Cassazione Penale, Sez. 6, 11 ottobre 2019, n. 41979 - Distrazione di risorse della società per il pagamento di sanzioni pecuniarie inflitte ad amministratori e dirigenti persone fisiche per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente


 

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: BASSI ALESSANDRA Data Udienza: 03/07/2019

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Palermo, sezione specializzata per il riesame, all'esito del giudizio ex art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto del 24 gennaio 2019 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha disposto nei confronti di R.D. il sequestro preventivo ex artt. 322-ter e 640-quater cod. pen., anche per equivalente, di beni nella sua disponibilità per un valore complessivo di 57.278,20 euro, pari al profitto dei reati di peculato ascrittigli sub capi a), b), c), d), e) ed f) della richiesta del P.M. depositata il 28 settembre 2018, nonché di beni nella sua disponibilità per un valore complessivo di 6.500,00 euro, pari al profitto del reato di peculato di cui al capo a) della richiesta del P.M. trasmessa il 27 dicembre 2018. Mette conto di precisare che, con riguardo alle contestazioni provvisorie di cui alla prima richiesta del P.M., R.D. - nella qualità di Presidente del C.d.A. della R.A.P. S.p.A., società in house del comune di Palermo (incaricata dei servizi e delle attività connesse alla tutela dell'igiene e della sicurezza ambientale) - è indagato di avere concorso con M.C. (dirigente dell'area finanza e bilancio della R.A.P. S.p.A.) ed altri soggetti apicali dello stesso ente nell'appropriazione di somme della società per ottenere l’estinzione dei reati contravvenzionali attribuiti a soggetti che rivestivano cariche dirigenziali all'interno della medesima società, fra cui lo stesso R.D., F.L. (dirigente dell'area manutenzione strade), L.C. (delegato per la sicurezza), ed ai capisquadra G.M., A.R. e R.S.. In relazione all'incolpazione di cui alla seconda richiesta del P.M. a fondamento dell'ablazione della somma di 6.500 euro, il ricorrente è indagato di un'ulteriore ipotesi di peculato commessa nel gennaio 2018, per avere destinato risorse della R.A.P. S.p.A. al pagamento della sanzione pecuniaria applicata in misura ridotta da A.R.P.A. Sicilia, ai fini dell'estinzione di contravvenzioni in materia ambientale attribuite allo stesso R.D. e ad altri dirigenti della società.
In estrema sintesi, l’indagato - con il ruolo apicale in seno alla R.A.P. S.p.A. - è incolpato di avere, in concorso con altri, distratto risorse della società per il pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte ad amministratori e dirigenti persone fisiche, fra cui appunto sé stesso, per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.
1.1. Il Tribunale ha preliminarmente rilevato come il G.i.p. abbia poggiato la ritenuta sussistenza del fumus boni iuris alla luce delle seguenti considerazioni: a) che, come sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 340 del 2001, quanto alle sanzioni amministrative a carico dei dipendenti e degli amministratori, non opera un generale principio di estensione della responsabilità o della solidarietà dell'ente; b) che la condotta di "distrazione" rientra a pieno titolo nel peculato ex art. 314 cod. pen.; c) che, in capo all'indagato sussiste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, dovendo essere riconosciuta tale veste anche a chi opera in una società per azioni la cui attività sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche seppur con strumenti privatistici.
