Tipologia: CCNL
Data firma: 5 agosto 2019
Validità: 01.08.2019 - 31.12.2022
Parti: Federterziario e Ugl Terziario
Settori: Commercio-Terziario, Micro, piccole e medie imprese
Fonte: cnel
Sommario:
Premessa generale Art. 47. Malattia |
Art. 106. Collegio di Conciliazione e Arbitrato |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese aziende del settore terziario, commercio e servizi
L'anno 2019 il giorno 5 del mese di agosto in Roma, tra Federterziario - Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Lavoro Professionale, delle Libere Professioni e del Lavoro Autonomo in generale […] e Federazione Nazionale Ugl Terziario […], con l’assistenza della Ugl - Unione Generale del Lavoro […], si è stipulato il presente CCNL che disciplina, in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, per le aziende del terziario, del commercio e dei servizi, di qualsiasi natura e struttura giuridica, che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, composto di:
- Premessa generale e aree di applicazione
- Titoli
- Capi
- Articoli
- Allegati
Letti approvati e sottoscritti dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti
Premessa generale
[…]
Con la stipula del presente CCNL le parti firmatarie hanno inteso contemperare le esigenze produttive delle imprese operanti nel settore e i bisogni di tutela dei lavoratori in esso impiegati, sia attraverso istituti già esistenti, sia definendo nuovi strumenti negoziali. In questo spirito si intende sottolineare la necessità che, in sede di applicazione del contratto, si valorizzino quelle condizioni che hanno contribuito in maniera significativa alla definizione degli equilibri negoziali:
-la concertazione a tutti i livelli della struttura contrattuale, come strumento di responsabilizzazione delle parti coinvolte, di amministrazione delle regole concordate e di prevenzione dei conflitti;
- lo sviluppo della bilateralità, con particolare riguardo alle funzioni che potranno essere svolte dall'Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro tramite la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinché si potenzino i servizi alle imprese e ai lavoratori;
- la messa a sistema di un'offerta formativa, coerente con i fabbisogni del settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dal Fondo interprofessionale per la formazione continua (Fonditalia), accogliendo, in tal modo, le indicazioni dell'Unione Europea, che ha individuato, tra le azioni prioritarie per le politiche per l'occupazione, una sempre più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da rendere più agevole l'ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro.
- il "welfare complementare", con particolare riferimento alle prestazioni del Fondo di assistenza sanitaria integrativa nonché a quanto previsto dalla contrattazione di secondo livello.
- l’incentivazione di forme di organizzazione partecipativa e di sistemi di premialità.
- le regole in materia di tutela della libertà e dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, con particolare attenzione alla repressione del fenomeno del mobbing e delle molestie sessuali.
Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
In questa ottica le parti ribadiscono che, nel settore del terziario, del commercio e dei servizi, caratterizzato da una massiccia percentuale di micro e piccole imprese, il contratto nazionale dovrà conservare la propria funzione di strumento gestionale finalizzato alla regolamentazione degli aspetti normativi tradizionali, coniugando quanto consolidato nel sistema delle relazioni sindacali con le dinamiche, anche sperimentali, che possano dare impulso ed innovazione concreta alle imprese, valorizzando altresì l’apporto dei lavoratori a cui è rivolta l'applicazione del presente CCNL.
Nell'ambito della disciplina del settore, le Parti hanno condiviso la volontà di introdurre una regolamentazione settoriale - parte integrante del presente CCNL Terziario, Commercio e Servizi - per il comparto Automotive con l’obiettivo di far emergere le specifiche caratteristiche ed esigenze del settore attraverso una "Disciplina Contrattuale Nazionale di Lavoro” relativa al settore Automotive. Tale intesa che costituirà una Parte Speciale del CCNL, volta a cogliere sia le esigenze tipiche delle imprese operanti nel settore, che disciplinando aspetti contrattuali rispondenti alle esigenze dei singoli lavoratori, in una prospettiva di garanzia e trasparenza per le Parti rappresentate, di protezione ed opportunità di incremento occupazionale e di produttività aziendale, ma senza far venir meno le logiche di rispetto del contratto.
Anche il settore ICT (information and communication tecnology) è stato oggetto, all'interno del presente contratto, di previsioni normative specificatamente adattate alle peculiarità del settore e delle competenze di chi vi opera.
Il presente Contratto prevede, pertanto, alla luce di quanto fin qui evidenziato, una serie articolata di strumenti volti alla modernizzazione e allo sviluppo del settore del Terziario al fine di rendere le aziende aderenti sempre più competitive sul mercato. In tale ottica, le Parti condividono l'importanza di avere una chiara visione del quadro macroeconomico e della realtà dei diversi comparti; monitorando anche i flussi di tutto il sistema dell'area contrattuale rappresentata, lo sviluppo del sistema imprenditoriale e le iniziative a sostegno delle piccole e medie imprese, l'evoluzione dei sistemi distributivi e di vendita, le tematiche della sicurezza del lavoro, della tutela dell’ambiente nonché della responsabilità sociale dell'impresa.
Validità e sfera di applicazione del contratto
Premessa
Il presente CCNL del Terziario, Commercio e Servizi regolamenta in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra le imprese, di qualsiasi natura e struttura giuridica, che operano in tali settori produttivi e tutte quelle attività similari che possono esservi ricomprese, ed il relativo personale dipendente e disciplina, per quanto risulta compatibile con le disposizioni di legge in vigore ed applicabili, tutti i rapporti di lavoro, compresi quelli speciali, degli addetti occupati con le diverse forme d’impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente CCNL
[…]
Sempre in ragione dell'inscindibilità delle norme dell'impianto contrattuale, la corretta applicazione dello stesso comporta l'obbligo a carico delle aziende di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti, compresi gli oneri e i diritti legati all’attività degli Organismi bilaterali […] Pertanto il presente CCNL può essere applicato solo dalle aziende che siano in regola con i versamenti delle quote di assistenza contrattuale e che applicano puntualmente tutto quanto previsto dall'accordo stesso.
[…]
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l’accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle imprese di applicare integralmente la presente disciplina contrattuale, nonché, i contratti di secondo livello o le relative indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.
Al sistema contrattuale, così disciplinato, corrisponde l’impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare, per quanto in loro potere e per il periodo di validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti, anche in considerazione di quanto disposto in materia dalla legislazione vigente.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto collettivo valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra i lavoratori e le aziende, di qualsiasi natura e struttura giuridica, del terziario, del commercio, dei servizi appartenenti ai settori merceologici e alle categorie che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, di seguito specificati:
A. Alimentazione
1) commercio all’ingrosso di generi alimentari;
2) supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
3) commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;
4) salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
5) importatori e torrefattori di caffè;
6) commercio all'ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);
7) commercio all'ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;
8) commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata;
9) commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
10) rivendite di pollame e selvaggina;
11) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
12) commercio all'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati;
13) commercio all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
14) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all’ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici, e la loro vendita;
b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento;
15) commercio all'ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
16) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
17) aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari.
B. Fiori, piante e affini
1) commercio all'ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
2) commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
3) produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.
C. Merci d’uso e prodotti industriali
1) grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
2) tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte;
3) camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotterie ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
4) lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
5) pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
6) articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
7) lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;
8) articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
9) giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per regalo; articoli per fumatori;
10) oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
1 l)librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri, giornali e riviste, biblioteche circolanti;
12) francobolli per collezione;
13) mobili, mobili e macchine per ufficio;
14) macchine per cucire;
15) ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, carboni elettrici, ecc.);
D. Settore automotive: vedi disciplina contrattuale nazionale di lavoro parte speciale
1) gestori di impianti di distribuzione di carburante;
2) aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
3) carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
4) imprese di riscaldamento;
5) laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres]; altri materiali da costruzione;
6) tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
7) prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
8) aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
9) legnami e affini, sughero, giunchi, saggine, ecc.;
10) rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
11) prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico;
sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
12) commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).
