Tipologia: CCNL
Data firma: 1° agosto 2019
Validità: 01.08.2019 - 31.07.2022
Parti: FedImprese e Ciu, Sali, Snapel
Settori: Metalmeccanici, FedImprese
Fonte: cnel
Sommario:
Premessa |
Art. 87 - Iscrizione dei Lavoratori e dell'Azienda. Adempimenti obbligatori |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da Aziende esercenti attività del settore “Metalmeccanici” per i lavoratori dipendenti delle imprese Metalmeccaniche, Orafe, Argentiere Installazione Impianti ed Affini ai suindicati settori delle Piccole e Medie Imprese e della Cooperazione (In vigore dal 1 agosto 2019 al 31 luglio 2022)
L'anno 2019 il giorno 1 del mese di agosto, presso la sede operativa della FedImprese, sita in Lecce, Viale San Nicola, 17/d, tra FedImprese […] e Ciu […] e Sali […] e Snapel […], si stipula il CCNL per i dipendenti delle Aziende esercenti attività nel settore “metalmeccanici”, con validità dal 1 agosto 2019 al 31 luglio 2022.
Disciplina generale
Art. 1 - Aspetti Generali
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le Aziende e le Cooperative dei settori metalmeccanico e installazione di impianti, che aderiscono ad una delle Associazioni Datoriali sottoscrittrici ed il relativo personale dipendente. Esso disciplina, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali e le prestazioni effettuate nei periodi di “stages”, dagli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e attività formative, così come richiamate dal presente Contratto.
[…] Restano salve le norme degli accordi di secondo livello sottoscritti dalle parti stipulanti il presente CCNL, purché non in contrasto con quanto in esso previsto, salvo che per le specifiche eccezioni. In caso di eventuali norme contrastanti le Parti delegano gli Organismi Bilaterali territoriali o Nazionali per ricercare la loro armonizzazione.
[…]
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, siano compresi l'impegno da parte dei Datori di applicare integralmente il presente CCNL, nonché, quando esistenti, i Contratti Integrativi di secondo livello o, in assenza, le relative indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.
Per tutto quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
Art. 2 - Disciplina Generale
Il CCNL si compone di una Disciplina Generale, contenente gli Istituti comuni e di una Disciplina Speciale, contenente le disposizioni che caratterizzano il settore delle Aziende e Cooperative dei settori metalmeccanico e installazione di impianti.
Dichiarazione Congiunta
Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente CCNL, vi siano norme di legge o modifiche alla vigente legislazione, che alterino gli equilibri stabiliti dal presente CCNL o presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa contrattuale ovvero, che rinviino alle Parti contrattuali la definizione di tempi, modi e condizioni d'applicazione delle stesse, sin da ora le Parti concordano, di incontrarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative per i necessari adeguamenti e/o modifiche del testo contrattuale secondo il principio d'equivalenza dei costi e dei benefici.
Art. 3 - Partecipazione alla vita sindacale
Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alla Legge 300/70.
[…]
Art. 4 - RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Può essere costituita ad iniziativa dei Lavoratori in ogni unità nell'ambito delle Associazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL la “Rappresentanza Sindacale Aziendale - RSA”, per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300.
In deroga alle previsioni legali ed al fine di favorire la partecipazione dei Lavoratori, le Parti concordano che il requisito dimensionale minimo per la costituzione della RSA, negli ambiti di applicazione del presente CCNL, sia di 7 dipendenti anziché 15
Art. 5 - RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Nelle piccole Aziende che applicano il presente CCNL prive di iscritti al Sindacato, RSA, per la tutela dei Lavoratori è prevista la costituzione della Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST), nominata dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL in proporzione ai propri iscritti nel settore e nel Territorio.
Alla RST competono i diritti di informazione, la verifica degli adempimenti connessi con l'Apprendistato, l'analisi territoriale delle dinamiche occupazionali e la titolarità alla contrattazione in caso di crisi, ristrutturazione, mobilità, accordi di riemersione ed allineamento contrattuale, nonché di secondo livello così come previsto dall'art. 17.
Gli accordi di secondo livello potranno essere sottoscritti dalla RST solo in ambito aziendale e, per la loro validità, dovranno essere inviati alla competente Commissione Bilaterale costituita presso l'Ente Bilaterale, che ne accuserà ricevuta restituendo copia dell'accordo con il relativo protocollo nazionale.
Il funzionamento della RST sarà garantito mediante riscossione di un contributo misto compreso negli importi previsti.
Art. 6 - Poteri della RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Alla RST, nei confronti dell'Azienda ricompresi nel suo mandato, privi di RSA/RST competono le seguenti prerogative:
• diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;
• diritto di affissione;
• diritto di assemblea in Azienda, non retribuita e fuori dall'orario di lavoro;
• diritto di sottoscrivere gli accordi sindacali Aziendali.
In aggiunta a quanto sopra, nelle Aziende con oltre 3 Dipendenti i Lavoratori, nei casi di contrattazione di secondo livello o crisi Aziendale, su convocazione delle RST hanno il diritto di riunirsi nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nei limiti di 4 ore annue ordinarie retribuite.
Art. 7 - Diritto d'affissione
La RSA o RST ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il Datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all'interno dell'azienda, comunicazioni, pubblicazioni e testi.
Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d'interesse sindacale e del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali o dai Patronati di assistenza collegati alle Parti sottoscrittrici.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione dell'azienda.
Art. 8 - Assemblea
I Lavoratori, in Aziende con oltre 7 Dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità in cui prestano la loro opera, durante o fuori l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite.
La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea devono essere normalmente comunicati con preavviso di almeno 48 ore.
Il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.
Quando possibile, il diritto d'assemblea sarà esercitato compatibilmente con le esigenze dell'Azienda.
Art. 10 - Rappresentanza dei Lavoratori
I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto di confronto con le controparti.
La RSA e la RST svolgono le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo le modalità definite nel presente Contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari.
Art. 14 - Livelli di Contrattazione
Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza all'obiettivo della creazione di nuova occupazione, della crescita fondata sull'aumento dell'efficienza, in modo da rendere compatibile l'incremento delle retribuzioni.
La contrattazione collettiva si svolgerà su due livelli:
a. primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di settore;
b. secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale od Aziendale di settore.
Art. 15 - Contrattazione Collettiva Nazionale
Le Parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire a tutti i Lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi.
Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni sindacali a livello nazionale, territoriale o di Azienda.
Art. 17 - Contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello sarà svolta in sede Territoriale od Aziendale ed ha una durata massima di 3 anni, tacitamente rinnovabile di anno in anno in caso di mancata disdetta di una delle Parti firmatarie.
Essa riguarda normalmente materie ed istituti diversi da quelli stabiliti dal presente CCNL […]
Salvo quanto diversamente previsto per ciascun articolo del presente Contratto o dalla Legge, la contrattazione di secondo livello Territoriale e/o di Azienda è ammessa sulle seguenti materie espressamente individuate:
• qualifiche o livelli esistenti in Azienda correlati a esemplificazioni non comprese nella classificazione del presente Contratto;
• costituzione e funzionamento dell'Organismo Regionale o Provinciale Bilaterale per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, in materia di sicurezza ed igiene ambientale e del lavoro;
• premi di produttività, premi presenza, indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto;
[…]
• adozione di regimi di flessibilità e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
• deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente Contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore; modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro per particolari esigenze delle Aziende;
• ampliamento della Banca delle Ore e gestione della stessa;
• determinazione dei turni feriali;
• modi d'applicazione del lavoro a tempo parziale e a tempo determinato ed eventuali deroghe previste dalla Legge;
• regolamentazione all'eventuale ricorso al lavoro somministrato, alle collaborazioni coordinate e continuative od a progetto o di stages;
• attuazione della disciplina di Azienda della formazione professionale da attuarsi per il tramite degli Organismi Convenzionati, conformemente ai programmi certificati dagli Organismi Bilaterali territoriali;
• durata e modi di svolgimento della formazione nell'Apprendistato, anche riguardo all'estensione di eventuali premi di produttività o incentivanti;
• casi di superamento del limite di ore supplementari previste per il lavoro a tempo parziale;
• definizione di accordi particolari in materia di mercato del lavoro;
• organizzazione di incontri, a livello Territoriale e/o Aziendale, fra le Parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina ed approvazione dei contratti di inserimento o altri contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;
• impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie;
[…]
• eventuali ulteriori materie demandate alla Contrattazione di secondo livello dalla Legge o dal CCNL.
