Tipologia: CPL
Data firma: 12 dicembre 2016
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Verona
Fonte: agribi.verona.it

Sommario:

 

Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Durata e disdetta del contratto
Art. 3 Ente Bilaterale
Art. 4 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 5 Riassunzione
Art. 6-Trasformazione da Otd a Oti
Art. 7 Assunzione per fase lavorativa
Art. 8 Festività soppresse - Ferie
Art. 9 Orario di lavoro
Art. 10 Riposo settimanale
Art. 11 Lavoro straordinario, festivo e notturno operai agricoli
Art. 12 Lavoro straordinario, festivo e notturno operai florovivaisiti
Art. 13 Classificazione degli operai agricoli e florovivaisti
Art. 14 Retribuzione
Art. 15 Scatti di anzianità
Art. 16 Cottimo
Art. 17 Trattamento di fine rapporto
Art. 18 Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 19 Compensi speciali aggiuntivi per gli operai con contratto a tempo indeterminato
Art. 20 Rimborsi Spese
Art. 21 Trattamenti fitosanitari e spargimento concimi
Art. 22 Raccolta prodotti ortofrutticoli sotto serra e funghi
Art. 23 Abitazione ed altri benefici per gli operai agricoli e per manodopera migrante
Art. 24 Operai agricoli a tempo indeterminato: Concessione di allevare pollame e suini
Art. 25 Operai agricoli a tempo indeterminato: intervento CISOA (cassa integrazione salari operai agricoli)
Art. 26 Operai agricoli a tempo indeterminato. Permessi straordinari.

 

Art. 27 Permessi per corsi per formazione continua
Art. 28 Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 29 Operai agricoli a tempo indeterminato. Disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 30 Disciplina sul lavoro e provvedimenti disciplinari
Art. 31 Operai agricoli a tempo indeterminato. Dimissioni per giusta causa
Art. 32 Previdenza e assistenza assegni familiari
Art. 33 Mobilità territoriale della manodopera
Art. 34 Convenzioni
Art. 35 Ente Bilaterale per l'Agricoltura Veronese Agri.bi
Art. 36 Contributo di assistenza contrattuale (CAC)
Art. 37 Quote sindacali per delega
Art. 38 Esclusività di stampa
Allegati
Allegato A: Statuto Agri.bi
Allegato B: dichiarazione di opzione per la prosecuzione del rapporto a tempo determinato
Allegato C: Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato
Allegato D: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato - Contratto individuale di lavoro a tempo Indeterminato
Allegato E: Esercizio del diritto alla riassunzione
Allegato F : Istituzione prestazioni aggiuntive erogate da Agri.Bi
Allegato G : Istituzione rappresentante per la sicurezza Territoriale RLST
Tabelle salariali per gli operai agricoli della provincia di Verona in vigore dal 011.04.2016 al 31.12.2017
Tabelle salariali per lavoro straordinario, festivo, notturno, straordinario festivo e festivo notturno per gli operai florovivaisti della provincia di Verona in vigore dal 01.11..2016 al 31.12.2017


Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Verona

L'anno 2016 il giorno 12 del mese di dicembre, in Verona, tra Confagricoltura Verona […], la Federazione Provinciale Coldiretti di Verona […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Verona […] e la Fai-Cisl […], la Flai-Cgil […], la Uila-Uil […]

Art. 1 Oggetto del contratto
Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro regola i rapporti di lavoro fra datori di lavoro nell'agricoltura, singoli o associati, e delle società cooperative, così come previsto dal CCNL del 22 ottobre 2014 e gli operai agricoli secondo le specifiche norme nello stesse indicate.
Il Contratto Provinciale di Lavoro si applica, altresì alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato nonché alle attività agrituristiche, alle aziende florovivaistiche, faunisticovenatorie e di acquacoltura.

