- Datore di Lavoro
- Appalto e Contratto d’opera
- Informazione, Formazione, Addestramento
- Lavoratore e Comportamento Abnorme
Infortunio occorso a lavoratore intento a collaborare alle operazioni di carico di una lastra di cemento su un autocarro tramite gru: veniva infatti investito dalla pesante lastra che cadeva e lo colpiva alla mano comportando l'amputazione delle dita.
Responsabilità del legale rappresentante della C. Costruzioni e del legale rappresentante della M. srl. di cui il lavoratore era dipendente: quest'ultima ebbe infatti ad effettuare il "nolo a caldo" di un escavatore e del suo operatore in favore della s.p.a."C. Costruzioni" di cui l'imputato C.G. era il legale rappresentante.
Il sinistro, che ha provocato le gravi lesioni all'A., non si è verificato mentre egli stava lavorando con il suo escavatore, bensì mentre dava ausilio al dipendente della ditta "Cossi" ( F.P., giudicato separatamente e che ha patteggiato la pena) a caricare su un autocarro (munito di braccio elevatore) una lastra di cemento di ingente peso.
In punto di diritto si pone pertanto il problema se colui il quale noleggia un macchinario ad altro imprenditore assuma o meno una posizione di garanzia in relazione ad incidenti che coinvolgano il suo dipendente, ma connessi alla cattiva organizzazione di lavoro dell'altra impresa.
Ricorrono in Cassazione - Accolti.
Per quanto concerne il datore di lavoro della ditta C. Costruzioni, la mancata notifica della citazione dell'imputato, integra una nullità assoluta ed insanabile che impone l'annullamento con rinvio.
Per quanto riguarda invece la M. srl la Corte afferma che:
"Per risolvere il quesito appare opportuno analizzare la natura del contratto di noleggio di un bene.
Nel nostro ordinamento positivo non esiste la figura del noleggio come contratto tipico, se non con riferimento al diritto della navigazione, laddove all'art. 348 viene disciplinato il noleggio di una nave da parte di un armatore.
In realtà tale tipo di figura contrattuale rientra nell'alveo del contratto di locazione disciplinato dagli artt. 1571 c.c. e ss..
Di recente ha trovato notevole sviluppo, per la convenienza degli imprenditori a disinvestire in macchinari di cui non fanno uso continuativo, ma solo saltuario.
Nella pratica va distinto il "nolo a freddo" dal "nolo a caldo".
Con il primo viene locato il solo macchinario; con il secondo oltre al macchinario, il locatore mette a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo.
Anche in tale caso, comunque, il lavoro si presenta con carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene.
Rilevante, ai fini che qui interessano, è la distinzione tra "nolo a caldo" e contratto di appalto (artt. 1655 c.c. e ss.).
In tale ultimo caso l'appaltatore si impegna con il committente a compiere un'opera ed a tale fine deve organizzare i suoi mezzi di produzione ed il lavoro.
Nel nolo, invece, il locatore mette solo a disposizione il macchinario ed, eventualmente, l'addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e della sua organizzazione.
In caso di appalto in un'azienda, la normativa sulla prevenzione infortuni pone a carico dei due imprenditori coinvolti nel lavoro, obblighi di coordinamento della loro attività al fine di organizzare ed attuare le misure di prevenzione infortuni, anche attraverso un'opera di informazione dei lavoratori dei rischi a cui sono esposti (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2, ora D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26).
Nel caso oggetto di giudizio, però, la società "Mosconi" (di C. C.) non aveva assunto alcuna opera in appalto, ma si era limitata esclusivamente a noleggiare un escavatore alla società "Cossi Costruzioni" di C.G..
Pertanto a carico della stessa non gravava alcun obbligo di coordinamento, essendo l'attività produttiva svolta esclusivamente dalla "Cossi".
Inoltre, tenuto conto che l'infortunio dell' A. è avvenuto durante l'utilizzo di un autocarro con braccio elevatore della soc. "Cossi" e non durante l'utilizzo del mezzo meccanico della "Mosconi" (al cui uso era destinato l' A.), non si comprende dalla motivazione della sentenza impugnata come si sia individuata a carico della C.C. una posizione di garanzia, presupposto dell'affermazione della sua responsabilità.
La carenza motivazionale sul punto, impone l'annullamento della sentenza anche in ordine alla posizione di tale imputata, con rinvio per nuovo giudizio."
