Tipologia: DPR*
Data decreto: 23 agosto 1988
Firma Accordo: 9 giugno 1998**
Validità: 01.01.1988 - 31.12.1990
Parti: Delegazione di parte pubblica e OO.SS.
Comparti: Scuola, PA
Fonte: CNEL
Note: *DPR 23 agosto 1988, n. 399. Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 Giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola. In GU 10.09.1988, n. 213 s.o.
        ** L'accordo viene sottoscritto il 15 giugno 1988 da Fis, l'8 luglio 1988 da Gilda, il 27 luglio 1988 da Cgil, Cgil-Scuola, il 3 agosto 1988 da Cisnal, Cisnal-Scuola. All'accordo sebbene non partecipanti hanno aderito Cildi, il 16 giugno 1988, Confail il 30 giugno 1988, Confill-Fis il 7 luglio 1988, Seios l'8 luglio 1988, Confsal il 27 luglio 1988 e Cidil il 9 agosto 1988

Sommario:

 Preambolo
Art. 1. Campo di applicazione e durata
Art. 2 Classificazione del personale
Art. 3. Trattamento economico
Art. 4. Inquadramento economico
Art. 5. Effetti dei nuovi stipendi
Art. 6. Indennità di funzione per il personale ispettivo e direttivo
Art. 7. Indennità di funzione docente
Art. 8. Indennità di funzione per il personale amministrativo tecnico ed ausiliario
Art. 9. Effetti delle indennità di funzione
Art. 10. Indennità di istituto
Art. 11. Indennità aggiuntiva per la funzione docente
Art. 12. Indennità di funzione per il personale supplente
Art. 13 Lavoro straordinario
Art. 14. Orario di servizio
Art. 15. Orario di servizio a tempo parziale
Art. 16. Funzionamento degli organi collegiali
Art. 17. Organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario
Art. 18. Mobilità del personale della scuola
Art. 19. Mobilità professionale del personale amministrativo tecnico ed ausiliario
 Art. 20. Mobilità territoriale del personale amministrativo tecnico ed ausiliario
Art. 21. Mobilità per incompatibilità
Art. 22. Mobilità per l'assegnazione a posti vacanti dell'amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni.
Art. 23 Negoziazione decentrata
Art. 24. Santo patrono
Art. 25. Congedo ordinario
Art. 26. Aggiornamento e formazione in servizio del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario.
Art. 27. Libretto personale
Art. 28. Attribuzione di classi stipendiali per particolari meriti
Art. 29. Assemblee
Art. 30. Norme di rinvio
Art. 31. Copertura finanziaria
Tabella A Posizioni stipendiali annue
Tabella B Indennità di funzione annue
Allegati
Allegato 1 Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di Sciopero (Cgil, Cisl, Uil, Compsal, Cida, Confedir Cisal, Cisas, Usppi)
Allegato 2 Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di Sciopero (Cisnal)

Decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 399.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 Giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola. In GU 10.09.1988, n. 213 suppl.ord.

Il Presidente della Repubblica
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 Luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 29 Marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 Aprile 1988 (registrato alla Corte dei Conti il 18 Aprile 1988, registro n. 78, atti di Governo, foglio n. 31) con il quale all'on. Paolo Cirino Pomicino, Ministro Senza Portafoglio, è stato conferito l'incarico della funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 Aprile 1988 (registrato alla Corte dei Conti il 15 Giugno 1988, registro n. 6 presidenza, foglio n. 230) con il quale il Ministro per la Funzione Pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 Marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge 29 Marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90;
Vista la legge 11 Marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1988);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 Agosto 1988, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alle trattative) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto scuola di cui all'art. 8(1) del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, raggiunto in data 9 Giugno 1988 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 8(1) e le confederazioni sindacali Cisl, Uil, Confsal, Cida, Cisal, Confedir, Cisas, Usppi e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti (Cisl-Scuola, Cisl-Sism, Cisl-Sinascel, Uil-Scuola, Confsal-Snals, Confedir-Lands e Confedir-Anp, Cisal-Scuola, Cisas-Scuola, Usppi-Scuola) e le organizzazioni sindacali Snia ed Unams; accordo sottoscritto, successivamente, in data 15 Giugno 1988 dalla Fis, in data 8 Luglio 1988 dalla Gilda, in data 27 Luglio 1988 dalla Cgil e Cgil-Scuola, in data 3 Agosto 1988 dalla Cisnal e Cisnal-Scuola, partecipanti alle trattative ed al quale hanno aderito le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: Cildi in data 16 Giugno 1988, Confail in data 30 Giugno 1988, Confill-Fils in data 7 Luglio 1988, Seios in data 8 Luglio 1988, Confsal in data 27 Luglio 1988 e la Cidil in data 9 Agosto 1988;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 Agosto 1988 ai sensi dell'art. 6 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, ai fini del recepimento e dell'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il personale del comparto scuola, di cui all'art. 8(1) del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-90;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Funzione Pubblica di concerto con i Ministri della Pubblica Istruzione, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e del Lavoro e della Previdenza Sociale;
Emana
Il seguente decreto:

Art. 1. Campo di applicazione e durata
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 8(1) del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1988-31 Dicembre 1990.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1988 e quelli economici dal 1 Luglio 1988.

