Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE
Alla Direzione Regionale VV.F. per la Toscana
(Rif. Nota n. 13495 del 7/6/2019)
E, p.c.:
Al Comando di VV.F. di Arezzo
(Rif. Nota n. 4494 del 5/4/2019)
OGGETTO: Legge 11 agosto 2014 n. 116. Esclusione dal campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011 per i serbatoi di GPL a servizio di imprenditori agricoli – Riscontro
In riscontro al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l’argomento in oggetto, si ritiene che i commi 13-bis e 13-ter dell’articolo 14 dei D.L. 24/6/2014, n. 91 (convertito con Legge n. 116/2014) facciano riferimento all’attività di cui al punto n. 15 dell’ex DM 16/02/1982, ossia ai depositi di liquidi infiammabili e combustibili.
Per quanto sopra si ritiene che la Legge 11 agosto 2014 n. 116 abbia voluto escludere dall’applicazione della disciplina di prevenzione incendi del D.P.R. n. 151/2011 solo gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi liquidi infiammabili e/o combustibili di capienza non superiore a 6 m³, anche muniti di erogatore.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Cavriani)