Tipologia: Accordo
Data firma: 29 giugno 2016
Validità: 01.07.2016 - 30.06.2019
Parti: Angopi, Legacoop Servizi e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Ormeggiatori e Barcaioli
Fonte: uiltrasporti.it

Sommario:

 

Premessa
Art. 5 Rapporti gerarchici e disciplinari
Art. 8 Infrazioni disciplinari e sanzioni
Mansioni e classificazioni del personale
Retribuzioni
Ferie
Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro

 

Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Contratto a tempo determinato
Art. 32 Rappresentanza Sindacale Unitaria
Art. 39 Codice di autoregolamentazione dello sciopero e procedure di raffreddamento e di conciliazione
Tutele sanitarie
Decorrenza e durata


Verbale di incontro

Addì 29 del mese di giugno dell’anno 2016, si sono incontrate presso la sede dell’Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani - Angopi - Via Salaria 89, Roma, l’Angopi […], Legacoop Servizi […] e le OO.SS. Filt-Cgil […], Fit-Cisl […], Uiltrasporti […]
Le parti:
- visto il CCNL del 20 giugno 2013 per gli Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani, la cui vigenza, normativa ed economica, è stabilita dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2016;
- vista la disdetta contrattuale, contenuta nella lettera delle organizzazioni sindacali del 21 dicembre 2015;
- vista la piattaforma di rinnovo del suddetto CCNL, presentata dalle OO.SS.;
- viste le osservazioni rappresentate dai Gruppi circa le criticità emerse nella pratica applicazione del vigente CCNL;
- considerate le intervenute novità normative che hanno interessato istituti contrattualmente previsti; - preso atto del rinnovo tariffario
hanno convenuto quanto segue:

Premessa
Le parti confermano integralmente le premesse ai precedenti CCNL ed, in particolare, quella contenuta nel rinnovo del 2013.
A tale riguardo, riaffermano la loro condivisione del modello organizzativo previsto nella normativa di riferimento e la loro volontà ad operare presso le sedi europee e nazionali affinché tale modello venga confermato e, se possibile, migliorato.
Le parti ritengono funzionale a tale fine la definitiva approvazione della proposta di Regolamento sull’accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza dei finanziamenti ai porti, recentemente approvata in sede di Trilogo. In particolare, viene condivisa la necessità che, laddove tale provvedimento prevede la facoltà di applicare le disposizioni a tutela dei diritti dei lavoratori, vengano promosse iniziative a che tale facoltà sia effettivamente esercitata.
In questa sede ribadiscono che, in questi anni di vigenza, il presente CCNL si è dimostrato strumento fondamentale di regolamentazione del rapporto di lavoro e pertanto il suo rinnovo, oltre ad adeguare gli istituti normativi alle intervenute esigenze organizzative, nonché al mutato quadro normativo, e quelli economici agli indicatori al riguardo condivisi in sede confederale, costituisce uno strumento utile per riaffermare la specificità del servizio svolto dagli ormeggiatori c barcaioli nei porti italiani e il suo fondamentale legame con la sicurezza della navigazione.
Coerentemente all’evoluzione dei CCNL, anche in quello oggetto del presente rinnovo le parti ritengono di dare adeguato spazio al welfare.
Con particolare riguardo alle tutele sanitarie, condividono che l’assistenza pubblica debba rappresentare il primo presidio, il cui efficace funzionamento deve garantire un’adeguata tutela a tutti i cittadini. A tale riguardo, quindi, opereranno, presso le sedi competenti, perché interventi normativi non pregiudichino il diritto alla salute. Viene, comunque, condivisa l’opportunità di un miglioramento delle tutele sanitarie di fonte contrattuale, che già nel vigente CCNL hanno costituito un valido ausilio per i lavoratori.
Sempre in termini di welfare, le parti sottolineano la rilevanza della pratica entrata in vigore delle disposizioni definite in occasione del rinnovo del 2013, riguardanti la costituzione del Fondo per l’accompagno all’esodo.
Su quest’ultimo punto le parti sottolineano l’importanza di avere predisposto uno strumento in grado di consentire agli ormeggiatori e barcaioli di poter interrompere, al raggiungimento del 62° anno di età e con un’anzianità contributiva prevista dalla vigente disposizione di legge, l’attività lavorativa, potendo contare sul riconoscimento di un’indennità economica strettamente correlata alle retribuzioni percepite nel corso della vita lavorativa. E questo fino al raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento.
Funzionale al rafforzamento del modello organizzativo è certamente un’adeguata formazione professionale, rispetto alla quale le parti firmatarie concordano sulla necessità di proseguire il programma di formazione continua, definito nell’Accordo del 29 settembre 2009 e, nell’auspicio di potere introdurre la figura dell’ormeggiatore/barcaiolo all’interno del repertorio nazionale delle qualifiche con i conseguenti obblighi formativi, condividono l’opportunità di rafforzare, nell’ambito del presente CCNL, le misure economiche incentivanti la formazione.