[…]
Art. 18 - Esame congiunto territoriale
A livello regionale/provinciale o aziendale, su richiesta di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali ed i Lavoratori, per il tramite delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, s'incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale, articolato per comparto merceologico e settore omogeneo, orientato al raggiungimento d'intese sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, “franchising”, utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti “atipici”, contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla Legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Art. 19 - Informazioni a livello Aziendale
Le Aziende che applicano il presente Contratto e che occupano complessivamente più di:
• Dipendenti, se operano solo nell'ambito di una provincia;
• 50 Dipendenti, se operano in più province ma nell'ambito di una sola regione;
• 150 Dipendenti, se operano in più regioni nell'ambito nazionale;
annualmente, di norma entro il primo semestre, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscono o conferiscono mandato, si incontreranno, a richiesta ed ai rispettivi livelli, con l'Organizzazione Sindacale stipulante, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'Azienda.
Nell'occasione degli incontri, a richiesta del Sindacato, le Aziende forniranno nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, anche al di fuori delle scadenze previste, informazioni orientate al raggiungimento d'intese preventive alla fase d'attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e d'innovazione tecnologica che investano l'assetto dell'Azienda, l'occupazione e nuovi insediamenti nel territorio.
Nelle medesime occasioni saranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie d'impiego ivi occupate.
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale dell'Azienda, sul codice disciplinare interno e sulle certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi di carattere regionale o nazionale, l'incontro, su richiesta di una delle Parti, si svolgerà ai relativi livelli.
Nel corso di tali incontri l'Azienda esaminerà con l'Organizzazione Sindacale le prevedibili implicazioni degli investimenti, sull'occupazione, i criteri della loro localizzazione e gli eventuali problemi di riqualificazione e formazione dei Lavoratori.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della Parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
Con la stessa periodicità e le stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, le Aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno all'Organizzazione Sindacale e/o alla RSA, informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D.Lgs. 25/2007, riguardanti:
a. l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'Azienda, nonché la sua situazione economica;
b. la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nell'Azienda, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di prevenzione e di contrasto;
c. le decisioni dell'Azienda che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Copia del Verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata all'Organizzazione Nazionale di ciascuna parte interessata al fine di comporre un quadro generale ed anonimo della situazione nazionale del lavoro.
Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia d'informazione e consultazione dei Lavoratori.
Art. 20 - Commissioni Paritetiche Nazionali di categoria
Annualmente, di norma entro il primo semestre, le Parti, per il tramite delle Commissioni Paritetiche Nazionali di categoria, a richiesta di una di esse, s'incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi d'innovazione.
Saranno altresì presi in esame:
1. i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dal processo di riforma del settore, e che abbiano riflessi sull'esercizio delle singole attività strutturalmente omogenee;
2. le conseguenze dei suddetti processi sulla struttura del settore, sia sotto l'aspetto organizzativo, sia sotto l'aspetto formativo/professionale di tutti gli addetti;
3. lo stato e la dinamica dell'occupazione, con particolare riguardo all'occupazione giovanile, nonché, sulla base di quanto definito dal presente contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di praticantato breve o “stages” e di apprendistato, dei rapporti di formazione e lavoro, dei contratti a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo determinato, nonché del telelavoro, del lavoro ripartito, e di ogni altra forma cosiddetta “atipica” del rapporto di lavoro.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti stipulanti il presente Contratto, inoltre, saranno affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:
a. gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione professionale;
b. lo studio delle problematiche connesse alla previdenza integrativa e all'assistenza sanitaria integrativa;
c. la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;
d. l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie (molestie sessuali, mobbing);
e. la nomina dei membri/arbitri dei collegi d'arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.
Art. 21 - Commissioni Paritetiche Territoriali di categoria.
Annualmente, e di norma dopo l'incontro a livello nazionale di settore, le Parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali, su richiesta di una di esse, si incontreranno per avviare specifici confronti d'approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo delle Aziende e dei riflessi che potranno verificarsi sul Settore.
Nel corso di tale incontro, o in altra data concordata, potranno altresì essere affrontate e definite le seguenti materie:
1. individuazione e definizione di norme contrattuali relative a forme d'impiego, così come previste al titolo “Mobilità e Mercato del lavoro” del presente Contratto e demandate a questo livello dallo stesso CCNL;
2. esame dei fabbisogni formativi, anche raccordandosi, ove nominati, con i “referenti territoriali”, per la definizione di proposte di piani formativi da sottoporre all'Ente Bilaterale di Formazione;
3. esame e definizione d'accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages, tesi ad accrescere il valore del lavoro, anche attraverso la fruizione di crediti formativi, nonché funzionali ad un migliore utilizzo degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e idonei a creare le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie inerenti tale materia;
4. esame della classificazione al fine di ricercare, tra le declaratorie definite dal CCNL e le realtà organizzative, coerenti soluzioni d'aggiornamento locale dei profili ed esemplificazioni professionali;
5. esame e definizione di quanto, in materia di congedi per la formazione, è delegato alle Parti Sociali dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53;
6. definizione di eventuali accordi locali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
7. definizione di specifici accordi per l'applicazione e la pratica gestione delle “attività sindacali”;
8. definizione di accordi locali in materia di flessibilità dei regimi d'orario di cui al titolo “Orario di lavoro” del presente CCNL o relativi alla regolamentazione degli obblighi dei Lavoratori e dei Datori di lavoro (specialmente per le attività stagionali e per le aree di vacanza estiva/invernale o di preminente interesse turistico);
9. esame dell'occupazione generale, in particolare femminile, e degli eventuali accordi conseguiti.
Art. 30 - Il normale rapporto di lavoro è a tempo pieno e indeterminato
In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il contratto di lavoro si considera a tempo pieno ed a tempo indeterminato.
Si evidenziano le seguenti tipologie:
A. Nuovo mercato del lavoro
- Tempo parziale (artt. 32 e ss.) […]
- Tempo determinato (artt. 37 e ss.)
[...] E' vietata ogni discriminazione rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato. Il Contratto di lavoro a Tempo Determinato, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.
- Lavoro a tempo ripartito […]
- Telelavoro
Si differenzia dal lavoro normale presso una sede Aziendale essenzialmente perché la prestazione lavorativa avviene in un luogo diverso dall'Azienda che però deve essere preventivamente verificato ed autorizzato dall'Azienda che può coincidere con la dimora del Lavoratore. La retribuzione è, normalmente, ad economia, cioè a tempo. Il Contratto di telelavoro deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto, comunque il Datore di Lavoro è tenuto ad formare il lavoratore con quanto previsto dalla L. 81/2008 e s.s. sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sui rischi evidenziati dal DVR.
- Lavoro intermittente […]
- Somministrazione di lavoro [...]
B. Lavori atipici
- Lavoro a progetto […]
- Tirocini
Costituiscono una forma di inserimento temporaneo all'interno dell'azienda, al fine di realizzare alternanza tra studio e lavoro, agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o favorire l'inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi, ecc.). Non costituiscono rapporti di lavoro subordinato.
