorno ad esso, se non altro sul lato impegnato per compiere l'operazione.
Occorre, dunque, diversamente ripercorrere il compendio probatorio raccolto, al fine di elidere le evidenti lacune motivazionali, derivanti da una solo sommaria analisi delle emergenze probatorie, connotata da salti logici e non accompagnata dal superamento delle incoerenze che rendono oscura e per certi aspetti inverosimile la ricostruzione. E ciò, fra l'altro, in assenza del necessario confronto con leggi scientifiche da cui possa desumersi la plausibilità dell'evoluzione di un'emorragia da amputazione per stritolamento con i dati descritti ed utilizzati dalla Corte territoriale per l'accertamento.
4. Ci si trova, infatti, in questo caso di fronte ad una motivazione che per suoi vizi estrinsecamente ed intrinsecamente percettibili dalla semplice lettura del provvedimento, si palesa ictu oculi illogica e contraddittorietà, in quanto connotata da grave debolezza dell'apparato argomentativo e come tale non sottratta al pur circoscritto sindacato di legittimità (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 - dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000 - dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 - dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 22607401).
5. E' chiaro che l'annullamento della sentenza, fondato su queste basi, riapre le porte alla valutazione sulla necessità di assumere quelle prove per le quali è intervenuta l'ordinanza di revoca, oggetto della critica del ricorrente, ben potendo mutare il giudizio sulla loro superfluità e rilevanza, stante l'esigenza di dare diverso sostegno motivazionale alla decisione.
6. La sentenza deve, dunque, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Brescia per nuovo esame.
 

 

P.Q.M.
 

 

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Brescia.
Così deciso il 21/03/2019