MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato Prevenzione Incendi

 

Lettera Circolare n. 6703/4179

Roma, 14 marzo 1974
 

OGGETTO: Recinzione nelle fabbriche di manufatti esplodenti di cat. IV (Artifici) - Quesito.
 

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi ha chiesto a questo Ministero se per la costruzione delle fabbriche di cui all’oggetto debba richiedersi esclusivamente il rispetto delle norme del Capitolo II, Allegato “B” del regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di P.S. oppure occorre anche la recinzione di metri 2,50 a 40 metri, prevista al par. 3 del Cap. 10 del suddetto allegato.
Il quesito è stato sottoposto all’esame della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili che nella seduta del 14 febbraio 1974 con verbale n. 6/1675, di cui si allega copia, ha espresso il parere con il quale si concorda.
 

Allegato

Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili
Estratto del verbale n. 6/1675 della seduta del 14 febbraio 1974.
 

OGGETTO: Comando provinciale VV.F. di Brindisi: recinzione nelle fabbriche di manufatti esplodenti di Cat. IV (Artifici): quesito.

Il relatore legge la seguente relazione:
Per il tramite della DGPC e SA del Ministero interno il Comando prov. VV.F. di Brindisi ha chiesto di essere informato se la recinzione di sicurezza contro azioni dell’esterno prevista al Cap. 10, par. 3 dell’Allegato B al regolamento di P.S. per le fabbriche ed i depositi in genere di esplosivi e di manufatti esplodenti debba o no essere anche imposta per le fabbriche di manufatti esplodenti della Cat. IV (Artifici); ciò in quanto di tale recinzione non è fatto cenno nella Cat. II dello stesso regolamento che disciplina le fabbriche in questione.
In merito si riferisce che dal punto di vista giuridico-amministrativo detta recinzione con le modalità stabilite al Cap. 10, par. 3 dell’All. B al regolamento di P.S. si deve intendere applicabile a qualsiasi fabbrica o deposito di esplosivi o di manufatti esplodenti e perciò anche alle fabbriche di manufatti della Cat. IV.
Ciò oltretutto è confortato dalla costante prassi seguita da oltre 30 anni dalla Commissione consultiva; qualche deroga peraltro è stata inizialmente concessa (in applicazione del disposto del Cap. XIII, par. 2 dell’Allegato B al regolamento di P.S.) per fabbriche già esistenti al momento della applicazione del ricordato regolamento di P.S.
La Commissione unanime approva.