I tirocinanti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività, interne ed esterne all'Azienda, svolte dal tirocinante.
I tirocini si possono svolgere, anche su proposta degli Enti Bilaterali, con apposite Convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro interessati.
La durata massima del tirocinio è stabilita dalla Legge, attualmente dall'art. 7 del D.M. 149/1998.
[…]
Per quanto concerne i tirocini estivi di orientamento si rinvia all'art. 60 del D.Lgs. 276/2003.
- Associazione in partecipazione […]
Art. 32 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.
[…]
Nell'ambito del Sistema di Informazione del presente CCNL saranno forniti, a richiesta, alle strutture bilaterali territoriali o nazionale, i dati sui contratti a tempo parziale stipulati, sulle professionalità interessate, sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare.
[…]
Art. 34 - Lavoro a tempo parziale post Partum
Al fine di consentire alle Lavoratrici, assunte a tempo indeterminato, l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno d'età, le Aziende accoglieranno le relative istanze entro i limiti appresso indicati, in funzione della fungibilità della richiesta avanzata da uno dei genitori che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Nei Reparti/Uffici a professionalità omogenea, che occupano tra 10 e 20 Dipendenti a tempo indeterminato, ha diritto di fruire della riduzione dell'orario per post Partum un solo Lavoratore; tra 20 e 50 occupati, 2 Lavoratori; oltre 50, il 4% della forza occupata, a raggiungimento dell'unità. Il Datore di lavoro accoglierà le richieste, nel rispetto delle esigenze organizzative, in funzione della fungibilità dei Lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica nella presentazione della domanda.
La richiesta di passaggio a tempo parziale dovrà essere presentata con un preavviso di almeno 30 giorni e dovrà indicare il periodo iniziale e finale per il quale si domanda la prestazione lavorativa ridotta.
La durata complessiva non potrà eccedere i 12 mesi, compiuti i quali solo l'accettazione (nei termini e con le precedenze contrattuali) di una nuova domanda permetterà l'eventuale prosieguo dell'orario a tempo parziale.
Art. 35 - Lavoro a tempo parziale temporaneo per esigenze di assistenza o cura
I genitori d'invalidi e di tossicodipendenti, riconosciuti tali dal servizio sanitario competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, motivato dalle documentate esigenze di cura od assistenza, hanno il diritto di ottenerlo alle medesime condizioni dell'articolo precedente. Essi concorrono a comporre le unità massime di concessione.
Art. 41 - Lavoro Ripartito: definizione
[…]
Il Datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale la RSA e, entro il 1° marzo d'ogni anno, l'Ente Bilaterale territoriale o, in mancanza, Nazionale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Art. 42 - Telelavoro: definizione
È una forma d'organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (Lavoratore dipendente) e l'Azienda, che le Parti reputano particolarmente utile alle Lavoratrici al fine di conciliare i tempi di lavoro con le esigenze familiari.
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa, ed è parte dell'organizzazione dell'Azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno e, spesso, coincide con l'abitazione del telelavoratore.
Il Telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti dei Lavoratori dipendenti che svolgono l'identica attività nei locali dell'Azienda. In quanto compatibile, il telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo del Datore di lavoro.
Art. 43 - Telelavoro: tipologie
Il Telelavoro può essere:
a) domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavoratore;
b) mobile: attraverso l'utilizzo d'apparecchiature portatili;
c) remotizzato od a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l'abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali;
d) misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all'interno dell'Azienda.
Art. 44 - Telelavoro: ambito
Il Telelavoro si applica esclusivamente ai Lavoratori subordinati.
Il Telelavoro, può svolgersi a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell'abitazione del telelavoratore non configurano un'unità produttiva autonoma dell'Azienda.
Art. 45 - Telelavoro: condizioni
Il Telelavoro ha carattere volontario sia per l'Azienda sia per il Lavoratore dipendente.
Se il Telelavoro non è previsto nel contratto d'assunzione, il Lavoratore dipendente è libero di accettare o respingere l'offerta di svolgere Telelavoro, prospettata nel corso del rapporto di lavoro. Il compito d'individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione da effettuarsi dalle Parti stipulanti il presente CCNL.
Art. 46 - Telelavoro: formazione
I telelavoratori, a parità di prestazioni lavorative, dovranno poter fruire della formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma d'organizzazione del lavoro.
Tale formazione sarà essere fornita dalle strutture formative paritetiche locali, ove presenti. In loro assenza, dovrà essere fornita conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche territoriali o nazionali per la specifica attività.
Art. 47 - Telelavoro: postazione di lavoro
La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono, a carico del Datore. Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso immotivato del telelavoratore, che avvenga entro 3 anni dall'inizio del rapporto di telelavoro, od un eventuale minor termine previsto nel contratto di telelavoro, comporterà che le spese di postazione sostenute siano, pro-quota, a carico del telelavoratore.
L'Azienda è tenuta a fornire al telelavoratore tutti i necessari supporti tecnici.
[…]
Art. 49 - Tempo di lavoro
Il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro, previa comunicazione ed autorizzazione da parte del datore di lavoro.
Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le norme previste dal D.Lgs. 66/2003.
Art. 50 - Diritti del Telelavoratore
Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano nell'Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d'accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe.
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni precedentemente acquisite.
Art. 51 - Telecontrollo
L'Azienda, previo accordo sindacale, può installare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all'insaputa dei telelavoratori.
Art. 52 - Competenza normativa della Commissione Bilaterale
Nel telelavoro le eventuali questioni dubbie in materia di strumenti di lavoro, di disciplina e di responsabilità, dovranno essere definite dalla Commissione bilaterale prevista dalle Parti stipulanti il presente CCNL.
Art. 53 - Contrattazione di secondo livello
Alla contrattazione di secondo livello, da effettuarsi tra le Parti stipulanti il presente CCNL, è demandato di approfondire:
• l'adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l'isolamento del telelavoratore dall'ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l'esercizio dei diritti sindacali e l'accesso alle informazioni Aziendali;
• il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo;
• l'eventuale fascia di reperibilità;
• la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l'effettiva autonoma gestione del tempo di lavoro al telelavoratore;
• le fattispecie disciplinarmente rilevanti per il telelavoratore e le relative sanzioni.
Art. 54 - Lavoro Intermittente: definizione
[…]
Il Lavoratore dipendente intermittente non è computato nell'organico dell'Azienda, ai fini dell'applicazione di normative di Legge.
Art. 55 - Lavoro intermittente: forma e comunicazioni
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione deve indicare i seguenti elementi:
[…]
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in
contratto.
Il Datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale le Rappresentanze Sindacali Aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
[…]
Art. 57 - Lavoro Intermittente: divieti e condizioni
L'Azienda non può ricorrere al lavoro “a chiamata” nei seguenti casi:
1. qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008);
[…]
Art. 58 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni
In relazione alla specificità dell'organizzazione aziendale e al fine di rispondere alle mutevoli esigenze di mercato il limite fissato, del 30%, come stabilito dal decreto legge 87/2018 convertito in L. 96/2018, viene elevato al 100% dell'organico. Si specifica che, in determinati periodi dell'anno per eventi imprevedibili e non programmabili, le assunzioni vengono liberalizzate, previe consultazione con le RSA aziendali e segreterie territoriali firmatarie del presente CCNL
Art. 62 - Orario di lavoro: definizione
Come previsto dall'art. 2 D.Lgs. 66/2003, per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione del Datore e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal Datore e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità.
