Tipologia: CCNL
Data firma: 3 dicembre 2005
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2008
Parti: Assotelecomunicazioni-Asstel e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Servizi, TLC
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Campo di applicazione
Parte I - Disciplina del sistema di relazioni sindacali
Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali.
• A) Osservatorio nazionale
• B) Commissione nazionale pari opportunità
• C) Commissione nazionale ambiente e sicurezza
• D) Informazioni in sede nazionale
• E) Informazioni in sede territoriale
• F) Informazioni in sede aziendale
Art. 2 - Formazione professionale.
Art. 3 - Assetti contrattuali.
• Contratto nazionale
• Contrattazione aziendale
• Incontri in sede aziendale
• Controversie sugli assetti contrattuali
Art. 4 - Decorrenza e durata.
Art. 5 - Garanzia per prestazioni indispensabili.
Art. 6 - Comitati aziendali europei.
Art. 7 - Reclami e controversie.
Parte II - Disciplina dei diritti sindacali
Art. 8 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) .
Art. 9 - Permessi per motivi sindacali e per cariche elettive.
Art. 10 - Assemblea.
Art. 11 - Diritto di affissione.
Art. 12 - Locali.
Art. 13 - Contributi sindacali.
Art. 14 - Assunzione.
Art. 15 - Periodo di prova.
Art. 16 - Contratto di lavoro a tempo determinato.
Art. 17 - Somministrazione a tempo determinato
Art. 18 - Contratto di lavoro a tempo parziale.
Art. 19 - Contratto di inserimento.
Art. 20 - Contratto di apprendistato.
• Formazione
Art. 21 - Contratto di lavoro ripartito.
Art. 22 - Telelavoro.
Parte III - Disciplina del rapporto individuale di lavoro
Sezione 2 - Svolgimento del rapporto di lavoro

Art. 23 - Classificazione professionale.
• A) Premessa
• B) Declaratorie, profili professionali ed esemplificazioni
• C) Quadri
• D) Criteri di impiego e di mobilità dei lavoratori
• E) Commissione paritetica nazionale sull'inquadramento professionale
Art. 24 - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 25 - Trasferimento.
Art. 26 - Orario di lavoro.
 • Riduzione dell'orario di lavoro
Art. 27 - Reperibilità.
Art. 28 - Giorni festivi.
Art. 29 - Riposo settimanale.
Art. 30 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno.
• Lavoro supplementare/straordinario.
• Lavoro festivo e lavoro notturno.
• Banca ore
Art. 31 - Ferie.
Art. 32 - Assenze, permessi congedi, aspettativa.
• Assenze
• Permessi
• Permessi per eventi e cause particolari
• Congedo matrimoniale
• Congedi per eventi e cause particolari
Art. 33 - Diritto allo studio e formazione personale.
Art. 34 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti.
• Agevolazioni per la frequenza
• Permessi retribuiti
• Permessi non retribuiti
Art. 35 - Servizio militare, volontariato civile e cooperazione allo sviluppo.
Art. 36 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 37 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Art. 38 - Tutela della maternità e paternità.
Art. 39 - Tutele specifiche.
• Portatori di handicap

• Lavoratori affetti da patologie derivanti da uso di sostanze stupefacenti
Art. 40 - Determinazione della retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 41 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 42 - Tredicesima mensilità.
Art. 43 - Trasferte.
Art. 44 - Premio di risultato.
Art. 45 - Rapporti in azienda.
Art. 46 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 47 - Ammonizioni, multe e sospensioni.
Art. 48 - Licenziamento per mancanze.
• A) Licenziamento con preavviso

• B) Licenziamento senza preavviso
Art. 49 - Sospensione cautelare.
Art. 50 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 51 - Trattamento di fine rapporto (TFR) .
Art. 52 - Fondo di previdenza complementare.
Art. 53 - Appalti.
Art. 54 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa.
Allegati
Allegato n. 1 Una tantum e retribuzione contrattuale
Allegato n. 2 Profili formativi apprendistato professionalizzante
Allegato n. 3 Accordi sulla previdenza complementare

In Roma, addì 3 dicembre 2005 tra Assotelecomunicazioni/Asstel […]; con l'assistenza di Confindustria […]; Slc/Cgil […]; Fistel/Cisl […]; Uilcom/Uil […] è stato sottoscritto l'Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione

Campo di applicazione
Il presente contratto collettivo si applica:
(A) alle imprese esercenti, con licenze / autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l'esercizio di reti e servizi di 'networking' (e-commerce, internet, posta elettronica, ecc.);
(B) alle imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione;
(C) alle imprese che forniscono servizi di gestione, di manutenzione e di esercizio di impianti e reti di telecomunicazione;
(D) alle imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.

Parte I - Disciplina del sistema di relazioni sindacali
Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali.

1) Le parti stipulanti, sulla base dei principi individuati in "Premessa", convengono sulla necessità di promuovere un sistema di relazioni fondato sul reciproco riconoscimento dei ruoli e sul rispetto delle distinte prerogative, nonché caratterizzato dalla sistematicità dei rapporti sui temi individuati di comune interesse e dall'esame delle loro evoluzioni e ricadute specifiche nelle diverse realtà aziendali.
2) In tale sistema gli strumenti relazionali di seguito determinati risultano orientati alla creazione di condizioni tali da prevenire le occasioni di insorgenza del conflitto, attraverso sia la diffusione sempre più ampia e generalizzata degli obiettivi d'impresa in funzione dei mutamenti e della evoluzione dei nuovi contesti tecnologici, organizzativi e di mercato, che il coinvolgimento delle istanze di rappresentanza ai vari livelli.

