Tipologia: CCNL Integrativo (1)
Data firma: 14 febbraio 2001
Parti: Aran e Cgil-Fp, Cisl-Fps, Uil-Pa, Coordinamento Sindacale Autonomo di Cisal-Fialp, Rdb-Parastato e Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Rdb-Cub(2)
Comparti: Enti pubblici non economici, PA
Fonte: CNEL
Note: (1) CCNL 16 febbraio 1999
            (2)Rdb-Parastato, Rdb-Cub non sottoscrivono il CCNL

Sommario:

 Titolo I - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 1 - Periodo di prova.
Art. 2 - Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica.
Art. 3 - Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza.
Art. 4 - Ricostituzione del rapporto di lavoro.
Titolo II - Cause di sospensione del rapporto di lavoro
Art. 5 - Aspettativa per motivi familiari o personali.
Art. 6 - Servizio militare.
Art. 7 - Assenze per malattia.
Art. 8 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.
Art. 9 - Diritto allo studio.
Art. 10 - Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio.
Art. 11 - Altre aspettative previste da disposizioni di legge.
Art. 12 - Norme comuni sulle aspettative.
Art. 13 - Congedi per la formazione.
Art. 14 - Congedi dei genitori.
Art. 15 - Congedi per eventi e cause particolari.
Titolo III - Trattamento economico
Art. 16 - Turnazioni.
Art. 17 - Lavoro straordinario.
Art. 18 - Banca delle ore.
Art. 19 - Reperibilità.
Art. 20 - Riposo compensativo.
Art. 21 - Trattamento di trasferta.
Art. 22 - Trattamento di trasferimento in Italia.
Art. 23 - Copertura assicurativa.
Art. 24 - Patrocinio legale.
 Art. 25 - Servizio mensa.
Art. 26 - Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali.
Art. 27 - Benefici di natura assistenziale e sociale.
Art. 28 - Trattenute per scioperi brevi.
Art. 29 - Retribuzione e sue definizioni.
Art. 30 - Struttura della busta paga.
Art. 31 - Indennità guardiaparco.
Titolo IV - Flessibilità del rapporto di lavoro
Art. 32 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 33 - Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 34 - Disciplina sperimentale del telelavoro.
Art. 35 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
Art. 36 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).
Titolo V - Disposizioni particolari
Art. 37 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
Art. 38 - Interventi solidali a favore di lavoratori affetti da AIDS.
Art. 39 - Bilinguismo.
Art. 40 - Fascicolo personale.
Art. 41 - Assegnazione temporanea a domanda.
Art. 42 - Disposizioni particolari.
Art. 43 - Disapplicazioni.
Art. 44 - Decorrenza degli effetti del contratto.
Dichiarazioni congiunte
Dichiarazione a verbale. Cisal /Fialp - Federazione italiana autonoma lavoratori pubblici (Artt. 25 -31 - 41)
Dichiarazione a verbale. RdB/Parastato

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici stipulato il 16.2.99, sottoscritto il 14 febbraio 2001.

A seguito del parere favorevole espresso in data 12.10.00 e 16.1.01 dal Comitato di Settore sul testo dell'ipotesi di accordo a integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici, stipulato il 16.2.99, nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 5.2.01, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 14.2.01 alle ore 17.30, presso la sede Aran, ha avuto luogo l'incontro tra: Aran […] e le OO.SS.: Cgil-Fp, Cisl-Fps, Uil-Pa, Coordinamento Sindacale Autonomo di Cisal-Fialp (Cisal-Fialp, Usppi-Cusp, Cisas-Epne, Confail, Confill par.), Rdb-Parastato; le Confederazioni Sindacali: Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Rdb-Cub.*
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il CCNL ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici, stipulato il 16.2.99, nel testo allegato.

Titolo I - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 2 - Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica.

