Ministero dell’Interno
Circolare 3 settembre 1974, n. 54
Distribuzione di carburanti. Detenzione oli lubrificanti e petrolio lampante adulterato ad uso riscaldamento in confezione. Quantitativi massimi ammessi dalla legge e capacità singola dei contenitori
 

Questo Ministero, su richiesta motivata dell'Unione Petrolifera Italiana, ha riesaminato le condizioni per la detenzione di oli lubrificanti presso gli impianti di distribuzione carburanti, stabilite con Circolare Ministeriale n. 16 del 19 febbraio 1974.
Al riguardo, sentito il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, questo Ministero ha ritenuto di modificare tali condizioni portando la limitazione della capacità delle lattine di oli lubrificanti in deposito per la vendita presso i distributori stradali carburanti in sede propria da litri 5 a litri 50 (cinquanta) netti, con la raccomandazione che tutte le operazioni normalmente eseguite presso detti distributori e che coinvolgano movimento di olio carburante, siano eseguite con il dovuto rispetto delle disposizioni ecologiche che vietano la dispersione, in ogni luogo, di residui di oli minerali non biologicamente degradabili.