A) Osservatorio nazionale
L'Osservatorio, costituito a livello nazionale e formato pariteticamente da 12 componenti appartenenti a ciascuna delle parti stipulanti (6 per la parte imprenditoriale e 6 per la parte sindacale), è sede di analisi, verifica e confronto sistematici sui temi di rilevante interesse reciproco.
Nell'Osservatorio, che si riunisce di norma entro il mese di maggio, sono affrontati i seguenti argomenti:
[…]
(3) la formazione e la riqualificazione professionale, tenuto conto in particolare dei mutamenti e delle connotazioni evolutive delle esigenze formative connesse alle trasformazioni tecnologiche, organizzative, professionali e normative;
(4) le pari opportunità, con specifica attenzione all'andamento della occupazione femminile e alle problematiche complessive ad essa connesse;
(5) l'andamento del mercato del lavoro del settore nelle sue componenti più significative con specifico riferimento all'andamento della occupazione articolato per assunzioni e cessazioni, tipologia del rapporto di lavoro, genere e livelli di scolarità;
(6) le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente, anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive UE in materia;
(7) l'evoluzione della legislazione nazionale, europea e internazionale di interesse del settore;
(8) l'evoluzione dell'ambito di applicazione del CCNL;
(9) la diffusione della contrattazione di 2° livello con particolare riferimento alla dimensione aziendale, al numero complessivo di lavoratori e aziende coinvolte e agli indicatori utilizzati per il premio di risultato;
(10) iniziative inerenti la responsabilità sociale delle imprese;
(11) i processi di terziarizzazione e 'outsourcing';
(12) iniziative aziendali in materia di welfare.
L'Osservatorio potrà avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti, oltre che del contributo delle parti stipulanti presenti nell'Osservatorio e, per quanto riguarda i punti 4) e 6), delle Commissioni previste dalle successive lett. B) e C), anche dell'apporto di esperti, ovvero di strutture professionali esterne, scelti di comune accordo.
Gli studi, i dati e le informazioni prodotti dall'Osservatorio, oltre a costituire una base documentale comune, condivisa e utile all'attività delle parti, potranno - ove sia stato raggiunto un "avviso comune" sulla materia - essere sottoposti all'attenzione di Enti e Istituzioni pubbliche nazionali ed eventualmente territoriali.
Ai fini di cui sopra l'Osservatorio potrà realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie e argomenti individuati di comune accordo tra le parti nella riunione da tenersi entro maggio. I risultati di tali specifiche iniziative formeranno oggetto di massimo 2 riunioni dell'Osservatorio in ragione d'anno.
Le parti nell'ambito dell'Osservatorio stabiliscono i criteri per la ripartizione delle spese relative al funzionamento dell'Osservatorio stesso, mentre quelle concernenti le iniziative di studio di cui al comma precedente verranno concordate preventivamente di volta in volta, con riferimento sia all'ammontare che alla suddivisione, valutando anche la possibilità di utilizzare finanziamenti europei e nazionali eventualmente disponibili.
La segreteria dell'Osservatorio e dei gruppi di lavoro ha presso l'Organizzazione datoriale stipulante, che si fa carico della relativa gestione ordinaria.

B) Commissione nazionale pari opportunità
Con riferimento al punto 4), lett. A), è istituita una Commissione nazionale paritetica costituita da 6 componenti appartenenti a ciascuna parte stipulante, 3 per la parte imprenditoriale e 3 per la parte sindacale.
Alla Commissione, che si riunirà con cadenza di norma semestrale, sono attribuiti i seguenti compiti:
(1) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore anche in relazione a possibili iniziative in materia di orientamento e formazione professionale di concerto con la Commissione Nazionale per la Formazione;
(2) promuovere interventi per facilitare il rientro in servizio delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e salvaguardarne la professionalità;
(3) individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi a nuove tecnologie;
(4) raccogliere significative iniziative di azioni positive ex lege n. 125/81;
(5) promuovere iniziative di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro, in coerenza con i principi comunitari in materia; in tale ambito saranno valutate iniziative per prevenire e contrastare nei luoghi di lavoro l'insorgenza di forme e comportamenti discriminatori fondati sulla origine etnica, la religione, le convinzioni personali, l'età, gli handicap, il sesso.

C) Commissione nazionale ambiente e sicurezza
Con riferimento al punto 6), lett. A), è istituita, una Commissione nazionale paritetica costituita da 6 componenti appartenenti a ciascuna parte stipulante, 3 per la parte imprenditoriale e 3 per la parte sindacale.
Alla Commissione, che si riunirà con cadenza di norma semestrale, sono attribuiti i seguenti compiti:
(1) monitorare l'andamento degli infortuni;
(2) valorizzare le iniziative realizzate in ambito aziendale ai fini della prevenzione degli infortuni, della tutela e del miglioramento delle condizioni ambientali interne ed esterne;
(3) monitorare l'evoluzione del contesto normativo nazionale e comunitario;
(4) promuovere iniziative che secondo la particolarità del contesto lavorativo, della esperienza e della tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori prevenendo l'insorgenza di eventuali patologie.

D) Informazioni in sede nazionale
L'Organizzazione datoriale stipulante, nel corso di un apposito incontro, provvederà - anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio - a fornire, con cadenza annuale, alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, elementi conoscitivi afferenti le seguenti tematiche:
[…]
(2) andamento dei livelli occupazionali - disaggregati, ove possibile, per sesso, categoria e fascia d'età - e delle relative dinamiche interne correlate sia al quadro legislativo, ivi compresi gli strumenti di politica attiva del lavoro, che ai fenomeni connessi all'introduzione di tecnologie innovative;
[…]

E) Informazioni in sede territoriale
Per la vigenza del presente contratto, nel corso di apposito incontro annuale, una delegazione delle Associazioni degli industriali territorialmente competenti fornirà - anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio - alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni riguardanti gli argomenti di cui alla lett. D) con specifico riferimento al territorio considerato.
Le aree geografiche interessate dall'informativa territoriale sono individuate come segue:
Nord Ovest:Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria;
Nord Est: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige;
Centro Ovest: Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna;
Centro Est: Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise;
Sud: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia.
Le informazioni verranno fornite presso le sedi delle Associazioni degli industriali di Milano, Torino, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Ancona, Palermo, Bari e Napoli.
In occasione del rinnovo biennale del CCNL le parti verificheranno la funzionalità di questo modello territoriale, in coerenza con lo sviluppo del settore e la localizzazione delle imprese.