Art. 14. Orario di servizio
[…]
4. L'attività di insegnamento per la scuola materna si svolge in ventisette ore settimanali dal 1 Settembre 1988 ed in venticinque ore settimanali dal 1 Settembre 1990, nonché in ventiquattro ore settimanali per la scuola elementare ed in diciotto ore settimanali per gli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.
5. Prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, il capo di istituto, nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 Maggio 1974, n. 417, predispone, sulla base delle eventuali proposte formulate dal collegio dei docenti, dai consigli di circolo o di istituto e dai consigli di classe o di interclasse o intersezione, il piano annuale delle attività specificamente connesse con l'attività didattica, inclusa la programmazione didattico-educativa, e con il funzionamento della scuola, ivi compresi i criteri di organizzazione degli scrutini ed i rapporti con le famiglie. detto piano, che prevederà, in particolare, le modalità operative di attuazione ed i conseguenti impegni orari del personale docente, dovrà essere deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa.
Con la stessa procedura il piano sarà modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte ad eventuali esigenze sopravvenute.
Il disposto di cui al comma 7 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1987, n. 209, è abrogato.
[…]
8. Nelle scuole elementari e secondarie, ivi compresi gli istituti di arte ed i licei artistici, a decorrere dal 1 Settembre 1990 i docenti possono, prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, dichiarare la propria disponibilità a svolgere per l'intero anno scolastico altre tre ore settimanali di servizio in aggiunta a quelle previste dal presente articolo. Dette attività sono preordinate alla predisposizione ed all'attuazione di insegnamenti individualizzati, ad interventi di prevenzione e recupero dello svantaggio scolastico, di arricchimento e di integrazione dell'offerta formativa, di orientamento e di studio- lavoro. le predette ore, che possono essere utilizzate con cadenze diverse da quelle settimanali ed anche in orari pomeridiani, vanno inserite nel programma deliberato dal collegio dei docenti ed effettivamente svolte. la concreta applicazione della normativa di cui al presente comma sarà definita in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, sulla base di criteri definiti per gli aspetti finanziari dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del Tesoro e per la Funzione pubblica.
[…]
12. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti di arte, i docenti che si assentino per un periodo non superiore a dieci giorni sono sostituiti dal personale in servizio nella scuola. Nel caso in cui nella stessa classe un docente si assenti, anche in periodi diversi, complessivamente per più di trenta giorni, si provvederà alla sua sostituzione con un docente a disposizione solo se della stessa disciplina, a condizione che possa essere garantito dal medesimo docente l'insegnamento nella classe per tutte le ore previste.
13. L'orario di servizio dei docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza resta confermato, in attesa della riforma delle predette istituzioni, in quello previsto dalle vigenti disposizioni.
14. L'orario di servizio del personale direttivo ed ispettivo resta confermato in trentasei ore settimanali.
15. L'orario di servizio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di trentasei ore settimanali può essere articolato secondo i criteri previsti negli articoli 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1987, n. 209.
Per i collaboratori tecnici l'organizzazione dell'orario di lavoro dovrà tenere conto dell'attività di manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche del laboratorio e di preparazione del materiale per le esercitazioni pratiche; le modalità di attuazione della predetta articolazione dell'orario di lavoro saranno definite in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale.
16. L'orario di servizio del personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello stato e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali è stabilito in ventiquattro ore settimanali, a cui si aggiungono altre nove ore settimanali di servizio ordinario per assicurare il funzionamento delle predette istituzioni.
17. L'orario di servizio del personale assistente delle istituzioni scolastiche speciali, individuato nella tabella organica di cui alla legge 30 Luglio 1973, n. 488 e dell'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui alla tabella allegata alla legge 30 Dicembre 1960, n. 1734, resta fissata nella misura attualmente in vigore. le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo di ventiquattro ore settimanali sono retribuite nella misura stabilita dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 Settembre 1978, n. 567, maggiorata del trenta per cento.
18. L'orario del personale di cui ai commi 14, 16 e 17 viene articolato secondo criteri di flessibilità in relazione ad una programmazione che consenta l'espletamento delle funzioni dell'ambito di competenza.
[…]

Art. 23 Negoziazione decentrata
1. Si applicano in materia di negoziazione decentrata le disposizioni di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1987, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 29. Assemblee
1. In sede di accordo intercompartimentale saranno definiti modalità, criteri e limiti per lo svolgimento delle assemblee del personale nei locali scolastici nell'ambito della revisione della normativa concernente i diritti sindacali.

Art. 30. Norme di rinvio
1. Per quanto non stabilito dal presente decreto, nei confronti del personale di cui all'art. 1 di applicano le disposizioni legislative vigenti e quelle di cui ai precedenti decreti del Presidente della Repubblica recettivi degli accordi triennali, se non compatibili con le disposizioni del presente decreto.

Art. 31. Copertura finanziaria
[…]
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 Agosto 1988
Registrato alla Corte dei Conti, addì 3 Settembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 4

____________________________
(1) DPR 5 marzo 1986, n. 68
Art.8 Comparto del personale della scuola

1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale della scuola comprende:
il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato;
il personale direttivo dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza; il personale docente e non docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti, con esclusione di quello appartenente alla carriera direttiva amministrativa; gli assistenti delle Accademie di belle arti; gli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica ed i pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza;il personale direttivo, docente e non docente di ogni altro tipo di scuola statale, esclusa l'università.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della pubblica istruzione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.