Tipologia: Accordo
Data firma: 15 giugno 2004
Parti: Asl VT e OO.SS.
Settori: Sanità, S.S.N., Asl Viterbo
Fonte: ASL Viterbo

Sommario:

 Premessa.
Art. 1 Modalità di elezione e durata in carica
Art. 2 Formazione
Art. 3 Attribuzioni
Art. 4 Consultazione
Art. 5 Convocazione
 Art. 6 Espletamento delle funzioni
Art. 7 Accesso ai luoghi di lavoro
Art. 8 Informazioni e documentazioni aziendali
Art. 9 Permessi retribuiti
Art. 10 Norme di rinvio
Nota all’art. 7

Regolamento relativo alla elezione ed attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del comparto della ASL Viterbo regolamento relativo alla elezione ed attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del comparto della ASL Viterbo

Premessa.
Scopo del presente documento è quello di rendere operativi i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto del D.Lgs.626/94 che ne definisce le modalità di elezione, il numero e le attribuzioni, e tenendo conto della organizzazione della funzione sicurezza nella ASL di Viterbo così come delineata nel Documento generale di sicurezza e salute.
Nel presente regolamento sono esplicitate le modalità di elezione, di esercizio delle funzioni, il percorso formativo dei RRLLSS, considerato che questi soggetti, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni, operano in sinergia con tutti gli altri soggetti ed organismi Aziendali deputati alla organizzazione e alla gestione della salute e della sicurezza. Il principio ispiratore è quello della partecipazione ritenendo che la migliore gestione della salute e della sicurezza del lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione di soluzioni condivise e attuabili.

Art. 1 Modalità di elezione e durata in carica
1. Ai sensi del CCNQ siglato in data 10.7.1996 relativo agli aspetti applicativi del D.Lgs. n.626/94 riguardanti il rappresentante per la sicurezza le OO. SS. della ASL di Viterbo individuano in 18 il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza così suddivisi per unità lavorativa di seguito specificata:
Comparto
Distretto 1     3
Distretto 2     3
Distretto 3     5
Distretto 4     3
Distretto 5     4
          Tot.     18
2. Per il Comparto i rappresentanti per la sicurezza vengono sempre eletti all’atto della costituzione della RSU.
L’elezione del RLS nell’ambito della elezione della RSU, prevista dall’accordo, coinvolge in maniera diretta i lavoratori nella scelta del proprio rappresentante.
A tale scopo nelle liste dei candidati alla RSU vanno indicati anche i candidati a “rappresentante per la sicurezza” per ogni unità lavorativa.
3. I lavoratori appartenenti alle unità lavorative possono votare solo i candidati indicati a rappresentante per la sicurezza presso la propria unità lavorativa.
L’appartenenza alla unità lavorativa verrà determinata dall’ U.O. Risorse Umane.
4. I candidati per la RSU possono candidarsi anche quali rappresentanti per la sicurezza .
Vengono eletti i candidati che in ogni unità lavorativa hanno ottenuto il maggior numero di voti.
I rappresentanti per la sicurezza durano in carica fino a nuova elezione.
In caso di rinuncia all’incarico, l’incarico viene conferito al candidato non eletto che, nella consultazione elettorale, ha ottenuto il numero maggiore di voti presso l’unità lavorativa ove concorreva.
Incompatibilità:
La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con:
a. l’appartenenza al Servizio Prevenzione e Protezione
b. la carica di Medico Competente
c. la carica di Esperto Qualificato
d. la carica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria segnatamente agli operatori del Servizio PISLL.
e. la responsabilità della direzione di una struttura

Art. 2 Formazione
I rappresentanti per la sicurezza hanno diritto alla formazione prevista dall’art. 19, comma 1 lettera g) del D.Lgs. 626/94, di durata almeno di 32 ore, i cui contenuti minimi sono riportati nel decreto dei ministri del Lavoro e della Sanità 16 gennaio 1997, fatte salve eventuali e diverse determinazioni della contrattazione collettiva nazionale.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza è considerata un aspetto qualificante e prioritario in relazione all’operatività degli stessi.
Per la formazione dei RLS l’Azienda, oltre agli operatori SPP, utilizzerà senz’altro tutte le altre professionalità di cui dispone.