F) Informazioni in sede aziendale
Con cadenza annuale e di norma nel 1° quadrimestre le imprese che occupano complessivamente più di 250 dipendenti provvederanno - anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio - a fornire, con l'assistenza delle Associazioni degli industriali dove hanno sede le Direzioni generali aziendali, alle Organizzazioni sindacali stipulanti e congiuntamente alle RSU, ove costituite, informazioni sulle materie di seguito individuate:
(1) gli andamenti e le prospettive produttive conseguenti ai programmi qualitativi e quantitativi di investimento, con particolare riferimento a quelli che comportino diversificazioni di attività e nuove localizzazioni produttive;
(2) l'evoluzione degli assetti tecnologici e organizzativi e le relative ricadute sul sistema produttivo e sulla organizzazione complessiva del lavoro;
(3) le linee degli interventi in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia degli impianti;
(4) i programmi qualificanti afferenti la formazione e l'aggiornamento professionale, avuto particolare riguardo alle azioni promosse nei confronti del personale femminile e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità;
(5) l'andamento della occupazione, distinto per sesso, tipologia di contratto e inquadramento professionale;
(6) il sistema complessivo degli orari di lavoro;
[…]
Qualora dovessero successivamente intervenire modifiche significative dei programmi aziendali sulle materie oggetto di informazione, saranno forniti ulteriori aggiornamenti integrativi.
Dichiarazione a verbale.
Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e della riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali.

Art. 2 - Formazione professionale.
1) Le parti, nel riconoscere il ruolo strategico che la formazione riveste nella valorizzazione professionale delle risorse umane attraverso processi di sviluppo e riorientamento delle competenze, hanno convenuto sulla opportunità di istituire la Commissione Nazionale Paritetica per la Formazione professionale, costituita da 12 componenti appartenenti a ciascuna parte stipulante, 6 per la parte imprenditoriale e 6 per la parte sindacale.
2) L'attività della Commissione, che si avvarrà anche dei risultati delle attività di analisi e studio svolte dall'Osservatorio nazionale di cui al precedente art. 1, è finalizzata ad approfondire gli impatti sul mercato del lavoro e sulle professionalità derivanti dall'evoluzione tecnologica e dall'introduzione di nuovi servizi.
3) Alla Commissione, che si riunirà con cadenza di norma semestrale, sono attribuiti i seguenti compiti:
- monitoraggio dell'evoluzione legislativa in materia di formazione professionale, con riguardo anche alle possibili opportunità di ricorso a forme di finanziamento/incentivazione regionale, nazionale ed europeo;
- analisi dei fabbisogni formativi, all'interno del settore, con riferimento sia al consolidamento delle professionalità esistenti che allo sviluppo delle nuove competenze professionali derivanti dalla evoluzione tecnologica e dall'introduzione di nuovi modelli di lavoro;
- azioni di sensibilizzazione e orientamento presso le Istituzioni comunitarie, nazionali e locali per la promozione di interventi mirati allo sviluppo delle professionalità nell'ambito del settore;
- indirizzo ed elaborazione di progetti di formazione continua per l'aggiornamento permanente delle competenze professionali e di massimizzazione del livello di impiegabilità delle risorse del settore;
- individuazione di proposte e azioni mirate alla sperimentazione di progetti ed esperienze di formazione professionale rivolti a esigenze di riconversione professionale e di ricollocazione di lavoratori, nonché a iniziative di nuova imprenditorialità;
- elaborazione di proposte di progetti formativi che, anche attraverso lo strumento della formazione a distanza, nell'ambito della mobilità professionale, siano finalizzati all'arricchimento delle competenze dei lavoratori in coerenza con l'evoluzione tecnologica e organizzativa della impresa.
4) Nell'ambito del quadro generale così determinato, la Commissione Nazionale per la Formazione professionale potrà inoltre prevedere:
- contatti con analoghi Organismi nazionali ed esteri finalizzati a promuovere forme di collaborazione e di comparazione a livello internazionale;
- collaborazioni con Scuole/Università per la realizzazione di iniziative mirate al rafforzamento delle sinergie Impresa/Scuola su materie attinenti al mercato e alle tecnologie di interesse per le imprese del settore.
5) Le parti convengono che gli incontri della Commissione nazionale avranno sede presso l'Organizzazione datoriale stipulante, che fornirà i servizi di segreteria.
6) Le parti convengono, inoltre, di istituire, decorsi 6 mesi dall'avvio dei lavori della Commissione nazionale, apposite Commissioni paritetiche aziendali nelle imprese che occupano almeno 2.000 dipendenti.
7) La Commissione aziendale sarà costituita pariteticamente da 6 componenti, di cui 3 in rappresentanza dell'impresa e 3 in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali stipulanti e delle RSU, ove costituite.
8) La Commissione aziendale potrà svolgere le seguenti attività:
- monitorare i fabbisogni formativi connessi all'esigenza di mantenere livelli di professionalità coerenti con l'evoluzione tecnologica e organizzativa dell'impresa;
- formulare linee guida in materia di aggiornamento e riconversione professionale in connessione ai fabbisogni formativi rilevati;
- effettuare un'analisi quali- quantitativa dell'attività di formazione e riqualificazione svolta a livello annuale nell'impresa.
9) Gli incontri della Commissione aziendale avverranno presso la sede della Associazione degli industriali competente.
10) Le decisioni delle Commissioni paritetiche di cui sopra saranno adottate all'unanimità dei loro componenti.
11) Le parti convengono di istituire, entro 6 mesi dalla stipula dell'Accordo di rinnovo del CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale (EBN) dotato di personalità giuridica autonoma rispetto alle parti, ma di esse emanazione, definendo contestualmente i relativi costi di funzionamento e la relativa attribuzione.
12) Fermo restando che dall'atto della sua costituzione l'EBN assumerà il compito di interlocuzione con Fondimpresa per quanto riguarda progetti formativi relativi al settore, le parti valuteranno il progressivo trasferimento all'EBN di tutti i compiti della Commissione nazionale paritetica per la formazione professionale che sarà di conseguenza sciolta.

