Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 agosto 2019, n. 21560 - Indennità giornaliera nel caso di inabilità temporanea assoluta e nel caso di inabilità temporanea parziale


 

 

 

Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: D'ANTONIO ENRICA Data pubblicazione: 21/08/2019

 

Fatto

 


1. La Corte d'appello Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di condanna dell'Inail a pagare a D.E. l'indennità temporanea totale nella misura di 106 giorni e l'indennità temporanea parziale nella misura di 68 giorni, nonché le spese mediche in relazione all'infortunio sul lavoro del 16/1/2002.
La Corte ha affermato che l'indennità temporanea rimaneva a carico dell'Inail in virtù del disposto dell'art 66 , I comma , TU anche a seguito dell'entrata in vigore del dlgs n 38/2000. Ha osservato, infatti, che in base al dlgs citato l'indennizzo per danno biologico sostituiva solo la rendita per inabilità permanente, ma non anche quella per inabilità temporanea che rimaneva a carico dell'Inail e che tale indennità giornaliera era corrisposta senza alcun limite di durata allorché l'inabilità assoluta o parziale era causata da infortunio o malattia professionale.
2. Avverso la sentenza ricorre l'Inail con un motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art 378 cpc . Resiste la D.E. .
 

 

Diritto

 


3. Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla contro ricorrente di inammissibilità del ricorso perché notificato tardivamente . La D.E. rileva che il ricorso è stato notificato via pec il 16/6/2014 ,mentre in data 11/6/2014 è stata comunicata via pec solo la relata di notifica in quanto il file con il ricorso allegato non era apribile. Questa Corte ha affermato ( efr Cass 25819/2017 ) che " quanto alla pretesa illeggibilità degli allegati del messaggio pec, occorre osservare che la posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge (D.P.R. 11 Febbraio 2005, n. 68) consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta la certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e¬mail al destinatario. Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio. I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute" che il messaggio: a. è stato spedito; b. è stato consegnato; c. non è stato alterato. In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.
Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. L'eventuale mancata lettura dello stesso da parte del difensore per eventuale malfunzionamento del proprio computer andrebbe imputato a mancanza di diligenza del difensore che nell'adempimento del proprio mandato è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l'efficienza (cfr. Cass. pen. Sez. IV, Sent., 18-01-2017, n. 2431).
Si può quindi ritenere che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'articolo 1335 c.c.
Spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico".
In applicazione di tali principi nel caso di specie sarebbe stato dovere del difensore della controricorrente informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente.
Va comunque rilevato che il ricorrente ha ripetuto la notifica a mezzo ufficiale giudiziario e che tale notifica è tempestiva.
4. L'Inail eccepisce violazione dell'art 66 e 68 TU. Censura l'avvenuto riconoscimento dell'indennità temporanea parziale in violazione delle norme citate in base alle quali l'indennità temporanea è dovuta esclusivamente fino a quando dura l'inabilità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato dì attendere al lavoro.
5. Il motivo è fondato in quanto il DPR n 1124/1965, artt 66 e 68, prevedono la corresponsione di una indennità giornaliera soltanto per il caso di inabilità temporanea assoluta "che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro", nulla prevedendo per il caso di inabilità temporanea parziale.
Anche il Dlgs n 38/2000,art 13, per il caso di danno biologico, ha innovato l'art. 66, comma 1, sopra citato esclusivamente con riguardo alle prestazioni economiche connesse alla inabilità permanente, parziale o assoluta, ma nessuna modifica ha apportato alle norme che regolano l'indennità per inabilità temporanea assoluta.
6. La giurisprudenza di questa Corte è nel senso di riconoscere all'infortunato, oltre alla rendita per inabilità permanente, solo l'indennità per inabilità temporanea assoluta, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l’inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative (vedi Cass. n. 946/1990, n.11145/2004, n. 1380/2005).
7. Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello per un riesame della domanda in applicazione dei principi di cui sopra .
 

 

P.Q.M.
 

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua e rinvia alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio .
Roma 28/5/2019