La durata normale del lavoro ordinario contrattuale effettivo, per la generalità dei Lavoratori, è fissata in 40 ore settimanali. Esso è distribuito normalmente su 5 o 6 giornate lavorative. Esemplificazione:
a. orario di lavoro su 5 giorni - Tale forma di articolazione dell'orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 ore, si realizza ordinariamente attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 ore, da effettuarsi, normalmente, nei giorni dal lunedì al venerdì;
b. orario di lavoro su 6 giorni - Tale forma di articolazione si realizza ordinariamente attraverso la distribuzione in sei giornate lavorative dell'orario settimanale che resta sempre mediamente di 40 ore complessive. Tale distribuzione si presta, in particolare, per le lavorazioni a turno “a Ciclo continuo”.
c. Orario di lavoro su 7 giorni - Tale forma di articolazione sempre nel rispetto del monte ore di 40 ore settimanali, sarà distribuito su 7 giorni lavorativi. In caso di variazione da 5-6 giorni lavorativi a 7 giorni, l'azienda avviserà la RSA dell'avvenuto cambio di orario 5 giorni prima. Il Lavoratore è tenuto ad osservare quanto richiesto dall'azienda e, in caso contrario, potrà essere perseguito dai provvedimenti disciplinari del presente contratto e dalla normative vigente.
Art. 63 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Per far fronte ad eventi improvvisi ed imprevedibili o ad intensificazione dei servizi richiesti e, quindi, ai mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di un adeguamento dell'attività e al fine di ridurre l'utilizzo di altri strumenti più onerosi per i Lavoratori e per l'Azienda, essa potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale, attivando la Banca delle Ore, con accordo di secondo livello con RSA e segreterie territoriali
Art. 64 - Orario di lavoro: lavoro discontinuo o di semplice attesa
Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi/guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la durata dell'orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione fino a 48 ore ordinarie, fermo restando che la Retribuzione Lorda Mensile Normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito.
Tali lavoratori discontinui, a norma dell'art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'art. 4.
Si intende che il periodo di attesa sia comprensivo della pausa per la refezione.
L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 o 7 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in anche nel corso del rapporto di lavoro, tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto.
Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'Orario di Lavoro Normale settimanale, decorrerà la qualificazione straordinaria del lavoro […]
Art. 65 - Personale non soggetto a limitazione d'orario
Come prevede l'art. 17 c. 5 del D.Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso Decreto Legislativo relative all'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai Lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di Dirigenti, di personale direttivo di personale viaggiante o di altre persone aventi, di fatto, autonomo potere di gestione del loro orario, anche quando esso è determinato da esigenze obiettive.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell'Azienda o di un reparto con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (come prevedeva l'articolo 3 del R.D. 1955/1923), contrattualmente individuato nel personale che riveste la qualifica di “Quadro” o di “Impiegato di I° o di II° livello”, della classificazione di cui al presente contratto.
[…]
Il lavoro straordinario eccedente i predetti limiti, o svolto nei giorni di riposo o nei giorni festivi, dovrà essere retribuito con le maggiorazioni contrattuali. Il Datore di lavoro, in alternativa al pagamento, potrà retribuire la sola maggiorazione ed accreditare al Lavoratore le ore di straordinario effettuate onde permetterne il recupero mediante riposi, anche attivando la Banca delle Ore.
Art. 66 - Orario di lavoro dei minori
In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di Legge vigenti.
Art. 67 - Riposo giornaliero
Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Per effetto dell'art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale o di Azienda, potranno essere concordate deroghe ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente CCNL. Nell'attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra e fatte salve eventuali ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero normale di 11 ore consecutive, ogni 24 ore, potrà essere frazionato per non più di 20 giorni lavorativi per anno solare, per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
1 - cambio della turnistica o del “nastro orario”;
2 - interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature;
3 - lavoro prestato in regime di reperibilità;
4 - manutenzioni svolte presso terzi;
5 - attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
6 - allestimenti in fase d'avvio di nuove attività;
7 - vigilanza degli impianti e custodia in caso di un'assenza imprevista;
8 - tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali od amministrativi straordinari
previsti dalla legge con termini inferiori a mesi 4.
Art. 68 - Riposo settimanale
Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui sopra, normalmente coincidente con la domenica, salvo che nel lavoro a turni con ciclo continuo.
Le Parti convengono sulla possibilità di definire, mediante la contrattazione di secondo livello, modi diversi di godimento del riposo settimanale rispetto alla previsione del presente CCNL. Ciò, in particolare:
1 al fine di favorire l'organizzazione dei turni e la rotazione extra-domenicale del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle Aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
2 al fine di rispondere alle esigenze delle Aziende che operano in cantieri attivi nei giorni di riposo e/o festivi (imprese di manutenzione e/o installazione impianti ecc.) o richiedenti la “reperibilità”;
3 a favore dei Lavoratori per la conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari.
Nelle ipotesi elencate al comma precedente, il riposo settimanale potrà essere usufruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo eventualmente determinato dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo consecutivo ogni 6 giornate effettivamente lavorate. Le Parti convengono che durante l'attesa della stipula degli accordi di secondo livello il numero dei riposi che, in ciascun anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana sia, al massimo, pari a 20.
In caso di rinvio del riposo oltre il settimo giorno, in assenza di relativo accordo di secondo livello, oltre alle retribuzioni e/o maggiorazioni spettanti, sarà riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio, un'indennità fissa di € 5,00 per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, con il limite massimo di 2 settimane al mese.
Art. 71 - Intervallo per la consumazione dei pasti
La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi Accordi di secondo livello, può variare da 30 minuti ad un massimo di 2 ore, ed è concordata tra i Lavoratori dipendenti ed il Datore di lavoro, in funzione delle esigenze di servizio, per quanto possibile, conciliate con quelle dei lavoratori.
Art. 74 - Maternità - Gravidanza e puerperio
[…]
Durante i periodi di gravidanza e puerperio la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
[…]
Art. 76 - Ferie
[…]
Il diritto alle ferie è irrinunciabile ed esse potranno essere sostituite dal pagamento della relativa indennità solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, eccezionalmente, di accordo assistito tra Azienda e Lavoratore.
[…]
Art. 78 - Malattia Professionale od Infortunio Professionali
In caso di malattia od infortunio professionali, entrambe le fattispecie, salvo diversa precisazione, di seguito indicate come “infortunio”, si prevede la seguente disciplina:
Infortunio:
[…]
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal Lavoratore al proprio superiore diretto affinché possano essere prestate le previste cure di primo soccorso ed effettuate le denunce di Legge.
Il Lavoratore che non ottemperi a quanto precede, salvo provate ragioni di impedimento sarà disciplinarmente sanzionabile, ferme restando le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione.
[…]
Art. 86 - Ente Bilaterale
Le parti, così come previsto nell'accordo preliminare al presente CCNL, utilizzeranno il già costituito “Ente Bilaterale Terziario Italiano” (EBTI)
Ciò premesso l'Ente persegue le seguenti finalità:
a) formative, in conformità con l'Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e con tutte le norme collegate, con riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione professionale e, in relazione al contratto di apprendistato stipulato, finalizzando tutto ciò anche al rilascio della certificazione di qualità. Nell'ottica della tutela del lavoratore, si tiene conto della sua formazione in ambito professionalizzante, del livello di conoscenza della lingua italiana, anche con percorsi formativi in lingua natia;
[…]
d) di monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione pari opportunità, della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici, per evitare discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali e religiose;
e) di conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) costituzione dell'Organismo Paritetico per l'espletamento delle azioni inerenti l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) costituzione della banca dati delle RSU;
h) costituzione della banca dati delle RLS;
i) interpretazione autentica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione, che ha anche il compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità;
j) costituzione di un Osservatorio permanente per il monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché di verifica dell'andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalla Commissione Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione;
[…]
l) emanazione di apposito regolamento per disciplinare tutte le attività che le Parti sociali intenderanno perseguire, in conformità a quanto previsto dallo statuto;
m) attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e che sia affidato all'Ente dalle Parti stipulanti.
