Tipologia: CIA
Data firma: 18 aprile 2000
Validità: 01.04.2000 - 31.03.2004
Parti: Coseva e Filmcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Servizi, Logistica, Cooperative, Coseva
Fonte: fisascat.it

Sommario
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Premessa
Art. 1 - Sistema di informazioni
Art. 2 - Campo di applicazione del contratto aziendale
Art. 3 - Cessazione di appalto
Art. 4 - Assunzione
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Assunzione a termine
Art. 7 - Inquadramento del personale
Art. 8 - Retribuzione - Tabelle e criteri - Paga oraria
Art. 9 - Determinazione del trattamento economico
Art. 10 - Scatti di anzianità
Art. 11 - Tredicesima mensilità
Art. 12 - Quattordicesima mensilità
Art. 13 - Incentivi di produzione
Art. 14 - Indennità maneggio denaro
Art. 15 - Indumenti di lavoro
Art. 16 - Trasferte e missioni
Art. 17 - Orario di lavoro e turni
Art. 18 - Flessibilità
Art. 19 - Rapporto a tempo parziale

 

Art. 20 - Interruzioni e sospensione di lavoro
Art. 21 - Assenze, permessi, congedo matrimoniale
Art. 22 - Diritto allo studio
Art. 23 - Permessi ai lavoratori studenti
Art. 24 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 25 - Riposo settimanale
Art. 26 - Ricorrenze festive
Art. 27 - Ferie
Art. 28 - Servizio militare
Art. 29 - Doveri del lavoratore
Art. 30 - Ritiro patente
Art. 31 - Provvedimenti disciplinari
Art. 32 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 33 - Tutela tossicodipendenti ed etilisti
Art. 34 - Maternità e puerperio
Art. 35 - Preavviso
Art. 36 - Trattamento di fine rapporto
Art. 37 - Indennità in caso di morte
Art. 38 - Decorrenza e Durata


Contratto Aziendale Logistica - Coseva

Premessa
Le OOSS e la direzione della Cooperativa Coseva, nello sviluppare e sottoscrivere il presente accordo, hanno tenuto conto delle seguenti situazioni:
a. Assenza di un CCNL specifico del settore Logistica;
b. peculiarità e particolarità dei servizi offerti dalla Cooperativa che sono identificabili con un contesto di Multiservizi per le merci e le aziende;
c. caratteristiche del settore che è in forte trasformazione e vede l'esternalizzazione dei servizi come evento quotidiano;
d. i servizi richiesti sono diversi fra loro e richiedono investimenti notevoli in formazione e addestramento;
e. difficoltà a reperire manodopera specializzata;
f. la flessibilità organizzativa come elemento prioritario e fondamentale per soddisfare le committenze.
Il presente accordo deriva anche da una precisa volontà delle parti di addivenire a regole certe, in un settore eterogeneo in profonda trasformazione e in continua evoluzione, che purtroppo tende, nel suo insieme, ad una totale deregolamentazione.
Il C.d.A. della Cooperativa si impegna a promuoverne l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci provvedendo a inserire l'argomento nell'Ordine del Giorno della prima convocazione utile.
Nel raggiungere tale accordo, si è tenuto conto dello status societario di cooperativa di produzione e lavoro, caratterizzata dalla figura del socio lavoratore. Riconoscendo la posizione giuridica del socio lavoratore nella sua specificità e diversità dal dipendente, pur applicando il presente accordo aziendale, avranno prevalenza le leggi di riferimento per la cooperazione, le disposizioni delle centrali sindacali delle cooperative, lo Statuto Sociale e il Regolamento Interno della Coseva.
Le parti riconoscono la sovranità dell'Assemblea Soci in materia di inquadramento e retribuzioni dei soli soci lavoratori, che vengono inseriti in delibera di assemblee e/o Regolamenti Interni.
Pertanto modifiche e/o variazioni del presente accordo da parte dell'Assemblea Soci, verranno comunicate alle OOSS firmatarie del presente accordo, che potranno richiedere incontri al fine di apportare le opportune modifiche e/o variazioni fermo restando che gli organismi di rappresentanza della cooperativa firmatari della presente intesa devono sottostare a quanto stabilito dall'Assemblea Soci.
Quanto sopra nulla toglie alla piena validità dell'Accordo relativamente ai dipendenti in caso di modifiche apportate dall'Assemblea Soci e quindi le parti si incontreranno periodicamente per le necessità di aggiornamento.