Art. 3 - Assetti contrattuali.
1) Nel quadro di quanto previsto dal Protocollo 23.7.93 e dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione 22.12.98 - le cui disposizioni anche non riprodotte si intendono integralmente confermate - il sistema contrattuale delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione si articola sul livello nazionale e - sulla base delle specifiche clausole di rinvio del contratto nazionale e in conformità ai criteri e alle procedure da tale contratto indicate - sul livello aziendale.

Contratto nazionale
[…]
3) Detto contratto regolamenta gli aspetti normativi e retributivi in coerenza con le indicazioni di politica dei redditi stabilite dal Governo di concerto con le Parti sociali secondo gli obiettivi definiti con il Patto sociale 22.12.98.
4) Il contratto individua, per il livello aziendale, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale.
[…]

Contrattazione aziendale
10) La contrattazione a livello aziendale è prevista secondo quanto disposto dal Protocollo 23.7.93 e riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL.
[…]
14) Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale congiuntamente le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.93 ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni sindacali nazionali e le RSU. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
[…]

Incontri in sede aziendale
20) Anche a livello di singola unità produttiva, in presenza di significative innovazioni e/o trasformazioni tecnologiche e/o produttive, per valutare gli effetti inerenti a modifiche dei livelli occupazionali, orari, e inquadramenti e formazione, si avvierà un momento di approfondimento ed esame propositivo sulle suddette tematiche da svolgersi in sede sindacale con la competente Direzione aziendale.
21) Nel caso di accordi nazionali riferiti ad aziende plurilocalizzate, le RSU delle singole unità produttive, congiuntamente alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, potranno richiedere alle competenti Direzioni aziendali un incontro, da effettuare anche in sede sindacale, in merito all'applicazione dell'accordo stesso.

Controversie sugli assetti contrattuali
22) Il mancato rispetto delle clausole relative agli assetti contrattuali così come definiti nel presente capitolo sarà segnalato dalla parte che ne ha interesse alle Segreterie nazionali dei sindacati stipulanti il CCNL entro 15 giorni dal momento in cui sono stati rilevati.
23) Entro i successivi 7 giorni lavorativi si farà luogo ad un tentativo di conciliazione in sede nazionale con l'eventuale partecipazione delle istanze delle parti competenti per territorio nel caso in cui l'inadempimento riguardi una singola azienda.

Art. 6 - Comitati aziendali europei.
1) Le parti fanno riferimento, ove ne ricorrano i presupposti, all'Accordo interconfederale 26.11.96 di recepimento della Direttiva UE n. 45/94 concernente l'informazione e la consultazione dei lavoratori dipendenti da imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

Art. 7 - Reclami e controversie.
1) Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la RSU e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
2) Le controversie collettive sull'applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti strutture territoriali delle parti stipulanti e, in caso di mancato accordo, saranno riesaminate a livello nazionale.

Parte II - Disciplina dei diritti sindacali
Art. 8 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

1) In applicazione dell'Accordo interconfederale 20.12.93 e secondo quanto previsto dall'art. 3 (Assetti contrattuali) del presente CCNL, le RSU - congiuntamente alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, congiuntamente alle Organizzazioni sindacali nazionali - hanno la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL.
2) Le funzioni riconosciute per legge alle RSA vengono esercitate dalle RSU, che risultano, pertanto, titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
3) In ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti vengono costituite le RSU di cui al Protocollo 23.7.93 e come regolate dall'Accordo interconfederale 20.12.93.
[…]
6) I componenti le RSU sono titolari in via esclusiva dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al titolo III, legge n. 300/70.
7) Per quanto riguarda l'individuazione, il numero e le competenze dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), nonché per ciò che attiene agli Organismi di natura pattizia di cui al D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche, le parti fanno riferimento alle disposizioni dell'Accordo interconfederale 22.6.95 in materia, salve le eventuali diverse intese esistenti a livello aziendale.

Art. 10 - Assemblea.
1) Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e le RSU possono chiedere di indire per le unità produttive, in locali di cui l'azienda abbia disponibilità, assemblee del personale dipendente ai fini dell'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20, legge n. 300/70 e agli accordi interconfederali.
2) Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 2, art. 35, legge n. 300/70. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di seguito indicate, per quanto compatibili.
[…]
4) […]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà comunque avere luogo con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la continuità del servizio, la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]

Art. 11 - Diritto di affissione.
1) Il diritto di affissione è regolato dall'art. 25, legge n. 300/70.
2) Le aziende in ciascuna unità produttiva metteranno a disposizione delle Organizzazioni sindacali stipulanti e delle RSU appositi spazi, accessibili a tutti i lavoratori, per l'affissione di comunicazioni.
Dette affissioni saranno effettuate anche attraverso apposita bacheca elettronica, intendendosi per tale una pagina web attivata dall'azienda, su richiesta delle RSU, nell'ambito del sistema intranet dell'azienda medesima.
La predetta estensione e le specifiche modalità operative di accesso delle RSU alla bacheca elettronica saranno definite a livello aziendale, senza aggravio di costi e nel rispetto delle procedure aziendali di utilizzo degli strumenti informatici.
3) Le suddette comunicazioni riguarderanno materie di interesse sindacale e del lavoro e saranno tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.

