Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
di concerto con
Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
e il
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

I DIRETTORI GENERALI
 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011, di seguito D.I. 11.4.2011, recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo";
VISTO il punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, il quale prevede che l'adozione del provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati sia disposta "con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero della sviluppo economico";
VISTA la circolare n. 21 dell'8 agosto 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente "Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011";
VISTO il decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 11 del 21 febbraio 2017, con il quale è stata ricostituita la Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III al medesimo D.I. 11.4.2011;
VISTO il d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” con il quale, tra l'altro, la denominazione della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali è stata modificata in Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;
VISTA la circolare n. 11 del 17 maggio 2017 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, con la quale sono state fornite "Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.";
VISTO il decreto del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e con il Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico n. 8 del 25 febbraio 2019, con il quale è stato adottato il XXI elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011;
TENUTO CONTO di quanto richiamato al punto 4.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, laddove si stabilisce che "L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 3.";
VISTI i decreti del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 48 del 9 maggio 2018 e n. 97 del 30 novembre 2018, con i quali è stata modificata la composizione della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, ricostituita con decreto direttoriale n. 11 del 21 febbraio 2017, per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III al medesimo D.I. 11.4.2011;
VISTE le istanze di rinnovo dell'iscrizione quinquennale nell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011 dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, presentate da: AD s.r.l., ECI - Ente di certificazione & ispezione S.p.a., MDF VERIFICHE s.a.s. e V.I.R. s.r.l.;
VISTE, inoltre, le istanze di variazione delle rispettive abilitazioni presentate da: APAVE ITALIA CPM s.r.l., Boreas s.r.l., CON.FOR s.r.l., E.M.Q. - DIN s.r.l., EN.P.I. s.r.l., Ente Certificazioni S.p.A., EUROFINS-MODULO UNO s.r.l., EV - Euroverifiche s.r.l., I.M.Q. - Istituto Italiano del Marchio di Qualità S.p.A., ISIS s.c.r.l., NTI Italia s.r.l. - Organismo di ispezione, SO.VE.P.I. Società Verifiche Periodiche Impianti s.r.l., VAI - Verificatori associati italiani s.r.l.; Verifiche s.r.l. e Verimpianti s.r.l.;
VISTE altresì le istanze di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, presentate dalle Società MCJ s.r.l. e VECOS Italia s.r.l;
VISTA la nota del 28 febbraio 2019, con la quale la EUROFINS-MODULO UNO s.r.l., già abilitata all'effettuazione delle verifiche periodiche, ha comunicato l'intervenuta fusione per incorporazione con il soggetto abilitato ICE - Istituto Certificazione Europea s.p.a., annotata al Registro imprese in data 10.12.2018;
VISTI i pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 in relazione alle istanze di variazione, di rinnovo ed iscrizione richiamate in precedenza;
TENUTO CONTO che la Società M.D.F. Verifiche s.a.s. non ha fornito adeguato riscontro alla nota n. 6336 del 25 marzo 2019 - emessa ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - con la quale sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e che pertanto la Società non ha dimostrato il possesso dei requisiti che avevano consentito il rilascio dell'abilitazione all'effettuazione delle verifiche periodiche;
RILEVATO che è tuttora in corso l'attività di istruttoria tecnica, da parte della medesima Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, dell'istanza di rinnovo dell'iscrizione quinquennale nell'elenco dei soggetti abilitati presentata da V.I.R. s.r.l. e che, pertanto, nelle more della definizione della relativa istruttoria da parte della Commissione, sia opportuno garantire la continuità operativa del soggetto innanzi citato prorogandone temporaneamente la relativa iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
CONSTATATO che la Società ICO-ILLIT s.r.l., non ha presentato istanza di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, e che la relativa iscrizione è scaduta il 26 maggio 2019;
CONSIDERATO che, sulla base di quanto rappresentato innanzi, è possibile procedere ad un parziale aggiornamento del XXI elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019;
 

DECRETANO

Articolo 1
(Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)

1. Sulla base delle istanze di rinnovo dell'iscrizione quinquennale e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, è rinnovata per cinque anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'iscrizione inizialmente concessa, nei confronti delle seguenti società: AD s.r.l. ed ECI - Ente di certificazione & ispezione s.p.a..
 

Articolo 2
(Variazione delle abilitazioni)

1. Sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni dei soggetti già iscritti nell'elenco adottato con decreto direttoriale 25 febbraio 2019, n. 8 richiamato in premessa, sono modificate dalla data dal presente decreto per le seguenti società: APAVE ITALIA CPM s.r.l.; Boreas s.r.l.; CON.FOR s.r.l.; E.M.Q. - DIN s.r.l.; EN.P.I. s.r.l.; Ente Certificazioni S.p.A.; EUROFINS-MODULO UNO s.r.l.; EV - Euroverifiche s.r.l.; I.M.Q. - Istituto Italiano del Marchio di Qualità S.p.A.; ISIS s.c.r.l.; NTI Italia s.r.l. - Organismo di ispezione; SO.VE.P.I. Società Verifiche Periodiche Impianti s.r.l.; VAI - Verificatori associati italiani s.r.l.; Verifiche s.r.l.; Verimpianti s.r.l.. Le variazioni di cui al presente articolo sono riportate nell'elenco allegato.
 

Articolo 3
(Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati)

1. Sulla base delle istanze di iscrizione quinquennale nell'elenco dei soggetti abilitati e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le Società MCJ s.r.l. e VECOS Italia s.r.l. sono iscritte, per cinque anni decorrenti dalla data del presente decreto, nell'elenco allegato, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del D.I. 11.4.2011.
 

Articolo 4
(Proroga delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, al fine di garantire la continuità operativa della Società V.I.R. s.r.l., la relativa iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni è prorogata per un periodo non superiore a novanta giorni successivi alla data del presente decreto.
2. La proroga di cui al comma 1 decorre dalla data di scadenza dell'iscrizione inizialmente concessa.
3. Qualora, al termine dell'istruttoria tecnica, sia accertata la ricorrenza delle condizioni previste per il rinnovo dell'iscrizione, gli effetti di validità dell'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 decorreranno dalla data di scadenza dell'iscrizione inizialmente concessa.
 

Articolo 5
(Cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati)

1. per le motivazioni indicate in premessa, le Società di seguito riportate sono cancellate dall'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del D.I. 11.4.2011:
- ICE - Istituto Certificazione Europea s.p.a., con effetto dalla data del presente decreto;
- ICO-ILLIT s.r.l., con effetto dalla data di scadenza della relativa abilitazione;
- MDF VERIFICHE s.a.s., con effetto dal giorno successivo alla data di scadenza dell'iscrizione inizialmente concessa;
 

Articolo 6
(Elenco dei soggetti abilitati)

1. Tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto, è adottato il XXII elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente il XXI elenco adottato con decreto direttoriale 25 febbraio 2019, n. 8, già richiamato in premessa.


Articolo 7
(Obblighi dei soggetti abilitati)

1. Con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.
2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
3. Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
4. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
6. All'atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l'organigramma generale di cui all'Allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.
Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione “Trasparenza/Pubblicità legale”.

 

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Direzione Generale della prevenzione sanitaria

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis

Il Direttore Generale
Claudio D'Amario

Il Direttore Generale
Mario Fiorentino


Allegato Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008" - Ventiduesimo elenco