Tipologia: Accordo Sindacale
Data firma: 7 luglio 2014
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Viterbo
Fonte: fimavlaviterbo.it
Sommario:
Verbale di Accordo Sindacale per la trasformazione del Fondo Integrazione Malattie Assistenze Varie Lavoratori Agricoli (FIMAVLA) in Ente Bilaterale FIMAVLA - EBAT Viterbo
Statuto dell'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale FIMAVLA - EBAT Viterbo
Verbale di Accordo Sindacale per la trasformazione del Fondo Integrazione Malattie Assistenze Varie Lavoratori Agricoli (FIMAVLA) in Ente Bilaterale FIMAVLA - EBAT Viterbo
Il giorno sette del mese di luglio dell’anno duemilaquattordici (07/07/2014) alle ore 16,00 in Viterbo, Via Mantova n. 4, tra Confagricoltura Viterbo - Rieti […], Federazione Provinciale Coldiretti Viterbo […], Cia Viterbo […] e Fai - Cisl di Viterbo […], Flai - Cgil di Viterbo […], Uila - Uil territoriale Roma - Rieti - Viterbo […]
Premesso
- che detti comparenti quali rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali della provincia di Viterbo del settore agricolo e florovivaistico e firmatari del Contratto Provinciale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti, hanno costituito sin dal 1968 la Cassa extra - legem denominata Fondo Integrazione Malattie ed Assistenze Varie Lavoratori Agricoli (FIMAVLA) con sede in Viterbo, Via Mantova n. 4, ***;
- che l’art. 8 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 25/05/2010 ha previsto la trasformazione delle Casse provinciali per l’integrazione del trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro per gli operai agricoli in Enti bilaterali agricoli territoriali;
- che con Accordo sindacale del 30 luglio 2012 le Parti nazionali hanno definito le linee guida e lo Statuto tipo per l’attuazione delle previsioni di cui al citato articolo 8 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010;
- che il contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Viterbo, stipulato in data 13 novembre 2012, ha recepito, all’art. 46, le indicazioni del citato CCNL;
tutto ciò premesso, la Parti in epigrafe indicate
Convengono
1. di trasformare il Fondo Integrazione Malattie Assistenze Varie Lavoratori Agricoli (FIMAVLA) nell’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale denominato FIMAVLA - EBAT Viterbo;
2. di adottare un nuovo integrale testo di Statuto, composto di 13 articoli, contenente le norme relative agli scopi ed al funzionamento dell’Ente, che si allega al presente Accordo di cui forma parte integrante, che andrà integralmente a sostituire il precedente statuto del Fondo Integrazione Malattie Assistenze Varie Lavoratori Agricoli (FIMAVLA);
3. che il nuovo soggetto andrà a garantire comunque la continuità delle funzioni già assolte dal Fondo Integrazione Malattie Assistenze Varie Lavoratori Agricoli (FIMAVLA);
4. di abrogare l’accordo sindacale del 1968;
5. di definire, con apposito accordo, la misura del contributo destinato al finanziamento delle prestazioni e delle attività istituzionali del nuovo Ente Bilaterale Agricolo Territoriale, nonché la misura del contributo di assistenza contrattuale provinciale.
Statuto dell'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale FIMAVLA - EBAT Viterbo
Art. 1 - Costituzione e denominazione
In applicazione dell'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 25/05/2010 e dell'art. 46 del Contratto Provinciale di Lavoro stipulato il 13/11/2012, tenuto conto della legge n. 30/2003 e del d.lgs. 276/2003, è costituita, per iniziativa delle Organizzazioni datoriali e sindacali agricole, l'Ente Bilaterale denominato FIMAVLA - EBAT Viterbo, di seguito anche Ente.
Art. 2 - Sede e durata
L'Ente FIMAVLA - EBAT Viterbo ha sede in Viterbo - Via Mantova n. 4, ed opera senza fini di lucro, secondo le norme di diritto privato ai sensi dell'art. 36 del codice civile.
La sua durata è stabilita senza prefissione di termini.
Art. 3 - Finalità e scopi
L'Ente ha i seguenti scopi:
A. integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo e florovivaistico della provincia di Viterbo;
B. riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli e florovivaistici della provincia di Viterbo;
C. osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo e florovivaistico della provincia di Viterbo, anche con riferimento alle pari opportunità;
D. promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori della provincia di Viterbo;
E. promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Viterbo;
F. effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
G. riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale prevista dall'art. 46 del contratto provinciale di lavoro;
H. esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.
Per l'attuazione dei suoi scopi l'Ente può aderire ed essere affiliato alle Organizzazioni Sindacali di categoria al fine di promuovere e concorrere alle iniziative delle stesse nell'ambito dei compiti istituzionali.
Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Ente potrà dotarsi di strutture operative.
Art. 4 - Patrimonio
Il patrimonio dell'Ente è costituito da:
a) contributi previsti dal Contratto Provinciale di Lavoro;
b) contributi, liberalità od erogazioni da chiunque disposti;
c) ogni altra eventuale entrata.