1.2. Dopo avere sunteggiato i motivi di ricorso, il Collegio siciliano ha rilevato come la valutazione circa la sussistenza del fumus commissi delicti debba essere compiuta sul plano della congruità e serietà degli elementi rappresentati a far sussumere il fatto concreto nella fattispecie astratta ravvisata e non consenta di apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali. Tanto premesso, il Tribunale ha posto in luce: a) come i pagamenti disposti dal M.C. su disposizione del R.D. concernessero sanzioni di natura non amministrativa ma penale, riferibili in via esclusiva alle persone fisiche responsabili degli illeciti; b) come il d.lgs 8 giugno 2001, n. 231, non preveda fra i reati-presupposto della responsabilità dell'ente le contravvenzioni contestate ai dipendenti e dirigenti della R.A.P. nel caso in esame; c) come l'effetto liberatorio nei confronti del contravventore derivante dal pagamento anche effettuato da un terzo non si fondi su un meccanismo di natura premiale, legato all'atteggiamento soggettivo del contravventore, ma solo e soltanto sulla rimozione del pericolo e l'ottenimento della monetizzazione dell'illecito; d) come sia inconferente il richiamo difensivo alla disciplina del pagamento delle spese legali a favore del dipendente sottoposto a giudizio per responsabilità civile, penale o amministrativa in relazione a fatti o atti connessi al servizio, atteso che la possibilità dell'accollo da parte dell'ente di appartenenza delle spese sostenute per la difesa in giudizio è esclusa in caso di dolo o colpa grave dell'autore della violazione ed opera nel solo caso di sentenza di assoluzione o comunque di esito positivo del giudizio, situazione stimata insussistente nella specie; e) come nessuna norma legittimi l'ente al pagamento delle sanzioni in oggetto, in quanto volte ad evitare al singolo contravventore la sottoposizione a processo penale. Sulla base di tali considerazioni, il Collegio palermitano ha concluso per la sussistenza del fumus della sottrazione di denaro dell'ente da parte dell'indagato e dei concorrenti al fine di soddisfare un interesse squisitamente personale dei dipendenti dell'ente.
Tanto premesso, il Tribunale ha evidenziato come manchino concreti e seri elementi indicativi del recupero da parte dell'ente delle somme anticipate per l'estinzione delle sanzioni ovvero del fatto che taluno degli indagati, in particolare R.D. nella sua qualità di Presidente del C.d.A., abbia promosso iniziative in tale senso, risultando significativo che, nella stessa data del 28 ottobre 2016, in relazione ai residui ordini di pagamento siglati dal R.D. fosse disposta, non l'anticipazione, ma addirittura il rimborso delle somme - ben più modesto di quelle dovute dal R.D. e dagli altri dirigenti della società - già corrisposte da alcuni preposti (A.R., R.S. e G.M.) per l'estinzione delle sanzioni a loro carico. Ad ulteriore conforto del quadro d'accusa, il Tribunale ha sottolineato l'accertata falsità dell'annotazione, in calce a tutti gli ordinativi di pagamento del 28 ottobre 2016, della corrispondente delibera del C.d.A., invece inesistente. Falso ideologico costituente non strumento di captazione (fraudolenta) del denaro pubblico, ma mezzo di occultamento della distrazione già compiuta.
1.3. Con specifico riguardo all'incolpazione sub capo a) - relativa alla distrazione autorizzata dal Collegio sindacale della società del 29 dicembre 2017 una volta che R.D. era decaduto dalla carica -, il Tribunale ha posto in evidenza gli elementi stimati dimostrativi del suo concorso quale istigatore - come extraneus - nella distrazione a suo favore, in particolare: a) la nota del 18 dicembre 2017, con cui il ricorrente dava comunicazione dell'ammissione al pagamento della sanzione in forma ridotta con valenza estintiva della contravvenzione; b) il contenuto della delibera con cui il Collegio sindacale dava conto della comunicazione del R.D. e dava contestualmente mandato al M.C. di pagare la somma ai fini dell'estinzione della sanzione; c) la fittizietà del mandato conferito al Direttore delle risorse umane della società G. di verificare i presupposti per il recupero delle somme, avendo lo stesso G. dichiarato che le azioni di rivalsa non rientravano fra i suoi compiti.
1.4. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, il Tribunale ha fatto richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il peculato è integrato anche dalla condotta di "distrazione" allorché essa avvenga, come nel caso di specie, per soddisfare meri interessi privati, rimarcando altresì come debba ritenersi contraria ai principi di legalità e di efficienza dell’azione amministrativa la prassi di sostenere da parte dell'ente l'esborso delle somme di denaro concernenti le sanzioni irrogate alle persone fisiche in un procedimento penale, con ciò deresponsabilizzando i dipendenti rispetto alle conseguenze sanzionatone delle violazioni da esse commessi nell'espletamento del servizio ed incentivandoli nell'illecito.