L'Ente Bilaterale Nazionale o gli Enti Bilaterali Territoriali, a richiesta della/e Parte/i e dopo la necessaria istruttoria, effettuano la certificazione dei seguenti contratti:
a) di appalto/subappalto;
b) di apprendistato;
c) a tempo determinato e di retribuzione dei contratti a tempo determinato;
d) di telelavoro;
e) di somministrazione;
f) di Co.Co.Pro;
g) di modifica dell'orario settimanale di lavoro (da 5, 6 o 7 giorni lavorativi alla settimana, da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, ecc.);
h) di conformità del Piano Formativo Individuale nell'apprendistato;
i) di conformità dell'allineamento contrattuale in caso di passaggio o rinnovo di CCNL o di rimodulazione dell'inquadramento contrattuale.
Disciplina speciale
Art. 95 - Campo di applicazione
Il presente Contratto si applica, nell’ambito delle micro Aziende, delle piccole Aziende e delle medie Aziende, anche in forma Cooperativa, aderenti ad una delle Associazioni Datoriali sottoscrittrici:
A. agli stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei quali la lavorazione del metallo sia qualificante l’attività;
B. agli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici quali l’installazione e la manutenzione d’impianti, le Cooperative che operano nel settore metalmeccanico e le Aziende di Facility Management;
C. alle unità produttive, di servizio e di ricerca, progettazione e sviluppo che abbiano con il settore metalmeccanico rapporti funzionali rilevanti.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano nell’ambito di applicazione del presente contratto, qualora abbiano i requisiti previsti nelle definizioni di cui sopra e non siano regolati da contratti di altre categorie, gli stabilimenti, imprese e cantieri dei seguenti settori:
- Siderurgico, comprende gli stabilimenti siderurgici per la produzione di:
• ghisa di prima fusione;
• acciaio anche se colato in getti;
• ferroleghe;
• semiprodotti (blumi, billette, bidoni, placche, grossi e medi fucinati);
• laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
• tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
• latta;
• grossi e medi fucinati.
- Autoavio:
• costruzione delle autovetture, autocarri motrici, aereomobili, carrozzerie e loro parti, accessori e simili;
• riparazione di autovetture, autocarri e carrozzerie;
• produzione trattori agricoli.
- Elettromeccanico ed elettronico:
• macchine elettriche;
• apparecchiature elettriche di esercizio, comando e controllo;
• strumenti di misura elettrici;
• resistenze elettriche corazzate ed a fascia, riscaldatori, cavi riscaldanti, reostati e potenziometri;
• apparecchi per telefonia, radiotecnica, elettronica;
• produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate che utilizzano tale componentistica.
- Meccanica generale:
• la trasformazione plastica dei metalli e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;
• la fusione di metalli non ferrosi e loro leghe;
• la fusione, forgiatura, stampaggio, etfrafilatura di leghe ferrose partendo da semilavorati;
• la produzione di prodotti metallici, quali:
■ vasellame, stoviglie, posate, coltelleria e apparecchi da cucina;
■ ferramenta e minuterie metalliche;
■ bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;
■ reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;
■ oggetti in ferro battuto;
■ scatolame ed imballaggi metallici;
• la produzione, ricerca, progettazione, sviluppo, costruzione, montaggio e riparazione di prodotti prevalentemente metallici o nei quali il metallo è prevalente nelle strutture di supporto, nelle parti motrici o, comunque, rappresenta parte essenziale del prodotto, quali, a titolo esemplificativo:
■ organi di trasmissione, impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto;
■ macchine ed apparecchi per la generazione, trasformazione, misura ed utilizzazione dell'energia;
■ apparecchi e complessi per elettroacustica, radiotelefonia, radiotelegrafia, registrazione ed amplificazione sonora e televisione;
■ apparecchi e impianti per telefonia e per telecomunicazioni, gestione di reti e di servizi di telefonia;
■ apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell'energia termica, geometermica e solare;
■ apparecchi, utensili e strumenti medicali;
■ macchine ed apparecchi per cantieri edili, stradali, cava, trattamento pietrisco e lavorazione marmi;
■ macchine utensili per la lavorazione a caldo od a freddo dei metalli, del legno, del sughero e per lo stampaggio di materie termoplastiche o termoindurenti;
■ macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni e per lavorazioni di cartotecnica, legatoria e stampa;
■ macchine, apparecchi ed accessori per l'industria tessile e dell'abbigliamento;
■ macchine ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo;
■ macchine ed apparecchi per industrie chimiche e della gomma;
■ utensili per macchine operatrici;
■ strumenti di officina;
■ cuscinetti a sfere e bronzine;
■ utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
■ pompe, compressori, macchine pneumatiche, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di fluidi in genere;
■ tubi, raccordi e serbatoi metallici;
■ gruppi frigoriferi, pompe di calore, scambiatori termici, centrali di refrigerazione e loro parti;
■ banchi refrigerati per esposizione di cibi;
■ celle frigorifere;
■ condizionatori, ventilatori, aspiratori apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento; macchine, impianti ed apparecchi per distribuzione, disinfezione, condizionamento di aria;
■ macchine per lavanderia e stireria; distributori automatici; elettrodomestici;
armi e materiale per uso bellico e da caccia e sportivo;
■ macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo; apparecchi geofisici e topografici;
■ macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione;
■ macchine da ufficio;
■ produzioni ottiche in genere;
■ orologi in genere;
■ modelli meccanici per fonderia;
■ dispositivi antisismici;
■ apparecchi di sollevamento elettrici od oleodinamici: carrelli elevatori, piattoforme mobili, ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
■ lavatrici industriali;
• la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura, stagnatura, zincatura, smaltatura e simili.
- Ausiliari di produzione:
• produzione, implementazione e la manutenzione di hardware e software informatici di produzione;
• fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese metalmeccaniche;
• l'esecuzione presso terzi di lavorazioni a facon delle attività regolate dal presente Contratto.
- Fonderie di seconda fusione:
• la fusione di ghisa in getti;
• la fusione di acciaio in getti.
- Cantieristico:
• costruzione, riparazione e demolizione di imbarcazioni e di naviglio;
• esercizio di bacini di carenaggio.
- Industria della installazione di impianti e dei servizi tecnici:
• installazione di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche e comunque di materiale metallico, ivi compresa l'installazione di impianti di segnaletica stradale;
• manutenzione e gestione (facility management) di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, condizionamento, termici, elettrici, fotovoltaici, eolici, eliotermici, geotermici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e apparecchiature di alimentazione e segnalazione;
• installazione di impianti di sollevamento elettrici od oleodinamici quali ascensori, montacarichi, scale mobili e sistemi similari per il trasporto di persone e/o cose;
• aziende che effettuano manutenzioni elettriche, meccaniche, idrauliche, di condizionamento, di riscaldamento ecc., ivi compresi gli adeguamenti, ampliamenti e simili,
in complessi quali condomini, ospedali, università, tribunali, fiere ed ogni altra simile struttura.
Il presente CCNL si applica a titolo esemplificativo e non esaustivo ai seguenti settori/aziende costituite in qualsiasi forma giuridica, comprese le cooperative, individuati dai seguenti Codici ATECO:
13. Industrie tessili;
23. Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi;
24. Metallurgia;
25. Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature);
26. Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni;
27. Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità;
28. Fabbricazione di altre macchine di impiego generale;
29. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;
30. Fabbricazione di altri mezzi di trasporto;
31. Fabbricazione di mobili;
32. Altre industrie manifatturiere;
33. Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature;
35. Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
37. Gestione delle reti fognarie;
38. Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali;
42. Ingegneria civile;
43. Lavori di costruzione specializzati;
45. Manutenzione e riparazione di autoveicoli;
62. Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;
95. Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa;
Art. 122 - Lavoro supplementare e straordinario
Il lavoro straordinario, è quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale contrattualmente predeterminato, escluse le deroghe ed eccezioni di Legge, salvo quello svolto in regime di flessibilità (Banca delle Ore) e escluso anche l'eventuale lavoro extraorario autorizzato a recupero di ritardi od assenze.