1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento dei compiti del proprio profilo professionale, l'Ente non può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperare lo stesso dipendente al servizio impiegandolo in altro profilo riferito alla stessa posizione economica dell'area di inquadramento assicurando un adeguato percorso di riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti, previo consenso dell'interessato, il dipendente può essere impiegato in un profilo collocato in una posizione economica inferiore della medesima area e, in via residuale, in un profilo di area immediatamente inferiore.
[…]
5. Nel caso in cui detto personale non possa essere ricollocato nell'ambito dell'ente di appartenenza con le modalità previste dai commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 3.

Titolo II - Cause di sospensione del rapporto di lavoro
Art. 8 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.

1. All'art. 22, CCNL 6.7.95 sono aggiunti i seguenti commi: "[…]
5. Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova applicazione l'art. 1, comma 7, legge n. 68/99.
Nel caso di lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, trova applicazione l'art. 4, comma 4, della stessa legge."

Art. 14 - Congedi dei genitori.
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n. 1204/71, come modificata e integrata dalle leggi nn. 903/77 e 53/00.
2. Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni delle leggi nn. 1204/71 e 903/77 s'intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/00.
[…]
4. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio 'post partum' e il restante periodo 'ante partum' non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro.
Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 10, legge n. 1204/71.
[…]
10.In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10, legge n. 1204/71 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.
11.La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell'art. 19, comma 8, CCNL 6.7.95.

Titolo III - Trattamento economico
Art. 16 - Turnazioni.

1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. La disciplina per l'organizzazione dei turni è definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 6, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata nell'ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano una erogazione giornaliera di servizi per almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali. La durata dei turni può anche comprendere periodi di limitata sovrapposizione, definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente, quando emerga l'esigenza di evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il passaggio delle consegne.
5. I turni notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6; i turni pomeridiani sono compresi tra le ore 14 e le ore 22. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese.
6. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro […]

Art. 17 - Lavoro straordinario.
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dagli enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore è tenuto ad effettuare, nei limiti previsti dal presente contratto, il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi di impedimento, correlati a documentate esigenze personali e familiari.
3. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 200 ore annue. Tale limite può essere elevato in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente in presenza di esigenze eccezionali o per specifiche categorie di lavoratori, con particolare riferimento ai dipendenti impegnati in attività di diretta collaborazione con gli organi istituzionali.
[…]
6. La quantificazione delle ore di straordinario effettuate dal dipendente può essere operata in relazione al periodo, anche plurisettimanale, preso come base di riferimento per il calcolo delle prestazioni di lavoro secondo la disciplina adottata dall'ente ai sensi dell'art. 17, CCNL 6.7.95.
7. Su tempestiva richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate nei limiti di cui al comma 3, possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio entro il termine massimo di 4 mesi.
La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all'art. 18.

Art. 18 - Banca delle ore.
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare di cui all'art. 31, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare di cui all'art. 31, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione integrativa, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi.
4. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
7. La disciplina del presente articolo decorre dall'1.1.01.

Art. 19 - Reperibilità.
1. Il servizio di pronta reperibilità può essere istituito dagli enti, durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, per assicurare essenziali e indifferibili prestazioni riferite a servizi di emergenza, aree di pronto intervento, protezione civile e simili. La relativa disciplina è definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente e tiene conto anche delle esigenze di rotazione tra più soggetti volontari.
2. La durata massima di un periodo di reperibilità è di 12 ore.
3. In caso di chiamata in servizio durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
4. Ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di 6 volte e, entro tale limite, per non più di 2 domeniche nell'arco di 1 mese.
5. Il periodo di reperibilità di 12 ore è remunerato con un compenso […]
6. Quando la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto a 1 giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
7. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario; sono fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per prestazioni notturne, festive o notturne-festive.
[…]

Art. 20 - Riposo compensativo.
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio, e nell'ambito della disciplina sull'orario di lavoro di cui all'art. 17, CCNL 6.7.95, non usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposta la retribuzione di cui all'art. 29, comma 2, lett. a), maggiorata dell'80% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove per esigenze di servizio non sia possibile consentire la fruizione del riposo compensativo, dà titolo ad un compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su 5 giorni, a richiesta del dipendente dà titolo a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato interamente prestato l'orario contrattuale settimanale.
[…]

Titolo IV - Flessibilità del rapporto di lavoro
Art. 34 - Disciplina sperimentale del telelavoro.