2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, R.D. chiede che il provvedimento sia annullato per i motivi di seguito sunteggiati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
2.1. violazione di legge penale e processuale con riferimento agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e 314 cod. pen., per avere il Tribunale di Palermo erroneamente confermato il sequestro per equivalente nei confronti del R.D. in relazione a tutti i reati provvisoriamente ascrittigli.
Evidenzia il ricorrente come il Collegio sia incorso in un macroscopico errore giuridico allorché ha ritenuto inapplicabile nella specie l'art. 6 L. 24 novembre 1981, n. 689, là dove prevede espressamente la responsabilità solidale della persona giuridica per il pagamento di sanzioni amministrative determinate da violazioni commesse da suoi rappresentanti o dipendenti. Detta disposizione, ad avviso della difesa, trova difatti applicazione non solo in caso di sanzioni amministrative depenalizzate, ma in relazione a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie, a tale categoria dovendosi ricondurre anche le sanzioni de quibus le quali assumono valenza penale in via sussidiaria allorché l'agente non paghi la somma dovuta e non regolarizzi la situazione rimuovendo l'offesa recata all'interesse protetto, richiamando a supporto dell'assunto la sentenza della Corte d'appello di Milano del 16 novembre 2012 (allegata al ricorso).
Sotto diverso aspetto, il ricorrente pone in luce la contraddittorietà del ragionamento dei Giudici del riesame là dove, da un lato, hanno ritenuto dirimente ai fini dell'integrazione del delitto l'omesso recupero delle somme pagate dalla R.A.P. S.p.A. per l'estinzione delle contravvenzioni; dall'altro lato, hanno nondimeno dato conto della natura lecita del pagamento da parte dell'ente, con ciò - nella sostanza - escludendo la materialità del peculato, a prescindere dalla necessità del rimborso delle somme da parte del contravventore.
Il ricorrente aggiunge come l'ente avesse uno specifico interesse ad evitare che propri amministratori e dipendenti fossero sottoposti a procedimento penale per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, di rifiuti e di ambiente e, dunque, ad evitare l'esposizione della società ad un maggior danno economico, alla luce della responsabilità solidale prevista dall'alt. 197 cod. pen. in caso di insolvibilità del proprio rappresentante, amministratore o dipendente che sia condannato. Interesse dirimente ai fini della configurabilità del peculato quantomeno sotto il profilo dell'elemento soggettivo, sul quale il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi, incorrendo nella mancanza assoluta di motivazione integrante la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
In merito alla specifica incolpazione sub capo a), il ricorrente pone in luce come non fosse R.D., ma il collegio sindacale a disporre il pagamento delle somme a titolo di sanzione amministrativa per l'estinzione delle contravvenzioni, non potendo la responsabilità del ricorrente evincersi dal mero fatto che egli fosse beneficiato dall'effetto estintivo, né dalla circostanza che avesse inviato il 18 dicembre 2017 la notifica dell'ammissione al pagamento, che avrebbe ben potuto essere disattesa da parte del collegio sindacale.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo al disposto sequestro preventivo, anche per equivalente, della somma di 6.500,00 euro in relazione al reato di cui al capo a) della richiesta del P.M. del 27 dicembre 2018 mentre è infondato e va, pertanto, disatteso nel resto.
2. In via del tutto preliminare, deve essere rilevato come, contro i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo o probatorio, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Come ha avuto modo di chiarire la Corte costituzionale, la disparità di trattamento rispetto ai ricorsi avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari personali non può ritenersi irrazionale o contraria ai principi di eguaglianza e di difesa sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost. stante la diversa tutela apprestata dall'ordinamento ai beni della libertà personale e della libertà patrimoniale. Il Giudice delle leggi ha invero evidenziato l'eterogeneità dei valori attinti in via cautelare dall'A.G.: "da un lato, l'inviolabilità della libertà personale, e, dall'altro, la libera disponibilità del beni, che la legge ben può contemperare in funzione degli interessi collettivi che vengono ad essere coinvolti. Ciò comporta, dunque, la possibilità di costruire differentemente il "potere" del giudice di adottare le misure e, conseguentemente, la tipologia del controllo in sede di gravame, con i naturali riverberi che da ciò scaturiscono sul piano della difesa che gli interessati possono sviluppare" (Corte cost. n. 48/1994; n. 176/1994 e n. 229/1994).
