Cassazione Penale, Sez. 7, 24 luglio 2019, n. 33446 - La posizione di garanzia del datore di lavoro è inderogabile quanto ai doveri di vigilanza e controllo per la tutela della sicurezza


 

Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 14/06/2019

 

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza pronunciata in data 20.2.2019, il Tribunale di Milano dichiarava Z.A. responsabile dei reati di cui agli artt. 71 comma 1 lett. a) e 96 comma 1 lett. g) d.lgs 81/2008 e la condannava alla pena di euro quattromila di ammenda.
2. Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge in relazione all'art. 40 cod.pen., deducendo che avendo delegato i profili organizzativi relativi alla sicurezza ed al controllo dei lavoratori a figure specializzate non poteva essere mosso nei suoi confronti, quale datore di lavoro, alcun giudizio di imprudenza.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato.
2. Pacifica la qualifica di datore di lavoro in capo all'imputata, ad essa consegue ex lege la posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, quale obbligata alle prescrizioni dettate per la sicurezza del luogo di lavoro e, quindi, la correlata responsabilità per violazioni delle norme antinfortunistiche; né risulta accertata nel giudizio di merito la sussistenza della allegata delega di funzioni ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica; la posizione di garanzia del datore di lavoro, è, peraltro, inderogabile quanto ai doveri di vigilanza e controllo per la tutela della sicurezza, in conseguenza del principio di effettività, il quale rende riferibile l'inosservanza alle norme precauzionali a chi è munito dei poteri di gestione e di spesa (Sez.3, n.29229 del 19/04/2005, Rv.232307).
3. Rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (sent. Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186) alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
 

 

P.Q.M.
 

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 14.6.2019