Art. 1 Sistema di informazioni
Le parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e di responsabilità gestionali della Cooperativa e le rispettive distinte responsabilità delle Associazioni Cooperative e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione.
Al fine di consentire alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo una adeguata conoscenza delle problematiche relative ai rilevanti fenomeni collegati ai processi di sviluppo e ristrutturazione ed alle relative innovazioni tecnico-organizzative, nonché ai loro riflessi sulla organizzazione del lavoro e sui livelli occupazionali e professionali, saranno fornite le informazioni come sotto specificato.
La cooperativa informerà almeno una volta all'anno od ogniqualvolta le parti lo richiederanno, le OOSS firmatarie:
1. sulla consistenza numerica del personale;
2. sui programmi di formazione e aggiornamento professionale del personale;
3. sulle innovazioni tecnologiche che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali;
4. sugli appalti in essere e loro specificità.

Art. 2 Campo d'applicazione del contratto aziendale
• Selezione, controllo e cernita di prodotti con successivo confezionamento, inscatolamento, imballaggio, sigillatura ed eventuale cellofanatura;
• inserimento di singole confezioni in espositori a loro volta inseriti in cartoni o inserimento direttamente in cartoni;
• posizionamento di più cartoni su pedane e/o roll e/o casse e/o contenitori con evasione dell'ordine attraverso carico e spedizioni delle pedane(o qualsivoglia contenitore) o al magazzino di stoccaggio del cliente o direttamente all'acquirente indicato nell'ordine di spedizione.
• Attività in magazzini di terzi per la gestione del ciclo completo della movimentazione delle merci comprensivo di stoccaggio, ripristino, carico, scarico, preparazione ed evasione di ordini in colli.
• Attività lavorative esercitate dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 riferite alla movimentazione merci.
• facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti:
a. portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali.
b.
c. insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
• Trasporto di merci per conto terzi:
a) Autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili ed attività preliminari e complementari;
b) Attività accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili.

Art. 6 Assunzione a termine
Si potrà ricorrere ad assunzioni con contratto a tempo determinato oltre alle casistiche previste dalle L.230/62, 56/87 e 79/83, nei seguenti casi:
• espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie;
• lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, a quelle normalmente impiegate;
• lavorazioni con periodi di incremento notevole della produzione limitatamente ai periodi in questione;
• contratti e ordinativi a carattere stagionale e comunque in periodi limitati e definiti;
• sostituzione di personale che deve partecipare a corsi di aggiornamento professionale e/o di specializzazione.
[…]
Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopra elencate riferite ai lavori in essere con contratti a carattere di continuità è pari al 33% dell'insieme dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato conteggiando anche i soci della cooperativa.
La cooperativa potrà superare la quota del 33% solo per sopperire alle necessità derivanti da ordinativi o contratti a carattere stagionale e/o discontinuo e previa comunicazione alle OO.SS. firmatarie.

Art. 15 Indumenti di lavoro
La cooperativa fornirà ogni anno gratuitamente a tutto il personale operaio due tute o due camiciotti e due pantaloni o due indumenti equivalenti.
La cooperativa concorderà in sede aziendale con le OOSS l'eventuale fornitura di ulteriori indumenti in relazione al grado di rischio per la salute e l'incolumità del lavoratore. La cooperativa terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo, a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati.
La cooperativa che intenda fare indossare al personale una tenuta di propria prescrizione, sono obbligate a fornirla a loro spese ed il personale deve, durante il servizio, vestire la tenuta fornitagli.