E. Ausiliari del commercio e commercio con l’estero
1) agenti e rappresentanti di commercio;
2) mediatori pubblici e privati;
3) commissionari;
4) stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno e al servizio delle proprie aziende);
5) fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo,
6) ecc.);
7) compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale
8) (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
9) agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
10) imprese portuali di controllo;
11) aziende importatrici di prodotti ortofrutticoli
F. Servizi alle imprese, alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
1) imprese di leasing;
2) recupero crediti, factoring;
3) servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
4) noleggio e vendita di audiovisivi;
5) servizi di revisione contabile, auditing;
6) servizi di gestione e amministrazione del personale;
7) servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
8) ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing;
9) telemarketing, televendite, cali center;
10) consulenza di direzione e organizzazione aziendale ivi compresa la progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa;
11) agenzie di relazioni pubbliche;
12) agenzie di informazioni commerciali;
13) servizi di design, grafica, progettazione e allestimenti di interni e vetrine;
14) servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
15) società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
16) agenzie pubblicitarie;
17) concessionarie di pubblicità;
18) aziende di pubblicità;
19) agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
20) promozione vendite;
21) agenzie fotografiche;
22) uffici residences;
23) società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
24) intermediazione merceologica;
25) recupero e risanamento ambiente;
26) al tri servizi alle imprese e alle Organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici;
27) aziende del settore della sosta e dei parcheggi;
28) autorimesse;
29) società di carte di credito;
30) uffici cambi extrabancari;
31) servizi fiduciari e finanziari;
32) buying office;
33) agenzie di brokeraggio;
34) attività di garanzia collettiva fidi;
35) aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
36) agenzie di operazioni doganali;
37) servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, imputazione dati e fotocopiatura;
38) servizi di traduzioni e interpretariato;
39) agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
40) vendita di multiproprietà;
41) agenzie pratiche auto;
42) autoscuole;
43) agenzie di servizi matrimoniali;
44) agenzie investigative;
45) agenzie di scommesse;
46) servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
47) agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL;
48) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
49) agenzie di intermediazione;
50) agenzie di ricerca e selezione del personale;
51) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
52) controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
53) attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
54) altri servizi alle persone.
Relazioni sindacali
Titolo I Relazioni sindacali e diritti di informazione
Art. 1. Diritto di informazione a livello nazionale
Annualmente, di norma entro il primo semestre, Federterziario e Ugl Terziario si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle dinamiche strutturali e delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, appalti, esternalizzazione e innovazione tecnologica.
Nel corso degli incontri ci si confronterà, sia globalmente che per aree omogenee:
a) lo stato e la dinamica dell’occupazione, sia da punto di vista qualitativo che quantitativo, derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato, l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 635/1984 e con la L. 125/91;
b) le conseguenze dei processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori coinvolti;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti del Terziario, Commercio e Servizi anche con riferimento alle prevedibili evoluzioni degli stessi;
e) le problematiche connesse al processo di razionalizzazione del settore Terziario, lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e l'opportunità di proporre eventuali modifiche normative.
Art. 2. Diritto di informazione a livello territoriale
Annualmente, a livello territoriale, di norma entro il primo semestre o, su richiesta di una delle parti, in un periodo diverso, le associazioni imprenditoriali territoriali e le omologhe organizzazioni sindacali si incontreranno per un esame congiunto volto al raggiungimento di intese che vertano sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità degli addetti al settore, sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa \dell'occupazione, soprattutto con riferimento all’occupazione giovanile e femminile.
Nello stesso incontro si valuteranno le dinamiche evolutive della rete distributiva del settore Terziario e gli effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti la legislazione di settore, nonché i nuovi processi in materia di mercato del lavoro.
Art. 3. Diritto di informazione a livello aziendale
Annualmente, di norma entro il primo semestre, le aziende che applicano il presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscono o conferiscano apposito mandato, e che occupano complessivamente più di:
a) 50 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 100 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 150 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;
si incontreranno con i rappresentanti dell'organizzazione Sindacale stipulante, per procedere ad un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese prodromiche alla fase di attuazione di programmi di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica, che coinvolgano l’assetto aziendale e i nuovi insediamenti nel territorio.
Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione, nonché informazioni inerenti la composizione degli organici e le tipologie di lavoratori occupati.
Saranno anche fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto la trattazione di problematiche di carattere regionale o nazionale, rincontro, su richiesta di una delle parti, si svolgerà a livello regionale o nazionale. In occasione di nuovi insediamenti produttivi nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto delle tematiche testé indicate. Le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, con la stessa periodicità di cui al comma 1) del presente articolo, forniranno alla RSA, ove costituita, informazioni riguardanti:
1) l'andamento dell'attività dell'impresa e la situazione economica della stessa;
2) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione dell'impresa, nonché, in caso di rischio di calo dei livelli occupazionali, le necessarie misure di contrasto;
3) le scelte dell'impresa che possano comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro adottati.
Le parti, con la presente disciplina, si adeguano alla normativa comunitaria e nazionale in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
Titolo II Livelli di contrattazione
Art. 4. Livelli di contrattazione
Le parti hanno inteso disciplinare:
- la contrattazione di primo livello: contratto nazionale di categoria;
- la contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale.
Contratto nazionale di categoria - Il contratto collettivo nazionale di lavoro, nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri, si basa su elementi predeterminati, validi e concretamente esigibili per tutta la sua durata.
Contrattazione di secondo livello aziendale - La contrattazione aziendale, prevista dal presente contratto collettivo, si attua sulla base della valutazione degli obiettivi comuni e delle opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati standard di competitività, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni generali di lavoro. La contrattazione aziendale potrà intervenire per disciplinare tutte le materie normative per le quali il presente contratto nazionale fa esplicito rimando e con le modalità e nei limiti in esso definiti. Infine, la contrattazione aziendale, conclusa con le RSU, RSA o d'intesa con le articolazioni territoriali dell'organizzazione sindacale nazionale Ugl Terziario, firmataria del presente contratto, potrà, anche in via sperimentale e temporanea, e al fine di gestire situazioni di crisi o di effettuare investimenti significativi volti a favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa, definire intese modificative degli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro.
Contrattazione di secondo livello territoriale - A livello territoriale, con l’obiettivo di cogliere le reciproche opportunità, le Parti firmatarie del presente CCNL potranno valutare l’opportunità di raggiungere accordi sui temi relativi a politiche di sviluppo e potenziamento della competitività, anche con l’obiettivo di sviluppare politiche che implementino la formazione di base e continua e comportamenti virtuosi in materia di della salute e sicurezza del lavoro.
Art. 6. La contrattazione territoriale
La contrattazione collettiva decentrata si esercita, a livello territoriale, sulle materie e sugli istituti demandati dal presente contratto collettivo e dalla legge ed è alternativa alla contrattazione aziendale.
Al secondo livello le Parti firmatarie possono definire intese che modifichino temporaneamente gli istituti del CCNL inerenti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, l’orario e l’organizzazione del lavoro, ove tendano a favorire l'incremento della qualità e produttività del lavoro, a gestire eventuali crisi di settore, a fare emergere il lavoro nero, a stabilizzare di situazioni di cronica precarietà, ad incrementare l'occupazione.
A livello territoriale le parti definiranno, con la sottoscrizione di specifici accordi, le modalità di partecipazione a tutte le attività formative, soprattutto con riferimento a:
a) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, compresi quelli connessi al contratto di apprendistato;
b) i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori;
c) le modalità di orario dei lavoratori in formazione;
d) la definizione di un monte ore annuo di congedi.
Tali accordi, potranno essere stipulati anche coinvolgendo le Autorità regionali e/o territoriali preposte alla formazione.
Potranno inoltre essere definite, sempre a livello territoriale, intese in materia di incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, che possano consentire alle aziende di fruire delle agevolazioni fiscali, contributive e/o previdenziali previste dalle vigenti normative in materia.
