MINISTERO DELL’INTERNO
Lettera Circolare M.I.S.A. 11 dicembre 2001, prot. n. P1362/4113 sott. 149
Modifiche su impianti distribuzioni carburanti per autotrazione (Att. n. 18 del D.M. 16 febbraio 1982). Procedure da attuare ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37. - Risposta a quesito.
In relazione al quesito formulato dal Comando VV.F. in indirizzo si richiama in generale la disposizione dell’art. 5, comma 3, del D.P.R. 37/1998.
La citata disposizione prevede che, per ogni modifica degli impianti in oggetto indicati, la quale comporti una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’interessato è tenuto ad avviare nuovamente le procedure di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 37/1998 (esame progetto e sopralluogo per rilascio di un nuovo certificato di prevenzione incendi).
Premesso quanto sopra, e fatto salvo quanto già chiarito col lettera-circolare P687/4113 sott. 87 del 22 giugno 1999 in merito all’installazione di sistemi di recupero vapori, le modifiche presso gli impianti in questione per le quali è necessario avviare le procedure del citato art. 5, comma 3, sono da correlare a:
a) incremento di stoccaggio di carburanti;
b) sostituzione di carburanti di categoria C con pari quantitativo di categoria A;
c) installazione di nuovi erogatori;
d) realizzazione di nuove strutture e locali a servizio dell’impianto.
Per i casi non ricadenti tra quelli sopra menzionati, si ritiene sufficiente una comunicazione al Comando VV.F., corredata da idonea documentazione tecnica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Mazzini)