1. Gli enti, previa informazione ed incontro con i soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1, CCNL 16.2.99, possono definire progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 3, DPR 8.3.99 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23.3.00, con particolare riferimento alla disciplina dell'art. 3 dello stesso CCNL quadro, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.
2. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
3. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell'ente, sul quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori.
[…]
5. Gli enti definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può essere inferiore a 1 giorno per settimana, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 1.
6. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in 2 periodi di 1 ora ciascuno concordati con l'ente nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di 1 ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni d'orario.
[…]
8. L'ente definisce in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente, le iniziative di formazione che assumono carattere di specificità e di attualità nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6, Accordo quadro 23.3.00; utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
9. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, gli enti attivano opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
[…]
11.Gli enti, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
[…]
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
- copertura assicurativa Inail.
12. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni 6 mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.lgs. n. 626/94, è inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza.
13. La contrattazione integrativa nazionale di ente definisce il trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 32, CCNL 16.2.99. […]
14. È istituito, presso Aran, un Osservatorio nazionale a composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti del Comitato di settore e delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL che, con riunioni almeno annuali, verifica l'utilizzo dell'istituto nel comparto e gli eventuali problemi.
15. È garantito al lavoratore in telelavoro l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso l'istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.

Art. 35 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
1. Gli enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/97, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal D.lgs. 3.2.93 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
[…]
6. Gli enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.lgs. n. 626/94, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa cui sono impegnati.
[…]
9. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso gli enti utilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/70 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
10. Gli enti provvedono alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1, CCNL 16.2.99, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza le amministrazioni forniscono l'informazione in via successiva, comunque non oltre i 5 giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a), legge 24.6.97 n. 196.
11. Alla fine di ciascun anno, le amministrazioni forniscono ai soggetti sindacali firmatari del presente CCNL tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3.
Entro lo stesso termine gli enti forniscono alle OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente comma 10.
[…]

Art. 36 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).
1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, gli enti possono stipulare CFL nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, DL 30.10.84 n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.12.84 n. 863 e all'art. 16. DL 16.5.94 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.7.94 n. 451.
[…]
6. La formazione, nel caso previsto dalla lett. a), comma 4, ha una durata di almeno 130 ore per le professionalità elevate e deve essere effettuata in luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla lett. b), comma 4, la formazione ha una durata di almeno 20 ore e deve riguardare: la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed anti-infortunistica.
[…]
9. Il trattamento normativo è quello previsto per i lavoratori a tempo determinato. […]
17. I lavoratori assunti con CFL hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/70 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.

Titolo V - Disposizioni particolari
Art. 42 - Disposizioni particolari.

[…]
3. I lavoratori assunti con contratti a termine hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/70 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.

Art. 43 - Disapplicazioni.
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 72, comma 1, D.lgs. 3.2.93 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, cessano di produrre effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabile le clausole dei CCNL incompatibili con il presente CCNL.

Dichiarazione a verbale. RdB/Parastato
La RdB non sottoscrive il presente accordo integrativo del CCNL per il personale degli Enti pubblici non economici stipulato il 16.2.99 ritenendolo complessivamente peggiorativo delle norme attualmente in vigore.
In particolare la RdB non condivide il contenuto dell'intero titolo IV, riguardante la "flessibilità del rapporto di lavoro", che introduce anche nella Pubblica Amministrazione un sistema di precarizzazione della continuità del rapporto di dipendenza che rischia di sconvolgere l'organizzazione del lavoro e la funzionalità del servizio pubblico.
La RdB è comunque determinata a mettere in atto le iniziative sindacali che si riterranno necessarie nella fase di applicazione per far emergere tutte le contraddizioni che sicuramente comporterà l'introduzione delle forme di lavoro atipico.