INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
DETPRES 23 luglio 2019. n. 226
Protocollo d'Intesa tra Inail e Opni - Organismo paritetico nazionale d'impresa.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;
visto l'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell'Istituto;
viste le “Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione” di cui alla propria determinazione 16 gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni;
visti gli artt. 9 e 10 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni che conferiscono all'Istituto il compito di favorire e promuovere attività di informazione, assistenza, consulenza e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
considerato che obiettivo dell'Inail è garantire la tutela dei lavoratori contro i rischi ed i danni derivanti dall'attività lavorativa mediante un sistema integrato;
considerato che Opni - organismo paritetico nazionale d'impresa - svolge compiti di promozione, monitoraggio e coordinamento nel settore agricolo, terziario, manifatturiero, dei servizi e del lavoro autonomo e della libera professione e opera per la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attività svolta a livello territoriale dagli Opti (organismi paritetici territoriali d'impresa);
ritenuto, altresì, che l'iniziativa risponde alle politiche complessive dell'Istituto in materia di prevenzione sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e che il coinvolgimento delle risorse professionali, tecniche e strumentali viene prefigurato in conformità e in attuazione della mission istituzionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, così come delineata dagli artt. 9 e 10 del d.lgs 81/2008 e successive modificazioni;
visti la relazione del Direttore generale in data 17 luglio 2019 e lo schema di Protocollo d'intesa ivi allegato,
 

DETERMINA

di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra Inail e Opni - Organismo paritetico nazionale d'impresa - che, allegato, forma parte integrante della presente determinazione.
 

f.to prof. Massimo De Felice
 

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
con sede legale in Roma, via IV Novembre 144, nella persona di
E
OPNI - ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE IMPRESE
con sede legale in Roma, via delle Botteghe Oscure 54, nella persona di
 

PREMESSO CHE

- L'Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo ì fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e dì trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario, ai sensi dell'arte 1, co. 1, della L n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.
- il D.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato rinati nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- rinati persegue il sostegno per la diffusione della cultura della sicurezza e salute nei luoghi dì lavoro favorendo le sinergie con i soggetti individuati dal legislatore all'art. 10 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i tra cui gli Organismi paritetici;
- il D.L 78/2010, convertito nella L. n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha attribuito le funzioni delle attività previste dall'art. 9 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., all’Inail quale unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- l'Inail agisce in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2014- 2018 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014 e prorogato al 2019) che definisce aree d'intervento ritenute particolarmente critiche;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo di una omogenea e concreta funzione prevenzionale, da attuare in ambito nazionale anche attraverso le proprie strutture territoriali, l'Inail rilascia annualmente le Linee d'indirizzo Operative per la Prevenzione (LIOP) predisposte in coerenza con le linee strategiche di pianificazione e programmazione dell'Ente, secondo quanto previsto dalle Linee di mandato 2018-2021 e la Relazione programmatica 2020-2022 del Consiglio di indirizzo e Vigilanza dell'Inail;
OPNI
è stato costituito a seguito dell'Accordo Interconfederale 14 maggio 2015, sottoscritto da organizzazioni e associazioni del settore agricolo, terziario, manifatturiero, dei servizi e del lavoro autonomo e della libera professione, nonché dall'unione Generale del Lavoro - UGL;
- è sede privilegiata per lo sviluppo di azioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità con quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera ee) del D.Lgs. 81/08;
- promuove ogni altra azione di analisi e studio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
promuove e partecipa, attraverso la collaborazione con Enti e Istituzioni, alla realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro;
 

CONSIDERATO CHE

- in coerenza con il quadro normativo di riferimento e per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione nei luoghi di lavoro è centrale la collaborazione tra gli Enti, le Istituzioni e le Parti sociali, operando per valorizzare e sostenere la pariteticità quale modello qualificante il sistema prevenzionale;
- sussiste la condivisione delle finalità prevenzionali espresse dalle Parti nei rispettivi campi di azione,
 

CONVENGONO

Art. 1
Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.
 

Art. 2
Finalità

In attuazione degli obiettivi generali sopra indicati e nello sviluppo delle attività congiunte finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente Protocollo d'Intesa, le sinergie tra INAIL e OPNI costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza dei lavoratori dei settori dì interesse.
 

Art. 3
Ambiti di collaborazione

Le Partì, con il presente Protocollo d'Intesa, intendono sviluppare la più ampia collaborazione per la realizzazione di iniziative uniformi a livello nazionale, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
- sviluppare e promuovere iniziative finalizzate a migliorare la conoscenza dei rischi nello svolgimento delle attività lavorative con particolare riguardo alle piccole e medie imprese dei settori di interesse;
- definire piani operativi e realizzare azioni e prodotti informativi specifici per settore o figura aziendale, da diffondere anche con l'organizzazione dì workshop e seminari tematici;
- sviluppare e sperimentare buone pratiche con riferimento alle attività lavorative del settore;
- accrescere la diffusione di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio dei lavoratori dei settori d'interesse, anche ai sensi del nuovo comma 3- ter dell'art. 28 del D.Lgs 81/2008 e s.m., nonché la diffusione dì buone prassi paritetiche settoriali o territoriali e di esperienze prevenzionali attuate all'interno dell'organismo paritetico;
- favorire lo sviluppo e il monitoraggio di iniziative di informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in ambito centrale e territoriale, da realizzare tramite la sottoscrizione di accordi attuativi, secondo quanto previsto all'art. 6 del presente Protocollo d'intesa.
 

Art. 4
Comitato di coordinamento

Le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da due referenti di ciascuna Parte.
Al Comitato di coordinamento vengono affidati compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio anche delle attività svolte a livello territoriale a cura delle Direzioni Regionali Inail e degli OPTI - Organismi Paritetici Territoriali Imprese.
 

Art. 5
Obblighi delle Parti

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all'Art. 3, le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d'interesse - individuate in logica di paritaria partecipazione - da declinare nell'ambito di specifici Accordi attuativi da sviluppare anche in ambito territoriale, secondo quanto indicato all'Art. 6 del presente Protocollo d'Intesa.
Nello sviluppo delle attività congiunte, INAIL e OPNI ritengono possibile favorire, per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, il coinvolgimento e l'eventuale partecipazione di aziende, Istituzioni pubbliche ed Associazioni le cui attività possono incidere positivamente sulle singole iniziative progettuali definite in base ai criteri di cui al presente Protocollo.
L'Inail, in considerazione del taglio scientifico dei prodotti, elaborati nell'ambito della collaborazione de qua e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisisce ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente le opere realizzate e sviluppate, coordinandone la realizzazione, e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, da entrambi le Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.
 

Art. 6
Accordi attuativi

Ciascun Accordo attuativo di cui all'art. 5 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché I tempi e le modalità di rendicontazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
la durata dell'Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'Intesa.
La realizzazione a livello centrale e territoriale degli Accordi attuativi di cui al presente articolo potrà comportare per ciascuna delle Parti un onere complessivo, diretto e indiretto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, non superiore ad euro 50.000,00 per l'intera durata del presente Protocollo d'Intesa.
 

Art. 7
Durata

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dai momento della sua sottoscrizione, ha durata triennale e non è a titolo oneroso per le Parti contraenti.
 

Art. 8
Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'Intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione del dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101.
 

Art. 9
Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'Intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.
 

Art. 10
Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall’attuazione del presente Protocollo d'Intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo il foro competente è quello di Roma.
 

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Fonte: inail.it