2.1. Ne discende che non possono essere coltivati nel ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in tema di misure cautelari reali tutti quei vizi che, pur formalmente dedotti in termini di violazione di legge, si traducano in eccezioni concernenti la motivazione del provvedimento. Ciò salvo non trasmodino nella mancanza assoluta di motivazione - anche sotto la forma della motivazione meramente apparente - in relazione ai presupposti di legge sostanziale o processuale, sì da riverberare in un vizio ex art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.
3. Definito il perimetro del controllo di legittimità in materia di sequestri, giudica il Collegio che nessuna violazione di legge sia ravvisabile nel provvedimento sottoposto al proprio scrutinio con specifico riguardo alla contestata sussistenza del fumus delle contestazioni di peculato in relazione alla prima richiesta del P.M.
3.1. Mette conto di rilevare brevemente - ed in linea teorica - come la normativa in materia di sicurezza e di igiene del lavoro preveda una duplice tipologia di sanzioni, di natura amministrativa e penale, e come a tali profili di responsabilità possa aggiungersi la responsabilità civile dell'autore del fatto illecito nei confronti del soggetto che sia stato eventualmente danneggiato.
Non pare inoltre superfluo precisare che, in relazione agli illeciti di natura amministrativa, trova applicazione l'art. 6, commi 3 e 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, là dove prevede la responsabilità della persona giuridica (datore di lavoro) al pagamento della sanzione in solido con l'autore - persona fisica - della violazione (responsabile legale o mero dipendente dell'ente) che abbia commesso l'illecito nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, salvo il regresso nel confronti di quest'ultimo.
Diversamente, quanto ai reati contemplati dalla normativa de qua, versandosi in materia penale - in relazione alla quale la responsabilità è personale -, l'ente (datore di lavoro) non può rispondere penalmente delle contravvenzioni commesse dal proprio legale rappresentante o dipendente, salvo non ricorrano i presupposti per la responsabilità "amministrativa" derivante da reato ai sensi del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231 (segnatamente ex art. 25-septies, per omicidio o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).
La persona giuridica può invece essere chiamata a rispondere sul piano civile delle conseguenze pregiudizievoli provocate dal proprio addetto in forza della previsione dell'art. 2049 cod. civ., che contempla espressamente la responsabilità - per fatto altrui - del datore di lavoro per i danni cagionati dai propri dipendenti nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Con specifico alla responsabilità civile della P.A. per il reato commesso dal dipendente, questa Corte ha nondimeno avuto modo di precisare che l'ente può essere chiamato a rispondere civilmente soltanto qualora, tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate, sussista un rapporto di occasionalità necessaria, che - ad esempio - ricorre quando il soggetto compie l’illecito sfruttando comunque i compiti svolti, anche se ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti, dovendo essere escluso detto rapporto solo quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commette un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelle dell’ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in contrasto con queste ultime (Sez. 6, n. 44760 del 04/06/2015, Cantoro e altri, Rv. 265356).
Va ancora aggiunto come la persona giuridica possa essere chiamata a rispondere del pagamento della sanzione pecuniaria applicata al proprio legale rappresentante, amministratore o dipendente al sensi dell'art. 197 cod. pen., allorché si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole ovvero commesso nell'interesse dell'ente.