A livello territoriale le Parti potranno costituire strumenti bilaterali quali:
a) Enti Bilaterali Regionali di settore, con gli scopi e le modalità previste dal Formasicuro Nazionale;
b) Commissioni Paritetiche Territoriali per la gestione dei licenziamenti individuali e delle controversie individuali o collettive, trasmettendone la composizione all’Ente Bilaterale Nazionale di settore e ove costituto, all’Ente Bilaterale Regionale al quale, se convenuto, potrà anche essere assegnato il compito di gestione di suddette attività;
c) Organismi Paritetici Territoriali in materia di salute e sicurezza.
Le parti, in attesa della costituzione degli enti bilaterali territoriali, avvieranno articolazioni territoriali dell’Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro, con compiti di promozione e gestione delle prestazioni che il presente contratto collettivo delega alla bilateralità di settore. Alle Sedi Territoriali Bilaterali saranno affidate in via sperimentale attività di promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché di sostegno dell'occupazione giovanile - anche mediante accordi territoriali finalizzati alla diffusione dell'inserimento lavorativo - in base alle vigenti disposizioni in materia.
Le condizioni per la costituzione delle Sedi Territoriali Bilaterali ed il finanziamento delle attività saranno definite dalle Parti firmatarie con apposito protocollo aggiuntivo che costituirà parte integrante del presente CCNL.
Art. 8. La contrattazione aziendale
La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti, da un lato alle aziende e agli Organismi di rappresentanza datoriale firmatari e dall'altro alle Rappresentanze sindacali aziendali ed all'organizzazione Sindacale territoriale dell'Ugl Terziario.
Le materie demandate alla contrattazione aziendale e le modalità per la sua attuazione sono quelle stabilite dal presente contratto.
La contrattazione aziendale potrà riguardare le materie delegate dal presente contratto collettivo e dovrà perseguire le finalità e i contenuti di cui al successivo comma, regolamentando materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o da altri livelli di contrattazione.
Le parti convengono, pertanto, che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di partecipazione attiva, di produttività, competitività/efficienza, redditività ed innovazione, anche attraverso l’individuazione di interventi di innovazione organizzativa che consentano anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
[…]
Materie oggetto della contrattazione decentrata
1) turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
2) flessibilità oraria;
3) part time;
4) determinazione dei turni feriali;
5) contratti a termine;
6) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
7) pari opportunità nel lavoro;
8) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della Legge n. 53/2000, ed in particolare:
• progetti per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, smart working, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, anche in caso di affidamento o di adozione;
• programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
9) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della Legge n. 300/1970 "Statuto dei Lavoratori";
10) erogazioni economiche variabili strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, il miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività, redditività;
11) welfare aziendale;
12) formazione 4.0 anche in ragione dell’accordo quadro in materia sottoscritto tra le parti firmatarie del presente contratto;
13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL.
[…]
Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive degli Enti e Istituzioni preposti, anche a livello nazionale e comunitario.
Commissione consultiva
È costituita una Commissione consultiva nazionale presso l'Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro per effettuare l'analisi delle coerenze, rispetto a quanto stabilito nel presente articolo, delle richieste presentate, dell'andamento della contrattazione e dei relativi risultati. La Commissione Consultiva potrà indirizzare, con le iniziative che le Parti riterranno più opportune, la contrattazione aziendale secondo quanto stabilito nel presente contratto nazionale e redigerà periodicamente un rapporto di sintesi che sarà sottoposto alla vaglio delle parti stipulanti.
La pratica di informazione, consultazione e verifica a livello aziendale e l'attività della Commissione Consultiva Nazionale saranno finalizzate al coinvolgimento partecipativo ed all'evoluzione del sistema di relazioni sindacali. Per favorire l’attività della Commissione gli organismi territoriali sia imprenditoriali che sindacali comunicheranno alle rispettive organizzazioni nazionali e al Formasicuro Nazionale i testi degli accordi aziendali sottoscritti
Titolo III Organismi Paritetici Nazionali
Art. 11. Organismi Paritetici
Le Parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa concordano sull'opportunità di istituire:
la Commissione Nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale;
2) la Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità;
3) l'Osservatorio Nazionale;
4) la Commissione Paritetica Nazionale di Garanzia;
Tutti gli Organismi di cui al precedente comma sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla Parte datoriale e tre designati dalla Ugl Terziario. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
Art. 12. Commissione nazionale per lo sviluppo del dialogo sociale europeo
Le Parti, tenuto conto dell’evoluzione della normativa sociale a livello comunitario ed in funzione dei processi di recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano, concordano sull’esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale per analizzare ed approfondire in particolare i temi dell'armonizzazione delle normative in materia di lavoro.
In particolare nel caso in cui l'Unione Europea emanasse raccomandazioni o direttive che interessino il Settore Terziario, le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutare l'opportunità di definire strategie comuni da sottoporre agli organi istituzionali competenti prima dell'emanazione della normativa di recepimento.
Le Parti considerano necessario analizzare e monitorare l'impatto dei processi europei sulle politiche nazionali di settore e sulla contrattazione, con particolare riferimento a:
1) dialogo sociale europeo relativo al settore del terziario;
2) processo evolutivo e obiettivi dei Comitati Aziendali Europei;
3) responsabilità sociale delle imprese e codici di condotta a livello transnazionale;
4) diritti di informazione, consultazione e partecipazione;
5J coordinamento europeo delle politiche contrattuali.
La Commissione, anche in coincidenza con gli altri organismi paritetici, si riunirà di norma semestralmente ed annualmente e riferirà sull'attività svolta alle Parti stipulanti; avrà anche il compito di valutare gli accordi siglati in sede di dialogo sociale europeo di settore per esprimere alle Parti firmatarie pareri in merito all'eventuale recepimento nel sistema contrattuale nazionale.
Art. 13. Osservatorio Nazionale
Il sistema di relazioni a livello nazionale si realizza anche attraverso un Osservatorio Nazionale composto da pari rappresentanti degli imprenditori e dell'organizzazione sindacale stipulante, le cui modalità costitutive saranno definite dalle parti entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.
L'Osservatorio Nazionale sarà sede di analisi, verifica, confronto e proposta sui temi di interesse delle parti e del settore, in particolare si occuperà:
- dell'andamento e delle prospettive del mercato;
- delle tendenze e prospettive di investimento e di occupazione per territori;
- delle tendenze dello sviluppo tecnologico del settore;
- dell'evoluzione del mercato del lavoro ed in particolare dell’occupazione femminile e giovanile, dell’apprendistato, del lavoro somministrato, del contratto a termine e del part-time;
- del costo del lavoro, con particolare riferimento alla legislazione contributiva e assistenziale, anche raffrontandolo all’andamento dei paesi dell'Area Euro;
- dei dati, se disponibili, consuntivi sia qualitativi che quantitativi sull'occupazione, distinti per sesso, classi di età e qualifiche;
- degli orari di fatto svolti da donne, uomini, impiegati ed operai, con indicazioni delle ore di lavoro prestate oltre l'orario ordinario nonché delle ore per le quali vi sia stato l'intervento di misure di sostegno;
- della formazione professionale, con l'indicazione disaggregata, ove possibile, per uomini, donne, lavoratori extracomunitari;
- del monitoraggio e dell'analisi degli infortuni sul lavoro.
L'Osservatorio Nazionale potrà essere elaborare documenti programmatici in materia di formazione professionale che forniscano al legislatore indicazioni utili per lo sviluppo delle politiche formative del settore che siano disaggregate per regioni e/o sotto-settori, ma soprattutto coerenti con le esigenze del settore.
Art. 14. Commissione Nazionale per le pari Opportunità
Nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale verrà costituita la Commissione Nazionale per le Pari Opportunità formata da due rappresentanti espressione delle Parti datoriali firmatarie e due di Ugl Terziario, che svolgerà attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui al D.Lgs. 11/4/2006 n. 198 e al programma di azione dell'unione Europea al fine di individuare gli eventuali ostacoli alla realizzazione di un'effettiva parità tra donne e uomini nell'ambito del mondo del lavoro, e sviluppare strategie per il loro superamento.