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCALI Piero - Presidente -
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
1) C.G., n. a (OMISSIS);
2) C.C., n. a (OMISSIS);
nonchè dalla parte civile, A.C., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/9/2006 della Corte di Appello di Milano;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
sentiti gli Avv.ti Camparini Paolo (per la parte civile), Schena Angelo (per C.G.; nonchè in sostituzione dell'Avv. Mevio Tiziana per C.C.), che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
si osserva:
F) del reato di cui all'art. 113 c.p., art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3, perchè, per colpa (imprudenza, negligenza ed imperizia) e in violazione delle norme preventive degli infortuni sul lavoro, e in cooperazione tra loro, nelle rispettive qualità sopra indicate, cagionavano lesioni personali gravi al lavoratore A.C. ponendo in essere le condotte contravvenzionale, tutte correlabili con l'infortunio in questione, rispettivamente ascritte ai capi precedenti (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 181 e art. 389, lett. c); art. 186 e art. 389, lett. c); D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35 e art. 89, comma 2, lett. a) e art. 22 e art. 89, comma 2, lett. a)).
Fatto acc. in (OMISSIS).
Il Tribunale condannava C.G. alla pena di mesi 7 di reclusione e C.C. alla pena di Mesi 1 e giorni 10 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Osservava la Corte che:
- l'infortunio si era verificato mentre l' A. (dipendente della "Mosconi" s.r.l.), addetto alla demolizione di strutture in cemento, stava svolgendo una mansione per la quale non aveva alcuna formazione specifica ed in particolare il caricamento di materiali;
- proprio in ragione della mancanza di preparazione aveva male imbracato una lastra di pavimentazione stradale di grosse dimensioni (v. depos. C.T. del P.M.), da solo, determinando poi il sinistro a causa della caduta della lastra;
- inverosimile era che l'operaio F. (dipendente della "Cossi Costruzioni"), conducente dell'autocarro su cui si stava effettuando il carico, agisse in totale autonomia;
- inverosimile era inoltre che l' A. avesse scelto di aiutare il F. di sua spontanea volontà, tenuto conto che il lavoro da svolgere necessitava della collaborazione di almeno due persone;
- non era necessaria l'escussione della teste N.V., responsabile dell'ufficio sicurezza della azienda, in ordine allo stato del cantiere, sul piano di sicurezza e sulle misure di sicurezza in atto, non essendo stato allegato alcun documento in ordine alla esistenza dell'ufficio sicurezza e dell'attribuzione della carica alla N., la quale se delegata avrebbe dovuto assumere la qualità di imputata, non di teste;
- le argomentazioni del giudice di prime cure in ordine alle statuizioni civili andavano condivise.
d) la violazione di legge per errata applicazione dell'art. 41 c.p. in quanto la causa del sinistro era da rinvenirsi nello sconsiderato comportamento della vittima che si era andato a collocare sotto il raggio di azione del braccio della gru e nella condotta del F., del tutto scriteriata, in quanto aveva consentito all' A. di posizionarsi sotto il braccio della gru;
e) il difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche basato sui plurimi precedenti specifici, molti dei quali costituiti da sentenze di patteggiamento con pena oramai estinta;
f) il difetto di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena;
g) la violazione di legge per la mancata applicazione dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006.
b) Il difetto di motivazione in ordine alla ricostruzione del sinistro, laddove la Corte aveva ritenuto che per svolgere il caricamento della lastra era necessaria l'opera di almeno due operai.
Invece tale lavoro ben poteva essere svolto dal F., da solo, come già fatto altre volte provvedendo ad imbracare la lastra e poi ad azionare la gru per riporla sul cassone.
c) il difetto di motivazione per non aver tenuto conto il giudice di merito della complessa organizzazione aziendale della soc. Cossi e della delega di funzioni attribuite a direttori e capi cantiere che escludeva la assunzione della posizione di garanzia in capo ai titolari delle imprese coinvolte nei lavori; peraltro la C. titolare della "Mosconi" si era limitata a eseguire in favore della soc. Cossi un "nolo a caldo" di un escavatore e del suo operatore (l' A.);
d) la violazione di legge, per non avere la Corte territoriale, nonostante fosse stato richiesto con motivi aggiunti, convertito la pena detentiva in multa ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53.
L'omissione della citazione integra una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p. (cfr. Cass. 6, n. 34170/08, imp. Fonzi, rv. 240705) che impone l'annullamento con rinvio della sentenza relativamente al C.G., rimanendo assorbiti in tale pronuncia gli altri motivi di ricorso.