Art. 17 Orario di lavoro e turni.
Per la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge e alle relative deroghe ed eccezioni.
La durata del normale orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.
La prestazione è distribuita in 6 giorni lavorativi consecutivi.
Il giorno di riposo deve comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo.
In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, il riposo domenicale, può essere fruito nell'arco della settimana nel rispetto di quanto previsto dalla Legge.
L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi sarà portata a conoscenza dei lavoratori alla fine della settimana precedente.
[…]
L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa.
Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto fatte salve diverse prestazioni dovute alle specificità del lavoro. La Cooperativa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze della Cooperativa, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione compatibilmente con i tempi necessari ad acquisire le informazioni sulla consistenza.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro il limite delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego e per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita.
[…]
L'orario di lavoro sarà ridotto di 40 ore annue, di norma attraverso il riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo ovvero con modalità da definire in sede aziendale tenendo conto delle esigenze tecnico - produttive ed organizzative.

Art. 18 Flessibilità
A fronte di esigenze oggettive dell'attività produttiva, l'orario normale di lavoro di cui al presente articolo può essere realizzato anche come media sull'arco di più settimane. L'attuazione di quanto sopra sarà realizzata, nel settore logistico, dove necessità organizzative determinano l'effettuazione di orario flessibile, è regolamentata come segue:
a. a fine mese si procederà a calcolare la media mensile delle ore effettivamente lavorate e verrà corrisposta una maggiorazione del 15% per lo ore eccedenti le 173 ore.
b. La prestazione minima settimanale sarà, di norma, di 30 ore, la massima di 50 ore.

Art. 24 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento.
[…]
Si intende per lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
[…]

Art. 25 Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge. Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in un altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio - sempre che tale spostamento non comporti il superamento del limite di sei giornate di ininterrotta prestazione - il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 7 per cento della retribuzione base di una giornata lavorativa.
Per i lavoratori che svolgono le loro prestazioni in 5 giornate lavorative è considerato giorno di riposo settimanale il secondo giorno di riposo.

Art. 29 Doveri del lavoratore
Il lavoratore ha l'obbligo di:
a. eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle direttive dalla impresa fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni;
b. osservare l'orario di lavoro;
c. comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori, colleghi, dipendenti e pubblico;
d. avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali di proprietà dell'impresa, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediante trattenute sulla retribuzione previa comunicazione scritta del relativo addebito;
e. uniformarsi all'ordinamento gerarchico dell'impresa nei rapporti attinenti al servizio;
f. osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l'impresa porterà a sua conoscenza nonché tutte le particolari disposizioni a riguardo emanate dall'impresa stessa.

Art. 31 Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore possono essere sanzionate, a seconda della gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a.
b. rimprovero verbale;
c. rimprovero scritto;
d. multa non superiore a 3 ore di retribuzione base;
e. sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni.
Incorre nel licenziamento con preavviso e con indennità di fine rapporto il lavoratore nei casi di ripetute gravi inosservanze delle disposizioni antinfortunistiche ovvero nel caso che sia incorso per almeno 3 volte nel corso di due anni per la stessa mancanza o per mancanze analoghe in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbia subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri.
Il licenziamento senza preavviso e con indennità di fine rapporto viene adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro.
[…]

Art. 32 Trattamento di malattia ed infortunio
[…]
Nota a verbale.
Nei casi di sopravvenuta impossibilità della prestazione per inidoneità fisica del lavoratore la Cooperativa valuterà la possibilità, in relazione alle proprie esigenze organizzative tecnico produttive di adibire il lavoratore stesso in altre mansioni esistenti, confacenti col suo stato fisico.

Art. 34 Maternità e puerperio.
Per le lavoratrici in gravidanza si applica il seguente trattamento:
a) Periodo di astensione:
a1) astensione obbligatoria: prevede un periodo di riposo due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la data effettiva del parto;
a2) astensione facoltativa: la lavoratrice ha diritto ad altri sei mesi di astensione usufruibili entro i nove mesi successivi.
[…]