Cassazione Civile, Sez. 6, 09 ottobre 2019, n. 25297 - Episodi morbosi sul posto di lavoro. Ricorso inammissibile
Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 09/10/2019
Fatto
che, con sentenza depositata il 23.3.2017, la Corte d'appello di Potenza ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di S.DP. volta al riconoscimento della natura di infortunio sul lavoro di taluni episodi morbosi verificatisi sul posto di lavoro e per i quali era stata posta analoga diagnosi di lombosciatalgia da sforzo;
che avverso tale pronuncia S.DP. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che l’INAIL ha resistito con controricorso;
che e stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Diritto
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia omesso esame circa il fatto storico oggetto del giudizio, non avendo a suo dire né la sentenza di primo grado né quella qui impugnata esaminato i fatti costituiti dal compendio documentale acquisito al processo;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c. per non avere la Corte territoriale motivato congruamente le ragioni del proprio scostamento rispetto alle conclusioni del CTU;
che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione dell’art. 195 c.p.c., per non avere la Corte territoriale rilevato la nullità della CTU disposta in primo grado, nonostante che il consulente avesse depositato la relazione definitiva senza preventivamente inviargliela e senza che nell’elaborato finale, da lui conosciuto solo all’udienza di discussione, venisse dato conto della consulenza di parte e delle successive controdeduzioni del CTP;
che, con riguardo al primo motivo, deve rilevarsene l'inammissibilità nella parte in cui pretende di censurare 1’accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito, trattandosi in specie di c.d. doppia conforme di cui all'art. 348-bis; comma 5°, c.p.c., ed essendo in tali casi il ricorrente in cassazione onerato di indicare la diversità delle ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello (Cass. nn. 5528 del 2014 e 26774 del 2016), ciò che nella specie non è dato leggere in ricorso; che parimenti inammissibile è il secondo motivo, risolvendosi la censura nella denuncia di un vizio della motivazione della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma Io, n. 5, c.p.c. (arg. ex Cass. n. 13770 del 2018), e non potendo in specie darsi ingresso a censure di tal fatta in ragione del divieto desumibile dall’art. 348-bis ult. co., c.p.c.;
che del pari inammissibile, ex art. 360-bis, n. 2, c.p.c., è il terzo motivo, essendosi chiarito che la censura concernente la violazione di uno dei «principi regolatori del giusto processo» (ossia delle regole processuali la cui violazione è astrattamente denunciabile ex art. 360 n. 4 c.p.c., quali nella specie l'art. 195 c.p.c.) può essere fatta valere per cassazione soltanto qualora abbia acuito carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto sostanziale della decisione e tale da arrecare un effettivo pregiudizio al diritto di difesa della parte denunciante (Cass. n. 22341 del 2017), mentre nella specie è la stessa parte ricorrente che riferisce di aver svolto nei riguardi della consulenza espletata in primo grado uno specifico motivo di appello «per non aver tratto, dall'accertata grave patologia vertebrale le logiche conclusioni in ordine alla natura professionale degli eventi morbosi avveratisi sul luogo di lavoro» (così il ricorso per cassazione, pag. 5);
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 att. c.p.c., la ricorrenza dei cui presupposti è stata accertata nella sentenza impugnata; che, pur sussistendo i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso medesimo, non si fa luogo, allo stato, a pronuncia in tal senso, in considerazione della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. fra le tante Cass. nn. 18523 del 2014, 7368 del 2017);
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 17.4.2019.