Art. 14 - Assunzione.
[…]
2) Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica di idoneità al lavoro.
[…]

Art. 16 - Contratto di lavoro a tempo determinato.
[…]
2) L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi di legge.
[…]
7) L'impresa fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, direttamente o per tramite della RSU, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell'ambito dell'unità organizzativa di appartenenza.
8) I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
[…]
10) Le aziende forniranno annualmente alle RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati.

Art. 17 - Somministrazione a tempo determinato
[…]
3) I lavoratori somministrati dovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.
4) Le aziende forniranno annualmente alle RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati.

Art. 19 - Contratto di inserimento.
[…]
5) Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
[…]
(b) la durata e le modalità della formazione.
[…]
7) Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 24 ore, ripartita fra prevenzione antinfortunistica e disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale e accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
8) La formazione dovrà risultare da libretto formativo approvato con DM 10.10.05 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione. Transitoriamente, in attesa della disponibilità del libretto formativo del cittadino, la certificazione della formazione sarà effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
[…]
11) Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le previsione di legge e dell'Accordo interconfederale 11.2.04.
[…]

Art. 20 - Contratto di apprendistato.
[…]
2) Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti ed è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso un'adeguata formazione volta all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
3) Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con giovani che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28.3.03 n. 53.
4) Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta con l'indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, del piano formativo individuale e della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione.
[…]
6) L'apprendista non può essere adibito a lavorazioni a cottimo.
[…]

Formazione
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai CCNL, si conviene quanto segue.
La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore medie annue fatta salva una quantità minima annua non inferiore a 80 ore, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale.
In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Tale formazione sarà pari a 1/3 del monte ore annuo previsto.
Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica.
I profili formativi sono definiti nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente contratto.
La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo approvato dal DM 10.10.05 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato.
La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza 'on the job' e in affiancamento.
La formazione formale può essere esterna o interna all'azienda.
Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione.
Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate anche in altra Regione.
Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo.
Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento al DM 28.2.00.

Art. 22 - Telelavoro.
1) Le parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della prestazione che permette di modernizzare l'organizzazione del lavoro realizzando un miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l'attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo loro maggiore autonomia nell'assolvimento dei compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei 'mobility manager'. Le parti convengono altresì che, tenendo conto delle possibilità insite nella società dell'informazione, si incoraggerà tale nuova forma di lavoro per coniugare flessibilità e sicurezza con l'obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro.
2) Il telelavoro, costituendo una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, può essere riconducibile sia al lavoro subordinato che al lavoro autonomo.
3) Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell'attività svolta.
4) Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell'obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico- operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie:
- telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;
- telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l'attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome.
[…]
6) Fermo restando l'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa.
7) Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL.
8) I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l'attività all'interno dei locali dell'impresa.
[…]
9) Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori della azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale, le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all'interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell'impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di formazione e alla pianificazione del lavoro.
10) […]
Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di Organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
11) Il datore dei lavoro è responsabile della fornitura, della installazione e della manutenzione degli strumenti necessari a un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici necessari allo svolgimento del telelavoro.
12) Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda.
[…]
14) Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
15) Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all'Accordo interconfederale 9.6.04.

Parte III - Disciplina del rapporto individuale di lavoro
Sezione 2 - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 23 - Classificazione professionale.

E) Commissione paritetica nazionale sull'inquadramento professionale
1) Le parti nel riconoscere la necessità di sviluppare un coerente sistema d'inquadramento professionale in grado di rappresentare efficacemente i processi di trasformazione in atto, con specifico riferimento alla individuazione di nuove professionalità connesse allo sviluppo del settore della "Information Technology", convengono sull'opportunità di istituire, in via sperimentale, per la durata del presente CCNL, una Commissione Nazionale Paritetica sull'Inquadramento Professionale, costituita da 12 componenti appartenenti a ciascuna parte stipulante, 6 per la parte imprenditoriale e 6 per la parte sindacale.
2) L'attività della Commissione, che si avvarrà anche dei contributi della Commissione Nazionale per la Formazione Professionale di cui all'art. 2 (Formazione professionale), è finalizzata anche alla individuazione dei necessari interventi da proporre alle parti stipulanti sul sistema di inquadramento professionale previsto dal vigente CCNL.
3) Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
- analizzare i cambiamenti in atto nel settore per ciò che attiene alla definizione delle nuove professionalità emergenti;
- definire e aggiornare i profili professionali indicati dall'inquadramento professionale, anche prevedendo l'individuazione di una anagrafe delle professionalità di particolare rilevanza per il settore;
- formulare proposte alla Commissione Nazionale per la Formazione Professionale in ordine alla possibilità di individuare i progetti formativi necessari, in coerenza con le modifiche dell'organizzazione del lavoro aziendale, per lo sviluppo e l'arricchimento professionale dei lavoratori;
- esaminare i diversi aspetti caratterizzanti il sistema professionale, attraverso l'analisi dei parametri di riferimento che ne costituiscono la struttura, in forma aggregata e statistica per aree professionali;
- formulare, alle parti stipulanti il vigente CCNL, proposte di modifica e/o d'innovazione del sistema di inquadramento professionale, da esaminare in occasione del rinnovo del CCNL;
- proporre alle parti stipulanti, in relazione all'introduzione di tecnologie innovative, integrazioni ai profili professionali e alle esemplificazioni di cui alla presente classificazione del personale. Le proposte verranno sottoposte alle parti stipulanti appositamente riunite in delegazione e, una volta concordemente accolte, integreranno il CCNL vigente esclusivamente per gli effetti della modifica introdotta.
La Commissione avvierà dal 1° mese successivo alla vigenza del presente CCNL l'attività di verifica finalizzata alla individuazione di rilevanti profili professionali afferenti alle attività di ricerca, da inserire nel livello 6 e di progettazione informatica di elevata complessità, da inserire nel livello 7. Esaminerà inoltre professionalità tecniche di rete da inquadrare al livello 6 e valuterà come le modalità di svolgimento da remoto possano essere coerentemente esplicitate nell'ambito del sistema inquadramentale.
La Commissione concluderà i lavori entro 3 mesi dall'avvio dei lavori stessi.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente, presieduta a turno da uno dei componenti delle due parti e delibera all'unanimità per quanto attiene alle materie di sua competenza, come sopra individuate.
Una volta all'anno la Commissione si riunisce con le delegazioni che hanno stipulato il presente CCNL per riferire sull'attività svolta. In tale occasione verranno presentati i risultati tanto dei lavori sui quali sia stata raggiunta l'unanimità dei pareri della Commissione, quanto dei lavori che costituiscano la posizione di una delle due componenti.
La Commissione potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti nominati di comune accordo.
La Commissione potrà prevedere l'analisi, lo studio, l'elaborazione di indagini finalizzate all'acquisizione di elementi conoscitivi relativamente all'evoluzione delle esigenze aziendali, connesse alle modifiche tecnologiche e all'impatto di queste sul sistema professionale dei lavoratori. Tali analisi e studi costituiranno base documentale comune, condivisa e utile all'attività delle parti.
Le parti convengono che gli incontri della Commissione nazionale avranno sede presso l'Organizzazione datoriale stipulante, che fornirà i servizi di segreteria.
Nota a verbale.
In relazione al punto D), art. 23, comma 3, le aziende procederanno a partire dal biennio di vigenza del CCNL a una valutazione del livello di professionalità acquisita dai lavoratori inquadrati al livello 3 del presente CCNL che abbiano già maturato 48 mesi di lavoro effettivo nella attività svolta per verificarne la rispondenza al profilo e ai contenuti professionali del livello superiore, ossia al livello 4.
I criteri e i risultati di tali valutazioni saranno resi noti alle RSU.