La Commissione Nazionale perle Pari Opportunità ha il compito di:
a) individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro femminile, favorire l’accesso a nuove professionalità anche in ruoli connessi allo sviluppo di nuove tecnologie;
b) facilitare, attraverso interventi mirati, il reinserimento e la salvaguardia della professionalità delle lavoratrici dopo il congedo per maternità;
c) proporre iniziative volte a prevenire ogni forma di molestia sessuale sui luoghi di lavoro, tenendo conto dei principi espressi dall’unione Europea;
d) raccogliere e segnalare alle commissioni territoriali iniziative ed azioni virtuose adottate nelle aziende del settore Terziario, affinché costituiscano un modello da promuovere;
e) promuovere iniziative informative e comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
f) individuare iniziative utili a favorire l’occupazione femminile in profili professionali connessi alle nuove tecnologie.
La Commissione Nazionale per le Pari Opportunità, anche in concomitanza con gli altri Organismi Paritetici, si riunirà, di norma, semestralmente o su richiesta di una delle parti e delibererà all’unanimità, avvalendosi, ove necessario di esperti nominati di comune accordo.
Art. 15. Commissione Paritetica Nazionale di Garanzia
La Commissione Paritetica Nazionale di Garanzia costituisce l'organismo preposto ad assicurare il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del CCNL. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti.
A tal fine:
a) esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ad esclusione delle sanzioni disciplinari, comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Prima Parte del contratto;
b) individua eventuali figure professionali, non previste nell'attuale classificazione, strettamente legate a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza, effettuando un esame del contenuto delle varie professionalità e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e di elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL. Annualmente, di norma nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo.
c) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione da inserire nel rinnovando testo contrattuale.
Titolo IV Bilateralità
Art. 16. Premessa
La Bilateralità costituisce un importante patrimonio nell’ambito del sistema di relazioni sindacali delle Parti firmatarie.
In particolare tale sistema relazionale vuole rappresentare un punto di riferimento per orientare le politiche attive inerenti il settore di applicazione del presente CCNL, soprattutto puntando l'attenzione sulle potenzialità occupazionali del settore e sui relativi servizi.
Le parti stipulanti, ribadita la volontà di promuovere l'istituzione e/o lo sviluppo degli enti bilaterali e regolarne l'attività secondo criteri ispirati alla condivisione degli obiettivi ed al coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, ribadiscono che l'attività degli enti bilaterali non intende sostituire quella propria e istituzionale delle parti sociali.
Le Parti, altresì, condividono che la bilateralità e il welfare contrattuale saranno improntati su principi di trasparenza nella gestione, efficienza nel funzionamento, garanzia della sostenibilità futura.
Per le stesse ragioni le Parti perseguono l'obiettivo dell'efficienza del welfare contrattuale e della bilateralità attraverso criteri di buona gestione, che risultino coerenti con le risorse gestite anche grazie all’impiego di adeguate professionalità.
Nell'ambito di tali rapporti hanno sviluppato modelli di bilateralità che hanno dato luogo alla costituzione organismi paritetici quali Fonditalia, Formasicuro, anche, in funzione di Organismo Paritetico per la Formazione e la tutela della Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro ed il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa.
Le Parti stesse convengono altresì sull’opportunità e la necessità, nel quadro delle relazioni e nel rispetto delle differenti realtà rappresentate, di accrescere ed estendere al presente CCNL i citati modelli bilaterali al fine di promuovere la formazione professionale continua e della formazione 4.0, per perseguire gli obiettivi di una maggiore competitività delle imprese del settore, della valorizzazione delle risorse umane in esse applicate e della crescita delle capacità professionali dei lavoratori; di promuovere e diffondere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso azioni di formazione ed informazione volte alla riduzione del fenomeno degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali nel Settore Terziario.
Art. 17. Formasicuro - Ente Bilaterale Nazionale
L'Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro costituisce lo Strumento/Struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema di servizi rivolto a tutti gli addetti del settore (Aziende e Lavoratori).
L'Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro promuove, concretizza, valorizza e svolge le seguenti attività:
a) divulga le relazioni sul quadro normativo e socio-economica del Settore Terziario e sulle relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e protezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di carattere nazionale;
b) realizza studi e ricerche in ordine alla consistenza e alla tipologia della forza lavoro occupata, l’analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Fondo Interprofessionale Fonditalia, l'analisi dei fabbisogni formativi e professionali, anche predisponendo l'assistenza tecnica per la formazione continua;
c) favorisce lo sviluppo e la diffusione di forme integrative di previdenza e assistenza sanitaria, con particolare riferimento al Fondo di Assistenza Sanitaria previsto dal vigente contratto secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali all'uopo costituiti dalle parti firmatarie del presente CCNL;
d) effettua studi e ricerche, anche a fini statistici, sulla vigente legislazione in materia di lavoro e sulla contrattazione di settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze dei paesi dell'Unione Europea;
e) esercita le attività di certificazione ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. n. 276 del 2003;
f) riceve comunicazione in materia di flessibilità dell'orario e alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali;
g) assume funzioni operative in qualità di Organismo Paritetico in riferimento a quanto regolamentato in materia dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e coordina le attività delle Strutture Territoriale Autorizzate di diretta ed esclusiva emanazione ovvero degli Organismi Paritetici Territoriali in materia della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
h) svolge le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato;
i) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n, 196/97 e del Decreto ministeriale 25/3/1998, n. 142:
j) promuove ed attiva le iniziative necessarie a favorire rincontro tra la domanda e offerta di lavoro;
k) promuove studi e ricerche in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, assumendo anche funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
l) favorisce, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo la maternità;
m) incentiva e promuove studi e ricerche sul Settore Terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
n) promuove, progetta e/o gestisce anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, tirocini formativi e di orientamento, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi che perseguono i medesimi scopi;
o) attiva, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e ne gestisce, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
p) riceve dalle aziende e analizzate i dati previsti all'art. 9 della legge n. 125/91:
q) costituisce una banca dati relativa alle professionalità per la ricognizione dei mutamenti intervenuti nell’ambito dei profili professionali anche del settore Terziario;
r) riceve i progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con Fonditalia;
s) segue lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato;
t) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione;
u) valorizza, in tutti gli ambiti significativi, le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;
v) realizza le iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro e per tale finalità può promuovere la costituzione di sportelli e/o sedi territoriali, coordinandone l'attività e verificandone la coerenza con quello Nazionale e con quanto derivante dagli accordi a tale livello realizzati;
w) attua gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro.
Titolo V Diritti sindacali e di associazione
Art. 23. Statuto dei lavoratori
Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori all'attività sindacale, fanno espresso rinvio alla Legge 300/70.
[…]
Art. 24. RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Nell'Azienda, in ogni unità produttiva, può essere costituita ad iniziativa dei lavoratori e nell’ambito delle Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL la Rappresentanza Sindacale Aziendale - in sigla RSA, cui verrà applicata la disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 25. Diritto d'affissione
La RSA e la O.S. firmataria del presente CCNL ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti e all'interno dell'unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti esclusivamente materie d’interesse sindacale e del lavoro; le copie delle comunicazioni dovranno in ogni caso essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla direzione aziendale.
Art. 26. Assemblea
I lavoratori, occupati in aziende con oltre 15 dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 12 ore annue retribuite. La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea devono essere normalmente comunicati con preavviso di almeno 48 ore e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno da parte dell'O.S. firmataria della presente CCNL.
Tale monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da alcuna indennità.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico.
Art. 29. Delegato aziendale e dirigenti sindacali
Nelle imprese che abbiano alle proprie dipendenze un numero compreso tra gli 11 e i 15 lavoratori, le Organizzazioni sindacali possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione del contratto e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.
Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
• di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici dell’organizzazione sindacale dei lavoratori stipulante il presente contratto;
[…]
Le imprese con più di 15 dipendenti, che applicano e/o aderiscono alle associazioni datoriali stipulanti il presente CCNL, riconosceranno ai componenti della O.S. dei lavoratori stipulante il presente CCNL le prerogative stabilite dalla legge n. 300/1970.
[…]
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSL), nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, verrà preferibilmente scelto tra gli iscritti al sindacato e/o tra i membri della RSA. Nelle aziende fino a 15 unità, invece, il RSL verrà indicato all'interno dell'azienda stessa o individuato, anche per più aziende in ambito territoriale o di comparto produttivo. Corsi per RLS potranno svolgersi anche in modalità e-learning.
Titolo VI Tutela della salute, della libertà e della dignità della persona
Art. 30. Ambiente di lavoro
Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, la Rappresentanza Sindacale Aziendale, può promuovere, ai sensi dell’art. 9, L. 300/70, la ricerca, l'elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Art. 31. Mobbing
Le Parti riconoscono di fondamentale importanza, nell’ambiente di lavoro, la tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e dei principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
Le Parti intendono per mobbing tutti quegli atti e comportamenti discriminatori e/o vessatori reiterati e posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata o anche da altri colleghi, che si concretizzino in una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.
Le parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l'insorgere di tali situazioni nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale dei lavoratori e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
A tal fine, affidano alla Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità i seguenti compiti:
1) raccolta dei dati relativi all'aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing;
2) individuazione delle possibili cause, con particolare attenzione alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano facilitare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale;
3) formulazione di proposte di azioni positive volte alla prevenzione e alla repressione di situazioni di criticità, anche attraverso l'individuazione di misure di tutela dei dipendenti interessati;
4) formulazione di un codice quadro di condotta.
Art. 32. Molestie sessuali
Per molestie sessuali si intendono tutti i comportamenti indesiderati che abbiano una connotazione di carattere sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro. Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici relativi alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
Le parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza e ritengono pertanto inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignità personale.
Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, gli Organismi Paritetici aziendali e territoriali, ove costituiti, invieranno i dati quantitativi e qualitativi delle procedure informali e delle denunce formali nonché le soluzioni individuate, alla Commissione Paritetica Pari Opportunità nazionale.
Le parti si danno atto che con la presente disciplina, sono recepiti i principi a cui si ispira il "Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali", allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 27/11/1991, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2/10/1997 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro. Il codice si prefigge l’obiettivo della prevenzione delle molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, si pone a garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad affrontare il problema ed a prevenirne il ripetersi.
Le parti considerando inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscendo il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale, adotteranno, d'intesa con le RSA laddove costituite, tutte le iniziative utili anche a carattere formativo a prevenire le problematiche di cui sopra, che saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori, anche mediante affissione in ogni singola unità produttiva o in luogo accessibile a tutti.
Le parti affidano ad una apposita commissione paritetica che avrà sede presso l’Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denunce di molestie sessuali. Tale commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori.
Titolo IX Mercato del lavoro
Capo I Apprendistato
Disciplina generale
Art. 39. Disciplina generale
Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto che deve contenere: a) la prestazione oggetto del contratto; b) il periodo di prova; c) il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale; d) la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto; e] la durata del periodo di apprendistato.
Il piano formativo individuale potrà essere definito in forma sintetica.
[…]
Art. 40. Proporzione numerica
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 41 e ss. D.Lgs. 81/2015, le parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare alle proprie dipendenze non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 % per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3 può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Art. 41. Limiti di età
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dalla normativa applicabile, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante e/o con contratto di alta formazione e ricerca i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero, con contratto di apprendistato professionalizzante, lavoratori che abbiano compiuto 17 anni di età, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del d.lgs. n. 226/2005. Infine il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore potranno riguardare giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
Nelle aziende che commerciano armi o munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto
Per i lavoratori apprendisti di età inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme contrattuali del presente contratto ove compatibili.
Art. 42. Piano formativo
Il datore di lavoro deve formulare il piano formativo individuale nel rispetto della normativa in materia anche tenuto conto, ove individuati, dei contenuti formativi enucleati, per ciascun profilo professionale, dalla apposita Commissione istituita presso l’Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro.
Ferma restando la costituzione del rapporto di apprendistato con le modalità disciplinate nel precedente articolo, è facoltà delle parti sottoporre il contratto di apprendistato e il piano formativo dell'apprendista all'apposita Commissione di Certificazione presso l'Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro al fine acquisire la validazione del percorso formativo adottato.
Art. 43. Comunicazioni
A fini di monitoraggio sull’utilizzo e sulla diffusione numerica e geografica delle varie tipologie di contratto di apprendistato, verrà inviata comunicazione dell'attivazione dei contratti di apprendistato all'Organismo Partecipativo Nazionale.
Art. 45. Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori appartenenti alla medesima qualifica per la quale egli è stato assunto.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60% della normale prestazione oraria settimanale stabilita dalla presente disciplina contrattuale, ferme restando le ore di formazione e la durata delle stesse.
Art. 46. Livelli di inquadramento professionale e relativo trattamento economico
[…]
È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.
Art. 48. Referente per l’apprendistato
L'attuazione del programma formativo è seguita dal referente per l'apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato dal datore di lavoro all'avvio dell'attività formativa.
Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal titolare dell’impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa al momento della redazione del piano formativo e dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato nonché competenze adeguate allo svolgimento dell'incarico conferitogli.
In caso l’azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate e comprovate competenze.
Art. 49. Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l'acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante, saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante e/o l'addestramento si riferiscano alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo formativo e l'altro, un'interruzione superiore ad un anno.
Art. 50. Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità e le competenze per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere ad incentivo;
c) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di consentire all'apprendista, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, nel rispetto delle previsioni di legge;
e) di accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
f) di ottemperare a quanto previsto dai successivi artt. 60 e 61 in tema di formazione.
Art. 51. Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) partecipare con assiduità e diligenza alle attività formative previste dal piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi indicate;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un titolo di studio.
Apprendistato professionalizzante
Art. 53. Durata dell'apprendistato
Il rapporto di apprendistato, che in ogni caso non potrà avere durata inferiore a mesi 6, si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
Livello Durata
II 36 mesi
III 36 mesi
IV 36 mesi
V 36 mesi
VI 24 mesi
Art. 54. Attività formativa
Il percorso formativo che l'apprendista dovrà seguire è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dalla CCNL che l’apprendista dovrà raggiungere entro i limiti di durata massima previsti per il contratto di apprendistato così come fissati dal precedente articolo.
Per i contenuti e le competenze di ciascun profilo si rimanda all'allegato 1.
I requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono quelli indicati nella tabella seguente.
Tutte le attività formative svolte presso più datori di lavoro, nonché quelle svolte presso gli Istituti di formazione, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È inoltre facoltà dell’azienda anticipare, in tutto o in parte, le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
[…]
Art. 55. Modalità di erogazione della formazione
In relazione all'orario di svolgimento dell'attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e gli strumenti di e-learning, pertanto in tal caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtuale attraverso strumenti di tele-affiancamento o videocomunicazione da remoto.
Qualora l'attività formativa venga svolta esclusivamente all'interno dell'azienda, l'azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire le conoscenze e le competenze previste nel piano formativo, assicurandone altresì che la formazione venga svolta in ambienti idonei.
Capo II Contratto a tempo determinato
Art. 62. Contratti a tempo determinato
È consentita l'assunzione del personale con contratto a tempo determinato in tutti i casi e nel rispetto delle condizioni espressamente previsti dalle leggi applicabili
[…]
Il ricorso al contratto a tempo determinato è inoltre vietato nelle seguenti ipotesi:
[…]
4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 626/94 e s..i..
[…]
Il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell’anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato, il 50 % dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di 1/3 del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
La stessa informazione alle RSA, ove esistenti, e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dal sistema di concertazione e informazione del presente contratto.