In punto di fatto va ricordato che il sinistro, che ha provocato le gravi lesioni all' A., non si è verificato mentre egli stava lavorando con il suo escavatore, bensì mentre dava ausilio al dipendente della ditta "Cossi" ( F.P., giudicato separatamente e che ha patteggiato la pena) a caricare su un autocarro (munito di braccio elevatore) una lastra di cemento di ingente peso.
In punto di diritto si pone pertanto il problema se colui il quale noleggia un macchinario ad altro imprenditore assuma o meno una posizione di garanzia in relazione ad incidenti che coinvolgano il suo dipendente, ma connessi alla cattiva organizzazione di lavoro dell'altra impresa.
Per risolvere il quesito appare opportuno analizzare la natura del contratto di noleggio di un bene.
Nel nostro ordinamento positivo non esiste la figura del noleggio come contratto tipico, se non con riferimento al diritto della navigazione, laddove all'art. 348 viene disciplinato il noleggio di una nave da parte di un armatore.
In realtà tale tipo di figura contrattuale rientra nell'alveo del contratto di locazione disciplinato dagli artt. 1571 c.c. e ss..
Di recente ha trovato notevole sviluppo, per la convenienza degli imprenditori a disinvestire in macchinari di cui non fanno uso continuativo, ma solo saltuario.
Nella pratica va distinto il "nolo a freddo" dal "nolo a caldo".
Con il primo viene locato il solo macchinario; con il secondo oltre al macchinario, il locatore mette a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo.
Rilevante, ai fini che qui interessano, è la distinzione tra "nolo a caldo" e contratto di appalto (artt. 1655 c.c. e ss.).
In tale ultimo caso l'appaltatore si impegna con il committente a compiere un'opera ed a tale fine deve organizzare i suoi mezzi di produzione ed il lavoro.
Nel nolo, invece, il locatore mette solo a disposizione il macchinario ed,eventualmente, l'addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e della sua organizzazione.
In caso di appalto in un'azienda, la normativa sulla prevenzione infortuni pone a carico dei due imprenditori coinvolti nel lavoro, obblighi di coordinamento della loro attività al fine di organizzare ed attuare le misure di prevenzione infortuni, anche attraverso un'opera di informazione dei lavoratori dei rischi a cui sono esposti (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2, ora D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26).
Nel caso oggetto di giudizio, però, la società "Mosconi" (di C. C.) non aveva assunto alcuna opera in appalto, ma si era limitata esclusivamente a noleggiare un escavatore alla società "Cossi Costruzioni" di C.G..
Pertanto a carico della stessa non gravava alcun obbligo di coordinamento, essendo l'attività produttiva svolta esclusivamente dalla "Cossi".
Inoltre, tenuto conto che l'infortunio dell' A. è avvenuto durante l'utilizzo di un autocarro con braccio elevatore della soc. "Cossi" e non durante l'utilizzo del mezzo meccanico della "Mosconi" (al cui uso era destinato l' A.), non si comprende dalla motivazione della sentenza impugnata come si sia individuata a carico della C.C. una posizione di garanzia, presupposto dell'affermazione della sua responsabilità.
La carenza motivazionale sul punto, impone l'annullamento della sentenza anche in ordine alla posizione di tale imputata, con rinvio per nuovo giudizio.
4.3. In ordine al ricorso della parte civile, la quale aveva contestato in appello la sussistenza di un concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento (quantificato nel 20%), la Corte distrettuale ha così motivato la conferma sul punto della sentenza di primo grado: "Si condividono le argomentazioni del giudice di prime cure, censurate dalla parte civile con propria impugnazione, circa in concorso del A.C., nei limiti in sentenza stabilito, nella causazione dell'evento".
Orbene è noto che nel nostro ordinamento è ammissibile motivare un provvedimento giurisdizionale con il richiamo ad una altro atto precedente.
Nel caso di specie, a fronte di specifiche censure contenute nell'appello della parte civile, la Corte si è limitata a rigettare l'impugnazione con una mera formula di stile, neanche riproduttiva delle argomentazioni del primo giudice.
Sicchè deve richiamarsi nel caso de quo quella giurisprudenza che ha statuito che "sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), quando il giudice del gravame si limita a respingere i motivi d'impugnazione specificamente proposti dall'appellante e a richiamare la contestata motivazione del giudice di primo grado in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sull'inconsistenza ovvero sulla non pertinenza delle relative censure (Cass. 6, n. 35346/08, imp. Bonarrigo, rv. 241188).
Per quanto detto, si impone l'annullamento della sentenza anche in ordine alle censure formulate dalla parte civile.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2009