Art. 26 - Orario di lavoro.
1) Ferma restando la disciplina legale dell'orario di lavoro e le relative deroghe ed eccezioni, ai soli fini contrattuali la durata massima normale dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 40 ore, distribuite di norma su 5 o 6 giorni alla settimana.
1 bis) Ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.lgs. n. 66/03, la durata media dell'orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi. In caso di particolari esigenze organizzative, la Direzione aziendale e le RSU o, in mancanza, le Organizzazioni sindacali potranno concordare l'estensione del periodo da 6 a 12 mesi.
2) Previo esame con la RSU, la Direzione aziendale stabilisce l'articolazione giornaliera, anche in modo non uniforme, dell'orario di lavoro settimanale contrattuale nonché gli eventuali orari elastici di entrata, intervallo e uscita del personale. Per specifiche oggettive esigenze finalizzate a garantire la continuità e la funzionalità del servizio da soddisfare in modo tempestivo e non espletabili con le ordinarie articolazioni giornaliere dell'orario di lavoro (quali, l'avvio di nuove unità produttive/organizzative, l'immissione sul mercato di prodotti e servizi ad alta tecnologia, le operazioni connesse ai cambi 'release', eventi straordinari come "Telethon", "Trenta ore per la vita" e manifestazioni simili), l'azienda può stabilire, per predefiniti periodi temporali, diverse modalità di collocazione della prestazione. Delle predette esigenze tecnico- produttive nonché delle modalità applicative l'azienda darà preventiva comunicazione alla RSU interessata entro 48 ore. Per le ore di lavoro non coincidenti con la collocazione ordinaria, verrà corrisposta una maggiorazione del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 30 (Lavoro supplementare, etc.). La predetta maggiorazione non è cumulabile con eventuali maggiorazioni spettanti ad altro titolo. Di norma ogni 6 mesi, su richiesta della RSU e/o le Organizzazioni sindacali, si effettuerà un incontro per esaminare l'andamento e le motivazioni del fenomeno nonché le modalità applicative.
3) Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità della attività lavorativa dovute a motivi stagionali o contingenti, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco di ciascun semestre, con i limiti massimi di 48 ore settimanali e 12 ore giornaliere e con una durata minima di 32 ore o formule compensative equivalenti. L'azienda definirà tali regimi di orario previo esame congiunto con la RSU interessata. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare. Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. Per le prestazioni eventualmente eccedenti le 45 ore settimanali sarà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva del 15% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario.
4) Gli orari di lavoro individuali possono essere:
- orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retribuito;
- orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo.
Nel caso di orari spezzati, la durata di ciascuno dei due periodi di prestazione giornaliera non deve essere, in via normale, inferiore a 3 ore per tutti i lavoratori; la durata dell'intervallo tra i due periodi stessi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore.
5) I lavoratori non potranno rifiutarsi di partecipare alle turnazioni stabilite dall'azienda, anche per specifiche aree organizzative di appartenenza. Per i lavoratori turnisti l'eventuale giornata di libertà potrà anche non essere consecutiva a quella di riposo.
6) Sono considerati lavoratori addetti a turni avvicendati coloro che normalmente effettuano la loro prestazione lavorativa in attività in cui vi sia un'effettiva coincidenza tra la fine di un turno di lavoro e l'inizio di quello successivo, secondo un ritmo rotativo programmato che comporti la necessità di compiere un lavoro ad ore differenziate su un periodo determinato di giorni o settimane. Non sono pertanto da considerarsi tali, oltre ai lavoratori che operano a orario base e ai lavoratori che operano a orari sfalsati/speciali, quelli che pur osservando in modo continuativo un orario coincidente per inizio e termine con quello del turno avvicendato, sono addetti a posti di lavoro in cui di fatto non viene attuato avvicendamento di turni per motivi di organizzazione aziendale ovvero inerenti il particolare tipo di lavoro.
Nei casi di lavoro a turni avvicendati, i singoli componenti del turno cessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando siano stati sostituiti dai lavoratori del turno subentrante. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio al servizio o al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Queste prolungate prestazioni saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
7) Ai lavoratori addetti a turni avvicendati, come definiti al precedente comma, che prestano normalmente la propria attività per 8 ore giornaliere e per 40 ore settimanali, viene riconosciuta una pausa retribuita di 30 minuti al giorno per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
8) In linea normale i turni di servizio sono articolati in modo da garantire a ciascun lavoratore un periodo di riposo pari ad almeno 11 ore tra la fine del turno di lavoro e l'inizio di quello successivo. Diversi periodi di riposo potranno essere concordati a livello aziendale.
[…]

