MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA
AMMINISTRATIVA E SOCIALE

 

(Chiarimento)
Prot. 557/B.363.12982(3)

Roma, 11 febbraio 2003
 

Come è noto, il D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001, recante il Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ha introdotto rilevanti modifiche incidenti sui procedimenti autorizzatori di polizia.
Con riferimento al settore specifico dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo, una novità, con evidente intento semplificatorio dell’attività delle commissioni di vigilanza, è data dalla possibilità, prevista dal testo novellato dell’art. 141 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., che, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti siano sostituiti da una relazione tecnica dì un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’Interno.
A tale riguardo numerosi Uffici Territoriali del Governo hanno sollevato dubbi interpretativi: in particolare è stata posta all’attenzione dello scrivente Ufficio la questione circa l’esatta individuazione della normativa di riferimento per il professionista chiamato ad effettuare le verifiche.
Questo Dipartimento, attesa la valenza generale della problematica, nonché l’esigenza di garantire una uniforme applicazione delle norme da parte deg1i uffici periferici di questa Amministrazione, ha ritenuto opportuno acquisire le valutazioni del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
Il cennato Dipartimento, nel rendere noto il proprio avviso, ha rappresentato che il quadro normativo di riferimento, anche per i locali ed impiantì con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, è dato dalla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento,e di pubblico spettacolo, approvata con decreto del Ministro dell’Interno in data 19 agosto 1996.
Tale fonte normativa infatti contiene disposizioni di prevenzione incendi riguardanti sia la tipologia di locali con capienza superiore a 100 persone (art. 1, comma 1, punto e)) sia quella con capienza non superiore a 100 persone (art. 1, comma 3), cui si applicano le disposizioni del titolo XI dell’allegato allo stesso decreto.
Lo stesso Dipartimento, nella medesima occasione, ha altresì chiarito che, nelle more dell’adozione del decreto interministeriale con il quale devono essere individuati i livelli di sollecitazioni fisiche prodotte da attrezzature meccaniche o elettromeccaniche, il cui superamento radica la competenza della Commissione provinciale di vigilanza, possano ritenersi in vigore e dunque applicabili, per tutto ciò che non attiene alla prevenzione incendi, le disposizioni diramate con la circolare n. 16 del 195 l.
Si coglie, infine, l’occasione per richiamare l’attenzione di codesti uffici sulla recentissima pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 293 del 6 novembre 2002, (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 1 del 2 gennaio 2003 - Serie generale) con il quale, modificandosi ancora l’art. 141, del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., anche le figure professionali degli architetti e dei periti industriali (art. 1 comma 1) sono state ammesse ad espletare le attività di verifica e di accertamento prima rimesse solo agli ingegneri ed ai geometri.
Tanto si rappresenta quale contributo per i conseguenti adempimenti di codesti Uffici.