3.2. E' ancora necessario premettere come, con riguardo ai reati contravvenzionali previsti dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 - che vengono appunto in rilievo nella specie -, il legislatore abbia previsto una specifica procedura amministrativa di estinzione, subordinata al verificarsi delle due condizioni dell'adempimento tempestivo della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e del pagamento in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni indicato dall'alt. 21 comma 2 del decreto legislativo citato, di una somma di denaro pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Costituisce principio di diritto ormai acquisito che, in relazione alle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, l'adempimento alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza e il pagamento della sanzione amministrativa effettuato, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, dal legale rappresentante della società faccia scattare l'effetto estintivo a favore del contravventore, amministratore o dipendente dell'ente all'epoca dell'accertamento (Sez. 3, n. 29238 del 17/02/2017, P.M. in proc. Cavaliere, Rv. 270148; Sez. 3, n. 18914 del 15/02/2012, Simone, Rv. 252394). Ed invero, una diversa interpretazione che impedisse il prodursi dell'effetto estintivo della contravvenzione in caso di pagamento della sanzione da parte dell'amministratore della persona giuridica, in luogo del contravventore persona fisica si risolverebbe in un'irragionevole limitazione dell'ambito di operatività della causa speciale di estinzione del reato, chiaramente introdotta dal legislatore allo scopo di interrompere l'illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza sul lavoro previste dalla normativa in materia a protezione dell'incolumità dei lavoratori, facendo passare in secondo piano l'interesse dello Stato alla punizione del colpevole.
E' dunque pacifico che l'ente possa legittimamente provvedere al (tempestivo) pagamento in sede amministrativa della somma di denaro (pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa) in luogo del proprio addetto o soggetto apicale, così da determinare - qualora ricorra anche l'ulteriore condizione dell'adempimento tempestivo alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza - l'effetto estintivo del reato contravvenzionale contestato.
Il che tuttavia non significa che la persona giuridica sia solidalmente responsabile al pagamento della sanzione amministrativa funzionale all'estinzione del reato contravvenzionale - come erroneamente sostenuto dal ricorrente -, là dove la procedura - certamente amministrativa - di estinzione del reato contravvenzionale, nell'ambito della quale può legittimamente inserirsi anche la persona giuridica, non trasforma l'illecito penale in un illecito amministrativo e non vanifica, pertanto, la regola costituzionalmente presidiata dall'art. 27, comma primo, della nostra Carta Fondamentale, trattandosi di contravvenzioni rispetto alle quali non è contemplata la responsabilità "amministrativa" dell'ente ex d.lgs n. 231/2001. 
3.3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la diretta attivazione della persona giuridica nell'ambito della procedura estintiva dell'illecito penale prevista dall'art. 24 d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, non può dunque ritenersi necessitata dalla previsione di una responsabilità (penale) in solido, ma può dipendere da regole interne all'ente ovvero dallo specifico rapporto contrattuale che lega ad esso il dipendente.
Deve di contro convenirsi con la prospettazione della difesa, là dove ha posto in evidenza come, in capo alla persona giuridica, possa ravvisarsi uno specifico interesse all'estinzione del reato contravvenzionale commesso dal proprio addetto nello svolgimento dell'attività lavorativa per conto dell'ente stesso in relazione ai già sopra delineati profili di responsabilità civile per il fatto del dipendente, salva sempre la possibilità di rivalsa nei confronti di quest'ultimo ove ne ricorrano i presupposti.
3.4. Sotto diverso aspetto, occorre ancora rilevare che, ferma la possibilità per l'ente di provvedere al pagamento della sanzione amministrativa con valenza estintiva della contravvenzione elevata al proprio dipendente, l'impiego di risorse economiche della persona giuridica a detto fine presuppone l'adozione di un atto formale da parte dell'ente che deliberi l'uscita di cassa, seguendo le procedure interne previste dal proprio statuto o comunque dal regolamento interno nonché previa verifica dei relativi presupposti. Come si è testé delineato, la responsabilità civile dell'ente per il fatto del proprio dipendente ex art. 2049 cod. civ. e l'obbligazione civile ex art. 197 cod. pen. non discendono automaticamente per il mero rapporto lavorativo fra ente e addetto, ma postulano la sussistenza delle specifiche condizioni sopra delineate (un rapporto di occasionalità necessaria fra l'illecito e le mansioni svolte dall'addetto, quanto alla responsabilità civile, la violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivesta dal colpevole ovvero la commissione nell'interesse dell'ente, l'obbligazione civile al pagamento della sanzione pecuniaria).
