MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
Divisione armi ed esplosivi

 

 

Lettera Circolare N. 10.03049/XV.H.24

Roma, 15 gennaio 1976
 

OGGETTO: Stabilimenti di lavorazione, depositi di olii minerali - Misure di sicurezza.
 

Con circolare n. 10.00106/XV.H.24 del 20 febbraio 1973 questo Ministero richiamò l’attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni contenute nel D.M. 31 luglio 1934 (modificato con D.M. 12 maggio 1937) ai fini della custodia, a mezzo di guardie giurate, degli stabilimenti in cui si lavorano o si tengono in deposito olii minerali e loro derivati infiammabili e combustibili.
In quella occasione le SS.LL. furono perciò invitate a riesaminare la situazione sia degli impianti soggetti a concessioni ministeriali sia di quelli direttamente autorizzati ai sensi della legge 7 maggio 1965, n. 460.
Successivamente, nel timore che potessero verificarsi fatti delittuosi nel quadro della particolare situazione dell’ordine pubblico, con circolare telegrafica n. 10.00744 del 24 maggio 1974, nel richiamare le disposizioni impartite nel 1973, fu rinnovata la raccomandazione di rivedere la situazione dei vari impianti e si dispose con prescrizione, intesa a garantire ogni possibile massima sicurezza, l’adozione graduale di particolari accorgimenti.
L’esigenza di riesaminare globalmente il complesso problema della sicurezza degli stabilimenti di lavorazione e deposito di olii minerali e loro derivati infiammabili e combustibili e di dirimere qualche dubbio insorto in ordine ai criteri di applicazione delle precennate disposizioni, ha indotto questo Ministero ad officiare, al riguardo, prima la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, poi un gruppo di studio composto, oltre che da esperti della stessa Commissione, da qualificati rappresentanti dei Ministeri delle finanze, dell’industria, commercio e dell’artigianato e della marina mercantile.
A conclusione dei lavori è stata redatta una direttiva poi formalmente approvata dai Dicasteri interessati per la parte di rispettiva competenza, nell’intesa che della divulgazione si sarebbe interessato questo Ministero sia in rapporto alla preminente esigenza di sicurezza posta a base di essa sia per la possibilità di far convergere l’iniziativa verso i Prefetti quali rappresentanti del governo nelle singole province.
Per quanto concerne gli aspetti fondamentali del programma di sicurezza predisposto si fa presente che la relativa articolazione risponde ai criteri appresso enunciati.
Custodia

