Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1997, n. 412 - Regolamento recante l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità:
Visto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il quale prevede l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata anche dai servizi di ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Considerato il rischio di infortuni per frequenza e gravità;
Considerata la peculiarità delle condizioni di lavoro e la incidenza infortunistica, in termini di frequenza e di gravità delle conseguenze, desumibile dai dati statistici, nonchè la frequenza dei rapporti di lavoro irregolari che possono influire negativamente sulle condizioni di sicurezza nel settore delle costruzioni edili e di genio civile, dei lavori in sotterraneo e in galleria, mediante cassoni in aria compressa e subacquei;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 giugno 1997;
Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;
Articolo 1
1. Le attività comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro può essere esercitata anche dai servizi di ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro, sono:
a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati. Lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è esercitata previa informazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e secondo programmi concordati periodicamente anche al fine di evitare sovrapposizione di interventi.