[…]
In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'organizzazione territoriale aderente alle Associazioni datoriali sottoscrittrici fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine.
[…]
Art. 63. Limiti quantitativi
Le parti, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, visto quanto stabilito dall’art. 23 d.lgs. n. 81/2015, confermano nelle misure di seguito indicate il numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna unità produttiva:
Base di computo Contratti a tempo determinato
0-4 2
5-9 4
10-20 6
Oltre 20 40%
La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
Gli accordi integrativi stipulati, a livello aziendale o territoriale, tra parti aderenti alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, possono mutare le misure e le percentuali indicate al comma 1, nonché individuare percorsi di stabilizzazione dei lavoratori. Restano ferme le esclusioni e le discipline specifiche previste dalla legge.
Art. 64. Esenzione limiti percentuali
Ai sensi dell’art. 23, co. 2, lettera "a” d.lgs. n. 81/2015, sono esentati dai limiti percentuali previsti dalla legge o dai contratti collettivi, i contratti a tempo determinato stipulati: a) in fase di avvio di nuove attività, per il periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, tale limite può essere elevato fino a 24 mesi con accordo a livello aziendale e/o territoriale sottoscritto dall’O.S. firmataria il presente CCNL; b) da imprese start-up innovative ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3 del D.L. 179/12 convertito nella L. 221/12, per il periodo di 4 anni dalla costituzione della società o per il periodo più limitato di cui all'art. 25, comma 3, per le società già costituite; c) nell’ambito di attività stagionali individuate con decreto del Ministero del Lavoro; d) per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di opere audiovisive; e) per sostituire lavoratori assenti; f) con lavoratori di età superiore ai 50 anni.
Capo III Somministrazione di lavoro
Art. 68. Definizione e disciplina del contratto di somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore […]
Il ricorso al lavoro temporaneo è sempre vietato nelle seguenti ipotesi:
[…]
3) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
4) per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i..
I prestatori di lavoro impiegati ai sensi della vigente normativa in materia di somministrazione a tempo indeterminato non potranno superare il 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
In ogni caso, complessivamente i lavoratori in somministrazione, a tempo determinano ed i lavoratori assunti con contratto a termine, non potranno superare la misura del 50% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
Nel caso di inizio dell'attività lavorativa nel corso dell'anno solare, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro.
È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della L. 223/1991, di soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento UE 651/2014, come recepiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.
Art. 69. Forma e contenuti del contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione di lavoro deve essere stipulato in forma scritta e contenere le seguenti indicazioni: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero di lavoratori da somministrare; c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore somministrato e le misure di prevenzione adottate; d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro; e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi; f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo applicato ai lavoratori.
Capo VI Lavoro a tempo parziale
Art. 75. Disciplina del rapporto a tempo parziale
Il rapporto a tempo parziale dovrà improntarsi ai seguenti principi:
[…]
e) applicabilità delle norme del presente contratto, ove compatibili, con la natura del rapporto stesso;
[…]
Art. 76. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, ai sensi D.Lgs n. 81/2015, o da altre gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche derivante dagli effetti invalidanti di terapie salvavita, ove accertate da una commissione medica presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione dal rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992 alla quale sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, è riconosciuta una priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Capo V Altre tipologie contrattuali o di svolgimento delle mansioni
Art. 86. Contratti di collaborazione
Le parti ritengono di disciplinare all'interno della presente CCNL, in esecuzione di quanto previsto all'art. 2, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 81/2008, la possibilità per le aziende, in ragione delle particolari esigenze organizzative e produttive, di utilizzare le collaborazioni coordinate e continuative per specifiche attività che, per le loro caratteristiche, risultino compatibili anche con modalità di svolgimento del lavoro in forma autonoma.
Tale regolamentazione sarà oggetto di specifico accordo che costituirà parte integrante del presente CCNL.
Art. 87. Telelavoro e lavoro agile (smart working)
Le parti riconoscono che, in virtù della evoluzione tecnologia che ha determinato un forte impatto anche sulle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, le parti ritengono necessario regolamentare forme di espletamento dell'attività lavorativa che ritengono idonee a migliorare la capacità aziendale, intesa nel suo complesso, di raggiungere obiettivi competitivi, combinando la flessibilità, l'autonomia e la collaborazione, con l'ottimizzazione di strumenti, risorse e luoghi di lavoro. Conseguentemente, talune attività possono essere svolte anche al di fuori dei locali aziendali, in modalità di telelavoro, laddove tale ipotesi venga esercitata con regolarità e continuità ovvero in modalità di lavoro agile (smart working), nel caso in cui tale modalità venga esercitata in modo non regolare e non continuativo.
Per telelavoro si intende la prestazione di lavoro eseguita in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, al di fuori della sede ordinaria di lavoro, con il prevalente supporto di tecnologie che consentano il collegamento con l'azienda e/o l'amministrazione di appartenenza.
Il telelavoro è disciplinato dai seguenti principi: a) volontarietà delle parti; b) possibilità di reversibilità del rapporto; c) pari opportunità; d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici, ivi compresi i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione; e) applicazione dei CCNL.
Le modalità di espletamento della prestazione lavorativa concordate tra le parti, devono risultare da atto scritto.
Il datore di lavoro deve provvedere, a proprie spese all’installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature, di cui resta proprietario, necessarie per adibire una postazione idonea alle esigenze lavorative. L'azienda si impegna a riparare rapidamente eventuali guasti, e quando ciò non sia possibile può richiamare in sede il dipendente sino a riparazione avvenuta. L’attività avrà la durata prevista .dal normale orario giornaliero del lavoratore e sarà distribuita, a discrezione dello stesso, nell’arco della giornata. Potrà anche essere concordato un periodo di reperibilità non superiore a 2 ore giornaliere per chi opera a tempo pieno e 1 ora per il personale part-time.
Le prestazioni straordinarie, notturne o festive possono effettuarsi su richiesta del datore di lavoro, di norma presso la sede aziendale o in trasferta. Sarà garantito l’accesso ai servizi aziendali solo nei giorni di rientro e durante l'orario di lavoro. In caso di riunioni programmate, il lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario alle stesse. I telelavoratori hanno diritto di accesso all'attività sindacale tramite bacheca elettronica o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve illustrare le modalità di funzionamento e le variazioni dei software di valutazione del lavoro svolto, per garantirne la trasparenza e può effettuare visite di controllo concordate con il lavoratore. Le modalità di raccolta dati per la valutazione vanno presentati alle RSU, o RSA o alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del contratto. Il lavoratore deve essere informato sui rischi legati al lavoro e sulle necessarie precauzioni. L’allestimento della postazione prevede un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile aziendale della sicurezza. 11 datore di lavoro non risponde dei danni derivanti dall'uso non corretto delle apparecchiature in dotazione al telelavoratore. Il lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e informazioni in suo possesso.
La retribuzione sarà ridotta del 30% rispetto alla paga base nazionale.
Per smart working, ai sensi della L. 81/2017 devono intendersi tutte le forme di svolgimento della prestazione flessibili rispetto all’orario e al luogo.
Parte integrante del lavoro agile sono gli strumenti tecnologici che vengono forniti dal datore di lavoro, il quale ne garantisce anche il buon funzionamento.
Per l'adozione dello smart working è necessario un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente, il quale dovrà essere inviato telematicamente agli organismi competenti e contenere le seguenti indicazioni: a) la durata; b) il preavviso, che deve essere di almeno 30 giorni (90 per i lavoratori disabili) per gli accordi a tempo indeterminato, ovvero ogni qual volta si sia in presenza di un giustificato motivo; c) la disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore; d) le modalità di controllo e le regole disciplinari della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Gli smart workers avranno diritto al medesimo trattamento retributivo e normativo, ove compatibili con le modalità di espletamento della prestazione lavorativa, rispetto ai loro colleghi anche con riguardo all'adozione di adeguate norme di sicurezza. In particolare, per quanto riguardo l’orario di lavoro, di fianco al riconoscimento del diritto alla disconnessione, agli smart workers devono applicarsi i limiti di orario previsti dalla normativa vigente e dal presente CCNL
I lavoratori "agili" hanno, inoltre, diritto alla tutela prevista in caso di infortuni e malattie professionali anche per quelle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra l'abitazione ed il luogo prescelto per svolgere la propria attività. Il datore di lavoro dovrà riconoscere priorità alle richieste di lavoro agile formulate dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità.