L’obbligo di disporre la custodia degli impianti di che trattasi a mezzo di guardie particolari giurate, che durante il servizio di sorveglianza esterna possono andare armate, è riferito a depositi appartenenti alle classi prima, seconda, terza e ottava, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, titolo I “Avvertenze generali” e n. 10 del titolo II del precitato D.M. 31 luglio 1934.
L’osservanza di tali norme, che hanno per fine precipuo la sicurezza e l’incolumità pubblica, deve essere garantita in maniera da consentire la realizzazione di un efficace servizio di vigilanza ininterrotto lungo tutta l’area su cui si estendono gli impianti e tutta la fascia perimetrale, che potrebbe essere insidiata da agenti esterni.
Sarà d’uopo a questo fine verificare che i servizi predisposti siano adeguati ed offrano garanzie in rapporto all’importanza degli obiettivi di tutela.
Illuminazione
Un servizio di sicurezza efficiente non può prescindere per la migliore esplicazione della azione di vigilanza, dall’illuminazione nelle ore notturne e in quelle diurne, nei casi di insufficiente visibilità, dell’area in cui si trovano gli impianti e del perimetro esterno per una profondità non inferiore a 25 metri.
Impianti di segnalazione e di allarme
Tutti gli stabilimenti di lavorazione e di deposito di olii minerali e loro derivati infiammabili e combustibili, devono essere collegati con le centrali operative di uffici di P.S. o Comandi dei carabinieri, per far scattare, in caso di bisogno, il dispositivo di emergenza, consentendo all’occorrenza interventi tempestivi ed efficaci.
Recinzione
Con la richiamata circolare del 24 maggio 1974 furono inoltre impartite disposizioni per la graduale e rapida sostituzione della recinzione metallica con altre in muratura. A tale riguardo sono insorte difficoltà interpretative da parte dei titolari degli impianti che hanno formulato quesiti per una migliore definizione del problema.
In proposito si precisa che la materia è compiutamente regolata dall’art. 38 del titolo IV del menzionato D.M. 31 luglio 1934, secondo il quale gli “stabilimenti e depositi di olii minerali devono essere circondati da un recinto senza apertura o discontinuità salvo l’ingresso (nei grandi impianti gli ingressi possono essere due o più, secondo l’ampiezza dello stabilimento o deposito)”.
Tale recinto, alto non meno di metri 2,50 sul piano del terreno esterno e costruito con materiali incombustibili “deve essere preferibilmente in muratura”.
La citata disposizione non esclude però che si possa consentire, in via sostitutiva, una robusta rete metallica.
Dal contesto normativo emerge peraltro inequivocabilmente che l’obbligo della recinzione ha carattere generale ed investe quindi i titolari di tutti gli stabilimenti in cui si lavorano o si tengono in deposito olii minerali, indipendentemente dalla complessità degli stabilimenti stessi e dall’estensione di essi.
Con tali premesse non è da porre in dubbio che la recinzione debba essere realizzata di norma in muratura, potendosi ammettere in alternativa la rete metallica soltanto quando altre circostanze, da valutarsi analiticamente e con massima oculatezza, in relazione alla assoluta preminenza delle esigenze di sicurezza, comprovino che l’impianto proposto presenti nel suo complesso a motivo dell’adozione di speciali dispositivi e modalità costruttive o di esercizio, rassicuranti garanzie di sicurezza.
Il suesposto criterio discriminante ai fini dell’esercizio della facoltà di deroga alla prescritta preferenza attribuita dal legislatore alla recinzione muraria viene mutuato, in via di applicazione analogica, da altro precetto (disposizione 101) contenuto nel citato D.M. del 31 luglio 1934.
Si ritiene perciò che l’adozione della recinzione metallica, sempre robusta ed a maglie fitte, nel caso in cui possa essere consentita, imponga la prescrizione che essa sia integrata da un particolare impianto con rete a svolgimento con rotoli di speciale filo spinato (ad es. del tipo “concertino Wire”) munito lungo le spire ad intervalli regolari di piccole lame in acciaio seghettate.
I rotoli dovranno essere ancorati al suolo mentre il filo sarà tenuto in tensione, sicché un eventuale tranciamento provocherà un movimento istantaneo dotato di grande energia.
Tale sistema protettivo, sistemato, possibilmente, all’esterno della recinzione attualmente esistente, potrà essere sostituito da impianto difensivo equipollente ritenuto idoneo ai fini della sicurezza.
Si chiarisce che le prescrizioni anzidette, della cui comunicazione alle parti interessate sono incaricate le SS.LL., si intendono impartite ad ogni effetto, a ciascun titolare degli impianti industriali o commerciali in argomento, dai Dicasteri cui risale l’atto di concessione della installazione e gestione degli impianti stessi.
La presente circolare, elaborata sulla base dei pareri tecnici innanzi citati, è stata infatti preventivamente concordata con i Dicasteri competenti che, convenendo nel merito di essa, si sono impegnati ad assicurarne l’osservanza attraverso il tempestivo esercizio dei propri poteri da attivarsi ovviamente sulla base di apposita relazione che le SS.LL. compileranno per ciascun impianto che motivatamente non sarà stato, con opportuna tempestività, dopo formale invito, ristrutturato in aderenza alle prescrizioni anzidette.
Premesso quanto sopra, si pregano le SS.LL. di voler immediatamente informare gli esercenti gli stabilimenti di lavorazione e deposito di olii minerali affinché si uniformino, ciascuno per la parte di competenza, alle disposizioni di cui è cenno, da attuarsi subito per la immediata operatività del sistema cui si annette particolare importanza specie nel quadro delle misure preventive antisabotaggio.
Per quanto concerne le eventuali richieste intese a poter effettuate le recinzioni con strutture metalliche (in ogni caso rinforzate con l’aggiunta dell’altra suindicata) anziché murarie, si fa presente che ai fini dell’eventuale accoglimento di esse da parte dei Dicasteri competenti, dovrà essere svolta apposita istruttoria nel senso che le ditte interessate dovranno corredare le istanze con ampia dettagliata esposizione grafica della località d’ubicazione, con la descrizione tecnica degli speciali dispositivi di sicurezza già esistenti o che s’intendono installare, nonché con la indicazione di ogni altra circostanza che comunque valga a dimostrare che l’impianto nel suo complesso offra sufficienti garanzie di sicurezza mediante l’adozione della recinzione metallica.
Gli elaborati saranno dalle SS.LL. sottoposti preliminarmente alla attenta valutazione dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco e degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, competenti per territorio, che, previa accurata indagine, riferiranno in ordine a quanto direttamente riscontrato ed esprimeranno il proprio avviso tecnico circa il grado di sicurezza offerto dagli impianti anche in rapporto alla topografia dei luoghi e all’eventuale presenza di obiettivi sensibili strumentali ad eventuali azioni di sabotaggio.
In considerazione delle finalità perseguite sarà in ogni caso indispensabile che gli aspetti della sicurezza degli impianti e della relativa esposizione a possibili attentati siano specificatamente esaminati da parte dei competenti Questori, sentiti al riguardo dalle SS.LL. anche i Comandi gruppi dei carabinieri e della Guardia di finanza.
Gli atti istruttori, corredati anche dall’avviso delle SS.LL. in merito alla compatibilità della richiesta in rapporto alle condizioni della sicurezza pubblica, saranno trasmessi ai Dicasteri cui risalgono gli atti di concessione dei singoli impianti, oltre che a questo Ministero.
Sarà poi cura dello scrivente, udita la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, interessare ulteriormente le altre Amministrazioni competenti per le determinazioni del caso e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
In particolare per quanto concerne gli impianti autorizzati ai sensi della legge 7 maggio 1965, n. 640, è evidente che ogni competenza in materia è propria delle SS.LL. che, previa accurata valutazione di ogni fattore tecnico e ambientale, disporranno in proposito se consentire l’una o l’altra forma di recinzione dopo aver acquisito ogni utile parere da parte dei predetti organi tecnici e di polizia.
Relativamente al predetto settore di diretta competenza le SS.LL. sono pregate d’informare, oltre lo scrivente anche i Ministeri delle finanze, dell’industria e commercio e della marina mercantile - quest’ultimo limitatamente agli stabilimenti e ai depositi costieri - circa i risultati conseguiti immediatamente attraverso le direttive in argomento e quelli realizzati in sede di esame di eventuali richieste intese alla installazione di recinzioni metalliche.
Nel ribadire infine che le misure di sicurezza, come sopra articolate relative alla guardiania, agli impianti di illuminazione e di allarme hanno carattere inderogabile, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.