Art. 3 Attribuzioni
Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono riconosciute le attribuzioni disciplinate dall’art. 19 del D.Lgs. 626/94 e le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del citato articolo 19, sono stabilite nei successivi articoli del presente regolamento;

Art. 4 Consultazione
Laddove il D.Lgs. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza , questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il rappresentante in occasione della consultazione ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; dette osservazioni o proposte devono essere riportate a verbale. Il rappresentante per la sicurezza conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
La consultazione dei RLS è chiaramente attivata per tutte le materie relative alla individuazione dei rischi ed alla adozione delle misure correlate.
Per tutte le attribuzioni previste dall’art. 19 del D.Lgs. 626/94 e per le iniziative previste dal presente regolamento è discrezione del RLS nominare o meno un proprio delegato nell’ambito sempre degli eletti.
La partecipazione di uno o più rappresentanti per la sicurezza, delegati a rappresentare l’intera categoria da chi ne ha titolo, a gruppi di lavoro o commissioni, impegnati su tematiche relative alla sicurezza aziendale, è ritenuta “consultazione ” a tutti gli effetti.
Per ogni ex distretto, i rappresentanti per la sicurezza potranno,quindi, individuare e designare un loro referente che avrà delega di rappresentanza per:
• Riunione periodica di cui all’art. 111 del D.Lgs. 626/94;
• Interventi programmati degli organi di controllo;
• Interventi programmati per valutazione rischi a cura del SPP e/o Medici Competenti;
In fase di prima applicazione del presente regolamento il referente del distretto 3 avrà funzioni di coordinatore, per il solo aspetto amministrativo, di tutti i rappresentanti per la sicurezza.

Art. 5 Convocazione
La convocazione dei rappresentanti per la sicurezza per la partecipazione a riunioni su temi di loro competenza deve avvenire con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto, salvo casi di motivata urgenza.

Art. 6 Espletamento delle funzioni
L’amministrazione Aziendale provvede a fornire mezzi, strumenti e materiali adeguati all’esercizio dell’attività dei rappresentanti per la sicurezza.

Art. 7 Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso a tutti i luoghi di lavoro sarà esercitato in modo tale da non costituire intralcio al normale svolgimento delle attività ivi esercitate.
Il rappresentante per la sicurezza che intende effettuare le visite presso luoghi di lavoro aziendali deve informare preventivamente il Direttore Generale ed i Responsabili dei Dipartimenti, Servizi o UU.OO. interessate questi ultimi devono essere presenti alla “visita” o far accompagnare il rappresentante per la sicurezza da una persona da loro delegata.
Il Direttore Generale o i Responsabili sopra menzionati possono richiedere anche la presenza del Responsabile del SPP e/o del Medico Competente o loro delegati; in tali casi verrà redatto un verbale con gli esiti della visita.

Art. 8 Informazioni e documentazioni aziendali
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell’art. 19.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art. 4 comma 2 custodito presso l’Azienda. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalle normative in materia e nei limiti imposti dalle leggi.
Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro (art.19, comma 1 lettera e) e) si intendono quelle riguardanti i soli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante per la sicurezza, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto d’ufficio.

Art. 9 Permessi retribuiti
Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, individuate dall’art.19 del D.Lgs. 626/94, il rappresentante per la sicurezza ha diritto, oltre ai permessi previsti per le rappresentanze sindacali, a permessi retribuiti per n. 40 ore annue individuali, nei limiti della salvaguardia dell’organizzazione generale dei servizi aziendali.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l), comma 1, dell’art.19 sopra citato, che di seguito si riportano, non viene utilizzato il predetto monte ore e l’attività è considerata tempo di lavoro:
“ b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito alla organizzazione della formazione di cui all’art.22, comma 5;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall’art.22;
i ) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’art.11;

Art. 10 Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia ed CCNL del comparto sanità sugli aspetti applicativi del D.Lgs. 626/94 riguardanti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Nota all’art. 7
Quanto previsto dall’art. 7 del presente regolamento è in linea con quanto normato dalla legge e, quindi, il diritto di accesso a tutti i luoghi di lavoro sarà esercitato, di norma, in modo tale da non costituire intralcio al normale svolgimento delle attività.
Nella stesura del presente regolamento, licenziato in via definitiva dal gruppo di lavoro dei RLS in data 15.06.2004, si è tenuto conto della nota, da parte della Cgil, allegata all’accordo del 7 aprile 2004.