L’art. 5 del CCNL è così sostituito:
Art. 5 Rapporti gerarchici e disciplinari
I rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi, dal Regolamento istituito dall’Autorità Marittima e dal presente contratto.

L’art. 8 del CCNL è così sostituito:
Art. 8 Infrazioni disciplinari e sanzioni
Laddove le infrazioni disciplinari commesse dagli ormeggiatori/barcaioli, non pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, le stesse sono soggette, a seconda della gravità, ai seguenti provvedimenti disciplinari decisi dal Capo Gruppo, sentito il Consiglio:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni.
[…]
Richiamo verbale
Verrà applicato per le mancanze di minor rilievo in particolare modo per le mancanze sanzionate con rimprovero scritto quando la considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate non renderebbero equo adottare la maggiore sanzione.
Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione l’ormeggiatore/barcaiolo che risulta inadempiente, in quanto:
a. non rispetta quanto previsto all’art. 6 del presente contratto con riferimento alle sole disposizioni la cui inosservanza non comporti violazione di prescrizioni dell’Autorità Marittima ;
b. reitera mancanze che hanno dato luogo a rimproveri verbali;
c. non si presenti a lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
d. non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
e. senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
f. non esegua il lavoro con l’assiduità e secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza o esegua lavori non assegnatigli;
g. per disattenzione o negligenza guasti il materiale e/o i mezzi nautici o terrestri utilizzati per svolgere il servizio e/o la merce trasportata/movimentata, oppure non avverta subito il Capo Gruppo degli eventuali guasti verificatisi;
h. usi impropriamente, o comunque in modo diverso da quello stabilito o previsto dal Regolamento di servizio o interno, i mezzi nautici, terrestri, le strumentazioni, le dotazioni personali;
i. mostri trascuratezza nella conservazione e nell’uso degli strumenti da lavoro forniti dal Gruppo, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale;
j. non avverta subito il Capo Gruppo, o chi lo rappresenti, di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
k. ferma restando la disciplina sanzionatoria prevista dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, non osserva tali disposizioni;
l. non osservi le misure di prevenzione contro gli infortuni o altre disposizioni simili, producendo danno solo a se stesso o anche non producendo danno alcuno;
m. non osservi le norme o le misure sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro;
n. contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
o. esegua, in luoghi di pertinenza del Gruppo, lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro e senza sottrazione di materiale aziendale, con uso di attrezzature del Gruppo;
p. tenga un contegno inurbano e scorretto nello svolgimento del servizio;
q. in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale ed alla sicurezza del Gruppo;
r. in qualunque modo arrechi danni al Gruppo;
s. si presenti al lavoro o si trovi in servizio in stato di accertata ubriachezza;
[…]
L’ammonizione scritta viene applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo o in caso di recidiva.
Gli altri casi di eventuali infrazioni commesse dagli ormeggiatori/barcaioli che pregiudicano il regolare svolgimento del servizio comportano, ove non ricorrano agli estremi di un reato, l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 1254 del Codice della Navigazione.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali
All’art. 22, le parole “Qualora per postumi invalidanti o per cause di malattia professionale il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà, sentita l’Autorità Marittima, possibilmente adibito a mansioni pin adatte alla propria capacità lavorativa, anche di livello inferiore, compatibilmente con le esigenze del Gruppo, conservando la retribuzione (voci fisse) del livello posseduto all’atto dell’infortunio/malattia professionale. Tale norma non si applica nei casi di cancellatone dai registri medesimi per permanente inabilità al servigio” sono così sostituite:
“Qualora per postumi invalidanti o per cause di malattia professionale il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà, qualora nella prevista istruttoria ministeriale per l’organizzazione del servizio sia convenuto di mantenerlo nell’organico, adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa, anche di livello inferiore, compatibilmente con le esigenze del Gruppo, conservando la retribuzione (voci fisse) del livello posseduto all’atto dell’infortunio/malattia professionale. Tale norma non si applica nei casi di cancellazione dai registri medesimi per permanente inabilità al servizio”

Contratto a tempo determinato
[…]
La percentuale massima di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Comunque, i casi in cui venga superata la percentuale prevista dalla legge, saranno oggetto di preventiva informazione alle OO.SS.

Art. 32 Rappresentanza Sindacale Unitaria
L’articolo è così riformulato:
“In materia di modalità di costituzione e di funzionamento delle Rappresentanze Sindacale Unitarie si recepiscono, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nell’Accordo interconfederale sottoscritto il 28 luglio 2015 da Agci, Confcooperative, Legacoop, Cgil, Cisl e Uil.
Nota a verbale
Le OO.SS. informano che la pratica applicazione dell’Accordo interconfederale del 28 luglio 2015 segue le disposizioni contenute nel Regolamento di recepimento nel settore trasporti del Testo Unico sulla rappresentanza del 16 luglio 2015.”