4. Delineate le coordinate normative ed ermeneutiche che regolano la materia sub iudice e passando alla disamina del caso di specie, deve osservarsi come, in linea teorica, la R.A.P. S.p.A., società in house del comune di Palermo (incaricata dei servizi e delle attività comunque connesse alla tutela dell'Igiene e della sicurezza ambientale), potesse legittimamente impegnare risorse dell'ente per provvedere al pagamento della sanzione in forma ridotta prevista ai fini dell'estinzione dei reati attribuiti ai propri dipendenti. Si trattava difatti di contravvenzioni derivanti da violazioni della normativa in materia di infortuni sul lavoro strettamente connesse all'attività della società, contestate a soggetti che rivestivano cariche all'interno della medesima società (segnatamente al ricorrente R.D., Presidente del C.d.A. di tale società, a F.L., dirigente dell'area manutenzione strade, a L.C., delegato per la sicurezza) ed ai capisquadra G.M., A.R. e R.S., dalle quali avrebbero potuto discendere le responsabilità dell'ente ai sensi degli artt. 2049 cod. civ. e 197 cod. pen., tali da far sorgere in capo alla società un interesse legittimo - sebbene non un obbligo - al pagamento tempestivo delle sanzioni in forma ridotta con valenza estintiva dell'illecito.
4.1. Per quanto si è sopra già chiarito, la destinazione all'estinzione di tali contravvenzioni delle risorse dell'ente, vincolate alla realizzazione di un interesse pubblico (segnatamente allo svolgimento di servizi connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza ambientale) presupponeva nondimeno l'adozione di un provvedimento formale da parte dell'organo d'amministrazione, previa verifica dell'esistenza di norme interne legittimanti la fuoriuscita di cassa e di uno specifico interesse della società alla pronta estinzione degli illeciti (connesso ai profili di responsabilità civile - e non penale - sopra delineati).
Provvedimento formale che, come ineccepibilmente chiarito dal Giudice a quo, nella specie, non risulta essere mai stato deliberato dalla persona giuridica, là dove M.C. ordinava - su disposizione del R.D. - il pagamento di cospicue somme prelevate dalla cassa dell'ente appuntando di suo pugno il riferimento alla delibera adottata dal C.d.A. della R.A.P. S.p.A. nella seduta del 27 ottobre 2016, in effetti mai adottata dall'ente (da cui la contestazione di falso di cui ai capi g) ed h).
4.2. Correttamente il Collegio palermitano ha pertanto stimato sussistente il fumus del reato di peculato posto a base del provvedimento ablativo, là dove ha ritenuto - tenuto conto delle emergenze processuali sin qui acquisite al procedimento e rammentate nell'ordinanza in disamina - che R.D., in concorso con M.C. ed altri apicali della società, nell'ordinare l'estinzione di reati contravvenzionali contestati ai dipendenti della società con l'impiego di risorse dell'ente, abbia conferito al denaro pubblico - di cui aveva la disponibilità giuridica in virtù dell'ufficio ricoperto - una destinazione non conforme agli scopi di pubblico interesse ad esso sottostanti, stante l'assenza di un provvedimento formale ricognitivo dell'esistenza di un obbligo giuridico o comunque di un interesse, concreto ed effettivo, della persona giuridica a provvedere in tale senso.
4.3. Ineccepibile si appalesa anche il precipitato giuridico del ragionamento seguito dal Tribunale: secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, ai fini del peculato, il concetto di "appropriazione" comprende anche la condotta di "distrazione", in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene (ex plurimis, da ultimo, Sez. 6 n. 25258 del 04/06/2014, Pg in proc. Cherchi e altro, Rv. 260070).
5. A conclusioni diverse deve invece pervenirsi quanto al sequestro preventivo disposto in relazione all'imputazione provvisoria di cui al capo a) della richiesta del P.M. del 27 dicembre 2018, concernente la distrazione della somma di 6.500,00 euro dalle casse della R.A.P. S.p.A. per il pagamento dell'ammenda al fini dell'estinzione del reato contravvenzionale contestato al R.D..