Il lavoro supplementare nel tempo pieno è l'effettivo lavoro richiesto e svolto oltre l'orario giornaliero contrattuale predeterminato, ma entro i limiti settimanali d'orario contrattuale (cosiddetti recuperi).
È facoltà del Datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite massimo di 200 ore annue, rispettando comunque i limiti legali e/o contrattuali dell'orario di lavoro giornaliero/settimanale.
Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti contrattuali è obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali d'obiettivo impedimento. L'Azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario sia nei casi di necessità urgenti ed occasionali, sia riferiti alla peculiarità del settore, oltre ai casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di Legge.
Il Lavoratore dipendente effettuerà lavoro straordinario previa richiesta od autorizzazione del Datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[…]
Nei contratti a tempo pieno il lavoro straordinario, prestato in modo fisso e continuativo nei limiti previsti dal presente CCNL e dalla Legge, non può in nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario dell'orario di lavoro, (non dà origine al c.d. “consolidamento”) né può trasformare la relativa retribuzione per straordinario in retribuzione ordinaria; esso è ininfluente nella determinazione delle retribuzioni differite (tredicesima mensilità), per festività, per ferie nonché del TFR.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia d'orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di Legge.
Art. 123 - Riposi compensativi per lavoro straordinario
Il Datore, nei casi e limiti consentiti dal presente CCNL, può stabilire che il lavoro straordinario anche se svolto nelle giornate festive o di riposo settimanale, sia recuperato da riposo compensativo entro le otto settimane lavorative successive all'evento in questione, secondo calendario programmato dall'Azienda, purché il Lavoratore sia preventivamente informato del fatto che l'Azienda intende avvalersi del regime previsto al presente articolo.
Il riposo compensativo non potrà essere sostitutivo di altri regimi più favorevoli applicati alla generalità dei lavoratori (quali, ad esempio, sospensione dal lavoro con integrazione salariale ecc.).
Art. 129 - Reperibilità
La reperibilità è un istituto accessorio e complementare all'ordinaria prestazione lavorativa mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all'Azienda per sopperire ad esigenze normalmente impreviste, o singolarmente imprevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o la sicurezza degli impianti.
Le ore di reperibilità non concorrono al computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
L'azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà preventiva informazione alla RSA/RST, di norma in apposito incontro, illustrando le esigenze Aziendali che giustificano il ricorso alla reperibilità, il numero dei lavoratori coinvolti e le loro professionalità.
Le aziende che utilizzano normalmente l'istituto della reperibilità, su richiesta della RSA/ RST, illustreranno annualmente l'applicazione dell'istituto, anche in relazione all'utilizzo della deroga al riposo giornaliero.
Il lavoratore potrà essere inserito dall'azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativa, le aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato e provato motivo, di compiere turni di reperibilità.
La chiamata di reperibilità sarà normalmente effettuata tramite telefono cellulare, normalmente fornito dall'Azienda al Lavoratore per usi di servizio.
Durante i turni di reperibilità il lavoratore s'impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica.
Pertanto, fermo restando il rispetto dei tempi d'intervento, il Lavoratore in reperibilità sarà libero di spostarsi, purché assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando il tempo di attivazione preventivamente concordato.
Quando, per qualsiasi ragione il Lavoratore in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d'intervento, ne darà tempestiva comunicazione all'Azienda, concordando l'intervento del Lavoratore Disponibile, ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all'utenza.
Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragioni, non risponda tempestivamente alla richiesta di intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità giornaliera o settimanale e l'Azienda potrà attivare la procedura disciplinare prevista.
La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
a) giornaliera: pari a 16 ore nei giorni lavorati o 24 ore nei giorni di riposo o festivi;
b) settimanale.
La reperibilità continuativa settimanale non potrà eccedere le due settimane su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sette giorni continuativi.
Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al Lavoratore una specifica indennità, in aggiunta a quella dovuta per il tempo di intervento [...]
Le ore di intervento effettuato in Reperibilità, ivi comprese quelle c.d. “da remoto”, rientrano nel computo dell'orario di lavoro straordinario, salvo il riconoscimento, per accordo tra Azienda e Lavoratore, di riposi compensativi. Esso sarà retribuito con le maggiorazioni previste dal presente contratto nazionale per il lavoro straordinario con riposo compensativo o straordinario diurno, notturno o festivo.
Nel regime di reperibilità, sono permesse le deroghe al riposo giornaliero, come previsto nel presente CCNL, ma con il limite annuale di 40 giorni lavorativi.
Il tempo di reperibilità può coincidere con il tempo di riposo giornaliero e/o settimanale.
Il lavoratore in Reperibilità, impossibilitato all'intervento, ha l'onere di provare al datore l'impossibilità sopravvenuta.
[...]
Art. 130 - Disponibilità all'intervento
Ogniqualvolta la reperibilità sia richiesta per la sicurezza delle persone (riparazione impianti di sicurezza antincendio ecc. o pronto intervento per blocco ascensori e simili) con obbligo di garantire il servizio anche in condizioni di oggettiva impossibilità del titolare della reperibilità (per malattia improvvisa, infortunio, straordinaria concomitanza nelle chiamate che richiedano l'intervento immediato), l'Azienda potrà istituire il servizio di “disponibilità d'intervento”. In tal caso, il Lavoratore s'impegna ad effettuare i singoli eccezionali interventi urgenti, richiesti come fosse in Reperibilità, in alternativa al Titolare della Reperibilità rientrante nella turnistica ma impossibilitato e quindi, “non reperibile”.
[…]
Resta inteso che la Disponibilità all'intervento di un lavoratore dovrà essere correlata alla reperibilità di altro lavoratore, avendo essa per unico scopo quello di garantire il servizio anche nel caso d'impossibilità del lavoratore che ha l'obbligazione principale.
[…]
Art. 133 - Caso in cui l'Azienda è l'Appaltante.
L'Azienda che applica il presente CCNL non può appaltare i lavori direttamente pertinenti all'attività principale dell'Azienda stessa, esclusi quelli di manutenzione anche ordinaria, le pulizie e la logistica.
È, pertanto, ammesso l'appalto di lavori accessori in tutti i casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche e quando ciò sia consigliato dalla particolarità della prestazione richiesta, ivi compresi quali i lavori riconducibili all'area logistica: magazzini esterni, trasporti e consegna di prodotti ecc.
Tali appalti sono leciti quando sono richieste particolari attrezzature e competenze proprie dell'Appaltatore o quando i profili d'orario delle prestazioni richieste siano nettamente diversi da quelli praticati nell'Azienda appaltante.
Sono comunque salvi gli appalti relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'Azienda appaltante e quelli che si inseriscono tra le attività preparatorie o successive a quelle svolte dall'azienda appaltante.
L'Azienda appaltatrice dovrà accertare il rispetto delle norme contrattuali e di legge sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sulla previdenza, sulle assicurazioni e sui trattamenti economici e normativi riservati al personale dell'Azienda appaltatrice che operi per conto dell'azienda appaltante.
I Lavoratori delle Aziende appaltatrici, quando presenti nell'Azienda appaltante per l'intero orario di lavoro, avranno ordinariamente diritto a fruire dei servizi di mensa eventualmente presenti nell'Azienda appaltante, il cui costo sarà concordato tra l'azienda appaltante ed appaltatrice.
La Commissione Bilaterale Nazionale o, ove presente quella Regionale, a richiesta dell'Appaltante che applichi il presente CCNL o dei loro Lavoratori, ricevuta la documentazione ed esperita l'istruttoria, potrà certificare a norma di Legge la regolarità del contratto d'appalto.
