Ministero dell'Interno
Circolare 11 ottobre 1988, n. 17
Modifica del punto 10.2 della Circolare n. 10 del 10 febbraio 1969 - Distributori stradali di carburanti


Pervengono da più parti a questo Ministero quesiti circa la corretta interpretazione del 2° comma del punto 10.2 della circolare n. 10 del 10.2.1969 riguardante “Distributori stradali di carburanti”.
I quesiti sono riferiti alla esatta individuazione dei fabbricati genericamente indicati tra parentesi “motels, bar, ristoranti, ecc.” esistenti nell'ambito della stazione di rifornimento.
Al riguardo, sentita la Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si chiarisce che i predetti fabbricati sono quelli adibiti a motels, a posti di ristoro con superficie maggiore di 150 m² (ristoranti, bar, snack bar, tavole calde), ad esercizi di vendita di merci varie con superficie maggiore di 200 m².
Pertanto il punto 10.2 citato è così modificato:
“Le colonnine per le benzine, esistenti nell'ambito della stazione di rifornimento, possono essere sistemate in gruppi su apposite isole.
Le isole debbono essere disposte razionalmente in modo da consentire le soste per il rifornimento ed il facile movimento degli automezzi.
Le colonnine predette debbono distare non meno di 9 m da aree destinate specificamente a parcheggio, da motels, da posti di ristoro (ristoranti, bar, snack bar, tavole calde), con superficie superiore a 150 m², da locali-vendita di merci varie con superficie superiore a 200 m².
Ove i posti di ristoro ed i locali vendita risultino contigui su una o più pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate”.
Si pregano gli Uffici in indirizzo di tener conto di quanto sopra nell'espletamento degli adempimenti di competenza, considerando che la presente disposizione si applica oltre che ai nuovi impianti anche a quelli esistenti.