MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato Prevenzione Incendi

 

Lettera Circolare n. 31779/4113

Roma, 10 febbraio 1975
 

OGGETTO: Colonnine di distribuzione di GPL a doppia erogazione - Quesito.
 

L’Ispettorato regionale VV.F. per la Liguria ha rivolto a questo Ministero un quesito inteso a conoscere se sia consentita l’installazione, presso le stazioni di rifornimento di g.p.l. per autotrazione, di due apparecchi di distribuzione (colonnine) a doppia erogazione a chiarimento di quanto stabilito dall’art. 2, punto 4, e dall’art. 12 del D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208, nonché dalla circolare n. 7 del 15 gennaio 1970.
Al riguardo si chiarisce che l’art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica non consente l’installazione di più di due apparecchi di distribuzione.
Poiché le colonnine a doppia erogazione non sono altro che due distributori sistemati in un unico fasciame, è evidente che le disposizioni vigenti non consentono l’installazione di più di una colonnina a doppia erogazione.
Possono invece essere consentiti, perché rientrano del dettame della legge, due distributori a doppia erogazione del tipo che non consenta il contemporaneo funzionamento di ambedue gli erogatori facenti parte della stessa colonnina.