Art. 134 - Caso in cui l'Azienda è l'Appaltatore.
L'azienda appaltatrice che applichi il presente CCNL dovrà preventivamente accertarsi che:
- l'appalto sia lecito;
- che siano rispettate nell'ambiente di lavoro dell'appaltante le condizioni di sicurezza ed igiene;
- che siano effettuate le visite mediche preventive o periodiche del proprio personale, correlate ai rischi eventualmente presenti presso l'appaltante;
- che il proprio personale sia assicurato ai profili di rischio presenti presso l'appaltante;
- che sia chiaro per i propri Dipendenti la disciplina del lavoro applicabile presso l'appaltante e che siano noti i preposti cui i propri Lavoratori devono fare riferimento nel corso dell'appalto.
Resta inteso che mentre l'appaltante ha diritto di formulare le richieste connesse alla caratteristica dell'opera appaltata, i dettagli di esecuzione e le disposizioni normative e del lavoro dovranno essere trasmesse al personale preposto dall'Azienda appaltatrice.
Il potere disciplinare sul personale della ditta appaltatrice compete esclusivamente a quest'ultima potendo l'Appaltante segnalare solo all'appaltatore le eventuali condotte censurabili del personale addetto all'appalto.
La Commissione Bilaterale Nazionale o, ove presente quella Regionale, a richiesta dell'Appaltatore che applichi il presente CCNL o dei loro lavoratori, ricevuta la documentazione ed esperita l'istruttoria, potrà certificare a norma di Legge la regolarità del contratto d'appalto.
Art. 135 - Apprendistato
Le Parti, per ragioni di conformità, per tutti gli aspetti generali, rinviano alla normative che disciplina I rapporti del contratto di apprendistato, riservando al presente CCNL la restante disciplina di dettaglio che, ove non coincidente, è prevalente.
Art. 136 - Proporzione Numerica
Un Datore di lavoro nel numero di Apprendisti da assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate presenti in Azienda.
In caso di Aziende che occupano un numero di Lavoratori inferiore a 10, il numero di Apprendisti non può superare il 100% dei Lavoratori di qualifica pari o superiore a quella di destinazione.
Se un Datore di lavoro ha alle proprie dipendenze Lavoratori qualificati in numero inferiore a 3, potrà assumere al massimo 3 Apprendisti.
Art. 137 - Assunzione
Il contratto d'Apprendistato professionalizzante può essere stipulato per Lavoratori d'età compresa tra i 18 e 29 anni.
L'assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno d'età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
Il contratto potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53.
La durata del contratto è stabilita in relazione al tipo di qualificazione da conseguire e non è superiore ai 36 mesi, salvo che per le figure professionali aventi contenuti e competenze analoghe o sovrapponibili a quelle artigiane. Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all'Apprendista, si fa riferimento all'art. 138 del presente CCNL.
Per l'assunzione degli Apprendisti, il contratto deve essere in forma scritta e deve specificare:
1 periodo di prova;
2 l'indicazione della mansioni, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro;
3 la durata del periodo d'Apprendistato;
4 il livello d'inquadramento iniziale, intermedio e finale;
5 il piano formativo individuale (che, peraltro, dovrà recepire le indicazioni e le direttive contenute nei contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali, Aziendali e nella normativa regionale di settore);
6 la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge 53/2003, (per il contratto di tipo b);
7 la formazione deve essere registrata nel libretto formativo d'ogni singolo Apprendista partecipante;
8 la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003;
9 l'indicazione di un monte ore di formazione che non può essere inferiore a 120 ore all'anno.
La regolamentazione dei profili formativi spetta alle regioni, province autonome di Trento e Bolzano d'intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei Datori di lavoro e dei Lavoratori. La formazione d'aula può essere espletata attraverso strutture accreditate o nell'Azienda stessa e potrà essere svolta anche con modalità “e-learning”;
10 la presenza di un tutor Aziendale con formazione e competenze adeguate.
11 Il compenso dell'Apprendista non potrà essere legato a tariffe di cottimo e vi è il divieto per il Datore di lavoro di recedere dal contratto d'Apprendistato senza giusta causa o giustificato motivo.
Art. 138 - Durata del Contratto di Apprendistato Professionalizzante
La durata del Contratto di Apprendistato e della formazione totale dovuta dovranno essere conforme alla seguente Tabella:
Inquadramento Finale |
[...] |
Durata Totale |
Totale ore di Formazione Teorico Pratica |
1° Livello |
[...] |
36 mesi |
240 |
2° Livello |
[...] |
36 mesi |
240 |
3° Livello |
[...] |
36 mesi |
210 |
4° Livello |
[...] |
36 mesi |
180 |
5° Livello Operatore di vendita di prima categoria |
[...] |
36 mesi |
180 |
6° Livello Operatore di vendita di seconda categoria |
[...] |
36 mesi |
160 |
7° Livello |
[...] |
28 mesi |
120 |
[...]
Art. 140 - Trattamento normativo
L'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, durante il periodo d'Apprendistato, al trattamento normativo dei Lavoratori di pari qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro e sono quindi retribuite. Eventuale formazione esterna all'orario di lavoro sarà retribuita con la normale retribuzione oraria di lavoro ordinario dell'Apprendista. Sul foglio paga, possibilmente, sarà riportata con apposita voce “formazione retribuita”.
Art. 142 - Obblighi del Datore di Lavoro
Il Datore di lavoro ha l'obbligo di:
1. impartire o fare impartire all'Apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per assumere i compiti previsti dalla qualifica e dal contratto di Apprendistato;
2. non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo od analoghe forme di incentivo;
3. non adibire l'Apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato assunto;
4. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
5. accordare all'Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8 ore settimanali per non più di 20 settimane l'anno;
6. per gli Apprendisti minori, informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista, o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
Agli effetti di quanto richiamato al precedente punto 3., non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto la cui guida l'Apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al sesto livello del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività, sia accessoria alle mansioni oggetto della qualifica, non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'Apprendista.
Art. 143 - Doveri dell'Apprendista
L'Apprendista deve:
1. seguire le istruzioni del Tutor, del Datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale, e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
2. prestare la sua opera con la massima diligenza;
3. frequentare assiduamente e con diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
4. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni dell'Azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali o di Legge.
L'Apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui al terzo punto del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
L'Apprendista, a richiesta, è tenuto ad effettuare le eventuali intensificazioni d'orario previste con la Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di un'ora giornaliera e quattro ore nella giornata di riposo.
Art. 144 - Diritti dell'Apprendista
L'Apprendista ha diritto a ricevere la formazione e l'assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli formativi, conformemente al piano formativo individuale.
L'Apprendista non potrà essere adibito a:
a. lavoro straordinario o supplementare eccedente 120 ore per anno solare. Si escludono dal limite che precede eventuali tempo di formazione retribuita esterna all'orario ordinario di lavoro;
b. lavoro a turno notturno o festivo per le Aziende che operano su 24 ore.
Art. 145 - Competenze degli Enti Bilaterali
Le Parti contraenti sottolineano l'importanza della formazione esterna per l'Apprendistato professionalizzante, da svolgere presso strutture accreditate dagli Enti Pubblici Regionali conformemente ai programmi certificati dagli Enti Bilaterali Competenti (Nazionali o Territoriali).
Gli Enti Bilaterali sono altresì indicati come soggetti ai quali il Datore di lavoro e l'Apprendista possono richiedere il parere di conformità sul contratto di Apprendistato da attivare.
Le Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo bilaterale nazionale intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza, con specifico riferimento all'inserimento dell'Apprendista nell'Azienda.
