PROTOCOLLO D’INTESA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA: OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA LEGISLAZIONE E SULLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO “OLYMPUS”
TRA
• LA REGIONE MARCHE, con sede legale in Ancona, in Via Gentile da Fabriano n. 9, ***, rappresentata dal Presidente Giunta Regionale prof Luca CERSCIOLI ***;
• L’I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione Regionale per le Marche - con sede legale in Ancona, in Via Piave n. 25, *** rappresentato dal Direttore Regionale, Dott.ssa Anna Maria POLLICHIENI ***;
• L’UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, con sede legale in Urbino, ***, rappresentata dal Rettore, Professor Vilberto STOCCHI *** domiciliato per la sua carica presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Via Saffi n. 2, Urbino;
PREMESSO CHE
- il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- l’Inail in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l’Inail vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- la Legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l’accorpamento in Inail delle funzioni già attribuite all’Ipsema ed all’Ispesl, divenendo l’ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall’art. 9, comma 6, lettera h, del D.Lgs. 81/2008;
- le Linee operative per la prevenzione 2019 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL indicano tra gli obiettivi prioritari dell’attività in campo prevenzionale la promozione della cultura della prevenzione nel sistema scolastico attraverso azioni a sostegno dell’orientamento professionale verso la cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 164 del 26 gennaio 2005 è stato approvato il progetto dal titolo: “Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”;
- nel progetto allegato alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 164 del 26 gennaio 2005 veniva evidenziata la richiesta da parte di tutte le componenti sociali (OO.SS., associazioni di categoria, categorie professionali degli addetti alla sicurezza nelle aziende) della certezza del diritto, soprattutto legata alla necessità di omogeneità negli atti di vigilanza, non disgiunta dalla necessità di coniugare gli aspetti non sempre facili di interpretazione della legislazione con quelli derivanti dalla giurisprudenza specifica;
- che con D.G.R. n. 1591 del 12.12.2005 è stato approvato il Protocollo di Intesa tra Regione Marche, INAIL/Direzione Regionale per le Marche e Università degli Studi di Urbino per la costituzione presso l’Ateneo urbinate dell’Osservatorio “Olympus” per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro e che detta intesa è stata siglata in data 16/01/2006;
- il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, in attuazione delle indicazioni comunitarie, prorogato al 31/12/2019 con Atto n. 247/CSR, attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/2008;
- il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2019, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 540 del 15/07/2015 e s.m.i., prevede l'attuazione di progetti specifici che perseguono obiettivi strategici di prevenzione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la normativa vigente impegna altresì le Regioni e l'Inail a coordinare le proprie competenze in funzione di una efficace e piena tutela dei lavoratori sviluppando iniziative condivise volte alla semplificazione dei procedimenti e all'omogeneità delle politiche e degli interventi di prevenzione evitando sovrapposizioni e duplicazioni e privilegiando i profili sostanziali della sicurezza e salute;
- il "sistema" della prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro delineato dal Titolo I del D.Lgs. 81/2008, fondato sulla compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali e organismi sociali competenti, riconosce alle Regioni e alle Province autonome un ruolo primario in materia di programmazione degli obiettivi e degli interventi da realizzare in ambito regionale;
- nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è attivato un Corso di laurea triennale in “Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori”, nel quale sono tenuti molti insegnamenti che trattano ampiamente la tematica della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ritiene che il buon esito della propria attività in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro non possa prescindere dalla valorizzazione delle sinergie con gli Enti istituzionalmente deputati all’applicazione ed al controllo dell’osservanza di tale materia;
- il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, mediante l’attività di analisi e di approfondimento tecnico-scientifico ed il rilevante patrimonio bibliografico e documentale, ha predisposto il monitoraggio permanente della produzione legislativa e giurisprudenziale, in continua evoluzione, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro realizzando il sito web denominato “Olympus” (olympus.uniurb.it);
- il sito web denominato “Olympus” (olympus.uniurb.it), dedicato alle problematiche giuridiche relative alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mette a disposizione degli utenti in maniera gratuita ed in una logica di servizio pubblico le proprie banche dati normative e giurisprudenziali, corredate da commenti e riferimenti bibliografici, e prevede altresì l’invio di periodiche newsletter, nonché l’organizzazione di incontri e convegni di studi giuridici particolarmente qualificati;
- con il Protocollo di Intesa siglato il 21.07.2009 dalla Regione Marche, dall’INAIL - Direzione regionale per le Marche e dall’università di Urbino Carlo Bo, successivamente integrato con l’accordo del 18.06.2010, le predette attività svolte dall’Osservatorio “Olympus” sono state ulteriormente incrementate e che, inoltre, tale implementazione si è realizzata anche attraverso l’attivazione dal 2011 al 2015 della rivista elettronica on line “I Working Papers di Olympus” (codice ISSN 2239-8066) e dal 2016 della rivista elettronica on line “Diritto della Sicurezza sul Lavoro” (codice E-ISSN 2531-4289) finalizzate alla pubblicazione di saggi sulle tematiche giuridiche della sicurezza sul lavoro da affidare a studiosi di livello nazionale ed internazionale esperti della materia;
- con l’Atto d’intesa approvato con DGR 1221 del 27.10.2014, siglato in data 09.01.2015 e con successiva nota trasmessa dall’università di Urbino in data 11 marzo 2015 la durata dell’accordo ha termine il 31/12/2016;
PRESO ATTO CHE
Il Protocollo di Intesa tra Regione Marche - INAIL - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per lo svolgimento delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro dell’Osservatorio “Olympus” approvato con DGR 215 del 13.03.2017, siglato in data 30/03/2017, ha durata biennale, e di conseguenza ha avuto termine il 30/03/2019.