Art. 3 Ente Bilaterale
In applicazione dell'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 25 maggio 2010 e dell'art. 34 del Contratto Provinciale di Lavoro stipulato il 17 ottobre 2012, tenuto conto della legge n. 30/2003 e del d.lgs. n. 276/2003, è stato costituito, per iniziativa delle Organizzazioni datoriali e sindacali agricole, un Ente bilaterale denominato "AGRIBI Ente Bilaterale per l'Agricoltura Veronese", con il compito di:
a) integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio e in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo della Provincia di Verona in base ad accordi sindacali;
b) riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli della Provincia di Verona;
c) osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo della Provincia di Verona anche con riferimento alle pari opportunità;
d) promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori della Provincia di Verona;
e) promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella Provincia di Verona;
f) effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
g) riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale prevista dall'art. 36 del contratto provinciale di lavoro;
h) esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.
Con la costituzione di Agri.bi Ente Bilaterale per l'Agricoltura Veronese, cessa la sua funzione la Cassa Integrazione Malattia Infortunio per i Lavoratori Agricoli della provincia di Verona CIMILA, assorbendone AGRIBI i compiti istituzionali.
[…]
Nota a verbale
Le parti, anche alla luce della recente legge sul Caporalato, si impegnano a promuovere concrete azioni a garanzia delle condizioni di legalità nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante l'intervento del sistema della bilateralità anche individuando e diffondendo pratiche che valorizzino ed incentivino le attività economiche del settore agricolo e dei lavoratori del comparto.

Art. 9 Orario di lavoro
L'orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6 ore e 30 minuti primi giornalieri.
Pertanto mediamente l'orario di lavoro risulterà così distribuito:
- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: ore 7
- sabato: ore 4
Fermo rimanendo il limite di orario di cui al 1° comma del presente articolo e fatte salve le attività zootecniche, la distribuzione dell'orario medesimo, anche per periodi limitati dell'anno e fatte salve le esigenze di carattere aziendale, potrà essere previsto su cinque giorni.
L'art. 34 3° comma, del CCNL del 22 ottobre 2014, prevede che la variabilità dell'orario ordinario settimanale è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di 44 ore settimanali.
Per la Provincia di Verona, ad integrazione di quanto previsto dal 3° comma dell'art. 34 del CCNL del 22 ottobre 2014, in presenza di particolari condizioni ambientali e climatiche e in rapporto ad obiettive necessità aziendali, potrà essere definita, di concerto con gli operai, una banca ore pari a 50 ore annue, con un orario massimo settimanale di 44 ore. Tali 50 ore andranno retribuite con una maggiorazione del 10%,fermo restando il recupero di tale maggiore orario in altro corrispondente periodo dell'anno.
Per i lavoratori addetti ad allevamenti zootecnici l'orario di lavoro, per tutto l'anno, è di 6 ore e 30 minuti primi al giorno. In tutti gli allevamenti verrà applicato l'orario ad orologio. Per i lavoratori addetti alle stalle di vacche da latte, in considerazione della natura particolare del lavoro che può iniziare anche in ore antecedenti l'alba e che agli stessi vengono corrisposti particolari compensi aggiuntivi, in natura e in denaro, non si darà luogo alle maggiorazioni per lavoro notturno.

Art. 10 Riposo settimanale
In applicazione del 4° comma dell'art. 35 del CCNL del 22 ottobre 2014 gli addetti alla custodia, cura e governo del bestiame che non potessero beneficiare del riposo nel giorno festivo, dovranno usufruire della giornata di riposo nell'arco di sette giorni.

Art. 11 Lavoro straordinario, festivo e notturno operai agricoli
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro di cui all'art. 9;
b) lavoro notturno quello eseguito da ore 20 alle ore 6 del mattino successivo nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle 22.00 alle 5.00, nei periodi in cui è in vigore l'ora legale ;
c) lavoro festivo ordinario quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni indicati dall'art. 40 del CCNL del 22 ottobre 2014;
d) lavoro festivo straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro, nei giorni festivi;
Il lavoro straordinario non potrà mai superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali. Il limite massimo individuale non potrà superare le 300 ore annue.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico e continuativo.
[…]

Art. 19 Compensi speciali aggiuntivi per gli operai con contratto a tempo indeterminato
[…]
Quando il lavoro si svolga all'interno di magazzini frigoriferi, l'azienda fornirà una giubba.