Ai fini del conseguimento della qualificazione, l'Apprendista è destinato alla formazione teorica, effettuata in aula, mediante corsi esterni o interni, su temi inerenti la qualifica da conseguire, nel rispetto di un modulo formativo predefinito e di un monte orario di 80-120 ore medie annue retribuite (a seconda dell'importanza e dell'inerenza del titolo di studio conseguito).
Per completare l'addestramento dell'Apprendista in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 60 ore medie annue retribuite.
Le Parti, attraverso l'Ente Bilaterale, definiranno in tempo utile per consentire la tempestiva attuazione dell'istituto:
a. le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in forma modulare, esterna e interna alle Aziende;
b. la quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale - da destinare alla sicurezza, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni;
c. le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli Apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di Apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione.
L'Apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'Azienda.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il Datore di lavoro, a richiesta dell'Apprendista, attesta l'attività formativa svolta.
Art. 146 - Indumenti - attrezzi di lavoro
[…]
Parimenti, sarà a carico del Datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i Lavoratori siano tenuti ad utilizzare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari, in applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'Azienda è inoltre tenuta a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione della prestazione lavorativa.
Il Lavoratore dovrà conservare in buono stato tutto quanto sia messo a sua disposizione, senza apportarvi alcuna modifica se non dopo aver richiesto e ottenuto la relativa autorizzazione da parte del Datore.
Qualunque modifica arbitrariamente effettuata darà all'Azienda, previa contestazione formale dell'addebito, il diritto di rivalersi sulle competenze del Lavoratore per il danno subito.
[…]
Art. 147 - Rispetto della persona
Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi discriminazione o comportamento indesiderato basato sul sesso, sulla provenienza e sulle opinioni o, comunque, lesivo della dignità personale. Convengono, quindi, di recepire i principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali di cui al D.Lgs. 145 del 30 maggio 2005.
In particolare, sono considerate come molestie sessuali quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o comportamentale, aventi lo scopo e l'effetto di violare la dignità di una Lavoratrice e/o di un Lavoratore o di creare un clima degradante, umiliante od offensivo.
Il Datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come discriminazioni o molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona, con particolarissima attenzione agli eventuali lavoratori minori d'età.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le Parti convengono di affidare all'Osservatorio Nazionale la facoltà di analizzare la problematica, con particolare riferimento all'individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale e di formulare proposte alle Parti firmatarie il presente CCNL per prevenire tali situazioni.
Art. 149 - Diligenza del lavoratore
Il Lavoratore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, nell'interesse dell'Impresa. Deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende. Inoltre egli deve osservare le disposizioni del presente CCNL, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.
Il Lavoratore non deve presentarsi al lavoro sotto l'effetto d'uso di sostanze eccitanti, psicotrope, stupefacenti od alcoliche e non assumere tali sostanze (birra compresa) durante il lavoro.
Art. 155 - Educazione
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca educazione. Il lavoratore ha il dovere di usare modi cortesi nei riguardi dei colleghi, della clientela e dei terzi che, per qualsiasi motivo, intrattengano rapporti con l'Azienda.
Art. 156 - Orario di lavoro
[…]
Il Lavoratore dovrà evitare di accedere ai locali Aziendali e di trattenervisi oltre l'orario di lavoro prescritto, se non per ragioni di servizio e con preventiva autorizzazione.
Art. 162 - Norme Speciali
Oltre che al presente CCNL, i lavoratori devono uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al Lavoratore dal presente contratto e dagli altri accordi vigenti.
Le norme disciplinari in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.
Art. 164 - Correttezza ed educazione
In armonia con la dignità del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità.
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Art. 165 - Potere gerarchico
L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
L'azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.
Art. 166 - Potere Disciplinare
Il mancato rispetto dei doveri di cui all'articolo precedente da parte del personale comporta l'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari, in relazione all'entità delle infrazioni/mancanze alla loro eventuale recidiva e alle circostanze che le accompagnano:
1. rimprovero verbale per le infrazioni più lievi;
2. rimprovero scritto;
3. multa in misura non superiore all'importo di 4 ore della normale retribuzione oraria;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni;
5. licenziamento disciplinare.
[…]
Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte del Lavoratore, nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale, e nelle infrazioni disciplinari che, pur non avendo determinato un danno effettivo all'Azienda, siano potenzialmente dannose.
A titolo esemplificativo:
a. compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
b. senza giustificato motivo, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione.
Il provvedimento della multa si applica, nei limiti previsti dalla Legge, nei confronti del Lavoratore che sia recidivo a rimproveri verbali e scritti per medesime fattispecie previste con la sanzione del richiamo scritto o che abbia determinato un danno all'Azienda involontario ma riconducibile a mancata diligenza.
A titolo esemplificativo:
a. sia recidivo nel compiere lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
b. senza giustificazione ritardi, anche dopo rimproveri specifici, nell'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c. esegua con negligenza o voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d. rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adempiere ai compiti rientranti nel profilo del proprio livello;
e. si assenti dal lavoro per almeno un'ora senza comprovata giustificazione;
[…]
g. si presenti al lavoro in stato di alterazione etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti.
h. commetta recidiva nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero scritto. L'importo derivante dalle multe sarà destinato all'Ente Bilaterale.
Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica, nei termini previsti dalla Legge, nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a. arrechi danno alle cose ricevute in uso e in dotazione, con comprovata responsabilità;
b. si presenti recidivo in servizio in stato di ubriachezza etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti;
[…]
d. si assenti dal lavoro per un'intera giornata senza comprovata giustificazione;
e. fumi dove ciò è espressamente vietato, senza provocare effettivo pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
[…]
g. commetta recidiva specifica nelle infrazioni che abbiano già dato origine a multa o rimprovero scritto.
Il provvedimento del licenziamento disciplinare, salvo ogni altra azione legale, si applica per le infrazioni di seguito indicate:
A. Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a. si assenti dal lavoro per più di 3 giorni consecutivi, o per più di 4 giornate nell'anno solare, senza comprovata giustificazione;
b. commetta grave violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà;
c. commetta recidiva nell'infrazione delle norme sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro;
[…]
f. mantenga, reiteratamente, un comportamento oltraggioso nei confronti del Datore di lavoro, dei superiori, dei colleghi o dei sottoposti;
g. commetta recidiva, nell'anno solare, in qualunque delle infrazioni che abbiano già determinato la sospensione dalla retribuzione e dal servizio;
[…]
i. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con danno potenziale all'Azienda;
j. partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ed offese ai colleghi, senza manifesto pericolo di reiterazione nell'infrazione;
k. commetta comprovate molestie sessuali, senza manifesto pericolo di reiterazione;
l. commetta grave e comprovato comportamento di mobbing senza manifesto pericolo di reiterazione;
m. in caso di incidente, colpevolmente non comunichi al Datore di Lavoro il coinvolgimento e gli estremi del terzo responsabile;
[…]
o. commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle eventuali procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall'Azienda ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di Legge e le disposizioni contrattuali.
B. Licenziamento per giusta causa (senza preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che commetta infrazioni od assuma comportamenti che siano tali da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, per grave ed irreversibile lesione del rapporto fiduciario. A titolo esemplificativo:
[…]
e. commetta contro l'Azienda furto, frode, danneggiamento volontario od altri simili reati;
[….]
g. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con conseguente danno all'Azienda;
h. commetta violenza privata nei confronti del Datore di lavoro e dei colleghi, con pericolo di reiterazione;
i. commetta comprovate molestie sessuali, con pericolo di reiterazione;
j. commetta grave e comprovato comportamento di mobbing con pericolo di reiterazione;
k. commetta, volontariamente, qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza e l'incolumità del personale, o del pubblico, e/o arrecare grave danneggiamento alle attrezzature, impianti o materiali dell'Azienda.
l. partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ed offese ai colleghi, con manifesto pericolo di reiterazione nell'infrazione;
m. fumi dove ciò possa provocare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti.
[...]