Art. 5 - Modifiche della contribuzione
Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art. 4, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui alla lettera a) dell'art. 3 e per lo svolgimento delle altre attività previste dal medesimo art. 3, le Organizzazioni Istitutive promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra entrate contributive e spese per prestazioni.
Art. 6 - Esercizio sociale
L'esercizio dell'Ente si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato di Gestione redige ed approva il conto consuntivo, che viene comunicato a tutte le Organizzazioni promotrici.
Per la gestione dei trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio di cui all'art. 3 lettera a), l'Ente deve tenere una contabilità separata con evidenza delle quote di contribuzione destinate allo scopo e delle relative spese per prestazioni.
Art. 7 - Responsabilità
Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura della provincia di Viterbo promuovono la costituzione e l'attività dell'Ente nell'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi nelle categorie di appartenenza.
Esse non sono responsabili, né direttamente, né indirettamente, della gestione e amministrazione dell'Ente e degli atti da questa adottati o dei provvedimenti assunti, né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio delle loro funzioni in seno all'Ente. Esse sono altresì escluse da ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta dello stesso, essendo la loro funzione esclusivamente finalizzata ad attuare precise norme contrattuali.
Art. 8 - Organi
Sono organi dell'Ente:
a) il Comitato di Gestione;
b) il Presidente;
c) il Collegio Sindacale.
Art. 9 - Comitato di Gestione
L'amministrazione e la gestione dell'Ente nonché l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l'erogazione delle medesime spettano ad un Comitato di Gestione, composto da 6 membri di cui 3 in rappresentanza dei datori di lavoro e 3 in rappresentanza dei lavoratori, designati, rispettivamente, da Confagricoltura Viterbo - Rieti, Coldiretti Viterbo, Cia Viterbo, e da Fai - Cisl Viterbo, Flai - Cgil Viterbo e Uila - Uil territoriale Roma - Rieti - Viterbo.
Essi durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati.
Nella sua prima riunione il Comitato di Gestione nomina, nel suo seno, il Presidente e il Vice - Presidente su proposta delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti del Comitato, l'Organizzazione Sindacale che lo aveva designato indica un nuovo membro, che resterà in carica sino a scadenza degli altri componenti.
Mancando oltre la metà dei componenti, si intendono decaduti tutti i membri del Comitato, che dovrà essere ricostituito per intero.
Il Comitato di Gestione delibera tutti gli atti utili o necessari al conseguimento degli scopi dell'Ente essendo munito, a tal fine, di ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
In particolare, il Comitato di Gestione delibera in merito:
a) alle linee programmatiche della attività istituzionale e della gestione dell'Ente;
b) all'elezione, fra i propri membri, del Presidente e del Vice - Presidente;
c) alle modalità di riscossione dei contributi di cui all'art. 4;
d) all'approvazione del conto consuntivo e del preventivo;
e) alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione ed al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli iscritti;
f) alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni;
g) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità;
h) in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione dell'Ente.
Spetta altresì al Comitato di gestione di approvare:
i) regolamenti relativi alle modalità ed alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali integrative e delle altre eventuali prestazioni;
l) qualsiasi modifica al presente Statuto;
m) lo scioglimento dell'Ente.
Art. 10 - Deliberazioni
Il Comitato di Gestione si riunisce generalmente almeno 1 (una) volte al mese.
Le riunioni sono convocate dal Presidente a mezzo avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con un preavviso di almeno tre giorni.
L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
Non è ammessa delega di rappresentanza. I componenti il Collegio Sindacale hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato e devono essere convocati.
Per la regolare costituzione del Comitato e la validità delle sue deliberazioni sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
Per le deliberazioni di cui alle lettere i), l) ed m) dell'art. 9 è necessario il voto favorevole di almeno 5 (cinque) membri del Comitato di Gestione.
Art. 11 - Presidente
Il Presidente, eletto dal comitato di gestione fra i suoi componenti, dura in carica 4 (quattro) anni e può essere riconfermato.
Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Ente e, previa delibera del Comitato di gestione, può nominare procuratori delegati per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti;
b) convoca e presiede il Comitato di Gestione;
c) cura e segue l'attività complessiva dell'Ente accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente Statuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato di Gestione.
Art. 12 - Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente designato congiuntamente dalle Parti datoriali e sindacali tra i soggetti iscritti all'albo dei revisori dei conti. I restanti componenti, anche tra non iscritti all'albo dei revisori dei conti, sono designati pariteticamente dalle Organizzazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
I Sindaci durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati.
Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Ente, vigila sull'osservanza delle leggi, dei contratti collettivi, delle norme statutarie e regolamentari, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare al Comitato di Gestione.
Il Collegio dei Sindaci accerta altresì, almeno ogni sei mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente.
I Sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e possono richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o determinate operazioni.
Il Collegio redige verbale di tutte le riunioni e ispezioni.
I verbali sono trascritti nel libro del Collegio dei Sindaci.
Art. 13 - Scioglimento
In caso di scioglimento dell'Ente il Comitato di Gestione nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Ultimata la liquidazione, il patrimonio residuo dell'Ente sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza dei lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Viterbo.