Art. 21 Trattamenti fitosanitari e spargimento concimi
Le condizioni e l'ambiente di lavoro dovranno essere tali da non presentare rischi per la salute e l'incolumità del lavoratore.
Per il trattamento con liquido o polvere contro avversità animali o vegetali delle coltivazioni e spargimento concimi oltre alla tariffa prevista per i lavori ordinari, verrà corrisposto un aumento del 15% sulla tariffa salariale globale dell'operaio comune; questi lavori rientrano tra quelli per i quali è prevista la fornitura dell'idonea tuta.
Per le irrorazioni di prodotti tossici e molto tossici si darà applicazione ad una riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione e di qualifica, di 2 ore e 20 minuti giornalieri; l'azienda deve inoltre assicurare le attrezzature protettive di difesa (tute, occhiali, guanti, ecc.) ed attiverà la sorveglianza sanitaria del lavoratore nei casi previsti dal documento di valutazione dei rischi.
Il tempo impiegato per la visita medica verrà considerato orario di lavoro.
Gli operai addetti abitualmente a trattamenti con prodotti tossici dovranno sottoporsi a visite mediche periodiche secondo quanto previsto dalla valutazione dei rischi; il tempo impiegato per la visita medica verrà considerato orario di lavoro regolarmente retribuito con un limite di 8 ore per anno. Qualora l'azienda si doti di attrezzature protettive che assicurino l'isolamento ed il non contatto con i prodotti fitosanitari stessi, non si farà luogo alla riduzione dell'orario di lavoro come sopra descritto.
Al carrellista che svolge le proprie mansioni in magazzini frigoriferi verrà assicurato, in assenza della cabinatura del mezzo, un apposito indumento adeguato per l'isolamento termico.
Nota a Verbale
Nella piena applicazione della normativa Dlgs 81/08 e successive modifiche a prevenzione di eventuali rischi ambientali e/o connessi all'uso di sostanze chimiche nelle aziende agricole singole od associate le parti s'impegnano ad attivarsi con l'Ulss e l'Inail perché siano svolte ricerche anche conoscitive e ne siano diffuse le risultanze.

Art. 22 Raccolta prodotti ortofrutticoli sotto serra e funghi
Quando il lavoro di raccolta dei prodotti ortofrutticoli avvenga sotto tunnel non sufficientemente areati e cioè di misura inferiore ai 2,5 metri di altezza al centro e 4,5 metri di larghezza e quindi l'operaio sia costretto ad operare in condizioni di disagio, alla tariffa prevista per i lavori ordinari, verrà aggiunto un aumento del 7,5%. Analoga maggiorazione verrà corrisposta agli addetti alla raccolta dei funghi, costretti ad operare in condizioni di disagio ed in locali eccessivamente umidi.

Art. 23 Abitazione ed altri benefici per gli operai agricoli e per manodopera migrante
[…]
Si conviene, inoltre, che alla manodopera migrante, l'azienda metterà a disposizione un ambiente per consumare i pasti, munito dell'attrezzatura idonea.
Quando il numero della manodopera migrante è pari o supera le 15 unità, l'azienda oltre a fornire un pasto a detti lavoratori lo fornirà anche ai lavoratori non migranti.
[…]
Pure la concessione del locale e delle relative attrezzature per il pernottamento della manodopera migrante, se fatta dall'azienda, deve essere a titolo gratuito.
Quando detta manodopera pernottasse in azienda, il datore di lavoro predisporrà locali idonei ad una confortevole sistemazione, muniti di servizi adeguati.

Art. 29 Operai agricoli a tempo indeterminato. Disciplina dei licenziamenti individuali
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai agricoli non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina della legge n. 604/1966 e n. 300/1970, come modificato dalla legge 11 maggio 1990 n. 108.
Giusta causa
Si ha giusta causa di licenziamento al verificarsi di una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto.
Il licenziamento per giusta causa comporta la risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso.
Costituiscono, a titolo esemplificativo, giusta causa i seguenti motivi:
• palese atto di insubordinazione nei confronti del datore di lavoro o di suoi rappresentanti nell'azienda;
• la rissa o vie di fatto all'interno dell'azienda;
[…]
• il danneggiamento doloso di beni aziendali o dovuto a grave negligenza;
[…]
• la recidiva di mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.
Giustificato motivo
Si ha giustificato motivo di licenziamento qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro, ovvero in presenza di ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esso.
[…]

Art. 30 Disciplina sul lavoro e provvedimenti disciplinari
I lavoratori, per quanto ha attinenza al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro.
I rapporti tra i lavoratori dell'azienda, tra questi e il datore di lavoro o chi per esso debbono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Nel caso di infrazione alle condizioni del presente Contratto si applicheranno le seguenti penalità:
1) una multa al lavoratore, fino ad un massimo di due ore di salario, nei seguenti casi.
a) che senza giustificato motivo si assenti dal lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, alle macchine o agli attrezzi;
e) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza. In questo caso il lavoratore viene sospeso dal lavoro per tutta la giornata;
d) che si addormenti nelle ore di lavoro. In questo caso, oltre alla multa, il punito subirà la perdita del salario per le ore perdute.
2) Una multa pari all'importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva nelle mancanze di cui al paragrafo
[…]
3) Licenziamento immediato, senza preavviso, ove ne ricorra la giusta causa. […]