MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

 

Lettera Circolare
Prot. N. 15601/4106/1

Roma, 20 agosto 1987
 

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024: “Modificazioni agli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, concernente norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione” - Chiarimenti.
 

Pervengono da più parti richieste di chiarimenti circa la corretta interpretazione delle norme contenute nell’art. 2 del D.P.R. citato in oggetto per quanto riguarda l’installazione dei serbatoi interrati del g.p.l.
Al riguardo, su conforme parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si fa presente che, qualora il deposito del g.p.l. sia costituito da due serbatoi, ogni serbatoio deve essere interrato e provvisto di propria cassa di contenimento realizzata come previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 208 del 12 gennaio 1971.
Le due casse di contenimento possono anche essere contigue ed avere una parete comune con le stesse caratteristiche costruttive.