Le parti concordano che tali modalità di svolgimento della prestazione lavorativa consentono da un lato di aumentare la produttività e, dall'altro, di favorire la conciliazione vita - lavoro per i lavoratori, pertanto, ritengono opportuno delegare la regolamentazione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a livello di contrattazione integrativa.
In ogni caso le parti si impegnano ad armonizzare il presente CCNL con eventuali provvedimenti legislativi in materia di lavoro agile (smart working) che dovessero intervenire durante l'arco di vigenza del contratto.
Nota a verbale
Le parti condividono l'opportunità di implementare l’utilizzo di tale tipologia di svolgimento delle mansioni soprattutto nel settore ITC, che per le sue stesse caratteristiche potrebbe ottenere notevoli vantaggi in termine di risparmio aziendale e di ottimizzazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Capo VI Contratti a sostegno dell’occupazione
Art. 91. Inserimento lavorativo e formazione
Al fine di favorire l'inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavoro effettuerà una formazione di minimo 16 ore, comprensiva dell'apprendimento relativo alla prevenzione antinfortunistica, anche mediante la partecipazione a progetti di formazione aziendale o in affiancamento per le ore dedicate alla formazione.
La formazione di cui al comma precedente può essere inclusa nei piani formativi presentati al Fondo Fonditalia, a fronte di specifiche indicazioni che le Parti forniranno al Fondo per includere tali destinatari negli Avvisi.
Titolo X Instaurazione del rapporto di lavoro
Capo I - Classificazione
Art. 94. Mansioni del lavoratore
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
[…]
Titolo XI Quadri
Art. 104. Orario di lavoro
Ai sensi delle vigenti disposizioni, ai Quadri si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del presente CCNL.
Titolo XII Svolgimento del rapporto di lavoro
Capo I - Orario di lavoro
Art. 108. Orario normale settimanale
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali, distribuito su 5 o 6 giorni lavorativi.
[…]
Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 66/2003 e s.m.i., per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro, nell'esercizio delle sue attività e funzioni.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e/o continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo i tempi necessari per recarsi presso il posto di lavoro, i riposi intermedi fruiti sia all'interno che all'esterno dell’azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero, compresa la pausa pranzo.
Art. 109. Riposo giornaliero
Ai sensi di quanto disposto da D.Lgs. 66/2003, ferma restando la normale durata dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità ovvero nelle ipotesi di deroga concordate al secondo livello di contrattazione.
In ogni caso, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi:
• cambio del turno/fascia;
• interventi necessari per il ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature;
• attività straordinarie per migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
• allestimenti in fase di avvio di nuove attività, manifestazioni, allestimenti e riallestimenti straordinari, altri eventi promozionali;
• aziende o reparti di esse che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore, anche determinata da specifiche esigenze organizzative connesse alla logistica ed ai trasporti per il ricevimento nei depositi aziendali delle merci;
• inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari.
Anche in tali ipotesi, al fine di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono sulla necessità di garantire ai dipendenti un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore.
Art. 110. Durata massima dell'orario di lavoro
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Le parti concordano che la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, commi 3° e 4°, D.Lgs 66/2003.
Tale periodo è elevato a 12 mesi in caso di:
- esigenze relative all’organizzazione di gare, manifestazioni e fiere nonché per le attività ad esse connesse.
- necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria degli impianti;
- punte di più intense attività non ricorrenti, derivanti da richieste di mercato.
Art. 111. Flessibilità oraria
Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, le parti concordano che quest'ultima potrà utilizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, anche con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell’anno, sempre entro il limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane all'anno.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, così come prevista dal precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori coinvolti nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari riduzione di ore lavorate.
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dal presente articolo, per anno deve intendersi il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità oraria.
[…]
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito.
L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma relativo alla flessibilità oraria e le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.
Al termine del programma di flessibilità, le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario, nei limiti previsti dal presente CCNL
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.
Art. 112. Limiti massimi flessibilità oraria
Nell’ambito del secondo livello di contrattazione, possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei limiti di cui al precedente articolo, sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane.
In caso di mancata realizzazione della contrattazione di secondo livello, le aziende potranno attivare la flessibilità oraria nei termini indicati al primo comma del presente articolo, previa comunicazione all'Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro, riconoscendo ai lavoratori un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 30 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.
Art. 113. Procedure per l’attivazione dei regimi di flessibilità
Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo.
[…]
Per ciò che attiene il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per ciascuna settimana.
In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui ai precedenti articoli 111 e 112, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore, saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.
Le ore liquidate a tale titolo devono comunque rientrare nei limiti previsti dall’art. 122 del presente contratto collettivo.
Le aziende che sottoscrivano un contratto aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle RSA e alle OO.SS. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all'Ente Bilaterale Nazionale Formasicuro.
L'azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma di applicazione della flessibilità e le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Art. 114. Banca delle ore
Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di godere dei riposi compensativi di cui agli artt. 111 e 112, a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione dovrà avvenire con le seguenti modalità:
- i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata e devono ritenersi esclusi dai periodi dell’anno interessati all'utilizzo dei permessi, i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o in quelle di maggiore intensità lavorativa nell’arco della settimana, la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive fino a 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato;
- i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore;
per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate in sede decentrata aziendale o territoriale.
Al 31 dicembre di ogni anno l’azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.
La fruizione delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di almeno 5 giorni. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta inoltrata dal lavoratore.
Art. 115. Accordi individuali sull’orario di lavoro
Il datore di lavoro, in luogo della flessibilità potrà concordare con il singolo lavoratore, all'inizio del rapporto di lavoro o successivamente ad esso, che, a fronte delle prestazioni di ore aggiuntive con superamento dell'orario normale di lavoro, al lavoratore vengano riconosciuti riposi compensativi in pari misura o l’accreditamento a monte ore dei permessi. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, per le ore di lavoro prestate oltre il normale orario di lavoro, al dipendente è riconosciuta la sola maggiorazione prevista per le ore di straordinario.
Art. 116. Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede
Qualora il lavoratore sia comandato fuori della sede in cui egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
In tale ipotesi, qualora venga richiesto al lavoratore di rientrare alla fine della giornata lavorativa nella sede in cui presta normalmente servizio, il lavoro dovrà cessare tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede. In alternativa, l’orario di lavoro terminerà, in caso di specifica esigenza aziendale, presso la sede ove sarà comandato di prestare la propria attività lavorativa, ovvero cesserà all’effettivo rientro in azienda.
A livello aziendale potranno essere definite ulteriori modalità operative anche avuto riguardo della gestione dei mezzi di locomozione aziendali connessi all’attività prestata fuori sede
Le eventuali spese di trasporto, di vitto e di pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute nell’art. 148.
Art. 117. Fissazione dell'orario
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari li lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'azienda. L'orario di lavoro risulterà da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Art. 119. Disposizioni speciali
[…]
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e di quegli altri servizi che non possono compiersi durante l'orario normale senza determinare inconvenienti o ritardi per l'esercizio o pericolo per gli addetti, nonché in caso di verifiche o prove straordinarie e di compilazione dell'inventario annuale.