Art. 27 - Reperibilità.
1) La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'azienda per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento.
2) Il lavoratore, ove richiesto dall'azienda, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità salvo giustificati motivi di impedimento e sarà di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore.
[…]

Art. 29 - Riposo settimanale.
1) Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge.
2) Con riferimento ai lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, quest'ultima è considerata giorno lavorativo, mentre è considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato in sostituzione del riposo settimanale.
3) L'azienda ha comunque facoltà di disporre, per esigenze di servizio, lo spostamento dei turni di riposo settimanale, previo adeguato preavviso ai lavoratori interessati.

Art. 30 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno.
1) Fermi restando gli effetti sulla disciplina dell'orario di lavoro derivanti dalla natura di servizio pubblico dell'attività svolta dalla azienda, si considera lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, quello compiuto oltre l'orario normale settimanale di cui all'art. 26 (Orario di lavoro).
2) Sino a detto limite, le prestazioni eccedenti la normale durata dell'orario di lavoro settimanale applicato in azienda sono considerate lavoro supplementare.
3) Il lavoro di cui al precedente comma 1 è ammesso in via normale per un periodo non superiore a 250 ore annuali, salve in ogni caso le deroghe ed eccezioni di legge
4) Si considera periodo notturno un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendente l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Si considera lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga nel periodo notturno almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero in modo normale ovvero 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno.
Ai soli effetti retributivi è considerato lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le 7.
5) Il limite delle 8 ore giornaliere di prestazione dei lavoratori notturni è calcolato come media nell'arco della settimana, ovvero nel più ampio periodo eventualmente previsto nelle aziende in applicazione dei modelli di flessibilità oraria di cui al comma 3, 1art. 26 (Orario di lavoro).
6) Il divieto di adibire al lavoro notturno le donne per il periodo che va dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno d'età del bambino, riguarda anche il lavoro notturno eccezionale; la non obbligatorietà del lavoro notturno - prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per
- lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, lavoratore padre convivente con la stessa;
- lavoratrice o lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
- lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5.2.92 n. 104 e successive modificazioni, riguarda anche il lavoro notturno eccezionale.
[…]
8) È in facoltà dell'azienda di richiedere ai lavoratori, entro i limiti consentiti dalla legge o dal presente contratto, di compiere lavoro supplementare, straordinario, festivo o notturno e il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento. Non è consentito che il lavoratore si trattenga sul posto di lavoro oltre l'orario normale se non deve prestare lavoro supplementare e/o straordinario richiesto dalla azienda.
[…]

Banca ore
Le parti convengono di istituire dall'1.4.06 la banca ore per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 100 ore annue individuali secondo i seguenti criteri e modalità.
Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non richiedono entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di optare per il riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le maggiorazioni contrattualmente previsto nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del mese della effettuazione della prestazione straordinaria.
I lavoratori che richiedono formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria di optare per il riposo potranno fruirlo con le modalità e quantità previste per il conto ore di cui all'art. 26.
[…]

Art. 37 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
1) L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]
4) Per quanto non previsto nel presente articolo si richiamano le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso.
[…]
6) Nei casi in cui a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, la conseguente invalidità parziale non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, compatibilmente con le esigenze organizzative, l'azienda individuerà soluzioni compatibili con la ridotta capacità del lavoratore.
[…]
8) I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nel luogo di lavoro.

Art. 38 - Tutela della maternità e paternità.
1) In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 39 - Tutele specifiche.
Portatori di handicap

1) Ai lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità, nonché ai lavoratori che si trovino nella necessità di prestare assistenza a figli ovvero a parenti o affini entro il 3° grado, ancorché non conviventi, del pari portatori di handicap in situazione di gravità, si applicano le disposizioni previste dall'art. 33, legge 5.2.92 n. 104, così come integrate dalla legge n. 53/00. Con specifico riferimento ai giorni di permesso mensile previsti dalla legge n. 104/92, le parti convengono che il computo dell'anzianità di servizio comprenda gli effetti relativi alle ferie, alla 13a mensilità o alla gratifica natalizia e che il relativo trattamento sia utile ai fini del computo del TFR.
2) Allo scopo di favorire, nel rispetto della quota d'obbligo prevista dalla legge n. 68/99, l'inserimento dei portatori di handicap in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze tecnico- impiantistiche, le aziende si adopereranno per assicurare adeguate condizioni di sicurezza e di agibilità dei posti di lavoro.

