Ministero dell’Interno
COMANDO PROVINCIALE AREZZO
Ufficio Prevenzione Incendi

 


 

A Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
tramite
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana
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OGGETTO:      Legge 11 agosto 2014 n. 116 - recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea". Esclusione dal campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011 per i serbatoi di gpl a servizio di imprenditori agricoli.
 

La Legge 11 agosto 2014 n. 116 prevede alcuni interventi per il settore agricolo, tra i quali assumono rilevanza ai fini antincendio le disposizioni semplificative contenute all’art. 1 bis, che recita: “Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell’articolo 14, commi 13 -bis e 13 - ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.”
Tali disposizioni semplificative sono state recepite e vengono correntemente applicate, nei casi previsti dalla norma in parola, ai contenitori-distributori mobili di gasolio (normalmente afferenti all’attività n. 13.1A) nonché ai depositi di olio di oliva (altrimenti ricompresi nel punto n. 12.1A) per effetto delle ulteriori modifiche apportate dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154 .
Da una attenta rilettura dell’art. 14 comma 13 bis del D.Lgs. n. 99/2004 e smi, risultano parimenti esclusi dal campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011 tutti i depositi di prodotti petroliferi qualora a servizio di imprenditore agricolo come definito dall’art. 2135 del Codice Civile, e comunque nel limite volumetrico di me 6 per ciascun deposito.
Ne consegue quindi necessariamente che anche i depositi di gpl a servizio di aziende agricole, ivi compresi gli allevamenti e le attività ricettive classificate come agriturismi, siano esclusi dagli obblighi amministrativi di cui al D.P.R. n. 151/2011 in relazione all’attività 4.3A, qualora rientranti nei limiti volumetrici sopra richiamati.
Dal momento che tale semplificazione amministrativa non è di fatto utilizzata nella pratica corrente, né la letteratura tecnica di prevenzione incendi sembra aver dato alcun risalto alla questione, prima di dare diffusione agli operatori del settore delle possibilità insite nella norma di cui in oggetto, si prega voler far conoscere il parere di codesta Direzione Centrale anche per uniformità di indirizzo con gli altri Comandi territoriali.

Il Responsabile dall’ufficio P.I.
(Dott. Ing. Antonio ZUMBO)

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Paolo QUALIZZA)