Art. 120. Orario lavoratori discontinui
È fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché nell'esercizio dell'attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro, la durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) custodi anche di magazzino;
2) guardiani diurni o notturni;
3) portieri;
4) personale addetto alla estinzione degli incendi;
5) uscieri e inservienti;
6) personale addetto al carico e allo scarico;
7) sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro;
8) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento;
9) 9) commessi di negozio, nei comuni fino a cinquemila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati ufficiali forniti dal sindaco del rispettivo comune);
10) personale addetta alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
Art. 121. Lavoratori minorenni
L'orario di lavoro non potrà comunque superare le 7 ore giornaliere ovvero le 35 ore settimanali, per i minori che non abbiano compiuto i 15 anni di età, le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali, per i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Capo II Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
Art. 122. Norme generali
Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario fissato dal presente contratto, ma, ai sensi della vigente normativa, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinarie, a carattere individuale, nel limite di massimo 250 ore annue.
Lo straordinario richiesto entro i limiti contrattuali è obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali di obiettivo e comprovato impedimento
Fermi restando i limiti richiamati al precedente comma e ai sensi dell’art. 5, comma 4 D.Lgs. 66/03, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è ammesso ove in relazione con:
a] casi di eccezionali, esigenze tecnico-produttive quando sia impossibile fronteggiarle con l'assunzione di altri lavoratori;
b] casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c] eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché in caso di allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse circostanze, purché preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'art. 19 L. 241/1990, sostituito dall’art. 2, comma 10, della L. 537/1993, e in tempo utile alle RSA;
d] punte di più intensa attività;
e] esigenze tecniche connesse all’assenza di altri lavoratori con diritto alla conservazione del posto.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Art. 124. Lavoro ordinario notturno
Per orario di lavoro notturno si intende quello compreso tra le ore 24,00 e le ore 6,00 del mattino.
[…]
Capo III Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 125. Riposo settimanale
Ai sensi della normativa applicabile, tutto il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore, in aggiunta al riposo giornaliero, normalmente coincidente con la domenica.
Nella ipotesi di utilizzo del lavoro domenicale, il riposo settimanale potrà essere usufruito anche ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo eventualmente determinato dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo ogni 6 giornate effettivamente lavorate.
In caso di rinvio del riposo oltre il settimo giorno ed in assenza di un accordo di secondo livello, sarà riconosciuta al lavoratore, a titolo risarcitorio, un’indennità fissa di € 10,00 per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, con il limite massimo di 2 settimane al mese.
Ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003 ai lavoratori che godono, in modo strutturale, del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta un'indennità fissa pari al 10% della quota oraria della normale retribuzione per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica.
[…]
Capo IV Ferie
Art. 135. Irrinunciabilità delle ferie
Le ferie sono irrinunciabili.
In ogni caso nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
Art. 136. Registro ferie
Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro, che potrà essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che siano autorizzate a gestire la contabilità e l’attività amministrativa in genere, mediante supporto informatico.
Capo V Congedi - Permessi - Aspettativa
Art. 145. Congedo per donne vittime di violenza di genere
La lavoratrice inserita in percorsi di protezione conseguenti a violenza di genere, purché debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dalle case rifugio di cui all’art. 5 bis del D.L. 93/2013 convertito dalla L. 119/2013, ha diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi al precorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi.
Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’art. 5- bis, del D.L. 93/2013, convertito con modificazioni, dalla L. 119/2013, hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può comunque essere superiore a 3 mesi.
Per l'esercizio del diritto in oggetto, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro o il committente, con un termine di/almeno sette giorni, indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo e a producendo la certificazione di cui ai commi precedenti. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento retributivo, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente competente. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della 13/ma mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Il congedo di cui al comma 1 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di 3 anni.
La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Capo VII Malattie e infortuni
Art. 156. Infortunio ed obblighi del lavoratore
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
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Capo VIII Maternità e paternità
Art. 163. Congedo di maternità e di paternità
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i 3 mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni verranno cumulati al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 151/2001, e ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lett. a) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non possa arrecare pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Inoltre, ai sensi ed alle condizioni di cui agli artt. 6, comma 1, e art. 7, comma 6 del D.Lgs. 151/2001, l'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi, nei casi in cui la lavoratrice sia addetta a svolgere lavori pericolosi, faticosi e insalubri e non possa essere applicata a mansioni diverse. In tal caso, l’ispettorato del Lavoro competente per territorio, disporrà, su richiesta della lavoratrice, l’interdizione dai lavoro per il periodo di cui sopra.
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Art. 165. Permessi per assistenza al bambino
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili tra loro, nell’arco della giornata lavorativa. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
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I periodi di riposo per assistenza del bambino hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano anche il diritto della lavoratrice o del lavoratore di uscire dal luogo di lavoro. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre, sempre in alternativa alla madre.
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Capo XVIII Divise ed attrezzi di lavoro
Art. 188. Divise e attrezzi
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Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro assegnato al lavoratore.
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Capo XIX Appalti
Art. 189. Appalti
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono nonché di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche. L’appaltante dovrà altresì richiedere all'appaltatore il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Qualora l'introduzione di appalti dovesse comportare riduzione di personale dell’azienda appaltante, quest’ultima è tenuta a darne informazione all’organizzazione Sindacale Ugl Terziario territoriale stipulante il presente CCNL.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si applica la normativa di legge applicabile.
Art. 190. Terziarizzazioni delle attività di vendita
L'azienda che intenda avviare processi di terziarizzazione o esternalizzazione che attengano attività di vendita gestite dall’impresa con il proprio personale, dovrà preventivamente convocare la RSA al fine di informarla sui seguenti aspetti:
- attività che verranno conferite a soggetti terzi;
- lavoratori che verranno coinvolti in tale processo;
- contrattazione applicata e trattamento economico complessivo;
- assunzione del rischio di impresa da parte dei terzi subentranti nell'attività data in gestione nonché degli obblighi inseriti nel relativo contratto e derivanti dalle norme in tema di assicurazione generale obbligatoria, di sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva;
- internalizzazioni di attività precedentemente conferite a terzi.
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Capo XX Dovere dei lavoratori e norme disciplinari
Art. 191. Obblighi del lavoratore
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Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente gli strumenti di lavoro che utilizza e gli sono stati affidati.
Art. 192. Divieti
Salva l’ipotesi di partecipazione del lavoratore ad assemblea sindacale, al personale è fatto divieto di trattenersi all'interno dei locali aziendali oltre l’orario prescritto o di accedervi in mancanza di ragione di servizio o di una preventiva autorizzazione da parte del datore di lavoro.
Al lavoratore non è consentito allontanarsi dai locali aziendali durante l'orario di lavoro se non per ragioni di servizio e previo permesso esplicito del datore di lavoro.
Art. 194. Rispetto dell'orario di lavoro
Il lavoratore ha l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro.
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Art. 195. Ulteriori doveri del lavoratore
Il lavoratore […] Ha altresì il dovere di rispettare ogni disposizione emanata dal datore di lavoro e relativa al servizio interno, sempre che rientri tra le normali attribuzioni contrattuali e non contrasti con le norme previste di cui al presente contratto collettivo o con le leggi vigenti.
Le disposizioni datoriali devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante comunicazione scritta o affissione all'interno di ogni unità produttiva.
Art. 196. Sanzioni disciplinari
Il lavoratore che non osservi i propri doveri contrattuali potrà essere sottoposto ai seguenti provvedimenti disciplinari, che saranno adottati dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze:
1) ammonizione verbale per le mancanze lievi;
2) ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa, in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso.
Il provvedimento della multa si applica, in via esemplificativa e non esaustiva, nei confronti del lavoratore che:
- ritardi l’inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
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Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica, in via esemplificativa e non esaustiva, nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, ove sia dimostrata la sua responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- non indossi i dispositivi protettivi obbligatori ai sensi della normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- risulti recidivo, per almeno 3 volte nell'anno solare, nelle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso di assenza ingiustificata.
- Salva ogni altra azione legale, il licenziamento disciplinare si applica, in via esemplificativa e non esaustiva, per le seguenti mancanze:
[…]
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 190 del presente contratto;
- violazione delle norme in materia di sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
abuso di fiducia o la violazione del segreto d’ufficio;
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- la recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, di qualunque mancanza preveda la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
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