5.1. Al riguardo, i Giudici della cautela hanno ravvisato il fumus del coinvolgimento - quale extraneus - del R.D. nella distrazione/appropriazione sebbene, all'epoca del fatto, egli fosse ormai decaduto dalla carica e il pagamento delle sanzioni fosse stato disposto dai nuovi vertici societari, in considerazione: a) dell'identità del modus operandi rispetto alle precedenti distrazioni; b) della nota Inviata dal R.D. con cui egli rappresentava l'avvenuta notifica dell'ammissione al pagamento della sanzione in misura ridotta (con efficacia estintiva del reato contravvenzionale); c) della circostanza che il ricorrente fosse appunto il beneficiarlo del pagamento della sanzione con valenza estintiva dell'illecito penale.
5.2. Giudica nondimeno il Collegio che, ammesso che nella fattispecie concreta possa ravvisarsi il peculato - non emergendo dall'incartamento processuale se il Collegio Sindacale della R.A.P. S.p.A. fosse o meno legittimato a disporre delle risorse della società mediante l'ordine di pagamento del 29 dicembre 2017 e se sussistessero le condizioni per tale erogazione (richiamate sul punto le considerazioni sub paragrafo 4.1) -, quanto alla posizione del R.D. non può non convenirsi con la prospettazione difensiva nella parte In cui ha rilevato l'evidente insussistenza del fumus commissi delicti.
E' pacifico - per quanto attestato dagli stessi giudici siciliani - che l'ordinativo di pagamento della sanzione in relazione al reato contravvenzionale ascritto al R.D. fosse disposto dai vertici della R.A.P. S.p.A. quando il ricorrente era ormai decaduto dalla carica ricoperta in seno alla società.
Pur dando conto di tale circostanza, i decidenti del merito cautelare hanno nondimeno evinto il fumus del concorso del ricorrente nel delitto quale extraneus da due elementi: a) la trasmissione da parte dello stesso R.D. alla società di una nota informativa circa l'ammissione al pagamento della sanzione con valenza estintiva della contravvenzione elevata nei suoi confronti; b) la circostanza che egli fosse il beneficiario del pagamento con effetto estintivo disposto dalla R.A.P. Elementi ictu oculi insuscettibili di dare corpo - quand'anche unitariamente valutati - alla delineata fattispecie concorsuale, la quale postula una condotta atta a determinare o rafforzare il proposito criminoso dell'intraneus, dunque un rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dal concorrente qualificato. A ben vedere, infatti, l'indicata nota informativa ha una valenza di mero atto d'impulso, ma non può In alcun modo stimarsi sufficiente a ritenere provata l'istigazione dell'intraneus alla commissione del reato, mentre la circostanza di avere tratto vantaggio dell'illecito, pur potendo ingenerare il sospetto di possibili intese, non è di per sé tale da dimostrare collusioni o pressioni sul pubblico funzionario al fine di ottenerlo.
Conclusivamente, gli elementi rappresentati, prima, dal P.M. e, poi, dai giudici della cautela nel provvedimento ablativo c.d. genetico e in quello in verifica non consentono di sussumere la fattispecie concreta come ricostruita in quella concorsuale tipica, essendosi fondato l'ipotizzato concorso morale dell'extraneus R.D. nel peculato - in ipotesi d'accusa commesso da altri soggetti qualificati - sulla scorta di elementi in sé sguarniti di valenza indiziante e dunque su di un ragionamento del tutto congetturale.
5.3. Il provvedimento impugnato e quello emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 24 gennaio 2019 devono pertanto essere annullati senza rinvio, atteso che l'eventuale giudizio di rinvio, per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata.
 

 

P.Q.M.

 


annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro eseguito in relazione al reato di cui al capo a) della richiesta del P.M. del 27 dicembre 2018 nonché il provvedimento di sequestro del 24 gennaio 2019 emesso dal Gip di Palermo in relazione a tale capo e dispone la restituzione all'avente diritto di quanto sequestro a tale titolo; rigetta il ricorso nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p
Così deciso il 3 luglio 2019