CONSIDERATO CHE
- le Parti firmatarie del presente Protocollo d’intesa, condividono la volontà di proseguire la collaborazione sia in seno al Comitato di coordinamento ex art. 7 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., e sia attraverso la realizzazione di azioni sinergiche, con riferimento ai campi di intervento in materia di salute e sicurezza ritenuti prioritari nell’ambito del “sistema regionale della prevenzione sui luoghi di lavoro”;
- la Regione Marche, l’INAIL - Direzione regionale per le Marche e l’Università di Urbino Carlo Bo, sulla base dei crescenti apprezzamenti e riconoscimenti riscontrati non solo a livello regionale e dei numerosissimi accessi registrati, concordano di consolidare e sviluppare ulteriormente l’Osservatorio “Olympus” con il presente Protocollo d’Intesa quale qualificato strumento informativo in materia di salute e sicurezza;
- nel VI Protocollo di Intesa tra INAIL/Marche e Regione Marche tra le finalità viene riportato “di sviluppare questo complessivo ‘‘Sistema regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”, a detti protocolli sono stati collegati ulteriori atti e convenzioni siglate dall’INAIL Marche e dalla Regione Marche, con gli altri soggetti istituzionali e intermedi interessati alla problematica prevenzionistica quali le Associazioni datoriali, sindacali e della bilateralità, le Università, l’Ufficio Scolastico Regionale, la Direzione Regionale del Lavoro, creando un sistema integrato di rapporti e relazioni che nel tempo si sono consolidati in un ‘‘unicum ” strutturato e sinergicamente organizzato, che fa diretto riferimento al Comitato Regionale di Coordinamento”.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1
Finalità
Le Parti intendono sviluppare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di un programma di azioni e interventi diretti a rafforzare il sistema regionale della prevenzione, con particolare riguardo alla promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Art. 2
Oggetto della collaborazione
Le Parti, con il presente Protocollo di Intesa, intendono sostenere, in continuità con quanto già realizzato nell’ambito del sistema informativo dell’università di Urbino Carlo Bo ed a cura dei docenti e ricercatori del Dipartimento di Giurisprudenza di tale Università, il sito internet dell’Osservatorio permanente sulla legislazione e sulla giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, denominato “Olympus”.
Le Parti individuano congiuntamente i seguenti obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione del progetto:
- facilitare il compito di tutti coloro che (istituzioni, parti sociali, ordini professionali, operatori della vigilanza, ecc.) per competenze varie operano nel settore della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il monitoraggio della produzione legislativa e l’elaborazione giurisprudenziale, comunitaria, nazionale e regionale, di merito e di legittimità, in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- mettere a disposizione, degli utenti in maniera libera e gratuita, le banche dati e tutti gli approfondimenti scientifici presenti nel sito dell’Osservatorio “Olympus”;
- inviare apposite newsletter ed organizzare incontri e convegni di studio giuridici particolarmente qualificati in materia di sicurezza sul lavoro.
