Tipologia: Accordo Integrativo Aziendale
Data firma: 1° agosto 2019
Validità: 31.12.2021
Parti: Inalca/Confindustria Emilia e RSU/Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Inalca, Pegognaga
Fonte: flai.lombardia.it


Sommario:

 

Premessa
Relazioni industriali
Appalti e terziarizzazioni
Ambiente sicurezza e igiene del lavoro
Agibilità sindacali
Formazione
Orario di lavoro
Indennità polifunzionalità
Inquadramento
Diritti individuali
Ferie

 

Mensa
Trasferta
Buono carne (generi in natura)
Welfare aziendale
Premio di risultato
Premio aggiuntivo individuale
Modalità di corresponsione delle erogazioni economiche
Clausola di salvaguardia
Durata e verifiche periodiche
Allegato


Accordo Integrativo Aziendale

Addì 1 Agosto 2019, presso lo stabilimento di Pegognaga tra la Direzione Aziendale Inalca spa assistita da Confindustria Emilia e la RSU della medesima unità produttiva. assistita dalla Fai Cisl - Flai Cgil - Uila Uil […]

Premesso che:
- L'Azienda Inalca, in relazione alla propria tipologia produttiva, opera nell'ambito di un contesto sempre più competitivo che impone continui recuperi di efficienza con interventi finalizzati al miglioramento della produttività e della flessibilità organizzativa.
- Nell'ambito di questo contesto, caratterizzato da forti e crescenti complessità, l'azienda intende costruire e consolidare i suoi fattori distintivi di qualità e innovazione, ritenendo questi elementi imprescindibili per costruire e mantenere la sua posizione di primo piano a livello nazionale.
- Le parti confermano la volontà di gestire l'approccio delle relazioni industriali con modalità orientate alla risoluzione concreta delle problematiche organizzative affrontate dall'azienda e che la contrattazione aziendale costituisce un'opportunità di confronto che, nel rispetto dei reciproci ruoli. consente di adeguare ed aggiornare le dinamiche gestionali alle necessità di "business" dell'impresa.
- Le parti, in esito ad una serie articolata di incontri, hanno convenuto e stipulato quanto segue in relazione alla definizione del contratto integrativo aziendale.

Relazioni industriali
Le parti, in considerazione di quanto in premessa. convengono sull'impegno comune a consolidare l'attuale sistema di relazioni sindacali, rafforzandone le caratteristiche di continuità, tempestività e di maggior conoscenza al fine di favorire una contrattazione più partecipativa e consapevole.
A tale scopo si concorda una serie di incontri con la RSU nel corso dei quali affrontare argomenti di primaria importanza quali ad esempio:
• organizzazione e orari di lavoro;
• analisi dei dati Premio di Risultato;

Appalti e terziarizzazioni
Per le materie in argomento, la scrivente azienda conferma il pieno rispetto di quanto contenuto nelle disposizioni di legge e nell'articolo 4 del vigente CCNL.

Ambiente sicurezza e igiene del lavoro
L'azienda conferma il massimo impegno rivolto a garantire elevati standard di sicurezza sul luogo di lavoro per tutti i lavoratori che operano direttamente o indirettamente in favore dell'azienda. Le esigenze di sicurezza del lavoro costituiscono un'importante guida per l'adeguamento ed il miglioramento dei processi produttivi. La continua attenzione per il mantenimento e l'aggiornamento delle certificazioni di qualità ambientale e di sicurezza sul lavoro, nonché l'attuazione di iniziative specifiche a livello di sito, permettono la massima diffusione della cultura della sicurezza e dell'ambiente perseguita anche attraverso il coinvolgimento attivo dei lavoratori. In questo ambito, anche attraverso il contributo delle RLS, si conferma la ricerca di miglioramento e di una sempre maggiore tutela della qualità e della sicurezza con riferimento specifico alla prevenzione rischio infortuni, all'igiene e alla sicurezza. all'informativa su rischi generici specifici, unitamente a progetti di sensibilizzazione nei confronti di tutti i lavoratori.
Le Parti confermano il ruolo dei Rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (RLS) in particolare nella sensibilizzazione e nella diffusione della cultura della sicurezza e salvaguardia ambientale.
La procedura del sistema aziendale di Qualità e Sicurezza contiene l'elenco di tutti i DPI assegnati e di quelli assegnabili su richiesta dei lavoratori, in riferimento ai diversi reparti produttivi.
Eventuali singole problematiche/esigenze su temi afferenti la sicurezza, come l'implementazione di un sistema interno di informativa agli RLS in caso di evento infortunistico, saranno oggetto di analisi e verifica a livello aziendale tra RLS e RSPP e Direzione aziendale.

Agibilità sindacali
L'Azienda metterà a disposizione della RSU una saletta per permetterle di svolgere al meglio la propria funzione.

Orario di lavoro
Le parti concordano che la richiesta di prestazioni di lavoro in flessibilità e/o in subordine in straordinario, laddove programmabili, debbano essere comunicate alla RSU con congruo preavviso.
Sono fatti salvi i casi di necessità e/o emergenza improvvisa, la cui comunicazione verrà inoltrata possibilmente con 24 ore di anticipo.
A tale scopo le parti ritengono che all'interno degli articoli 30, 30 bis, 30 ter e 31 del CCNL Industria Alimentare vi siano tutti gli elementi necessari per rispondere alle problematiche di orari esistenti.

Diritti individuali
Le parti, considerando inaccettabili ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro intendono dare ampia diffusione all’Accordo sottoscritto in Lombardia (in assenza di tale accordo verrà applicato quanto previsto in Emilia Romagna).

Mensa
Viene confermata l’istituzione e la validità della Commissione Mensa, composta da un componente di nomina societaria e da un componente scelto all’interno della RSU.
La Commissione si incontrerà con cadenza trimestrale per affrontare e risolvere eventuali problematiche legate al servizio di ristorazione aziendale.
Il membro di nomina sindacale eserciterà le proprie funzioni, all’interno della Commissione. attraverso l’utilizzo dei permessi sindacali riconosciuti contrattualmente alla RSU.
Le parti, laddove lo ritengano utile e/o necessario, potranno, congiuntamente ed all’occorrenza, richiedere la convocazione del rappresentante dell'impresa terza a cui è affidata la gestione del relativo servizio.