Art. 45 - Rapporti in azienda.
1) Le caratteristiche proprie del servizio fornito dalle imprese di gestione di reti e servizi di telecomunicazioni richiedono un elevato livello di collaborazione e senso di responsabilità da parte dei lavoratori nell'espletamento dei compiti loro affidati. In tale quadro, pertanto, tenuto soprattutto conto dell'esigenza di garantire alla clientela il miglior grado di servizio, i rapporti in azienda dovranno ispirarsi ai seguenti principi.
2) In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità.
[…]
4) I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.
5) Dovranno essere osservate le norme di legge e del presente contratto, i regolamenti aziendali e le disposizioni di servizio e in particolare l'attività lavorativa assegnata andrà eseguita con la diligenza, la professionalità e l'impegno necessari per assicurare il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
[…]
10) Durante l'orario giornaliero il lavoratore dovrà disimpegnare con assiduità e diligenza i compiti attribuitigli, mantenere nei rapporti con la clientela una condotta uniformata a principi di correttezza e di integrità, non attendere ad occupazioni estranee al servizio e, in periodo di malattia o infortunio, ad attività lavorativa ancorché non remunerata.
11) I lavoratori non dovranno sottrarre o danneggiare i beni materiali o immateriali in proprietà o in uso alla azienda compreso il patrimonio informatico […]
[…]
13) Dovranno essere scrupolosamente osservate le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'azienda da parte del personale e non potranno essere introdotte - salvo che non siano debitamente autorizzate - persone estranee nei locali non aperti al pubblico.
14) Nei confronti di colleghi, clienti e terzi, i lavoratori dovranno attenersi a comportamenti improntati al massimo rispetto della condizione sessuale, della dignità e del diritto della persona e conseguentemente astenersi dal porre in essere comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali anche perpetrate deliberatamente in ragione della posizione ricoperta.
15) Le infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi artt. 46 e 47 daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 48.
16) Quando sia richiesto dalla natura del comportamento del lavoratore o dalla necessità di effettuare accertamenti in relazione al comportamento medesimo, l'azienda può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio.

Art. 47 - Ammonizioni, multe e sospensioni.
1) Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
(a) non si presenti in servizio o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello d'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
(b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
(c) non osservi una condotta uniformata a principi di correttezza verso i colleghi e/o compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
[…]
(e) esegua negligentemente il lavoro affidatogli e/o arrechi per colpa danni a tutto quanto forma oggetto del patrimonio dell'azienda;
[…]
(g) introduca persone non autorizzate in locali aziendali;
(h) ponga in essere comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della condizione sessuale;
(i) durante l'orario di lavoro venga trovato in stato di manifesta ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
(l) in altro modo non osservi le disposizioni di legge, del presente contratto, le procedure e i regolamenti aziendali e le norme interne in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro;
(m) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esista e sia indicato da apposito cartello.
2) L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minore rilievo. La multa e la sospensione per quelle di maggiore rilievo.
3) L'elencazione sopra riportata deve intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo facendo salvo il principio dell'analogia per quanto applicabile.
[…]

Art. 48 - Licenziamento per mancanze.
A) Licenziamento con preavviso

1) In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 47 (Ammonizioni scritte, multe e sospensioni), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla seguente lett. B.
2) A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: (a) l'insubordinazione ai superiori;
[…]
(c) i danni rilevanti arrecati per colpa grave a tutto quanto forma oggetto del patrimonio dell'azienda;
[…]
(e) l'abbandono del posto di lavoro da parte del personale addetto a mansioni di sorveglianza, custodia e controllo, al di fuori delle ipotesi previste dal punto e), lett. B;
[…]
(g) i comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della condizione sessuale, nelle fattispecie più gravi, allorquando il comportamento sia comunque riconducibile alla sfera del rapporto gerarchico;
(h) la recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 47, qualora siano stati applicati 2 provvedimenti di sospensione nell'ambito del biennio precedente;
[…]

B) Licenziamento senza preavviso
3) In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
4) A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
(a) la grave insubordinazione ai superiori;
[…]
(c) i danni rilevanti arrecati per dolo a tutto quanto forma oggetto del patrimonio dell'azienda;
(d) la sottrazione, la manomissione o la distruzione intenzionali di tutto quanto forma oggetto del patrimonio materiale e/o immateriale dell'azienda;
(e) l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro, da cui possa derivare un pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[…]
(m) l'introduzione di persone non autorizzate in locali aziendali allorquando da tale comportamento derivi un grave pregiudizio alla azienda;
(n) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti.

Art. 53 - Appalti.
Al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le parti considerano prioritario definire un sistema che consenta di contrastare l'insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare.
Conseguentemente, nella piena osservanza delle norme di legge in materia, le aziende committenti inseriranno nei contratti di appalto di opere e servizi clausole di rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici nonché di tutte le disposizioni previdenziali, assicurative e antinfortunistiche. A tal fine, i capitolati disciplineranno forme e modalità per la verifica del rispetto della regolarità dell'appalto, attraverso le certificazioni Inps e Inail, tenendo anche conto delle vigenti norme di legge in tema di responsabilità dell'appaltante.
La possibilità di ricorrere al subappalto da parte delle aziende appaltatrici, nel rispetto delle condizioni sopra indicate - ivi comprese le norme che regolano la responsabilità dell'appaltatore in materia di appalto - dovrà essere previsto dal capitolato di appalto e riguardare solo le attività indicate tassativamente dal capitolato stesso. Le aziende appaltanti inseriranno nei capitolati le più incisive e opportune forme di tutela contrattuale per contrastare eventuali forme di lavoro irregolare o sommerso da parte dei subappaltatori.
Nel caso siano conferite in appalto, anche con riferimento a processi di esternalizzazione, attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto, le aziende committenti considereranno tra i criteri prioritari di scelta l'applicazione del presente contratto da parte delle ditte appaltatrici.
In caso di cessione di ramo di azienda con conseguente appalto di servizio le aziende forniranno informazioni specifiche attinenti all'appalto di servizio ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
Negli incontri di cui all'art. 1, lett. F) o, in alternativa, di cui all'art. 3, comma 20, le aziende forniranno alle RSU dati aggregati relativi alla tipologia delle attività conferite in appalto, alle localizzazioni nonché al numero dei lavoratori interessati dipendenti dalle ditte appaltatrici e delle attività eventualmente soggette a subappalto.
Le aziende richiederanno agli appaltatori di comunicare semestralmente l'elenco delle eventuali aziende subappaltatrici.
I lavoratori dipendenti di aziende appaltatrici operanti presso l'azienda committente possono usufruire dei servizi mensa con opportune intese tra l'azienda appaltante e azienda appaltatrice.