Art. 3
Modalità di attuazione
Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente stabiliti mediante la stipula di specifiche convenzioni (Accordi attuativi) nel rispetto del presente Protocollo d’intesa e conterranno il regolamento dei reciproci rapporti per l’attuazione delle iniziative progettuali concordate, nonché l’indicazione delle specifiche fonti di finanziamento che comunque si dovranno basare sul principio della compartecipazione finanziaria delle risorse complessive: professionali, economiche e strumentali, così come indicato nei successivi art. 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 e 11.
La collaborazione tra le Parti viene gestita, per l’intera durata del Protocollo, da un Commissione tecnico scientifica composta da n. 6 componenti ( n. 2 nominati dall’INAIL Marche, n. 2 nominati dalla Regione marche e n. 2 nominati dall’università degli Studi di Urbino), che si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari per l’elaborazione dei progetti esecutivi per ogni ambito di intervento e curerà, tra l’altro, l’attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dall’Accordo attuativo.
Il presidente di detta Commissione è proposto dall’università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
Art. 4
Accordo attuativo
L’Accordo Attuativo dovrà prevedere:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, la suddivisione dei compiti tra le Parti, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali e amministrativi dei componenti dei gruppi di lavoro costituiti secondo quanto stabilito dal Comitato paritetico di coordinamento di cui al precedente art. 3;
- gli oneri diretti e indiretti necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, ripartiti in una logica di compartecipazione tendenzialmente paritaria, secondo quanto verrà illustrato nel “prospetto di analisi preventiva” che formerà parte integrante dell’Accordo stesso;
- le azioni di monitoraggio delle attività svolte e predisposizione di corrispondenti report;
- la durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa;
- gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e all’utilizzazione dei risultati secondo le linee guida dettate negli articoli successivi;
- gli aspetti relativi alla tutela dell’immagine e al trattamento dei dati.
Lo schema dell’Accordo Attuativo sarà oggetto di apposito Decreto del Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro dell’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Marche.
Art. 5
Impegni delle Parti
Ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi e delle finalità poste nel presente Atto le Parti si impegnano a valutare congiuntamente e a mettere in campo le componenti di infrastruttura, le professionalità possedute e le esperienze necessarie in sede di sviluppo del progetto di cui agli Accordi attuativi di cui all’art. 4.
Con lo scopo di garantire una corretta programmazione economico finanziaria della collaborazione e fermo restando le disponibilità economiche, le Parti stabiliscono che la compartecipazione finanziaria massima a carico di ciascuna Parte è la seguente:
- l’INAIL, Direzione Regionale per le Marche, stanzierà la somma annua di euro 20.000,00;
- la Regione Marche, ugualmente, stanzierà la somma annua di euro 20.000,00;
- il Dipartimento di Giurisprudenza dell’università degli Studi di Urbino Carlo Bo si impegna a mettere a disposizione le proprie risorse umane, strutture e attrezzature per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e a presentare un rapporto annuale sull’attività di Olympus a Regione Marche e a INAIL Marche.
La ripartizione tra le Parti delle spese sostenute per la realizzazione delle attività progettuali, sarà determinata nell’Accordo Attuativo di cui all’art. 4 del presente Atto.
Art. 6
Proprietà intellettuali
I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall’altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Protocollo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nello specifico Accordo attuativo di cui all’art. 4 del presente Protocollo.
I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Protocollo e/o dell’Accordo da esso derivato saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo. In ogni caso, salvo contraria pattuizione dell’Accordo Attuativo di cui all’art. 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi.
Art. 7
Tutela dell’immagine
Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di Inail e di Regione e Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo di Intesa e del conseguente Accordo Attuativo.
L’utilizzazione del logo delle tre Parti, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
Art. 8
Trattamento dei dati
I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”, esclusivamente per le attività realizzate in attuazione del presente Protocollo.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di collaborazione.
Art. 9
Recesso
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.
Art. 10
Durata
La durata del presente Atto viene stabilita in due anni - a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo -, alla scadenza dei quali, verificati i risultati in termini di utilizzo e gradimento del sito “Olympus” e delle attività dell’Osservatorio, sarà valutata la possibilità di proseguire la collaborazione in argomento attraverso la sottoscrizione di un ulteriore e specifico Protocollo d’intesa.
Art. 11
Foro competente
Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo attuativo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Ancona.
Al presente Protocollo viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990.
La data di sottoscrizione s’intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.
Firma
REGIONE MARCHE
Presidente Giunta Regionale
I.N.A.I.L. - Direzione Regionale Marche
Direttore Regionale
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
Rettore
Fonte: inail.it