Cassazione Penale, Sez. 4, 11 ottobre 2019, n. 41894 - Lavoratore schiacciato dal trattore. Palese inesperienza e mancato conseguimento di un titolo abilitativo portano alla condanna del datore di lavoro


Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PICARDI FRANCESCA Data Udienza: 01/10/2019

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado con cui F.T. è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale e della non menzione, per il reato di cui all'art. 589, primo e secondo comma, cod.pen., per aver cagionato colposamente il decesso del dipendente G.S., il quale restava schiacciato in conseguenza del ribaltamento del trattore agricolo, non rispondente alle prescrizioni in materia di sicurezza, di cui gli era stata affidata la guida nel corso delle sue prestazioni lavorative, e di cui perdeva il controllo, essendo sprovvisto di idonea patente di guida (19 maggio 2007).
2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato che ha dedotto: 1) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in cui, pur riconoscendosi che la perdita del controllo del mezzo è avvenuta per motivi ignoti, l'eziologia del sinistro è stata ricondotta all'incapacità della vittima nella guida del veicolo (Incapacità, che, peraltro, è presunta, ma indimostrata); 2) l'inosservanza della legge, In quanto si è addebitata all'imputato la responsabilità per l'omessa predisposizione delle barre antiribaltamento, nonostante la non obbligatorietà di tale strumentazione, stante l'uso del trattore su territori pianeggianti, e per l'affidamento del mezzo a soggetto privo di patente, nonostante la non obbligatorietà del titolo abilitativo alla guida per la conduzione di mezzi agricoli come quello in esame; 3) l'erronea applicazione della disciplina sulla prescrizione e sul ne bis in idem, atteso che il fatto avrebbe dovuto essere derubricato nella fattispecie di cui all'art. 589, primo comma, cod.pen., vista l'intervenuta prescrizione degli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro, con conseguente applicazione del termine ordinario e non di quello raddoppiato.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Il primo motivo, con cui si denuncia la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, atteso che, pur riconoscendosi che la perdita del controllo del mezzo è avvenuta per motivi ignoti, l'eziologia del sinistro viene ricondotta all'incapacità della vittima nella guida del veicolo, è infondato. Le argomentazioni della sentenza impugnata, che devono essere, peraltro, integrate con quelle di primo grado, ricorrendo l'ipotesi della doppia conforme, si presentano congrue, non manifestamente illogiche e prive di contraddizioni. 
Nella sentenza Impugnata, difatti, si legge "la dinamica del sinistro smentisce in modo clamoroso la tesi difensiva evidenziando la incapacità del G.S. nella conduzione del mezzo agricolo, visto che lo stesso procedeva necessariamente a velocità minima e in un tratto di strada pianeggiante, asfaltata e priva di ¡insidie", sicché "In modo del tutto superficiale e censurabile il F.T. ha affidato la conduzione del mezzo agricolo al suo dipendente nonostante la sua palese inesperienza e il mancato conseguimento di un titolo abilitativo, quantomeno equipollente". Invero, i giudici di merito hanno collegato la perdita del controllo del mezzo, da parte della vittima, alla sua inesperienza ed incapacità nella guida, essendosi esclusa l'assunzione, da parte sua, di alcool o sostanze stupefacenti e non essendovi particolari difficoltà o alcuna condizione avversa. Tale conclusione non è né manifestamente Illogica né in contrasto con il mancato accertamento delle precise modalità del sinistro, fondandosi sulla gravità Indiziaria desumibile dall'assenza di altre circostanze rilevanti, diverse dalla Imperizia della vittima nella guida.
2. Parimenti non può accogliersi il secondo motivo, con cui si lamenta l'inosservanza della legge, per avere ritenuto necessaria la predisposizione delle barre antiribaltamento ed il conseguimento di patente per la guida del mezzo agricolo in esame.
In ordine alla prima doglianza, il ricorrente si è limitato ad insistere sulla non obbligatorietà dei sistemi di protezione su terreni pianeggianti e non si è confrontato con la motivazione della sentenza Impugnata, secondo cui "il fatto che il mezzo agricolo normalmente doveva percorrere la pubblica viabilità, con le conseguenti insidie collegate al traffico ordinario, Imponeva, Indipendentemente dal tipo di terreno agricolo servito, ... la predisposizione di banali sistemi antiribaltamento ovvero di barre di protezione".
In ordine alla seconda lamentela, il ricorrente prescinde dall'art. 124 cod.strada, al sensi del quale per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente: a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole Indicate dall'art. 115, comma 1, lettera c); b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle macchine operatrici; c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.
Del resto, nel ricorso non è stata neppure indicata la specifica disposizione di legge asseritamente violata, essendovi un riferimento, del tutto generico, ad alcuni provvedimenti normativi nella loro interezza.
3. Anche il terzo motivo, con cui si invoca la derubricazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 589, primo comma, cod.pen., all'esito dell'Intervenuta prescrizione delle contravvenzioni contestate In materia di sicurezza sul lavoro, è privo di pregio, non potendo incidere l'estinzione di tali reati sulla durata della prescrizione di quello di cui all'art. 589, secondo comma, cod.pen.
In primo luogo si tratta di reati diversi, per cui la prescrizione dell'uno segue il suo decorso e non risente di quella degli altri. A ciò si aggiunga che, laddove le condotte sottese alle contravvenzioni contestate integrassero elementi costitutivi dell'omicidio colposo contestato, comunque, la declaratoria della loro prescrizione non si tradurrebbe in un accertamento negativo della violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e non comporterebbe, quindi, alcuna conseguenza sull'accertamento della condotta di cui all'art. 589, secondo comma, cod.pen.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 1° ottobre 2019